Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 13/06/2025, n. 11621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11621 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 11621/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05046/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5046 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
NC AR Di NA, rappresentato e difeso dall'avvocato NC Americo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, non costituiti in giudizio;
Infn - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento di esclusione emesso dall'INFN in data 09.03.2022 relativo alla procedura selettiva n. 23489/2021 per titoli ed esame colloquio riservato al personale non dirigenziale per il superamento del precariato ai sensi dell'art. 20 co. 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 per 40 posti con il profilo professionale di Tecnologo di III livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- del bando di concorso n. 23489 pubblicato dall'INFN ed avente per oggetto alla procedura selettiva n. 23489/2021 per titoli ed esame colloquio riservato al personale non dirigenziale per il superamento del precariato ai sensi dell'art. 20 co. 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 per 40 posti con il profilo professionale di Tecnologo di III livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- degli elenchi dei non ammessi alla procedura selettiva; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali anteriori e successivi compresi i provvedimenti di esclusione dal concorso.
previa declaratoria
del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio prestato con assegni di ricerca presso gli istituti di ricerca delle Università nazionali ai fini dell'ammissione al concorso.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Di NA NC AR il 1/8/2022:
per l'annullamento
- Della graduatoria di merito del concorso bandito dall'INFN, pubblicata il 13 giugno, relativo alla procedura selettiva n. 23489/2021 per titoli ed esame colloquio riservato al personale non dirigenziale per il superamento del precariato ai sensi dell'art. 20 co. 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 per 40 posti con il profilo professionale di Tecnologo di III livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- Del provvedimento emesso nella stessa data contenente l'esito delle prove orali della procedura selettiva n. 23489/2021 per titoli ed esame colloquio riservato al personale non dirigenziale per il superamento del precariato ai sensi dell'art. 20 co. 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 per 40 posti con il profilo professionale di Tecnologo di III livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Infn - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiedeva l’annullamento degli atti indicati in ricorso, relativi al concorso bandito dall’INFN relativo alla procedura selettiva n. 23489/2021 per titoli ed esame colloquio riservato al personale non dirigenziale per il superamento del precariato ai sensi dell’art. 20 co. 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 per 40 posti con il profilo professionale di Tecnologo di III livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nella parte in cui determinavano la sua esclusione dalla procedura. Con successivo ricorso per motivi aggiunti impugnava la relativa graduatoria.
Si costituiva l’INFN chiedendo rigettarsi il ricorso.
2. Il ricorso proposto non può trovare accoglimento.
Il collegio ritiene non necessario procedere all’integrazione del contraddittorio alla luce della mancanza dei presupposti per l’accoglimento del ricorso in conformità all’orientamento, pienamente condivisibile, espresso da precedenti della giurisprudenza amministrativa che si richiamano quali precedenti conformi (in particolare Tar Lazio, sez. III-ter 2229/2023).
In particolare, la parte ricorrente è stata infatti esclusa dalla procedura di stabilizzazione indetta dall’INFN in base all’art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, in ragione dell’accertata carenza del requisito dello svolgimento di un triennio di attività, negli ultimi otto anni, presso l’INFN o altri Enti e Istituzioni di ricerca di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 218/2016, ovvero di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con Fondazioni operanti con il sostegno del MUR, come prescritto dal bando di concorso. Nella domanda di partecipazione, la stessa parte aveva infatti indicato attività svolta presso Università come requisiti necessari per integrare il triennio previsto dal bando.
Tuttavia, contrariamente alla tesi di parte, l’attività prestata presso una Università non può essere calcolata, ai fini della maturazione del requisito di cui all’art. 2, lettera f) del bando, corrispondente all’art. 20, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 75 del 2017.
In base a detta disposizione, «Fino al 31 dicembre 2024, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso; b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2024, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso», precisando, al successivo comma 11, che dette norme debbano applicarsi anche al personale degli «enti e le istituzioni di ricerca, anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente presso … diversi enti e istituzioni di ricerca».
La circolare n. 3 del 2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha poi chiarito al par. 3.2.7, che «per il personale degli enti pubblici di ricerca, di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, i commi 1 e 2 dell’articolo 20 si applicano con le specificità che seguono: … con riferimento al personale finanziato dal fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (quindi gli enti di ricerca sottoposti alla vigilanza del MIUR), il requisito del periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni, previsto dall’articolo 20, commi 1 lettera c) e 2, lettera b), può essere conseguito anche con attività svolta presso diversi enti e istituzioni di ricerca; l’ampio riferimento alle varie tipologie di contratti di lavoro flessibile, di cui all’articolo 20, comma 2, può ricomprendere i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e anche i contratti degli assegnisti di ricerca » .
