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Sentenza 9 novembre 2024
Sentenza 9 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 09/11/2024, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avezzano
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Mario CERVELLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n.
1818 dell'anno 2018, trattenuta in decisione in data 25 novembre 2021 e vertente tra
nato a [...] il [...], cod.fisc. Parte_1 [...]
, , nata a [...] il 2 settembre C.F._1 Parte_2
1967, cod. fisc. entrambi residenti in [...]
Aquila n. 2, rappresentati e difesi, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Enrico Paroncilli e Barbara Manca, entrambi del foro di Rieti, elettivamente domiciliati presso lo studio dei predetti difensori in Rieti, via Roma 19, come da procura in atti;
ATTORI
E con sede legale in Milano - Piazza Gae Aulenti n.
3 -Tower Controparte_1
A-, appartenente all'Albo delle Banche, Capogruppo del Gruppo Bancario
iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari, qui rappresentata dall' Avv. Marco CP_1
Cipollini, in virtù dei poteri conferiti dalla procura per atti e operazioni della Banca,
1 depositata e resa pubblica per atto a rogito del notaio di Paderno Persona_1
Dugnano (MI) in data 26.11.2010, rep. n. 11945, racc.2287, (doc.n.1) rappresentata e difesa - giusta in atti – dall' avv. Marco Pesenti del foro di Milano, elettivamente domiciliato presso l'Avv. Cinzia Basilico, con Studio in Avezzano (AQ), in Via
Montegrappa n.46
CONVENUTA
Oggetto: Contratti bancari
Conclusioni: I procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, i due attori convenivano in giudizio, dinanzi all'intestato tribunale, al fine di sentire accogliere le seguenti Controparte_1
domande: 1) accertare e dichiarare, in via principale, che la convenuta ha contrattualmente CP_2
applicato sul contratto di mutuo ipotecario dell'11 settembre 1997, rep. 12551, racc. 6255, a rogito Notaio dott. per un importo di lire 140 milioni di lire pari a € 72.303,97 Persona_2
euro, tassi superiori a quelli soglia, rilevati trimestralmente secondo il DM del Tesoro ai sensi della
L. 108/96, dovendosi pertanto applicare nel caso di specie l'art. 1815, comma 2, c.c., con riconteggio delle somme versate con imputazione sia della quota capitale che della quota interessi a decurtazione del capitale dovuto, come mostrato nello sviluppo matematico di cui all'Allegato 1) della consulenza tecnica che si produce e per l'effetto: - ai sensi dell'art. 1815. 2° comma, c.c., dichiarare la gratuità del contratto di mutuo con rideterminazione del piano di ammortamento per la sola quota capitale residua, e condannare la convenuta, alla restituzione ed al pagamento in favore degli attori di tutte le somme ad essa corrisposte a titolo di interessi, spese, commissioni, polizze etc…, somme che, in base alla rielaborazione dei calcoli effettuata dal C.T.P, si indicano alla data odierna ammontanti ad € 57.400,18, oltre interessi dalla domanda al saldo;
- accertata
e dichiarata la violazione degli artt. 1175 – 1346 – 1375 – 1418 c.c. per indeterminatezza
2 dell'oggetto del contratto in assenza di , per violazione dei principi di correttezza e buona fede, dichiarare la gratuità, del contratto di mutuo con rideterminazione del piano di ammortamento per la sola quota capitale residua e per l'effetto condannare la convenuta, alla restituzione in favore degli attori di tutte le somme ad essa corrisposte a titolo di interessi, spese, commissioni, polizze etc…, somme che, in base alla rielaborazione dei calcoli effettuata dal C.T.P, si indicano alla data odierna ammontanti ad € 57.400,18, oltre interessi dalla domanda al saldo;
In entrambe i casi condannare comunque la controparte al pagamento della somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa. In via subordinata 1) Accertata e dichiarata la violazione dell'art.
1346 e 1419 c.c. per indeterminatezza e indeterminabilità delle clausole dichiarare, ai sensi dell'art.
