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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/07/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA Sezione controversie del lavoro La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 633/2024 RGA avverso la sentenza 324/2024 R.S. del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro emessa il 16 aprile 2024 e pubblicata in data 17 aprile 2024, nella causa n. 852/2022 RG, non notificata;
avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito;
posta in discussione all'udienza del 10/07/2025; promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 in dall'Avv. Francesco Banchini, con elezione di domicilio presso il suto studio sito in Parma (PR); appellante;
contro pag. 1 di 25 (C.F. - P. Iva Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_2 rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Valeria Giroldi, Oreste Manzi e Renato Vestini, con domicilio eletto presso l'Avvocatura della sede provinciale dell'istituto medesimo, corrente in Bologna (BO); appellato;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La vicenda processuale per cui è causa risulta così sintetizzata nella gravata sentenza: << (…) 1.1. Con ricorso depositato in data 18.11.2022 e ritualmente notificato, conveniva in giudizio proponendo Parte_1 CP_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 378 2022 00013554 36 000, emesso in data 08.10.2022 e notificato in data 22.10.2022 (doc. 1 fasc. parte ricorrente), a mezzo del quale la sede di Parma dell'Istituto gli aveva intimato il CP_2 pagamento della somma complessiva di € 19.274,84 a titolo di contributi non versati afferenti alla gestione commercianti relativamente alle annualità 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. A riguardo, eccepiva l'illegittimità del provvedimento sotto due distinti profili. A sostegno della propria pretesa, parte ricorrente evidenziava, anzitutto, la necessità di circoscrivere temporalmente gli esiti degli accertamenti ispettivi sui quali si fondava il disconoscimento del rapporto di lavoro dell'odierno ricorrente al solo periodo oggetto di accertamento, evidenziando come la qualificazione giuridica operata dall'Istituto Previdenziale nell'accertamento del 2008 non potesse valere per gli anni successivi. pag. 2 di 25 Il ricorrente eccepiva, poi, l'estinzione dell'obbligazione contributiva, lamentando, sul punto, il mancato riconoscimento, nel profilo contributivo del ricorrente, delle somme versate dalla società RO CA S.r.l., nell'interesse dello stesso, a favore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, nonostante “il relativo accreditamento fosse avvenuto senza riserve e nonostante la società medesima avesse manifestato all'Istituto, con PEC del 18 dicembre 2020, la volontà di considerare i versamenti fatti come adempimento del terzo, ai sensi dell'art. 1180 c.c.”. Tanto premesso ed esposto, parte ricorrente instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Giudice Ill.mo ogni contraria istanza disattesa e previa ogni altra opportuna declaratoria del caso e di legge: In via preliminare: 1) sospendere l'esecutorietà del provvedimento impugnato;
2) disporre la riunione del giudizio a quello già pendente avanti al Tribunale di Parma, Giudice del lavoro, iscritto al n. RG 322/2021; 3) in via subordinata disporre la sospensione del presente giudizio in attesa del passaggio in giudicato della sentenza che definirà quel giudizio, dato il carattere pregiudiziale di quell'accertamento, rispetto al contenzioso oggetto del presente giudizio;
nel merito: 1) dichiarare la illegittimità del provvedimento impugnato e comunque dichiararne la infondatezza per le ragioni esposte nella parte motiva, revocando e/o annullando l'avviso di addebito impugnato;
2) Condannare l al pagamento delle spese e CP_1 competenze del giudizio, oltre al rimborso forfettario 12,50%, IVA e CPA come per legge.”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 19.03.2023, si costituiva in giudizio resistendo al ricorso ed instando per l'accoglimento delle seguenti CP_1 conclusioni: “voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito, respinta ogni diversa istanza eccezione e deduzione: in ordine alla domanda preliminare di sospensione della provvisoria esecutività dell'avviso di addebito opposto “Rigettare la richiesta di pag. 3 di 25 sospensione e l'avverso ricorso, siccome infondati in fatto e diritto In via pregiudiziale A. Rigettare la istanza di riunione del procedimento odierno a quello sub RG 322/2021 attesane la eterogeneità in relazione al petitum, alla causa petendi ed alle parti;
B. Rigettare la richiesta di sospensione del giudizio ex art 295 c.p.c. atteso che tra le cause non esiste omogeneità né del petitum, né della causa petendi né delle parti;
C. Nel merito: respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto per i motivi argomentati in premessa con conseguente conferma dell'avviso di addebito opposto;
D. in subordine: anche per l'ipotesi di vizi formali dell'avviso di addebito, condannare controparte al pagamento delle somme diverse che risulteranno eventualmente dovute in corso di causa, considerato l'orientamento giurisprudenziale in materia di eventuale violazione art. 24 Dlgs 46/99. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.” 1.3. La causa veniva istruita alla stregua della sola documentazione versata in atti dalle parti. (…)”. Il Tribunale di Parma, Sezione Lavoro ha definito la vertenza con la sentenza 324/2024 R.S., così statuendo: “(…) 1) Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'avviso di addebito opposto. 2) Condanna lla rifusione Parte_1 delle spese di lite a favore di spese che si liquidano in Euro 2.000,00 per CP_1 compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”. Il Giudice a quo, in estrema sintesi, con la predetta sentenza, ritenuta l'ammissibilità dei soli “motivi di opposizione, afferenti al merito della pretesa di riscossione” e l'inammissibilità di “tutti gli altri motivi di censura – dedotti dall'opponente in data successiva al deposito del ricorso, o in sede di note conclusive”, ha giudicato infondate le pretese del sig. , Parte_1 rilevando, da un lato, che a fronte dell'avallo giurisdizionale, operato dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 14972 resa in data 14 luglio 2020, della qualificazione giuridica operata da nell'accertamento del 2008, non CP_1
pag. 4 di 25 sono state allegate né tantomeno provate circostanze da cui desumere che il ricorrente, negli anni successivi all'accertamento (ivi comprese le annualità cui si riferisce l'avviso di addebito opposto in questa sede), abbia cessato il proprio coinvolgimento nella gestione di RO CA s.r.l. e abbia operato quale semplice lavoratore subordinato, soggetto all'eterodirezione di altri soggetti a lui gerarchicamente sovraordinati nell'organizzazione societaria;
“sicché non sussistono elementi per discostarsi dall'accertamento operato nel precedente giudizio” e, dall'altro, che non sussistono i presupposti normativi (come individuati dalla giurisprudenza di legittimità in materia) per imputare al profilo contributivo del ricorrente, con efficacia ex tunc, le somme versate dalla società RO CA S.r.l. a favore del Pensioni CP_3 Controparte_4 considerando, appunto, i versamenti fatti come adempimento del terzo, ai sensi dell'art. 1180 c.c. Con ricorso depositato telematicamente in data 09/10/2024, il sig. Parte_1
ha spiegato appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che
[...] questa Corte voglia: “(…) previa riunione del presente gravame con quello iscritto al n. 453/2024 chiamato all'udienza del 27 marzo 2025 – Cons. dr.ssa Marcella Angelini) 1) In accoglimento del presente appello e della proposta opposizione, in totale riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare la illegittimità ed inammissibilità dell'avviso di addebito impugnato, dichiarando l'insussistenza, per le ragioni esposte, del credito portato dallo stesso, dichiarandone la nullità e/o dichiarandone l'annullamento, con revoca dello stesso;
2) dichiarare l'inammissibilità della pretesa azionata, per mancanza dell'interesse ad agire e per abuso del diritto e del processo;
in via subordinata: 3) dichiarare le sanzioni non dovute per le ragioni esposte in premessa e tenuto anche conto della decadenza dal diritto di pretenderle da parte dell' per i motivi tutti esposti in premessa. CP_1
pag. 5 di 25 In ogni caso: 4) condannare l al risarcimento dei danni per lite temeraria CP_1 ex art. 96 c.p.c. in misura multipla delle spese e competenze processuali che verranno liquidate, tenuto conto della gravità del comportamento assunto dall' CP_1
5) condannare l al pagamento delle spese e competenze del doppio grado CP_1 del giudizio, oltre al rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge. (…)”. Nello spiegato atto di gravame, l'odierno appellante ha censurato la sentenza gravata sulla scorte di sette motivi di gravame, rubricati rispettivamente: “A) Violazione degli artt.115 e 116 c.p.c.”; “B) Violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c.”; “C) Violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c.”; “D) Violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c.”; “V a) Eccezione di giudicato”; “b) Violazione degli artt. 112 c.p.c., 1175 e 1375 c.c.- violazione del principio dell'affidamento e dei principi di buona fede e correttezza”; “c) Art.8 DPR 818/57”. L'odierno appellante ha, poi, proposto istanza di riunione per asserita
“pregiudizialità con il ricorso in appello rubricato al n. 453/2024 RG Cons. dr.ssa Marcella Angelini”. Sotto il profilo istruttorio, l'odierno appellante, invocando l'esercizio da parte di questa Corte dei poteri d'indagine di cui all'art. 437 c.p.c., ha prodotto in questo grado, oltre al fascicolo di I grado, i documenti contrassegnati dalle lettere da a) ad s) ed ha formulato 29 capitoli di prova testimoniale, indicando quali testi da escutere: “i Sigg. , , Parte_2 Controparte_5 Parte_3 Parte_4
tutti residenti a [...], res.a Solignano
[...] Parte_5 CP_6
(PR) res.a Fidenza (PR)”. Parte_6
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, in via preliminare, ha eccepito CP_1
l'inammissibilità delle allegazioni e produzioni (docc. da lett. a ad s) svolte dall'odierno appellante per la prima volta in questa sede in quanto tardive, nonché pag. 6 di 25 il passaggio in giudicato della sentenza gravata nella parte in cui ha sancito l'inconfigurabilità del pagamento del terzo nei versamenti effettuati da RO CA, “non essendo stata riprodotta in appello la relativa eccezione”, e, nel merito, ha comunque diffusamente contestato la fondatezza delle avverse preteste sulla scorta delle prospettazioni già vittoriosamente svolte nel giudizio a quo, chiedendo, quindi, il rigetto dell'impugnazione ex adverso proposta, con conseguente integrale conferma della pronuncia appellata, il tutto con vittoria delle spese del grado. Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla base della sola documentazione tempestivamente prodotta dalle parti in causa nel corso del giudizio a quo (tenuto conto della inammissibilità delle ulteriori produzioni di parte appellante in prosieguo evidenziata). Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, va preliminarmente disattesa l'istanza di riunione del presente giudizio a quello rubricato presso questa Corte con n. 453/2024 RG - nel quale i signori e hanno Parte_1 Parte_7 lamentato nei confronti dell l'illegittimità della revoca del trattamento CP_1 pensionistico a loro riconosciuto, assumendo di avere diritto al relativo mantenimento, con la sola diversa imputazione alla gestione commercianti, dei versamenti contributivi effettuati da RO CA s.r.l. alla gestione dipendenti – trattandosi di procedimenti aventi petutimu e causa petendi differenti e fra i quali non è affatto ravvisabile un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico. Sempre in via preliminare, quanto al perimetro di questo giudizio, va ribadita la premessa svolta sul punto dal Giudice a quo, il quale, ricostruiti in maniera precisa e puntuale i principi regolatori della materia, ha osservato: “(…) i motivi di opposizione, afferenti al merito della pretesa di riscossione e da proporsi, dunque, ai sensi del comma 5 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 46 del 1999, nel termine di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito, sono ammissibili siccome tempestivamente pag. 7 di 25 proposti (data di notifica dell'avviso di addebito: 22.10.2022 /data deposito del ricorso: 18.11.2022). Per contro, tutti gli altri motivi di censura – dedotti dall'opponente in data successiva al deposito del ricorso, o in sede di note conclusive, o nell'ambito dell'udienza del 16.04.2024 – qualificabili come motivi di opposizione al ruolo (come la decadenza dall'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 46