Dal quadro normativo di riferimento discende, pertanto, la non computabilità, ai fini del calcolo del triennio, dell’esperienza prestata presso università estere, che non rientrano nel novero degli enti e istituti di ricerca sottoposti alla vigilanza del MUR.
In una vicenda simile, relativa alla non computabilità ai fini della maturazione del requisito in esame del lavoro di ricercatore svolto presso l’Istituto italiano di tecnologia, il Consiglio di Stato ha osservato che «[p]osto che una norma ad alta valenza settoriale e derogatoria rispetto alle altre norme che impongono il concorso pubblico per l’accesso al pubblico impiego, quale è quella recata dall’art. 20 d.lgs. 75/2017, per propria natura deve essere interpretata (e applicata) in modo rigoroso e tale da scongiurare ogni interpretazione che conduca ad estenderne, al di fuori dello stretto perimetro operativo di applicazione disegnato dalle disposizioni che la compongono, la portata applicativa (dovendosi limitare l’interprete alla c.d. stretta interpretazione delle espressioni che formano le previsioni normative in essa contenute), assume rilievo la circostanza che la norma espressamente fa riferimento agli enti e istituzioni di ricerca nazionali “ finanziate dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca ”», il che conduce ad affermare nel caso in esame – parafrasando la pronuncia di secondo grado – che un’università straniera, quale quella presso cui ha collaborato la ricorrente, «non equivale ad un ente o istituzione di ricerca finanziato dal “ Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca ”. Diversamente argomentando si rischierebbe di estendere l’applicazione della normazione derogatoria e quindi eccezionale nonché di strettissima interpretazione al personale che, non avendo prestato un congruo periodo di servizio presso un'amministrazione nazionale, potrebbe non essere in alcun modo riconducibile alla figura del dipendente "precario"» (in tali termini, CdS, Sezione Sesta, sentenza n. 150/2022, che ha riformato in appello la pronuncia di questo Tar, n. 800/2020, invocata a difesa dalla stessa parte).
In ragione dunque dell’evidenziata natura speciale e derogatoria della disciplina di riferimento, i prescritti requisiti di partecipazione alla procedura di stabilizzazione non possono essere oggetto di interpretazioni analogiche o estensive nel senso auspicato dalla ricorrente.
Non coglie dunque nel segno la denunciata disparità di trattamento, in quanto se l’INFN avesse consentito la partecipazione al concorso de quo anche a candidati titolari di contratti diversi da quelli previsti dal legislatore, come invece voluto dalla parte, avrebbe chiaramente violato la lettera della legge che, come sopra visto, ha ben individuato e delimitato i destinatari delle procedure concorsuali riservate.
Né si ravvisa alcun pregiudizio al diritto al lavoro o preclusione all’accesso al pubblico impiego, atteso che «la selezione qui oggetto di controversia, prevista dal più volte citato art. 20, comma 2, d.lgs. 75/2017 non esaurisce i posti disponibili e non esclude la possibilità di valorizzare le esperienze provenienti anche dal settore privato in concorsi aperti, ma, avendo lo scopo di valorizzare le risorse interne alle amministrazioni di ricerca finanziate dallo Stato italiano, peraltro con uno specifico fondo quale è il FOE, ben può sagomare i requisiti di accesso con riferimento al servizio prestato in enti e istituti di ricerca finanziati dal fondo ordinario del bilancio pubblico italiano» (CdS, n. 150/2022).
È poi del tutto destituito di fondamento anche il denunciato difetto motivazionale, atteso che il provvedimento impugnato, richiamando il bando di concorso, ha individuato chiaramente la ragione dell’esclusione nel “difetto del requisito riportato alla lettera f) del bando”.
Tale formula non ha impedito alla destinataria di cogliere le motivazioni dell’esclusione, stante la puntuale e completa indicazione normativa della previsione che si poneva ad ostacolo alla partecipazione della candidata.
Trattandosi di procedura relativa all’assunzione all’interno dell’ordinamento nazionale, non si rinvengono profili di contrarietà o potenziale contrasto con la normativa europea solo genericamente richiamati nel ricorso introduttivo.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, il provvedimento di esclusione, come pure il bando di concorso, devono ritenersi legittimi in quanto pienamente conformi alle speciali previsioni di legge.
Conclusivamente, il ricorso, come pure quello per motivi aggiunti contenenti i medesimi vizi in via derivata, va respinto.
3. Sussistono tuttavia giustificati motivi, anche alla luce dei diversi orientamenti giurisprudenziali intervenuti sulla materia, per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Tuccillo, Presidente FF, Estensore
Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario
Giacomo Nappi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Raffaele Tuccillo |
IL SEGRETARIO