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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/03/2025, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
RG 9427/2023
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD TERZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dr.ssa Lorella Triglione, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 9427 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi ex artt. 615, comma 1, e
617, comma 1, c.p.c., e vertente
T R A
, elett.te dom.ta in Napoli alla piazza degli Artisti n. 27, presso lo Parte_1 studio degli avv.ti Fabio Nobili e Francesco Spina che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
- OPPONENTE -
E
in persona del l.r.p.t., elett.te Controparte_1 dom.ta in Roma alla via Oslavia n. 28, presso lo studio dell'avv. Paolo Mazzotta che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- OPPOSTA -
NONCHÈ
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Napoli alla via Controparte_2
Guglielmo Appulo n. 1, presso lo studio dell'avv. Gabriella Morgillo che la rappresenta a difende in virtù di procura in atti;
- OPPOSTA -
NONCHÈ
in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Roma alla via Giovanni Controparte_3
Vitelleschi n. 26, presso lo studio legale Controparte_4
- OPPOSTA - 2
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE Contr Con atto di citazione ritualmente notificato il 20.10.2023 a e l'istante, CP_6 premesso di aver ricevuto in data 2.10.2023 cartella di pagamento n. 071 2023 00406891 40
001 per complessivi € 16.147,98 da parte dell' su incarico di Controparte_2
Contr
a seguito dell'escussione della garanzia da parte di , si opponeva a Controparte_3 tale richiesta di pagamento contestando l'inesistenza della notifica degli atti sottesi e della cartella stessa, la prescrizione quinquennale dei crediti, taluni vizi della cartella (per indecifrabilità della richiesta, del calcolo degli interessi, omessa indicazione del responsabile del procedimento e delle modalità di opposizione alla cartella), l'inesistenza di valido titolo esecutivo poiché, trattandosi di rapporto di natura privatistica ed essendo il credito Contr chirografario, avrebbe dovuto procedere con gli ordinari mezzi, nonché poiché basato su una fideiussione omnibus nulla per violazione della normativa antitrust.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'annullamento della cartella opposta.
Con comparsa depositata in data 5.01.2024, si costituiva l Controparte_2 eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, nonché la validità della procedura di riscossione, la decennalità del termine di prescrizione, la correttezza formale della cartella e dunque l'infondatezza nel merito della opposizione, chiedendone il rigetto. Contr Con comparsa depositata in data 18.01.2024, si costituiva eccependo l'inammissibilità
e l'infondatezza della opposizione e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 3.05.2024, rigettando l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, veniva disposta la chiamata in causa dell'ente impositore.
Con comparsa depositata il 29.10.2024, si costituiva quindi eccependo la Controparte_3 competenza del Tribunale delle Imprese a decidere sulla nullità della fideiussione.
Con ordinanza del 6.03.2025, a seguito della scadenza del termine concesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata a sentenza.
Va parzialmente dichiarato il difetto di competenza a favore del Tribunale delle Imprese e parzialmente l'opposizione va rigettata poiché infondata.
In via preliminare, la presente azione va qualificata ai sensi dell'art. 615 c.p.c. laddove viene contestato il merito della pretesa e la legittimità dell'azione di recupero intrapresa, nonché ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (tempestivamente proposta del termine dei 20 gg dalla notifica della cartella de qua) laddove si eccepisce l'omessa notifica della cartella e degli atti presupposti, nonché i vizi formali della cartella de qua. 3
Sempre in via preliminare va effettivamente dichiarata l'incompetenza per materia dell'A.G. adita per essere competente il Tribunale delle Imprese in relazione alle eccezioni relative alla nullità della fideiussione.
Più precisamente, tra i vari motivi, la eccepisce la nullità della fideiussione Parte_1 prestata in ragione del contratto di finanziamento posto alla base della cartella impugnata
(più precisamente eccepisce la nullità della fideiussione perché contraria ai provvedimenti della Banca d'Italia n. 12 del 1994 e n. 55 del 2005; per violazione dell'art. 2 della legge antitrust; eccepisce poi la nullità anche solo parziale del contratto per applicazione dell'art. 1957 c.c., nonché la prescrizione della escussione della garanzia fideiussoria) (v. punti 4, 5 e
6 dell'atto di citazione in opposizione).
Ma siffatte eccezioni rientrano nella competenza per materia (rectius funzionale) del
Tribunale delle Imprese ex art. 33, comma 2, l. n. 287/1990, in quanto il giudizio di opposizione preventiva all'esecuzione (quale quello di specie) è un ordinario giudizio a cognizione piena che segue le ordinarie regole di competenza (per materia, territorio e valore).