pag. 8 di 25 del 1999) sono inammissibili in quanto proposti oltre il termine decadenziale normativamente previsto”1 2. 1 Tale doglianza, ossia la decadenza dall'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 46 del 1999, anche laddove ritenuta ammissibile, sarebbe, comunque, infondata, non potendo comportare la violazione dell'art. 25 in esame la conseguenza pretesa infondatamente da parte ricorrente, nel senso della non debenza dei contributi. Invero, numerosi precedenti della Suprema Corte (v., fra le tante, Cass. n. 5963 del 2018, Cass. nn. 19708 e 15211 del 2017), in ordine alla natura ed alla funzione della decadenza prevista dall'art. 25 D.Lgs. n. 46 del 1999, all'interno del complessivo sistema di riscossione dei crediti contributivi previdenziali, con orientamento consolidato hanno affermato che la richiamata disposizione prevede una decadenza processuale e non sostanziale, che l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda agli enti previdenziali e assistenziali per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la possibilità che agiscano nelle forme ordinarie e, coerentemente, che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito. In particolare, da ultimo, Cass. n. 1558/2020, nel ribadire tale orientamento, ha chiarito che “…depongono nel senso dei richiamati principi: il tenore testuale della norma, che parla di decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito e non di decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo nelle forme ordinarie;
l'impossibilità di estendere, in via analogica, una decadenza dal piano processuale anche a quello sostanziale (posto che, per principio generale, le norme in tema di decadenza sono di stretta interpretazione); la non conformità all'art. 24 Cost. di un'opzione interpretativa che negasse all'istituto la possibilità di agire in giudizio nelle forme ordinarie;
la ratio dell'introduzione del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali a mezzo iscrizione a ruolo, intesa a fornire all'ente un più agile strumento di realizzazione dei crediti (v. Corte cost. ord., n. 111 del 2007), non già a renderne più difficoltosa l'esazione imponendo brevi termini di decadenza;
il rilievo che la scissione fra titolarità del credito previdenziale e titolarità della relativa azione esecutiva (quest'ultima in capo all'agente della riscossione) mal si concilierebbe con un'ipotesi di decadenza sostanziale (v., fra le altre, Cass. nn.22663, e 32885 del 2018; Cass. n. 29294 del 2019); la natura meramente processuale del potere di iscrizione a ruolo e l'inesistenza di effetti estintivi dell'obbligo contributivo determinati dal verificarsi della decadenza in oggetto è stata, dunque, correttamente ritenuta dalla Corte territoriale non preclusiva dell'accertamento della sussistenza o meno dell'obbligazione azionata;
tuttavia, risulta non conforme ai consolidati principi di legittimità l'argomentata necessità di una tempestiva domanda dell'ente previdenziale, al fine di sollecitare la cognizione, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, in ordine alla sussistenza dell'obbligazione, nella specie per premi e sanzioni;
questa Corte ha già chiarito che ha natura di opposizione all'esecuzione l'azione proposta contro l'iscrizione a ruolo e prima d'una intimazione ad adempiere (v. Cass. nn. 29294 e 22292 del 2019) e che, a sua volta, l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., fra le tante, Cass. n. 12239 del 2007); 11.se dunque l'opposizione dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, la ritenuta illegittimità del procedimento d'iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento, nel merito, della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi e/o contributi (v., da ultimo, Cass. n. 12025 del 2019 e i precedenti ivi richiamati); 12. ricorrono, infatti, gli stessi principi che governano il procedimento di pag. 9 di 25 opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto (v., per tutte, Cass. n. 12311 del 1997) che l'opposizione dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633, 644 e segg. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.) sicché il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo emesso in assenza delle condizioni di legge;
13. in conseguente applicazione di tali principi, gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l'impossibilità, per l'Istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (cfr., fra le ultime, Cass. n. 20728 del 2019 e i numerosi precedenti ivi richiamati); 14. alla luce di queste premesse, si è aggiunto (v. Cass. n. 8822 del 2017) che non è ravvisabile un interesse concreto ed attuale della parte (sul quale v. Cass. Sez. Un. n. 264 del 1996; Cass. n. 5635 del 2002) a rilevare l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo in quanto effettuata durante la pendenza del giudizio di opposizione, giacché un'eventuale pronuncia sul punto non comporta alcun risultato per essa giuridicamente apprezzabile, venendo qui in rilievo esclusivamente l'accertamento della fondatezza della pretesa contributiva dell'ente; 15. in conclusione, e dando continuità alla costante giurisprudenza di questa Corte, l'opposizione contro la cartella esattoriale di pagamento emessa per la riscossione di contributi previdenziali dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto contributivo, con la conseguenza che, per essere oggetto del giudizio l'obbligazione contributiva, nell'an e nel quantum, l'ente previdenziale convenuto può limitarsi a chiedere il rigetto dell'opposizione o chiedere anche la condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella, in quest'ultimo caso, senza che ne risulti mutata la domanda (v., per tutte, Cass. n. 3486 del 2016 e successive conformi), così come se all'esito del giudizio di opposizione il credito contributivo accertato risulti in misura inferiore a quella azionata dall'istituto, il giudice dovrà, non già accogliere sic et simpliciter l'opposizione, ma condannare l'opponente a pagare la minor somma…”. Tale doglianza, dunque, fondata sulla ritenuta conseguenziale non debenza dei contributi per effetto della violazione della norma in questione, alla luce dei richiamati principi consacrati dalla Suprema Corte di Cassazione, sarebbe, comunque, infondata. 2 Peraltro, anche gli ulteriori motivi di impugnazione proposti, laddove qualificabili come opposizione all'esecuzione, sia pur astrattamente proponibili senza limiti di tempo in quanto non soggetti a termini decadenziali, sarebbero, nel caso de quo, parimenti inammissibili in quanto proposti successivamente al deposito del ricorso, che cristallizza il thema decidendum del giudizio. Si richiama, sul punto, l'insegnamento della SC per cui, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale per il recupero di contributi previdenziali, l'onere della prova gravante a carico dell'ente impositore, parte attrice in senso sostanziale, resta condizionato dalla preventiva allegazione, nell'atto di opposizione del debitore, parte attrice in senso formale ma convenuto in senso sostanziale, di specifiche ragioni di contestazione dei fatti costitutivi della pretesa impositiva. Diversamente, infatti, l'atto introduttivo assumerebbe natura puramente esplorativa laddove l'onere di specifica allegazione a carico dell'opponente, che delimita il thema decidendum, trova giustificazione nella preventiva notifica di un atto formale del creditore esplicativo della pretesa e delle sue ragioni. In sostanza l'opponente - convenuto in senso sostanziale - è tenuto ad adempiere già con l'atto introduttivo del giudizio all'onere di specifica contestazione di cui all'art. 416 c.p.c.. (cfr. Cassaz. n. 27274/2018). pag. 10 di 25 Sempre in via preliminare, va rilevato il passaggio in giudicato della sentenza gravata nella parte in cui ha sancito l'inconfigurabilità del pagamento del terzo nei versamenti effettuati da RO CA, trattandosi di autonomo capo della decisione gravata che non risulta esser stato oggetto di specifica impugnazione in questa sede. Ciò posto, quanto alle questioni tempestivamente dedotte in giudizio dall'odierno appellante e rispetto alle quali non risulta essersi formato il c.d. giudicato interno (nei termini sopra rilevati), ritiene la Corte di dover ribadire quanto già osservato con le sentenze nn. 676/2024 R.S. (emessa il 17/10/2024 e pubblicata il 18/10/2024) e 675/2024 R.S. (emessa il 17/10/2024 e pubblicata il 18/10/2024), che hanno definito le cause nn. 65/2024 e 66/2024 RG CA., radicate fra le medesime parti ed aventi ad oggetto altrettante opposizioni ad avvisi di addebito, riportanti la medesima causale (contributi IVS Comm.) di quello qui impugnato ancorché relativo ad diverso arco temporale. In particolare, nella sentenza n. 675/2024 R.S., innanzi citata, questa Corte, in diversa composizione, riepilogata la vicenda oggetto di tale giudizio, ha osservato quanto segue: “(…) Quanto alle restanti questioni dedotte in giudizio, rileva la Corte che le pretese dell'odierno appellante, da trattarsi congiuntamente in ragione della loro stretta interconnessione logico-giuridica, risultano essere inammissibili, prima ancora che infondate, in ragione dell'intervenuta pronuncia fra le parti in causa della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 14972/2020, che ha definitivamente acclarato, con forza di giudicato inter partes (c.d. giudicato esterno), la fondatezza delle pretese creditorie dell' Tale CP_1 accertamento, in particolare, ad avviso di questa Corte, riverbera i suoi effetti anche in correlazione all'annualità 2017 (n.d.r. così come sulle annualità oggetto del contendere in questa sede), oggetto dell'avviso di addebito opposto in questa sede. pag. 11 di 25 Ed invero secondo la giurisprudenza costante della Suprema Corte (Cass, civ n. 37269/2021): “Nell'ambito dei rapporti giuridici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, il giudicato formatosi sull'accertamento relativo a una fattispecie attuale preclude il riesame, in un diverso processo, delle medesime questioni, spiegando la propria efficacia anche per il periodo successivo alla sua formazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento”. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nell'accogliere un ricorso per revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c., aveva ritenuto che l'obbligo, in capo a una ASL, di rimborsare il contributo per l'utilizzazione delle prestazioni di un biologo convenzionato, per il Pt_8 periodo 2008-2010, fosse coperto dal giudicato formatosi sul corrispondente accertamento, contenuto in una sentenza irrevocabile relativa a un precedente periodo temporale). In particolare si legge nella motivazione della suddetta pronuncia: “La ricorrente sostiene che la Corte di merito abbia errato nel ritenere che il giudicato esterno (formatosi sulla sentenza n. 15435 del 2009 del Tribunale di Napoli), relativo all'accertamento dell'obbligo dell'Asl Napoli 1 Centro di corrispondere il contributo del 2% per le prestazioni ricevute dal ricorrente sino a Pt_8 dicembre 2007, potesse estendere i suoi effetti anche ai fini del riconoscimento del diritto al contributo per il periodo 2008-20100 la sentenza impugnata ha deciso le questioni in diritto uniformandosi ai principi enunciati da questa S.C. e che qui si intende ribadire;
si è affermato che, in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione pag. 12 di 25 di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (v. Cass. 20765 del 2018); difatti, il vincolo derivante dal giudicato, partecipando della natura dei comandi giuridici, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del "ne bis in idem", corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione;
e la situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione;