117 Tub, che sulla somma mutuata erano e sono dovuti i soli interessi calcolati ai tassi sostitutivi
Bot, e per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione ed al pagamento in favore degli attori di tutte le somme in eccedenza versate a titolo di interessi convenzionali, spese, commissioni, polizze etc., che, sempre in base alla rielaborazione dei calcoli effettuata dal C.T.P, ammontano alla data odierna in € 45.377,35, oltre interessi dalla domanda al saldo;
Comunque nella somma maggiore
o minore che verrà accertata in corso di causa. 2) Accertata e dichiarata la reiterata responsabilità della per tutti i fatti illeciti contestati condannare la controparte al risarcimento dei danni ex CP_2
art. 2043 c.c. che si indicano in € 55.000,00 anche con riferimento al danno morale e comunque nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Con vittoria di diritti e spese di Avvocato.”
Deducevano gli attori a sostegno delle richieste formulate, di aver stipulato in data
11 settembre 1997, con la (all'epoca , il Controparte_1 Controparte_3
contratto di mutuo ipotecario rep. 12551 racc. 6255, a rogito Notaio dott. Per_2
che il detto mutuo era stato completamente estinto in data 21 marzo 2013;
[...]
che il contratto era stato oggetto di consulenza tecnica eseguita dal Dott.
[...]
di Roma, il quale ne verificava i vizi nonché accertava l'entità delle Persona_3
conseguenti maggiori somme incassate dalla Banca, evidenziando la convenzione di interessi usurari, la convenzione ed applicazione di condizioni che rendono l'oggetto del contratto indeterminato per quanto attiene il finanziamento, l'omessa indicazione dell' (Indicatore Sintetico di Costo), la violazione dei doveri di correttezza e
3 buona fede, la nullità per indeterminatezza delle clausole contrattuali, con particolare riferimento alla pattuizione di interessi composti correlati alla tipologia del piano di ammortamento alla francese;
che era stato effettuato procedimento di mediazione con esito negativo, per mancata adesione della CP_2
Si costituiva la banca convenuta, contestando tutte le avverse allegazioni e richieste, di cui chiedeva l'integrale rigetto con vittoria di spese.
Sulla base delle richieste istruttorie formulate con le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., il GOP, dr.ssa , investita a suo tempo della Controparte_4
trattazione della causa, disponeva l'effettuazione di CTU contabile, nominando all'uopo la dott.ssa , cui conferiva l'incarico di rispondere al seguente Persona_4
quesito: “Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa già in atti e quelli eventualmente acquisiti ai sensi dell'art. 198 c. 2 cpc, solo con il consenso di tutte le parti, svolta ogni indagine ed operazione tecnica necessaria ed assicurato il contraddittorio con i CTP, o in difetto con i difensori, verifichi, con riferimento al contratto di mutuo per cui è causa, la misura al momento della stipulazione del detto contratto di mutuo, del tasso effettivo globale e consideri l'eventuale superamento del tasso soglia, includendo nella verifica del tasso effettivo globale indicato sul contratto, ogni onere effettivamente praticato dall'Istituto bancario e collegato alla erogazione del credito, ivi comprese le spese di istruttoria ed i costi della polizza assicurativa (cfr Cass. Civ., sentenza 5.4.17
n. 8806), ma con esclusione delle imposte e tasse, ed applicando le formule della Banca D'Italia; verifichi, altresì, separatamente, dovendo intendersi usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge, indipendentemente dallo loro corresponsione in concreto, nel momento in cui essi sono promessi, o, comunque, convenuti, a qualsiasi titolo, quindi anche per l'ipotesi di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di pagamento delle rate di rimborso del mutuo, cioè a titolo di interessi moratori, l'eventuale usurarietà di questi ultimi, secondo i criteri sopra richiamati, con esclusione di qualsiasi interesse se risultante usurario al momento della pattuizione, indipendentemente dal momento della corresponsione”.
4 Il CTU, al termine dell'attività effettuata, rispondeva ai quesiti posti, rilevando l'assenza di usura sia “con riferimento alle condizioni corrispettive, che evidenziano un tasso effettivo globale del 9,19% rispetto a una soglia del 15,42%”, sia “con riferimento al tasso di mora del 12,30% inferiore alla soglia del 15,42%”.