Non ricorrono, viepiù, i presupposti per la pronuncia di sospensione ex art. 295 c.p.c. poiché, anticipando quello che si andrà a breve ad argomentare in merito al distinto rapporto (privatistico) tra l'istituto finanziatore e l'impresa beneficiaria, da quello
Contr (pubblicistico) tra e l'impresa beneficiaria, a seguito dell'escussione del fondo di
Contr garanzia e del pagamento dell'istituto finanziatore da parte di si realizza una surroga
Contr ex lege che consente immediatamente ad di agire nei confronti dell'impesa finanziata e dei garanti (come nel caso de quo), mentre le vicende relative al diverso rapporto di natura privatistica (quali quelle relative alla garanzia) non possano incidere sulla procedura di
Contr riscossione tramite ruolo. ha comunque diritto di ripetere dal fideiussore quanto liquidato alla Banca: atterrà al rapporto tra impresa finanziata/garanti e banca (in distinto giudizio dinanzi al Tribunale delle Imprese) stabilire eventualmente l'effettiva posizione debitoria della prima, con conseguente eventuale diritto della alla restituzione Parte_1
Contr dell'indebito, ma dalla banca e non certo da
Pertanto, la causa può essere decisa per i restanti motivi.
Partendo da quelli qualificabili ai sensi dell'art. 615 c.p.c., l'opponente eccepisce che il Contr Contr credito vantato da sia chirografario e non privilegiato, essendosi surrogata ad che per l'appunto vantava un credito chirografario e pertanto non avrebbe Controparte_3 potuto agire direttamente con la riscossione coattiva, ma avrebbe dovuto precostituirsi un titolo esecutivo, trattandosi di credito scaturente da un rapporto privatistico. Allo stesso 4
tempo ammette – oltre che riscontrabile per tabulas – che quello ottenuto illo tempore dall'istituto di credito fosse un finanziamento a piccole medie imprese garantito dal Fondo
PMI.
Ebbene a tal proposito va innanzitutto rilevato che il titolo legittimante la riscossione da Contr parte della è costituito proprio dalla incontestata fideiussione prestata dal Fondo all'Istituto di credito. E tanto basta a giustificare la corretta procedura esattoriale intrapresa.
Ai sensi dell'art. 2, comma 4, d.m. n. 18456 del 2005, infatti, “In caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
In altri termini la suindicata procedura prevede che, al recupero dei crediti nascenti da prestiti erogati ai sensi del d.lgs. n. 123/98 (“Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese a norma dell'art. 4, co. IV. lett. c), della L. n. 59/1997”), si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi del già citato art. 17 del d.lgs. 46/99. Tra le norme di legge applicabili al Fondo di Garanzia per le PMI, devono senz'altro annoverarsi il d.m. n.
18456/05 e il d.m. n. 19412/05.
Ed è proprio l'art. 2 del d.m. n. 18546/05, che richiama l'art. 9, comma 5, d.lgs. n.
123/1998, a prevedere che le banche che hanno erogato il credito possono rivalersi sul
Fondo di Garanzia il quale acquisisce poi automaticamente il diritto di rivalersi sull'impresa finanziata, surrogandosi nei diritti della banca ex art. 1203 c.c. Detto ancora in altri termini,
è il credito derivante dal finanziamento erogato e rimasto inadempiuto a costituire titolo per l'iscrizione a ruolo ai fini dell'instaurazione della procedura di riscossione esattoriale.
Sicché, anche volendo aderire alla tesi dell'opponente della natura privatistica del credito, del tutto legittima è l'iscrizione a ruolo delle somme corrisposte dal Fondo di Garanzia, costituendo l'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998, la deroga tipizzata alla disciplina prevista dall'art. 21, d.lgs. n. 46/1999, il quale, pur affermando che le entrate di natura privatistica sono iscritte a ruolo quando risultino da un titolo avente efficacia esecutiva, fa salvo quanto diversamente disposto da particolari disposizioni di legge. E si badi che, invece, ha natura 5
Contr pubblicistica il rapporto tra e l'impresa beneficiaria, stante la fonte legale di regolamentazione del rapporto e della funzione svolta della garanzia.
Pertanto, la doglianza dell'opponente è infondata.
Passando ai motivi qualificabili ai sensi dell'art. 617 c.p.c., l'opponente eccepisce vizi formali della cartella (omessa indicazione del responsabile del procedimento, omessa indicazione degli elementi identificativi del credito, la genericità della indicazione “recupero contributo”, specifica del calcolo degli interessi).