e la relativa preclusione opera, in riferimento ai rapporti di durata, anche nel caso in cui il giudicato si sia formato in relazione ad un diverso periodo, qualora esso abbia ad oggetto il medesimo fatto costitutivo dell'intero rapporto giuridico in relazione alla stessa questione giuridica (v. Cass. n. 17223 del 2020; n. 8379 del 2009); l'efficacia del giudicato, riguardante anche i rapporti di durata, non è impedita dall'autonomia dei periodi, soltanto però in riferimento agli elementi costitutivi della fattispecie originante l'obbligazione relativa ad un determinato periodo che assumano carattere tendenzialmente permanente (v. anche Cass. n. 37 del 2019; n. 13498 del 2015 in materia di processo tributario); nel caso in esame, deve ritenersi formato, per effetto delle sentenze irrevocabili, il giudicato sull"obbligo dell'ASL di rimborsare il contributo per i singoli periodi in cui ha utilizzato le prestazioni del Pt_8 controricorrente quale biologo convenzionato”. Il suddetto principio è costante nella giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. lav n. 15493/2015 e n. 20765/2018) ed, infatti, si legge in motivazione “In ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una pag. 13 di 25 fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento.” La Suprema Corte (Cass. lav n. 10430/2023, n. 17223/2020) ha, altresì, precisato che: “Nei rapporti di durata, il vincolo del giudicato formatosi in relazione a periodi temporali diversi opera solo a condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione ai soli aspetti permanenti del rapporto, con esclusione di quelli variabili.” e (Cass. lav. n. 27009/2018) “In tema di contributi previdenziali, l'accertamento sulla qualità soggettiva della parte obbligata contenuto in una sentenza passata in giudicato estende i propri effetti ai periodi contributivi cronologicamente successivi, in riferimento ai quali può ritenersi, salva prova contraria, la persistenza della medesima condizione”. (Fattispecie relativa all'accertamento giudiziale dell'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti).” Nel caso di specie è indubbio che si sia in presenza di un rapporto giuridico di durata e di obbligazioni periodiche previdenziali;
che la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 14972/2020 ha ritenuto, con forza di giudicato fra le parti, legittima l'iscrizione del sig. nella c.d. gestione commercianti Parte_1 dell' e che successivamente non siano state né tempestivamente allegate, né CP_1 tantomeno dimostrate sopravvenienze, di fatto o di diritto, che mutino il contenuto materiale del rapporto o ne modifichino il regolamento. Nel libello introduttivo del giudizio, infatti, la precedente difesa del sig. quanto al Parte_1 merito della pretesa creditoria dell' si era limitata a chiedere la sospensione CP_1
pag. 14 di 25 della presente causa ex art. 295 c.p.c. nelle more della decisione della Suprema Corte senza null'altro dedurre di specifico. In ragione di quanto sopra esposto, risulta, quindi, evidente che uno scrutinio di merito delle pretese dell'odierno appellante è inibito dal cogente principio del ne bis in idem. Per altro, anche laddove si volesse dissentire dalle suesposte dirimenti considerazioni, le pretese dell'odierno appellante andrebbero comunque respinte in ragione della loro infondatezza. Ed invero, come puntualmente rimarcato dal Tribunale di Parma nella gravata sentenza, nell'ambito del presente giudizio: “(…) non sono state allegate né tantomeno provate circostanze da cui desumere che il ricorrente, negli anni successivi all'accertamento (ivi compresa l'annualità cui si riferisce l'avviso di addebito opposto in questa sede), abbia cessato il proprio coinvolgimento nella gestione di RO CA s.r.l. e abbia operato quale semplice lavoratore subordinato, soggetto all'eterodirezione di altri soggetti a lui gerarchicamente sovraordinati nell'organizzazione societaria;
sicché non sussistono elementi per discostarsi dall'accertamento operato nel precedente giudizio”. Queste esaustive e convincenti considerazioni, frutto di un attento e meditato esame degli atti e dei documenti di causa nonché immuni da vizi logico-giuridici, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate anche ai seni dell'art. 118 disp. att. c.p.c. a confutazione delle ragioni dell'odierno appellante (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015). Non vi è dubbio, infatti, che competesse all'odierno appellante allegare e dimostrare la genuinità del rapporto di lavoro subordinato all'epoca (anno 2017) (n.d.r. così come per gli anni per cui qui è causa) formalmente intercorrente tra lui e la RO CA s.r.l. pag. 15 di 25 La giurisprudenza di legittimità è adamantina sul punto. Secondo la Suprema Corte, infatti: “Le qualità di amministratore e di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali sono cumulabili purché si accerti l'attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale ed è altresì necessario che colui che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato fornisca la prova del vincolo di subordinazione e cioè dell'assoggettamento, nonostante la carica sociale rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società” (Cassazione civile, sez. I, 13/03/2018, n. 6095). In senso conforme, si vedano anche Cassazione civile, sez. I, 30/09/2016, n. 19596 (secondo cui: “Le qualità di amministratore e di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali sono cumulabili purché si accerti l'attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale ed è altresì necessario che colui che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato fornisca la prova del vincolo di subordinazione e cioè dell'assoggettamento, nonostante la carica sociale rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società); Cassazione civile, sez. trib., 25/09/2015, n. 19050 (che ha affermato che: “La qualità di componente del consiglio di amministrazione di una società di capitali è compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato alle dipendenze della medesima società solo ove sia accertata l'attribuzione di mansioni diverse da quelle rientranti nel mandato di amministratore e l'assoggettamento all'effettivo potere direttivo, di controllo e disciplinare…”) nonché Cassazione civile, sez. I, 06/11/2013, n. 24972 (secondo cui: “Per la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato fra un membro del consiglio di amministrazione di una società di capitali, ovvero dell'amministratore delegato, e la società stessa, è necessario che colui che intende far valere tale tipo di rapporto fornisca la prova della sussistenza del vincolo della subordinazione, e cioè l'assoggettamento, nonostante la suddetta pag. 16 di 25 carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società nel suo complesso”). Tali principi del resto, erano già stati affermati dai giudici di legittimità in epoca risalente (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 24/05/2000, n. 6819, secondo cui: “La qualifica di amministratore di una società commerciale non è di per sè incompatibile con la condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della stessa società, ma perché sia configurabile un rapporto di lavoro subordinato è necessario che colui che intende farlo valere non sia amministratore unico della società e provi in modo certo il requisito della subordinazione - elemento tipico qualificante del rapporto - che deve consistere nell'effettivo assoggettamento - nonostante la carica di amministratore rivestita - al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società nel suo complesso. Il relativo accertamento, istituzionalmente demandato al giudice di merito, è censurabile in sede di legittimità esclusivamente sotto il profilo del vizio di motivazione”, in senso conf. Cassazione civile, sez. lav., 10/02/2000, n. 1490). La disamina nomofilattica chiarisce, dunque, contrariamente a quanto artatamente preteso ed allegato dall'odierno appellante, che l'onere di provare la sussistenza degli indici costituivi della subordinazione incomba su colui che ne pretende l'esistenza ad onta della propria qualifica di presidente o vice presidente del cda. della società. Tale onere assertivo e probatorio, peraltro, come già chiarito in precedenza, ad avviso di questa Corte, non è stato affatto assolto dal sig. Parte_1
La difesa dell'odierno appellante, nella evidente consapevolezza di tale circostanza, ha tentato di colmare nell'atto di gravame in esame la predetta lacuna, allegando svariate circostanze mai accennate in precedenza e offrendo la produzione di numerosi documenti non prodotti nel corso del giudizio a quo.
pag. 17 di 25 In particolare, nello spiegato atto di gravame, si afferma inter alia che: “(…) A fronte dell'iscrizione del sig. alla Gestione Dipendenti;
a fronte di un Parte_1 rapporto di lavoro subordinato esistente e dichiarato dalla società RO CA s.r.l., datrice di lavoro;
a fronte del versamento, protrattosi ininterrottamente per oltre 12 anni, dal 26 giugno 2008 al 31 dicembre 2020, dei contributi da parte della stessa alla gestione dipendenti del ricorrente;
a fronte dell'accredito di essi alla stessa, senza riserva alcuna, da parte dell' a fronte dell'emissione di CP_1 estratti conto previdenziali che riconoscono i contributi previdenziali come dipendenti fino all'agosto 2020; a fronte del riconoscimento della pensione nel 2011 e della sua riliquidazione nel 2016 per il sig. e nel 2017 per il sig. Parte_1
sulla base dei contributi versati alla loro gestione dipendenti;
a fronte Pt_7 dell'assenza di alcun accertamento che accertasse la presenza di elementi idonei ad escludere la subordinazione, l' non può (né disconoscere i contributi CP_1 accreditati alla posizione previdenziale di dipendente del sig. dal 26 Parte_1 giugno 2008 in poi né) pretendere la contribuzione per una gestione diversa, commercianti, sulla base soltanto di un mero avviso di addebito che fa solo riferimento ad un accertamento che non c'è mai stato”. A sostegno di tali nuove allegazioni, la difesa dell'odierno appellante ha offerto la produzione di ben trentasette documenti non prodotti in precedenza (cfr. docc. da 1 a 37 di parte appellante). Trattasi, all'evidenza, di allegazioni e documenti palesemente tardivi, così come quelli prodotti all'odierna udienza (che avrebbero potuto e dovuto essere presentati nel corso del giudizio di prime cure) e del tutto inammissibili, stante il divieto di nova in appello di cui all'art. 345 c.p.c., ribadito con specifico riferimento al rito del lavoro dall'art. 437 c.p.c. Né è possibile procedere ad un'acquisizione di tale materiale probatorio ai sensi dell'art. 437 c.p.c. non potendo configurarsi sul punto una “pista probatoria”, pag. 18 di 25 percorribile da questa Corte, atteso che “nel rito del lavoro, solo nel caso in cui il materiale istruttorio acquisito al processo indichi “piste probatorie” significative ai fini della ricerca della verità, ovvero allorché le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di appello, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, è tenuto ad esercitare il potere-dovere, previsto dall'art. 437 c.p.c., di provvedere anche d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale probatorio e idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, ferma restando sempre la necessità che i fatti stessi siano stati allegati nell'atto introduttivo” (così Cass. n. 18252 / 2011 e nel medesimo senso, del necessario presupposto di semiplena probatio dei fatti allegati, v. Cass. n. 19358/2015 e 15925 / 2020). Per altro, per completezza espositiva, si osserva che anche le “nuove” allegazioni difensive di parte appellante risultano irrilevanti ed inidonee ad inficiare la bontà della pretesa creditoria dell' In proposito, si condividono le puntuali ed CP_1 articolate repliche che la difesa dell' , odierno appellato, ha svolto rispetto CP_1 ad ognuna delle “nuove” censure di parte appellante. Tali repliche, per ovvie ragioni di sintesi, devono intendersi qui richiamate anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c. In particolare, per quanto riguarda i versamenti effettuati da RO CA s.r.l. alla gestione lavoratori dipendenti per i signori e in epoca Parte_1 Pt_7 successiva al 2008, pacifica la sussistenza di un credito restitutorio della società per indebito oggettivo nei limiti della prescrizione decennale ex art. 2033 c.c., l' non avrebbe in alcun modo potuto imputarli alla gestione commercianti, CP_1 atteso che la società non aveva alcun obbligo di versare ivi alcunché e considerata anche l'assenza di una inequivoca manifestazione di volontà di quest'ultima in tal senso.