Il giudice, pertanto, rinviava la causa per p.c. e la tratteneva in decisione all'udienza di cui in epigrafe, con concessione dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.
Le domande attoree sono infondate e vanno respinte.
Invero, l'espletata CTU evidenzia l'assenza di usurarietà con riferimento sia agli interessi corrispettivi che a quelli moratori. Le argomentazioni poste a sostegno di tali conclusioni appaiono ben motivate, supportate da complete argomentazioni di carattere tecnico e, pertanto, convincenti e pienamente condivisibili.
Sul punto non colgono nel segno i rilievi effettuati dagli attori in sede di comparsa conclusionale, che vanno, peraltro, a contestare, con argomentazioni assai poco persuasive, i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità in tema di rilievo dell'usurarietà degli interessi di mora, che in questa sede, invece, si condividono pienamente, dovendo, peraltro, rilevarsi la piena correttezza e incensurabilità dei calcoli eseguiti a riguardo dal CTU.
Tanto chiarito deve, quindi, respingersi la censura afferente alla usurarietà degli interessi pattuiti e alla conseguente gratuità del mutuo.
Non meno infondate solo le ulteriori argomentazioni poste dagli attori a sostegno delle altre domande.
Con riferimento alla pretesa nullità del contratto per mancata indicazione dell' , va, infatti, osservato che l'indicatore sintetico di costo è uno strumento di carattere esclusivamente informativo, che non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile e, dunque, non integra una clausola regolatrice del rapporto contrattuale.
5 L'inesatta o l'omessa indicazione dello stesso, pertanto, non sono cagione di alcuna nullità, ai sensi dell'art. 117, comma 6, T.U.B., non incidendo sulla determinatezza o la determinabilità dell'oggetto del contratto o, comunque, sulla prestazione posta a carico della parte.
Quanto all'applicazione di interessi anatocistici, correlati all'applicazione del c.d. ammortamento alla francese, deve premettersi che il piano di ammortamento de quo risulta caratterizzato da un numero prefissato di rate a importo fisso, composte da una quota interessi decrescente e una quota capitale via via crescente.
Ciò lo differenzia dal cosiddetto ammortamento all'italiana, caratterizzato da rate composte da un quota fissa di capitale e da una quota di interesse via via decrescente, in quanto calcolata di volta in volta sul capitale residuo.
Con riferimento al sistema di ammortamento francese, la giurisprudenza è giunta in modo assolutamente prevalente, se non unanime, ad escludere che allo stesso si correlino interessi anatocistici, risultando pacifico che, in tale ipotesi, la quota di interesse venga calcolata per ciascuna rata sulla base del solo capitale residuo, via via decrescente.
Pertanto, se è vero che così si riscontra un decremento della quota capitale inferiore rispetto a quanto avviene nell'ammortamento all'italiana, con un incremento della quota di interessi normalmente pagata sulla quota capitale non ancora scaduta, tuttavia ciò non si traduce, come è ovvio, in un fenomeno anatocistico, ma soltanto in una modalità diversa di calcolo della somma dovuta in esecuzione del contratto.
Sul punto possono richiamarsi, oltre che la giurisprudenza di questo stesso ufficio, ex plurimis, le pronunce del Tribunale di Verona, 24.3.2015, del Tribunale di Roma,
8.11.2018, nonché quelle assai più recenti del Tribunale di Roma, 02.7.2024, e del
Tribunale di Palermo, 31.7.2024.
Anche tale doglianza risulta pertanto infondata.
Per tutto quanto sinora osservato va dunque rigettata l'azione esperita.
6 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese relative alla CTU, come già liquidate, devono altresì porsi a carico integrale di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA le domande attoree;
2) CONDANNA gli attori in solido alla rifusione, in favore di della convenuta, delle spese di lite, che si liquidano in euro 7,616,00, oltre accessori come per legge;
3) PONE in via definitiva le spese di CTU a carico degli attori.
Così deciso in Avezzano il giorno 8.11.2024
IL GIUDICE (Dott. Mario Cervellino)
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