La doglianza è infondata in quanto la cartella de qua contiene tutto quanto richiesto dalla legge (art. 25, d.P.R. n. 602/73) e dai provvedimenti ministeriali vigenti.
Inoltre, la motivazione ha lo scopo di rendere edotto l'ingiunto delle ragioni della cartella e il modello normativo stabilito è il frutto di una valutazione a priori e generale della sufficienza della motivazione se la cartella è conforme (come nel caso di specie) al d.m.
Infine, l'opponente non deduce uno specifico pregiudizio sostanziale al diritto di difesa, pregiudizio che è comunque da escludere proprio per l'avvenuta proposizione della opposizione.
Infine, la eccepisce in maniera non chiara l'omessa notifica della cartella, Parte_1 quando in premessa dichiara di averla ricevuta il 20.03.2023. Successivamente eccepisce di non avere ricevuto alcuna diffida o comunicazione di surroga, senza addurre alcun pregiudizio subito.
Pertanto, l'opposizione va rigettata anche per tale motivo.
Ad abuntantiam, considerata la rituale notifica della cartella nel 2023 e che il finanziamento alla base è del 2018, nessuna prescrizione sarebbe comunque maturata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sommando i valori medi delle varie fasi (esclusa quella istruttoria) dello scaglione di riferimento in base al valore del credito richiesto nella cartella opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- dichiara l'incompetenza per materia, in relazione ai motivi di cui ai punti nn. 4, 5 e 6 dell'atto di citazione, dell'A.G. adita per essere competente il Tribunale delle Imprese e fissa alle parti termine di giorni sessanta per la riassunzione della controversia innanzi al giudice dichiarato competente;
- rigetta l'opposizione per i restanti motivi;
6
- condanna parte opponente al pagamento, in favore di ciascuna parte opposta, delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 3.397,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione per CP_6
Aversa, 26 marzo 2025 IL GIUDICE
dr.ssa Lorella Triglione
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD TERZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dr.ssa Lorella Triglione, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 9427 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi ex artt. 615, comma 1, e
617, comma 1, c.p.c., e vertente
T R A
, elett.te dom.ta in Napoli alla piazza degli Artisti n. 27, presso lo Parte_1 studio degli avv.ti Fabio Nobili e Francesco Spina che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
- OPPONENTE -
E
in persona del l.r.p.t., elett.te Controparte_1 dom.ta in Roma alla via Oslavia n. 28, presso lo studio dell'avv. Paolo Mazzotta che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- OPPOSTA -
NONCHÈ
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Napoli alla via Controparte_2
Guglielmo Appulo n. 1, presso lo studio dell'avv. Gabriella Morgillo che la rappresenta a difende in virtù di procura in atti;
- OPPOSTA -
NONCHÈ
in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Roma alla via Giovanni Controparte_3
Vitelleschi n. 26, presso lo studio legale Controparte_4
- OPPOSTA - 2
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE Contr Con atto di citazione ritualmente notificato il 20.10.2023 a e l'istante, CP_6 premesso di aver ricevuto in data 2.10.2023 cartella di pagamento n. 071 2023 00406891 40
001 per complessivi € 16.147,98 da parte dell' su incarico di Controparte_2
Contr
a seguito dell'escussione della garanzia da parte di , si opponeva a Controparte_3 tale richiesta di pagamento contestando l'inesistenza della notifica degli atti sottesi e della cartella stessa, la prescrizione quinquennale dei crediti, taluni vizi della cartella (per indecifrabilità della richiesta, del calcolo degli interessi, omessa indicazione del responsabile del procedimento e delle modalità di opposizione alla cartella), l'inesistenza di valido titolo esecutivo poiché, trattandosi di rapporto di natura privatistica ed essendo il credito Contr chirografario, avrebbe dovuto procedere con gli ordinari mezzi, nonché poiché basato su una fideiussione omnibus nulla per violazione della normativa antitrust.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'annullamento della cartella opposta.
Con comparsa depositata in data 5.01.2024, si costituiva l Controparte_2 eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, nonché la validità della procedura di riscossione, la decennalità del termine di prescrizione, la correttezza formale della cartella e dunque l'infondatezza nel merito della opposizione, chiedendone il rigetto. Contr Con comparsa depositata in data 18.01.2024, si costituiva eccependo l'inammissibilità
e l'infondatezza della opposizione e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 3.05.2024, rigettando l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, veniva disposta la chiamata in causa dell'ente impositore.