pag. 19 di 25 Al riguardo, è sin troppo ovvio evidenziare che il rapporto assicurativo è quello che si instaura tra l'Istituto ed il debitore, tenuto al versamento di una determinata tipologia di contribuzione, per sé o per i propri dipendenti. Orbene, il rapporto assicurativo tra RO CA ed avente ad oggetto la CP_1 contribuzione afferente le prestazioni dei dipendenti è insorto Pt_7 Parte_1 rispettivamente in data 16/02/1988 ed in data 09/04/1992 ed è cessato, estinguendosi, nell'ottobre 1994, così come definitivamente acclarato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 14972/2020. Da tale data non è più esistito alcun rapporto tra la predetta società e l' CP_1 idoneo a riverberare effetto alcuno sui profili e sui fatti di causa. Ovviamente non rappresenta un omologo, né, ovviamente, in alcun modo la prosecuzione, il diverso ed eterogeneo rapporto instaurato d'ufficio tra i sigg. e e l' . Innanzitutto trattasi di 2 diverse “relazioni” Parte_1 Pt_7 CP_1 intercorrenti tra soggetti diversi, ovvero Parte_9 aventi ad oggetto l'obbligo di ciascuno di costoro di iscriversi alla gestione commercianti e di versare la relativa contribuzione, costituendo ivi una valida posizione assicurativa. Appare evidente l'assoluta differenza, eterogeneità, indipendenza tra i tre rapporti
– – , intercorrenti tra Parte_10 CP_7 Parte_1 CP_1 soggetti diversi ed aventi oggetto diverso. I versamenti effettuati da RO CA s.r.l. alla gestione lavoratori dipendenti dell' per i signori e in epoca successiva al 2008, peraltro, CP_1 Parte_1 Pt_7 non possono essere nemmeno considerati alla stregua di pagamento del terzo ex art. 1180 c.c. L'adempimento spontaneo del terzo, infatti, disciplinato dall'art 1180 c.c., è atto di volontà che richiede, oltre alla ovvia capacità di agire, anche la piena e totale pag. 20 di 25 contezza di adempiere a quel preciso debito altrui in assenza di qualsivoglia obbligo in tale senso c.d. animo solvendi debiti alieni. Segnatamente, esistono due requisiti precipui ed indefettibili che condizionano la configurabilità dell'adempimento del terzo: a) la consapevolezza di adempiere ad una obbligazione/debito altrui;
b) l'idem debitum, ovvero la volontà di adempiere quella precisa obbligazione/debito cui era tenuto il terzo. Trattasi di acquisizione normativa e giurisprudenziale talmente pacifica da rendere superflua ogni altra considerazione sul punto. Orbene, nessuna delle due condizioni si è avverata nella odierna fattispecie. Quanto al primo aspetto, si rileva che RO CA s.r.l. ha assunto e inquadrato i signori e in qualità di dipendenti rispettivamente in data Pt_7 Parte_1
16/02/1988, con qualifica di macellaio specializzato provetto ed in data 09/04/1992 con la qualifica di quadro iscrivendoli all'uopo al Fondo Lavoratori Dipendenti. Pacificamente, in quanto pretesa datrice di lavoro, la predetta società era obbligata al versamento della contribuzione per lavoro subordinato. Quindi, i pagamenti effettuati dalla stessa sono avvenuti nella convinzione di adempiere ad un debito proprio. RO CA s.r.l. ha mantenuto ed alimentato tale persuasione durante tutti i tre gradi del giudizio di accertamento negativo dell'obbligo contributivo alla c.d. gestione commercianti, cui ha ritenuto di partecipare sostenendo le ragioni dei signori e e continuando a versare al Parte_1 Pt_7
Fondo Lavoratori Dipendenti dell la relativa contribuzione al precipuo ed CP_1 evidente scopo di avvalorare la fondatezza delle tesi propugnate. Ergo la società in questione, sedicente datrice di lavoro, fino al 2020 ha ritenuto di adempiere ad un debito proprio nei confronti del Fondo Lavoratori Dipendenti. Come è lapalissiano, se il terzo adempie nell'erronea convinzione di estinguere una propria obbligazione si configura indebito soggettivo (2036 c.c.) oppure pag. 21 di 25 oggettivo, come nella fattispecie, che gli consente di agire per la ripetizione, ma non adempimento dell'obbligo altrui o pagamento del terzo. Per altro, l' si è sempre trovato nella legittima posizione di rifiutare un CP_1 eventuale adempimento di RO CA s.r.l. alle obbligazioni dei signori e nei confronti della c.d. gestione commercianti, posto che il Parte_1 Pt_7 credito restitutorio di tale società nei confronti dell'Istituto, calcolato nei limiti della prescrizione decennale di cui all'art. 2033 c.c. ed asseritamente offerto in compensazione dei debiti dei prevenuti (cfr. punto D dell'atto di appello), è nettamente inferiore a tali debiti, avendo riguardo ai conteggi sviluppati sul punto dall'ente di previdenza, non oggetto di specifica e tempestiva contestazione. In proposito, deve richiamarsi il disposto dell'art. 1181 c.c. ai sensi del quale: “Il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente”. Per di più non risulta, né viene allegato che RO CA s.r.l. abbia mai ceduto ai propri soci il credito vantando verso l' affinché costoro potessero CP_1 adempiere, pro currente quantitate, al proprio debito. Né appare dirimente, in senso favorevole all'odierno appellante, la circostanza che l' prima dell'emanazione della sentenza della Suprema Corte di CP_1
Cassazione n. 14972/2020, gli abbia concesso un trattamento pensionistico in ragione dei contributi versati al Fondo Lavoratori Dipendenti. Tale erogazione, infatti, è avvenuta allorché la situazione contributiva dell'odierno appellante era ancora controversa e controvertibile, essendo pendente il giudizio di accertamento negativo più volte citato. Ed invero, dopo il pronunciamento nel 2020 della Suprema Corte, la prestazione pensionistica in parola è stata revocata. In tale contesto, quindi, l'erogazione del trattamento pensionistico de quo non può essere valutata alla stregua di un'acquiescenza dell' alle pretese dell'odierno CP_1
pag. 22 di 25 appellante o come rinuncia ai crediti per cui è causa, come strumentalmente sostenuto dalla difesa dell'odierno appellante. Da ultimo, va osservato che, a dispetto di quanto fantasiosamente sostenuto dalla difesa dell'odierno appellante al punto C) dello spiegato atto di gravame, non esiste alcun giudicato esterno “favorevole” al sig. posto che il Parte_1 provvedimento emesso dal Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, in data 15.2.2022, nella causa n. 322/2021 R.G., nella quale i signori e Parte_1 Pt_7 lamentavano nei confronti dell l'illegittimità della revoca del
[...] CP_1 trattamento pensionistico a loro riconosciuto, assumendo di avere diritto al relativo mantenimento, con la sola diversa imputazione alla gestione commercianti, dei versamenti contributivi effettuati da RO CA s.r.l. alla gestione dipendenti, non è una “sentenza non definitiva”, che sarebbe stata passibile d'impugnazione da parte dell' previdenza ma una semplice CP_8 ordinanza istruttoria (di ammissione di CTU contabile), priva di contenuto decisorio e come tale assolutamente non idonea a passare in giudicato. Nessun elemento testuale o logico-giuridico suffraga, infatti, l'interpretazione che di tale provvedimento è stata data dall'odierno appellante. Ed invero, la sentenza emessa dal Tribunale di Parma a conclusione del giudizio n. 322/2021 R.G. ha rigettato tutte le pretese degli allora ricorrenti (sig. e . Parte_1 Parte_7
(…) >>. Queste esaustive e convincenti considerazioni, immuni da vizi logico-giuridici e perfettamente applicabili anche all'odierna fattispecie, palesanti l'infondatezza pure nel merito dell'eccezione del pagamento del terzo svolta in relazione ai versamenti effettuati da RO CA (ove non si ritenga tale questione coperta dal c.d. giudicato interno), nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate anche ai seni dell'art. 118 disp. att. c.p.c. a confutazione delle ragioni pag. 23 di 25 dell'odierno appellante (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015). Con specifico riferimento, poi, alla domanda subordinata svolta in questa sede dal sig. consistente nella richiesta di “dichiarare le sanzioni non dovute Parte_1 per le ragioni esposte in premessa e tenuto anche conto della decadenza dal diritto di pretenderle da parte dell' per i motivi tutti esposti in premessa”, se ne deve CP_1 rilevare l'inammissibilità anche sotto un ulteriore e concorrente profilo. Tale domanda, infatti, non è stata formulata in prime cure e, quindi, la sua proposizione per la prima volta in questa sede contrasta palesemente con il divieto di nova in appello di cui all'art. 345 c.p.c., ribadito con specifico riferimento al c.d. rito lavoro dall'art. 437 c.p.c.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto dal sig. va respinto, con conseguente integrale Parte_1 conferma della sentenza impugnata. Le spese del grado seguono ex art. 91 c.p.c. la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri per attività, fase e valore contemplati dal D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto, in particolare, del valore della causa (che si colloca nello scaglione 5.201,00- 26.000,00), dell'assenza di attività istruttoria in questo grado e dei criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui la serialità del contenzioso in esame, la ripetitività delle difese svolte e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in favore dell' odierno appellato). CP_1
Si dà, infine, atto dell'integrale reiezione dell'appello, ai fini del novellato art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo: pag. 24 di 25 - rigetta l'appello proposto dal sig. con conseguente integrale Parte_1 conferma della sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che si liquidano in € 2.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre accessori di legge;
- dà, infine, atto dell'integrale reiezione dell'appello, ai fini del novellato art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 10.07.2025 Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
pag. 25 di 25
avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito;
posta in discussione all'udienza del 10/07/2025; promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 in dall'Avv. Francesco Banchini, con elezione di domicilio presso il suto studio sito in Parma (PR); appellante;
contro pag. 1 di 25 (C.F. - P. Iva Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_2 rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Valeria Giroldi, Oreste Manzi e Renato Vestini, con domicilio eletto presso l'Avvocatura della sede provinciale dell'istituto medesimo, corrente in Bologna (BO); appellato;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La vicenda processuale per cui è causa risulta così sintetizzata nella gravata sentenza: << (…) 1.1. Con ricorso depositato in data 18.11.2022 e ritualmente notificato, conveniva in giudizio proponendo Parte_1 CP_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 378 2022 00013554 36 000, emesso in data 08.10.2022 e notificato in data 22.10.2022 (doc. 1 fasc. parte ricorrente), a mezzo del quale la sede di Parma dell'Istituto gli aveva intimato il CP_2 pagamento della somma complessiva di € 19.274,84 a titolo di contributi non versati afferenti alla gestione commercianti relativamente alle annualità 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. A riguardo, eccepiva l'illegittimità del provvedimento sotto due distinti profili. A sostegno della propria pretesa, parte ricorrente evidenziava, anzitutto, la necessità di circoscrivere temporalmente gli esiti degli accertamenti ispettivi sui quali si fondava il disconoscimento del rapporto di lavoro dell'odierno ricorrente al solo periodo oggetto di accertamento, evidenziando come la qualificazione giuridica operata dall'Istituto Previdenziale nell'accertamento del 2008 non potesse valere per gli anni successivi. pag. 2 di 25 Il ricorrente eccepiva, poi, l'estinzione dell'obbligazione contributiva, lamentando, sul punto, il mancato riconoscimento, nel profilo contributivo del ricorrente, delle somme versate dalla società RO CA S.r.l., nell'interesse dello stesso, a favore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, nonostante “il relativo accreditamento fosse avvenuto senza riserve e nonostante la società medesima avesse manifestato all'Istituto, con PEC del 18 dicembre 2020, la volontà di considerare i versamenti fatti come adempimento del terzo, ai sensi dell'art. 1180 c.c.”. Tanto premesso ed esposto, parte ricorrente instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Giudice Ill.mo ogni contraria istanza disattesa e previa ogni altra opportuna declaratoria del caso e di legge: In via preliminare: 1) sospendere l'esecutorietà del provvedimento impugnato;
