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Sentenza 24 gennaio 2024
Sentenza 24 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 24/01/2024, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2024 |
Testo completo
R. N. G. 749/ 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott. Laura Di Lauro Giudice
Dott. Stefano Bergonzi Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. R.G. 749/ 2023 promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, Parte_1 C.F._1
Banche iciliato presso lo studio del difensore sito in Gorizia, via Mazzini n. 20;
e da
(C.F.: ), rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, dall'Avv. Parte_2 C.F._2 in ed e presso lo studio del difensore sito in Gorizia, Corso Italia n. 206
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
1) dichiararsi la separazione personale dei coniugi;
2) autorizzare i coniugi a vivere separati, salvo il diritto della sig.ra di poter continuare ad abitare la casa familiare Pt_2 fino al 31.12.2024;
3) riconoscere il contributo al mantenimento da parte del sig. ES in favore della sig.ra quantificato in euro 50,00.- Pt_2 (oltre rivalutazione ISTAT) mensili, con pagamento entro il 5 (cinque) di ogni mese sul conto corrente intestato esclusivamente alla stessa;
4) riconoscimento del diritto di asporto dalla casa familiare di Gorizia di tutti i beni mobili della signora e di comune Pt_2 accordo rispetto a quelli di non esclusiva proprietà di cui la stessa necessiterà per arredare la nuova abita AD
– Fraz. Lovaria, Via della Libertà 68 dove sposterà la propria residenza entro il 31.12.2024; la signora Pt_2 conseguentemente, rinuncia espressamente alla proposizione di un giudizio per riconoscimento di un indennizzo per fatti durante il matrimonio a favore della comunione, e di cui godrà d'ora innanzi solo il signor quale unico Pt_1 proprietario della casa familiare;
1 5) i rispettivi beni mobili registrati rimarranno in proprietà di chi attualmente li possiede quale proprietario;
6) nulla per somme di cui ai rispettivi conti correnti bancari/postali o titoli in seguito allo scioglimento della comunione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 29/06/1986 Parte_1 Parte_2 in AD (anno 1986 , atto n. 2, registro atti di matrimonio, parte 2 ,serie A ).
Dall'unione coniugale è nata una figlia maggiorenne ed economicamente autosufficiente ha depositato in data 15/09/2023 ricorso per la separazione dei coniugi, Parte_1
e da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere e incomprensioni non hanno più un'unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, è divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto.
Notificato il ricorso ed il decreto di fissazione udienza, si è costituita in giudizio , aderendo Parte_2 alla ricostruzione del ricorrente e rappresentando come, nelle more del giudi che grazie all'ausilio dei difensori, siano giunti ad un intesa sulle condizioni di separazione.
Comparse all'udienza del 11/01/2024, le parti hanno ribadito la volontà di non volersi riconciliare e hanno congiuntamente concluso nei termini sovra richiamati, rinunciando altresì alla concessione dei termini di cui all'art. 473bis. 28 c.p.c. e rinunciando alla impugnazione dell'emananda sentenza, dichiarando altresì di voler compensare le spese di lite. Il Giudice Relatore, autorizzati i coniugi a vivere separati, si è riservato di riferire in collegio per la decisione.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c il quale ha espresso parere favorevole.
2. La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di legge per l'accoglimento del ricorso alla luce della manifestata volontà delle parti di non riconciliarsi ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Le condizioni sopra richiamate non appaiono in contrasto con alcuna norma imperativa, anche alla luce della sopraggiunta autosufficienza economica della figlia maggiorenne.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
Dichiara la separazione personale dei coniugi alle condizioni riportate in epigrafe
Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AD per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 53 parte 2 serie A – anno 1989) e per gli ulteriori incombenti di legge.
Spese di lite compensate
Così deciso in Gorizia, il 18/01/2024
Il Presidente
(Dott. Riccardo Merluzzi)
Il Giudice Relatore
(Dott. Stefano Bergonzi)
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott. Laura Di Lauro Giudice
Dott. Stefano Bergonzi Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. R.G. 749/ 2023 promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, Parte_1 C.F._1
Banche iciliato presso lo studio del difensore sito in Gorizia, via Mazzini n. 20;
e da
(C.F.: ), rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, dall'Avv. Parte_2 C.F._2 in ed e presso lo studio del difensore sito in Gorizia, Corso Italia n. 206
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
1) dichiararsi la separazione personale dei coniugi;
2) autorizzare i coniugi a vivere separati, salvo il diritto della sig.ra di poter continuare ad abitare la casa familiare Pt_2 fino al 31.12.2024;
3) riconoscere il contributo al mantenimento da parte del sig. ES in favore della sig.ra quantificato in euro 50,00.- Pt_2 (oltre rivalutazione ISTAT) mensili, con pagamento entro il 5 (cinque) di ogni mese sul conto corrente intestato esclusivamente alla stessa;
4) riconoscimento del diritto di asporto dalla casa familiare di Gorizia di tutti i beni mobili della signora e di comune Pt_2 accordo rispetto a quelli di non esclusiva proprietà di cui la stessa necessiterà per arredare la nuova abita AD
– Fraz. Lovaria, Via della Libertà 68 dove sposterà la propria residenza entro il 31.12.2024; la signora Pt_2 conseguentemente, rinuncia espressamente alla proposizione di un giudizio per riconoscimento di un indennizzo per fatti durante il matrimonio a favore della comunione, e di cui godrà d'ora innanzi solo il signor quale unico Pt_1 proprietario della casa familiare;
1 5) i rispettivi beni mobili registrati rimarranno in proprietà di chi attualmente li possiede quale proprietario;
6) nulla per somme di cui ai rispettivi conti correnti bancari/postali o titoli in seguito allo scioglimento della comunione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 29/06/1986 Parte_1 Parte_2 in AD (anno 1986 , atto n. 2, registro atti di matrimonio, parte 2 ,serie A ).
Dall'unione coniugale è nata una figlia maggiorenne ed economicamente autosufficiente ha depositato in data 15/09/2023 ricorso per la separazione dei coniugi, Parte_1
e da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere e incomprensioni non hanno più un'unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, è divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto.
Notificato il ricorso ed il decreto di fissazione udienza, si è costituita in giudizio , aderendo Parte_2 alla ricostruzione del ricorrente e rappresentando come, nelle more del giudi che grazie all'ausilio dei difensori, siano giunti ad un intesa sulle condizioni di separazione.
Comparse all'udienza del 11/01/2024, le parti hanno ribadito la volontà di non volersi riconciliare e hanno congiuntamente concluso nei termini sovra richiamati, rinunciando altresì alla concessione dei termini di cui all'art. 473bis. 28 c.p.c. e rinunciando alla impugnazione dell'emananda sentenza, dichiarando altresì di voler compensare le spese di lite. Il Giudice Relatore, autorizzati i coniugi a vivere separati, si è riservato di riferire in collegio per la decisione.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c il quale ha espresso parere favorevole.
2. La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di legge per l'accoglimento del ricorso alla luce della manifestata volontà delle parti di non riconciliarsi ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Le condizioni sopra richiamate non appaiono in contrasto con alcuna norma imperativa, anche alla luce della sopraggiunta autosufficienza economica della figlia maggiorenne.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
Dichiara la separazione personale dei coniugi alle condizioni riportate in epigrafe
Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AD per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 53 parte 2 serie A – anno 1989) e per gli ulteriori incombenti di legge.
Spese di lite compensate
Così deciso in Gorizia, il 18/01/2024
Il Presidente
(Dott. Riccardo Merluzzi)
Il Giudice Relatore
(Dott. Stefano Bergonzi)
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