2) disporre la riunione del giudizio a quello già pendente avanti al Tribunale di Parma, Giudice del lavoro, iscritto al n. RG 322/2021; 3) in via subordinata disporre la sospensione del presente giudizio in attesa del passaggio in giudicato della sentenza che definirà quel giudizio, dato il carattere pregiudiziale di quell'accertamento, rispetto al contenzioso oggetto del presente giudizio;
nel merito: 1) dichiarare la illegittimità del provvedimento impugnato e comunque dichiararne la infondatezza per le ragioni esposte nella parte motiva, revocando e/o annullando l'avviso di addebito impugnato;
2) Condannare l al pagamento delle spese e CP_1 competenze del giudizio, oltre al rimborso forfettario 12,50%, IVA e CPA come per legge.”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 19.03.2023, si costituiva in giudizio resistendo al ricorso ed instando per l'accoglimento delle seguenti CP_1 conclusioni: “voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito, respinta ogni diversa istanza eccezione e deduzione: in ordine alla domanda preliminare di sospensione della provvisoria esecutività dell'avviso di addebito opposto “Rigettare la richiesta di pag. 3 di 25 sospensione e l'avverso ricorso, siccome infondati in fatto e diritto In via pregiudiziale A. Rigettare la istanza di riunione del procedimento odierno a quello sub RG 322/2021 attesane la eterogeneità in relazione al petitum, alla causa petendi ed alle parti;
B. Rigettare la richiesta di sospensione del giudizio ex art 295 c.p.c. atteso che tra le cause non esiste omogeneità né del petitum, né della causa petendi né delle parti;
C. Nel merito: respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto per i motivi argomentati in premessa con conseguente conferma dell'avviso di addebito opposto;
D. in subordine: anche per l'ipotesi di vizi formali dell'avviso di addebito, condannare controparte al pagamento delle somme diverse che risulteranno eventualmente dovute in corso di causa, considerato l'orientamento giurisprudenziale in materia di eventuale violazione art. 24 Dlgs 46/99. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.” 1.3. La causa veniva istruita alla stregua della sola documentazione versata in atti dalle parti. (…)”. Il Tribunale di Parma, Sezione Lavoro ha definito la vertenza con la sentenza 324/2024 R.S., così statuendo: “(…) 1) Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'avviso di addebito opposto. 2) Condanna lla rifusione Parte_1 delle spese di lite a favore di spese che si liquidano in Euro 2.000,00 per CP_1 compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”. Il Giudice a quo, in estrema sintesi, con la predetta sentenza, ritenuta l'ammissibilità dei soli “motivi di opposizione, afferenti al merito della pretesa di riscossione” e l'inammissibilità di “tutti gli altri motivi di censura – dedotti dall'opponente in data successiva al deposito del ricorso, o in sede di note conclusive”, ha giudicato infondate le pretese del sig. , Parte_1 rilevando, da un lato, che a fronte dell'avallo giurisdizionale, operato dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 14972 resa in data 14 luglio 2020, della qualificazione giuridica operata da nell'accertamento del 2008, non CP_1
pag. 4 di 25 sono state allegate né tantomeno provate circostanze da cui desumere che il ricorrente, negli anni successivi all'accertamento (ivi comprese le annualità cui si riferisce l'avviso di addebito opposto in questa sede), abbia cessato il proprio coinvolgimento nella gestione di RO CA s.r.l. e abbia operato quale semplice lavoratore subordinato, soggetto all'eterodirezione di altri soggetti a lui gerarchicamente sovraordinati nell'organizzazione societaria;
“sicché non sussistono elementi per discostarsi dall'accertamento operato nel precedente giudizio” e, dall'altro, che non sussistono i presupposti normativi (come individuati dalla giurisprudenza di legittimità in materia) per imputare al profilo contributivo del ricorrente, con efficacia ex tunc, le somme versate dalla società RO CA S.r.l. a favore del Pensioni CP_3 Controparte_4 considerando, appunto, i versamenti fatti come adempimento del terzo, ai sensi dell'art. 1180 c.c. Con ricorso depositato telematicamente in data 09/10/2024, il sig. Parte_1
ha spiegato appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che
[...] questa Corte voglia: “(…) previa riunione del presente gravame con quello iscritto al n. 453/2024 chiamato all'udienza del 27 marzo 2025 – Cons. dr.ssa Marcella Angelini) 1) In accoglimento del presente appello e della proposta opposizione, in totale riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare la illegittimità ed inammissibilità dell'avviso di addebito impugnato, dichiarando l'insussistenza, per le ragioni esposte, del credito portato dallo stesso, dichiarandone la nullità e/o dichiarandone l'annullamento, con revoca dello stesso;
2) dichiarare l'inammissibilità della pretesa azionata, per mancanza dell'interesse ad agire e per abuso del diritto e del processo;
in via subordinata: 3) dichiarare le sanzioni non dovute per le ragioni esposte in premessa e tenuto anche conto della decadenza dal diritto di pretenderle da parte dell' per i motivi tutti esposti in premessa. CP_1
pag. 5 di 25 In ogni caso: 4) condannare l al risarcimento dei danni per lite temeraria CP_1 ex art. 96 c.p.c. in misura multipla delle spese e competenze processuali che verranno liquidate, tenuto conto della gravità del comportamento assunto dall' CP_1
5) condannare l al pagamento delle spese e competenze del doppio grado CP_1 del giudizio, oltre al rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge. (…)”. Nello spiegato atto di gravame, l'odierno appellante ha censurato la sentenza gravata sulla scorte di sette motivi di gravame, rubricati rispettivamente: “A) Violazione degli artt.115 e 116 c.p.c.”; “B) Violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c.”; “C) Violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c.”; “D) Violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c.”; “V a) Eccezione di giudicato”; “b) Violazione degli artt. 112 c.p.c., 1175 e 1375 c.c.- violazione del principio dell'affidamento e dei principi di buona fede e correttezza”; “c) Art.8 DPR 818/57”. L'odierno appellante ha, poi, proposto istanza di riunione per asserita
“pregiudizialità con il ricorso in appello rubricato al n. 453/2024 RG Cons. dr.ssa Marcella Angelini”. Sotto il profilo istruttorio, l'odierno appellante, invocando l'esercizio da parte di questa Corte dei poteri d'indagine di cui all'art. 437 c.p.c., ha prodotto in questo grado, oltre al fascicolo di I grado, i documenti contrassegnati dalle lettere da a) ad s) ed ha formulato 29 capitoli di prova testimoniale, indicando quali testi da escutere: “i Sigg. , , Parte_2 Controparte_5 Parte_3 Parte_4
tutti residenti a [...], res.a Solignano
[...] Parte_5 CP_6
(PR) res.a Fidenza (PR)”. Parte_6
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, in via preliminare, ha eccepito CP_1
l'inammissibilità delle allegazioni e produzioni (docc. da lett. a ad s) svolte dall'odierno appellante per la prima volta in questa sede in quanto tardive, nonché pag. 6 di 25 il passaggio in giudicato della sentenza gravata nella parte in cui ha sancito l'inconfigurabilità del pagamento del terzo nei versamenti effettuati da RO CA, “non essendo stata riprodotta in appello la relativa eccezione”, e, nel merito, ha comunque diffusamente contestato la fondatezza delle avverse preteste sulla scorta delle prospettazioni già vittoriosamente svolte nel giudizio a quo, chiedendo, quindi, il rigetto dell'impugnazione ex adverso proposta, con conseguente integrale conferma della pronuncia appellata, il tutto con vittoria delle spese del grado. Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla base della sola documentazione tempestivamente prodotta dalle parti in causa nel corso del giudizio a quo (tenuto conto della inammissibilità delle ulteriori produzioni di parte appellante in prosieguo evidenziata). Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, va preliminarmente disattesa l'istanza di riunione del presente giudizio a quello rubricato presso questa Corte con n. 453/2024 RG - nel quale i signori e hanno Parte_1 Parte_7 lamentato nei confronti dell l'illegittimità della revoca del trattamento CP_1 pensionistico a loro riconosciuto, assumendo di avere diritto al relativo mantenimento, con la sola diversa imputazione alla gestione commercianti, dei versamenti contributivi effettuati da RO CA s.r.l. alla gestione dipendenti – trattandosi di procedimenti aventi petutimu e causa petendi differenti e fra i quali non è affatto ravvisabile un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico. Sempre in via preliminare, quanto al perimetro di questo giudizio, va ribadita la premessa svolta sul punto dal Giudice a quo, il quale, ricostruiti in maniera precisa e puntuale i principi regolatori della materia, ha osservato: “(…) i motivi di opposizione, afferenti al merito della pretesa di riscossione e da proporsi, dunque, ai sensi del comma 5 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 46 del 1999, nel termine di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito, sono ammissibili siccome tempestivamente pag. 7 di 25 proposti (data di notifica dell'avviso di addebito: 22.10.2022 /data deposito del ricorso: 18.11.2022). Per contro, tutti gli altri motivi di censura – dedotti dall'opponente in data successiva al deposito del ricorso, o in sede di note conclusive, o nell'ambito dell'udienza del 16.04.2024 – qualificabili come motivi di opposizione al ruolo (come la decadenza dall'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 46
pag. 8 di 25 del 1999) sono inammissibili in quanto proposti oltre il termine decadenziale normativamente previsto”1 2. 1 Tale doglianza, ossia la decadenza dall'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 46 del 1999, anche laddove ritenuta ammissibile, sarebbe, comunque, infondata, non potendo comportare la violazione dell'art. 25 in esame la conseguenza pretesa infondatamente da parte ricorrente, nel senso della non debenza dei contributi. Invero, numerosi precedenti della Suprema Corte (v., fra le tante, Cass. n. 5963 del 2018, Cass. nn. 19708 e 15211 del 2017), in ordine alla natura ed alla funzione della decadenza prevista dall'art. 25 D.Lgs. n. 46 del 1999, all'interno del complessivo sistema di riscossione dei crediti contributivi previdenziali, con orientamento consolidato hanno affermato che la richiamata disposizione prevede una decadenza processuale e non sostanziale, che l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda agli enti previdenziali e assistenziali per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la possibilità che agiscano nelle forme ordinarie e, coerentemente, che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito. In particolare, da ultimo, Cass. n. 1558/2020, nel ribadire tale orientamento, ha chiarito che “…depongono nel senso dei richiamati principi: il tenore testuale della norma, che parla di decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito e non di decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo nelle forme ordinarie;
l'impossibilità di estendere, in via analogica, una decadenza dal piano processuale anche a quello sostanziale (posto che, per principio generale, le norme in tema di decadenza sono di stretta interpretazione); la non conformità all'art. 24 Cost. di un'opzione interpretativa che negasse all'istituto la possibilità di agire in giudizio nelle forme ordinarie;
la ratio dell'introduzione del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali a mezzo iscrizione a ruolo, intesa a fornire all'ente un più agile strumento di realizzazione dei crediti (v. Corte cost. ord., n. 111 del 2007), non già a renderne più difficoltosa l'esazione imponendo brevi termini di decadenza;
il rilievo che la scissione fra titolarità del credito previdenziale e titolarità della relativa azione esecutiva (quest'ultima in capo all'agente della riscossione) mal si concilierebbe con un'ipotesi di decadenza sostanziale (v., fra le altre, Cass. nn.22663, e 32885 del 2018; Cass. n. 29294 del 2019); la natura meramente processuale del potere di iscrizione a ruolo e l'inesistenza di effetti estintivi dell'obbligo contributivo determinati dal verificarsi della decadenza in oggetto è stata, dunque, correttamente ritenuta dalla Corte territoriale non preclusiva dell'accertamento della sussistenza o meno dell'obbligazione azionata;
tuttavia, risulta non conforme ai consolidati principi di legittimità l'argomentata necessità di una tempestiva domanda dell'ente previdenziale, al fine di sollecitare la cognizione, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, in ordine alla sussistenza dell'obbligazione, nella specie per premi e sanzioni;
questa Corte ha già chiarito che ha natura di opposizione all'esecuzione l'azione proposta contro l'iscrizione a ruolo e prima d'una intimazione ad adempiere (v. Cass. nn. 29294 e 22292 del 2019) e che, a sua volta, l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., fra le tante, Cass. n. 12239 del 2007); 11.se dunque l'opposizione dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, la ritenuta illegittimità del procedimento d'iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento, nel merito, della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi e/o contributi (v., da ultimo, Cass. n. 12025 del 2019 e i precedenti ivi richiamati); 12. ricorrono, infatti, gli stessi principi che governano il procedimento di pag. 9 di 25 opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto (v., per tutte, Cass. n. 12311 del 1997) che l'opposizione dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633, 644 e segg. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.) sicché il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo emesso in assenza delle condizioni di legge;
13. in conseguente applicazione di tali principi, gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l'impossibilità, per l'Istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (cfr., fra le ultime, Cass. n. 20728 del 2019 e i numerosi precedenti ivi richiamati); 14. alla luce di queste premesse, si è aggiunto (v. Cass. n. 8822 del 2017) che non è ravvisabile un interesse concreto ed attuale della parte (sul quale v. Cass. Sez. Un. n. 264 del 1996; Cass. n. 5635 del 2002) a rilevare l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo in quanto effettuata durante la pendenza del giudizio di opposizione, giacché un'eventuale pronuncia sul punto non comporta alcun risultato per essa giuridicamente apprezzabile, venendo qui in rilievo esclusivamente l'accertamento della fondatezza della pretesa contributiva dell'ente; 15. in conclusione, e dando continuità alla costante giurisprudenza di questa Corte, l'opposizione contro la cartella esattoriale di pagamento emessa per la riscossione di contributi previdenziali dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto contributivo, con la conseguenza che, per essere oggetto del giudizio l'obbligazione contributiva, nell'an e nel quantum, l'ente previdenziale convenuto può limitarsi a chiedere il rigetto dell'opposizione o chiedere anche la condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella, in quest'ultimo caso, senza che ne risulti mutata la domanda (v., per tutte, Cass. n. 3486 del 2016 e successive conformi), così come se all'esito del giudizio di opposizione il credito contributivo accertato risulti in misura inferiore a quella azionata dall'istituto, il giudice dovrà, non già accogliere sic et simpliciter l'opposizione, ma condannare l'opponente a pagare la minor somma…”. Tale doglianza, dunque, fondata sulla ritenuta conseguenziale non debenza dei contributi per effetto della violazione della norma in questione, alla luce dei richiamati principi consacrati dalla Suprema Corte di Cassazione, sarebbe, comunque, infondata. 2 Peraltro, anche gli ulteriori motivi di impugnazione proposti, laddove qualificabili come opposizione all'esecuzione, sia pur astrattamente proponibili senza limiti di tempo in quanto non soggetti a termini decadenziali, sarebbero, nel caso de quo, parimenti inammissibili in quanto proposti successivamente al deposito del ricorso, che cristallizza il thema decidendum del giudizio. Si richiama, sul punto, l'insegnamento della SC per cui, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale per il recupero di contributi previdenziali, l'onere della prova gravante a carico dell'ente impositore, parte attrice in senso sostanziale, resta condizionato dalla preventiva allegazione, nell'atto di opposizione del debitore, parte attrice in senso formale ma convenuto in senso sostanziale, di specifiche ragioni di contestazione dei fatti costitutivi della pretesa impositiva. Diversamente, infatti, l'atto introduttivo assumerebbe natura puramente esplorativa laddove l'onere di specifica allegazione a carico dell'opponente, che delimita il thema decidendum, trova giustificazione nella preventiva notifica di un atto formale del creditore esplicativo della pretesa e delle sue ragioni. In sostanza l'opponente - convenuto in senso sostanziale - è tenuto ad adempiere già con l'atto introduttivo del giudizio all'onere di specifica contestazione di cui all'art. 416 c.p.c.. (cfr. Cassaz. n. 27274/2018). pag. 10 di 25 Sempre in via preliminare, va rilevato il passaggio in giudicato della sentenza gravata nella parte in cui ha sancito l'inconfigurabilità del pagamento del terzo nei versamenti effettuati da RO CA, trattandosi di autonomo capo della decisione gravata che non risulta esser stato oggetto di specifica impugnazione in questa sede. Ciò posto, quanto alle questioni tempestivamente dedotte in giudizio dall'odierno appellante e rispetto alle quali non risulta essersi formato il c.d. giudicato interno (nei termini sopra rilevati), ritiene la Corte di dover ribadire quanto già osservato con le sentenze nn. 676/2024 R.S. (emessa il 17/10/2024 e pubblicata il 18/10/2024) e 675/2024 R.S. (emessa il 17/10/2024 e pubblicata il 18/10/2024), che hanno definito le cause nn. 65/2024 e 66/2024 RG CA., radicate fra le medesime parti ed aventi ad oggetto altrettante opposizioni ad avvisi di addebito, riportanti la medesima causale (contributi IVS Comm.) di quello qui impugnato ancorché relativo ad diverso arco temporale. In particolare, nella sentenza n. 675/2024 R.S., innanzi citata, questa Corte, in diversa composizione, riepilogata la vicenda oggetto di tale giudizio, ha osservato quanto segue: “(…) Quanto alle restanti questioni dedotte in giudizio, rileva la Corte che le pretese dell'odierno appellante, da trattarsi congiuntamente in ragione della loro stretta interconnessione logico-giuridica, risultano essere inammissibili, prima ancora che infondate, in ragione dell'intervenuta pronuncia fra le parti in causa della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 14972/2020, che ha definitivamente acclarato, con forza di giudicato inter partes (c.d. giudicato esterno), la fondatezza delle pretese creditorie dell' Tale CP_1 accertamento, in particolare, ad avviso di questa Corte, riverbera i suoi effetti anche in correlazione all'annualità 2017 (n.d.r. così come sulle annualità oggetto del contendere in questa sede), oggetto dell'avviso di addebito opposto in questa sede. pag. 11 di 25 Ed invero secondo la giurisprudenza costante della Suprema Corte (Cass, civ n. 37269/2021): “Nell'ambito dei rapporti giuridici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, il giudicato formatosi sull'accertamento relativo a una fattispecie attuale preclude il riesame, in un diverso processo, delle medesime questioni, spiegando la propria efficacia anche per il periodo successivo alla sua formazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento”. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nell'accogliere un ricorso per revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c., aveva ritenuto che l'obbligo, in capo a una ASL, di rimborsare il contributo per l'utilizzazione delle prestazioni di un biologo convenzionato, per il Pt_8 periodo 2008-2010, fosse coperto dal giudicato formatosi sul corrispondente accertamento, contenuto in una sentenza irrevocabile relativa a un precedente periodo temporale). In particolare si legge nella motivazione della suddetta pronuncia: “La ricorrente sostiene che la Corte di merito abbia errato nel ritenere che il giudicato esterno (formatosi sulla sentenza n. 15435 del 2009 del Tribunale di Napoli), relativo all'accertamento dell'obbligo dell'Asl Napoli 1 Centro di corrispondere il contributo del 2% per le prestazioni ricevute dal ricorrente sino a Pt_8 dicembre 2007, potesse estendere i suoi effetti anche ai fini del riconoscimento del diritto al contributo per il periodo 2008-20100 la sentenza impugnata ha deciso le questioni in diritto uniformandosi ai principi enunciati da questa S.C. e che qui si intende ribadire;
si è affermato che, in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione pag. 12 di 25 di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (v. Cass. 20765 del 2018); difatti, il vincolo derivante dal giudicato, partecipando della natura dei comandi giuridici, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del "ne bis in idem", corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione;
e la situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione;
e la relativa preclusione opera, in riferimento ai rapporti di durata, anche nel caso in cui il giudicato si sia formato in relazione ad un diverso periodo, qualora esso abbia ad oggetto il medesimo fatto costitutivo dell'intero rapporto giuridico in relazione alla stessa questione giuridica (v. Cass. n. 17223 del 2020; n. 8379 del 2009); l'efficacia del giudicato, riguardante anche i rapporti di durata, non è impedita dall'autonomia dei periodi, soltanto però in riferimento agli elementi costitutivi della fattispecie originante l'obbligazione relativa ad un determinato periodo che assumano carattere tendenzialmente permanente (v. anche Cass. n. 37 del 2019; n. 13498 del 2015 in materia di processo tributario); nel caso in esame, deve ritenersi formato, per effetto delle sentenze irrevocabili, il giudicato sull"obbligo dell'ASL di rimborsare il contributo per i singoli periodi in cui ha utilizzato le prestazioni del Pt_8 controricorrente quale biologo convenzionato”. Il suddetto principio è costante nella giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. lav n. 15493/2015 e n. 20765/2018) ed, infatti, si legge in motivazione “In ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una pag. 13 di 25 fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento.” La Suprema Corte (Cass. lav n. 10430/2023, n. 17223/2020) ha, altresì, precisato che: “Nei rapporti di durata, il vincolo del giudicato formatosi in relazione a periodi temporali diversi opera solo a condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione ai soli aspetti permanenti del rapporto, con esclusione di quelli variabili.” e (Cass. lav. n. 27009/2018) “In tema di contributi previdenziali, l'accertamento sulla qualità soggettiva della parte obbligata contenuto in una sentenza passata in giudicato estende i propri effetti ai periodi contributivi cronologicamente successivi, in riferimento ai quali può ritenersi, salva prova contraria, la persistenza della medesima condizione”. (Fattispecie relativa all'accertamento giudiziale dell'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti).” Nel caso di specie è indubbio che si sia in presenza di un rapporto giuridico di durata e di obbligazioni periodiche previdenziali;
che la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 14972/2020 ha ritenuto, con forza di giudicato fra le parti, legittima l'iscrizione del sig. nella c.d. gestione commercianti Parte_1 dell' e che successivamente non siano state né tempestivamente allegate, né CP_1 tantomeno dimostrate sopravvenienze, di fatto o di diritto, che mutino il contenuto materiale del rapporto o ne modifichino il regolamento. Nel libello introduttivo del giudizio, infatti, la precedente difesa del sig. quanto al Parte_1 merito della pretesa creditoria dell' si era limitata a chiedere la sospensione CP_1
pag. 14 di 25 della presente causa ex art. 295 c.p.c. nelle more della decisione della Suprema Corte senza null'altro dedurre di specifico. In ragione di quanto sopra esposto, risulta, quindi, evidente che uno scrutinio di merito delle pretese dell'odierno appellante è inibito dal cogente principio del ne bis in idem. Per altro, anche laddove si volesse dissentire dalle suesposte dirimenti considerazioni, le pretese dell'odierno appellante andrebbero comunque respinte in ragione della loro infondatezza. Ed invero, come puntualmente rimarcato dal Tribunale di Parma nella gravata sentenza, nell'ambito del presente giudizio: “(…) non sono state allegate né tantomeno provate circostanze da cui desumere che il ricorrente, negli anni successivi all'accertamento (ivi compresa l'annualità cui si riferisce l'avviso di addebito opposto in questa sede), abbia cessato il proprio coinvolgimento nella gestione di RO CA s.r.l. e abbia operato quale semplice lavoratore subordinato, soggetto all'eterodirezione di altri soggetti a lui gerarchicamente sovraordinati nell'organizzazione societaria;
sicché non sussistono elementi per discostarsi dall'accertamento operato nel precedente giudizio”. Queste esaustive e convincenti considerazioni, frutto di un attento e meditato esame degli atti e dei documenti di causa nonché immuni da vizi logico-giuridici, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate anche ai seni dell'art. 118 disp. att. c.p.c. a confutazione delle ragioni dell'odierno appellante (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015). Non vi è dubbio, infatti, che competesse all'odierno appellante allegare e dimostrare la genuinità del rapporto di lavoro subordinato all'epoca (anno 2017) (n.d.r. così come per gli anni per cui qui è causa) formalmente intercorrente tra lui e la RO CA s.r.l. pag. 15 di 25 La giurisprudenza di legittimità è adamantina sul punto. Secondo la Suprema Corte, infatti: “Le qualità di amministratore e di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali sono cumulabili purché si accerti l'attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale ed è altresì necessario che colui che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato fornisca la prova del vincolo di subordinazione e cioè dell'assoggettamento, nonostante la carica sociale rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società” (Cassazione civile, sez. I, 13/03/2018, n. 6095). In senso conforme, si vedano anche Cassazione civile, sez. I, 30/09/2016, n. 19596 (secondo cui: “Le qualità di amministratore e di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali sono cumulabili purché si accerti l'attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale ed è altresì necessario che colui che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato fornisca la prova del vincolo di subordinazione e cioè dell'assoggettamento, nonostante la carica sociale rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società); Cassazione civile, sez. trib., 25/09/2015, n. 19050 (che ha affermato che: “La qualità di componente del consiglio di amministrazione di una società di capitali è compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato alle dipendenze della medesima società solo ove sia accertata l'attribuzione di mansioni diverse da quelle rientranti nel mandato di amministratore e l'assoggettamento all'effettivo potere direttivo, di controllo e disciplinare…”) nonché Cassazione civile, sez. I, 06/11/2013, n. 24972 (secondo cui: “Per la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato fra un membro del consiglio di amministrazione di una società di capitali, ovvero dell'amministratore delegato, e la società stessa, è necessario che colui che intende far valere tale tipo di rapporto fornisca la prova della sussistenza del vincolo della subordinazione, e cioè l'assoggettamento, nonostante la suddetta pag. 16 di 25 carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società nel suo complesso”). Tali principi del resto, erano già stati affermati dai giudici di legittimità in epoca risalente (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 24/05/2000, n. 6819, secondo cui: “La qualifica di amministratore di una società commerciale non è di per sè incompatibile con la condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della stessa società, ma perché sia configurabile un rapporto di lavoro subordinato è necessario che colui che intende farlo valere non sia amministratore unico della società e provi in modo certo il requisito della subordinazione - elemento tipico qualificante del rapporto - che deve consistere nell'effettivo assoggettamento - nonostante la carica di amministratore rivestita - al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società nel suo complesso. Il relativo accertamento, istituzionalmente demandato al giudice di merito, è censurabile in sede di legittimità esclusivamente sotto il profilo del vizio di motivazione”, in senso conf. Cassazione civile, sez. lav., 10/02/2000, n. 1490). La disamina nomofilattica chiarisce, dunque, contrariamente a quanto artatamente preteso ed allegato dall'odierno appellante, che l'onere di provare la sussistenza degli indici costituivi della subordinazione incomba su colui che ne pretende l'esistenza ad onta della propria qualifica di presidente o vice presidente del cda. della società. Tale onere assertivo e probatorio, peraltro, come già chiarito in precedenza, ad avviso di questa Corte, non è stato affatto assolto dal sig. Parte_1
La difesa dell'odierno appellante, nella evidente consapevolezza di tale circostanza, ha tentato di colmare nell'atto di gravame in esame la predetta lacuna, allegando svariate circostanze mai accennate in precedenza e offrendo la produzione di numerosi documenti non prodotti nel corso del giudizio a quo.
pag. 17 di 25 In particolare, nello spiegato atto di gravame, si afferma inter alia che: “(…) A fronte dell'iscrizione del sig. alla Gestione Dipendenti;
a fronte di un Parte_1 rapporto di lavoro subordinato esistente e dichiarato dalla società RO CA s.r.l., datrice di lavoro;
a fronte del versamento, protrattosi ininterrottamente per oltre 12 anni, dal 26 giugno 2008 al 31 dicembre 2020, dei contributi da parte della stessa alla gestione dipendenti del ricorrente;
a fronte dell'accredito di essi alla stessa, senza riserva alcuna, da parte dell' a fronte dell'emissione di CP_1 estratti conto previdenziali che riconoscono i contributi previdenziali come dipendenti fino all'agosto 2020; a fronte del riconoscimento della pensione nel 2011 e della sua riliquidazione nel 2016 per il sig. e nel 2017 per il sig. Parte_1
sulla base dei contributi versati alla loro gestione dipendenti;
a fronte Pt_7 dell'assenza di alcun accertamento che accertasse la presenza di elementi idonei ad escludere la subordinazione, l' non può (né disconoscere i contributi CP_1 accreditati alla posizione previdenziale di dipendente del sig. dal 26 Parte_1 giugno 2008 in poi né) pretendere la contribuzione per una gestione diversa, commercianti, sulla base soltanto di un mero avviso di addebito che fa solo riferimento ad un accertamento che non c'è mai stato”. A sostegno di tali nuove allegazioni, la difesa dell'odierno appellante ha offerto la produzione di ben trentasette documenti non prodotti in precedenza (cfr. docc. da 1 a 37 di parte appellante). Trattasi, all'evidenza, di allegazioni e documenti palesemente tardivi, così come quelli prodotti all'odierna udienza (che avrebbero potuto e dovuto essere presentati nel corso del giudizio di prime cure) e del tutto inammissibili, stante il divieto di nova in appello di cui all'art. 345 c.p.c., ribadito con specifico riferimento al rito del lavoro dall'art. 437 c.p.c. Né è possibile procedere ad un'acquisizione di tale materiale probatorio ai sensi dell'art. 437 c.p.c. non potendo configurarsi sul punto una “pista probatoria”, pag. 18 di 25 percorribile da questa Corte, atteso che “nel rito del lavoro, solo nel caso in cui il materiale istruttorio acquisito al processo indichi “piste probatorie” significative ai fini della ricerca della verità, ovvero allorché le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di appello, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, è tenuto ad esercitare il potere-dovere, previsto dall'art. 437 c.p.c., di provvedere anche d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale probatorio e idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, ferma restando sempre la necessità che i fatti stessi siano stati allegati nell'atto introduttivo” (così Cass. n. 18252 / 2011 e nel medesimo senso, del necessario presupposto di semiplena probatio dei fatti allegati, v. Cass. n. 19358/2015 e 15925 / 2020). Per altro, per completezza espositiva, si osserva che anche le “nuove” allegazioni difensive di parte appellante risultano irrilevanti ed inidonee ad inficiare la bontà della pretesa creditoria dell' In proposito, si condividono le puntuali ed CP_1 articolate repliche che la difesa dell' , odierno appellato, ha svolto rispetto CP_1 ad ognuna delle “nuove” censure di parte appellante. Tali repliche, per ovvie ragioni di sintesi, devono intendersi qui richiamate anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c. In particolare, per quanto riguarda i versamenti effettuati da RO CA s.r.l. alla gestione lavoratori dipendenti per i signori e in epoca Parte_1 Pt_7 successiva al 2008, pacifica la sussistenza di un credito restitutorio della società per indebito oggettivo nei limiti della prescrizione decennale ex art. 2033 c.c., l' non avrebbe in alcun modo potuto imputarli alla gestione commercianti, CP_1 atteso che la società non aveva alcun obbligo di versare ivi alcunché e considerata anche l'assenza di una inequivoca manifestazione di volontà di quest'ultima in tal senso.
pag. 19 di 25 Al riguardo, è sin troppo ovvio evidenziare che il rapporto assicurativo è quello che si instaura tra l'Istituto ed il debitore, tenuto al versamento di una determinata tipologia di contribuzione, per sé o per i propri dipendenti. Orbene, il rapporto assicurativo tra RO CA ed avente ad oggetto la CP_1 contribuzione afferente le prestazioni dei dipendenti è insorto Pt_7 Parte_1 rispettivamente in data 16/02/1988 ed in data 09/04/1992 ed è cessato, estinguendosi, nell'ottobre 1994, così come definitivamente acclarato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 14972/2020. Da tale data non è più esistito alcun rapporto tra la predetta società e l' CP_1 idoneo a riverberare effetto alcuno sui profili e sui fatti di causa. Ovviamente non rappresenta un omologo, né, ovviamente, in alcun modo la prosecuzione, il diverso ed eterogeneo rapporto instaurato d'ufficio tra i sigg. e e l' . Innanzitutto trattasi di 2 diverse “relazioni” Parte_1 Pt_7 CP_1 intercorrenti tra soggetti diversi, ovvero Parte_9 aventi ad oggetto l'obbligo di ciascuno di costoro di iscriversi alla gestione commercianti e di versare la relativa contribuzione, costituendo ivi una valida posizione assicurativa. Appare evidente l'assoluta differenza, eterogeneità, indipendenza tra i tre rapporti
– – , intercorrenti tra Parte_10 CP_7 Parte_1 CP_1 soggetti diversi ed aventi oggetto diverso. I versamenti effettuati da RO CA s.r.l. alla gestione lavoratori dipendenti dell' per i signori e in epoca successiva al 2008, peraltro, CP_1 Parte_1 Pt_7 non possono essere nemmeno considerati alla stregua di pagamento del terzo ex art. 1180 c.c. L'adempimento spontaneo del terzo, infatti, disciplinato dall'art 1180 c.c., è atto di volontà che richiede, oltre alla ovvia capacità di agire, anche la piena e totale pag. 20 di 25 contezza di adempiere a quel preciso debito altrui in assenza di qualsivoglia obbligo in tale senso c.d. animo solvendi debiti alieni. Segnatamente, esistono due requisiti precipui ed indefettibili che condizionano la configurabilità dell'adempimento del terzo: a) la consapevolezza di adempiere ad una obbligazione/debito altrui;
b) l'idem debitum, ovvero la volontà di adempiere quella precisa obbligazione/debito cui era tenuto il terzo. Trattasi di acquisizione normativa e giurisprudenziale talmente pacifica da rendere superflua ogni altra considerazione sul punto. Orbene, nessuna delle due condizioni si è avverata nella odierna fattispecie. Quanto al primo aspetto, si rileva che RO CA s.r.l. ha assunto e inquadrato i signori e in qualità di dipendenti rispettivamente in data Pt_7 Parte_1
16/02/1988, con qualifica di macellaio specializzato provetto ed in data 09/04/1992 con la qualifica di quadro iscrivendoli all'uopo al Fondo Lavoratori Dipendenti. Pacificamente, in quanto pretesa datrice di lavoro, la predetta società era obbligata al versamento della contribuzione per lavoro subordinato. Quindi, i pagamenti effettuati dalla stessa sono avvenuti nella convinzione di adempiere ad un debito proprio. RO CA s.r.l. ha mantenuto ed alimentato tale persuasione durante tutti i tre gradi del giudizio di accertamento negativo dell'obbligo contributivo alla c.d. gestione commercianti, cui ha ritenuto di partecipare sostenendo le ragioni dei signori e e continuando a versare al Parte_1 Pt_7
Fondo Lavoratori Dipendenti dell la relativa contribuzione al precipuo ed CP_1 evidente scopo di avvalorare la fondatezza delle tesi propugnate. Ergo la società in questione, sedicente datrice di lavoro, fino al 2020 ha ritenuto di adempiere ad un debito proprio nei confronti del Fondo Lavoratori Dipendenti. Come è lapalissiano, se il terzo adempie nell'erronea convinzione di estinguere una propria obbligazione si configura indebito soggettivo (2036 c.c.) oppure pag. 21 di 25 oggettivo, come nella fattispecie, che gli consente di agire per la ripetizione, ma non adempimento dell'obbligo altrui o pagamento del terzo. Per altro, l' si è sempre trovato nella legittima posizione di rifiutare un CP_1 eventuale adempimento di RO CA s.r.l. alle obbligazioni dei signori e nei confronti della c.d. gestione commercianti, posto che il Parte_1 Pt_7 credito restitutorio di tale società nei confronti dell'Istituto, calcolato nei limiti della prescrizione decennale di cui all'art. 2033 c.c. ed asseritamente offerto in compensazione dei debiti dei prevenuti (cfr. punto D dell'atto di appello), è nettamente inferiore a tali debiti, avendo riguardo ai conteggi sviluppati sul punto dall'ente di previdenza, non oggetto di specifica e tempestiva contestazione. In proposito, deve richiamarsi il disposto dell'art. 1181 c.c. ai sensi del quale: “Il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente”. Per di più non risulta, né viene allegato che RO CA s.r.l. abbia mai ceduto ai propri soci il credito vantando verso l' affinché costoro potessero CP_1 adempiere, pro currente quantitate, al proprio debito. Né appare dirimente, in senso favorevole all'odierno appellante, la circostanza che l' prima dell'emanazione della sentenza della Suprema Corte di CP_1
Cassazione n. 14972/2020, gli abbia concesso un trattamento pensionistico in ragione dei contributi versati al Fondo Lavoratori Dipendenti. Tale erogazione, infatti, è avvenuta allorché la situazione contributiva dell'odierno appellante era ancora controversa e controvertibile, essendo pendente il giudizio di accertamento negativo più volte citato. Ed invero, dopo il pronunciamento nel 2020 della Suprema Corte, la prestazione pensionistica in parola è stata revocata. In tale contesto, quindi, l'erogazione del trattamento pensionistico de quo non può essere valutata alla stregua di un'acquiescenza dell' alle pretese dell'odierno CP_1
pag. 22 di 25 appellante o come rinuncia ai crediti per cui è causa, come strumentalmente sostenuto dalla difesa dell'odierno appellante. Da ultimo, va osservato che, a dispetto di quanto fantasiosamente sostenuto dalla difesa dell'odierno appellante al punto C) dello spiegato atto di gravame, non esiste alcun giudicato esterno “favorevole” al sig. posto che il Parte_1 provvedimento emesso dal Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, in data 15.2.2022, nella causa n. 322/2021 R.G., nella quale i signori e Parte_1 Pt_7 lamentavano nei confronti dell l'illegittimità della revoca del
[...] CP_1 trattamento pensionistico a loro riconosciuto, assumendo di avere diritto al relativo mantenimento, con la sola diversa imputazione alla gestione commercianti, dei versamenti contributivi effettuati da RO CA s.r.l. alla gestione dipendenti, non è una “sentenza non definitiva”, che sarebbe stata passibile d'impugnazione da parte dell' previdenza ma una semplice CP_8 ordinanza istruttoria (di ammissione di CTU contabile), priva di contenuto decisorio e come tale assolutamente non idonea a passare in giudicato. Nessun elemento testuale o logico-giuridico suffraga, infatti, l'interpretazione che di tale provvedimento è stata data dall'odierno appellante. Ed invero, la sentenza emessa dal Tribunale di Parma a conclusione del giudizio n. 322/2021 R.G. ha rigettato tutte le pretese degli allora ricorrenti (sig. e . Parte_1 Parte_7
(…) >>. Queste esaustive e convincenti considerazioni, immuni da vizi logico-giuridici e perfettamente applicabili anche all'odierna fattispecie, palesanti l'infondatezza pure nel merito dell'eccezione del pagamento del terzo svolta in relazione ai versamenti effettuati da RO CA (ove non si ritenga tale questione coperta dal c.d. giudicato interno), nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate anche ai seni dell'art. 118 disp. att. c.p.c. a confutazione delle ragioni pag. 23 di 25 dell'odierno appellante (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015). Con specifico riferimento, poi, alla domanda subordinata svolta in questa sede dal sig. consistente nella richiesta di “dichiarare le sanzioni non dovute Parte_1 per le ragioni esposte in premessa e tenuto anche conto della decadenza dal diritto di pretenderle da parte dell' per i motivi tutti esposti in premessa”, se ne deve CP_1 rilevare l'inammissibilità anche sotto un ulteriore e concorrente profilo. Tale domanda, infatti, non è stata formulata in prime cure e, quindi, la sua proposizione per la prima volta in questa sede contrasta palesemente con il divieto di nova in appello di cui all'art. 345 c.p.c., ribadito con specifico riferimento al c.d. rito lavoro dall'art. 437 c.p.c.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto dal sig. va respinto, con conseguente integrale Parte_1 conferma della sentenza impugnata. Le spese del grado seguono ex art. 91 c.p.c. la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri per attività, fase e valore contemplati dal D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto, in particolare, del valore della causa (che si colloca nello scaglione 5.201,00- 26.000,00), dell'assenza di attività istruttoria in questo grado e dei criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui la serialità del contenzioso in esame, la ripetitività delle difese svolte e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in favore dell' odierno appellato). CP_1
Si dà, infine, atto dell'integrale reiezione dell'appello, ai fini del novellato art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo: pag. 24 di 25 - rigetta l'appello proposto dal sig. con conseguente integrale Parte_1 conferma della sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che si liquidano in € 2.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre accessori di legge;
- dà, infine, atto dell'integrale reiezione dell'appello, ai fini del novellato art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 10.07.2025 Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
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