Con comparsa depositata il 29.10.2024, si costituiva quindi eccependo la Controparte_3 competenza del Tribunale delle Imprese a decidere sulla nullità della fideiussione.
Con ordinanza del 6.03.2025, a seguito della scadenza del termine concesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata a sentenza.
Va parzialmente dichiarato il difetto di competenza a favore del Tribunale delle Imprese e parzialmente l'opposizione va rigettata poiché infondata.
In via preliminare, la presente azione va qualificata ai sensi dell'art. 615 c.p.c. laddove viene contestato il merito della pretesa e la legittimità dell'azione di recupero intrapresa, nonché ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (tempestivamente proposta del termine dei 20 gg dalla notifica della cartella de qua) laddove si eccepisce l'omessa notifica della cartella e degli atti presupposti, nonché i vizi formali della cartella de qua. 3
Sempre in via preliminare va effettivamente dichiarata l'incompetenza per materia dell'A.G. adita per essere competente il Tribunale delle Imprese in relazione alle eccezioni relative alla nullità della fideiussione.
Più precisamente, tra i vari motivi, la eccepisce la nullità della fideiussione Parte_1 prestata in ragione del contratto di finanziamento posto alla base della cartella impugnata
(più precisamente eccepisce la nullità della fideiussione perché contraria ai provvedimenti della Banca d'Italia n. 12 del 1994 e n. 55 del 2005; per violazione dell'art. 2 della legge antitrust; eccepisce poi la nullità anche solo parziale del contratto per applicazione dell'art. 1957 c.c., nonché la prescrizione della escussione della garanzia fideiussoria) (v. punti 4, 5 e
6 dell'atto di citazione in opposizione).
Ma siffatte eccezioni rientrano nella competenza per materia (rectius funzionale) del
Tribunale delle Imprese ex art. 33, comma 2, l. n. 287/1990, in quanto il giudizio di opposizione preventiva all'esecuzione (quale quello di specie) è un ordinario giudizio a cognizione piena che segue le ordinarie regole di competenza (per materia, territorio e valore).
Non ricorrono, viepiù, i presupposti per la pronuncia di sospensione ex art. 295 c.p.c. poiché, anticipando quello che si andrà a breve ad argomentare in merito al distinto rapporto (privatistico) tra l'istituto finanziatore e l'impresa beneficiaria, da quello
Contr (pubblicistico) tra e l'impresa beneficiaria, a seguito dell'escussione del fondo di
Contr garanzia e del pagamento dell'istituto finanziatore da parte di si realizza una surroga
Contr ex lege che consente immediatamente ad di agire nei confronti dell'impesa finanziata e dei garanti (come nel caso de quo), mentre le vicende relative al diverso rapporto di natura privatistica (quali quelle relative alla garanzia) non possano incidere sulla procedura di
Contr riscossione tramite ruolo. ha comunque diritto di ripetere dal fideiussore quanto liquidato alla Banca: atterrà al rapporto tra impresa finanziata/garanti e banca (in distinto giudizio dinanzi al Tribunale delle Imprese) stabilire eventualmente l'effettiva posizione debitoria della prima, con conseguente eventuale diritto della alla restituzione Parte_1
Contr dell'indebito, ma dalla banca e non certo da
Pertanto, la causa può essere decisa per i restanti motivi.
Partendo da quelli qualificabili ai sensi dell'art. 615 c.p.c., l'opponente eccepisce che il Contr Contr credito vantato da sia chirografario e non privilegiato, essendosi surrogata ad che per l'appunto vantava un credito chirografario e pertanto non avrebbe Controparte_3 potuto agire direttamente con la riscossione coattiva, ma avrebbe dovuto precostituirsi un titolo esecutivo, trattandosi di credito scaturente da un rapporto privatistico. Allo stesso 4
tempo ammette – oltre che riscontrabile per tabulas – che quello ottenuto illo tempore dall'istituto di credito fosse un finanziamento a piccole medie imprese garantito dal Fondo
PMI.
Ebbene a tal proposito va innanzitutto rilevato che il titolo legittimante la riscossione da Contr parte della è costituito proprio dalla incontestata fideiussione prestata dal Fondo all'Istituto di credito. E tanto basta a giustificare la corretta procedura esattoriale intrapresa.
Ai sensi dell'art. 2, comma 4, d.m. n. 18456 del 2005, infatti, “In caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
In altri termini la suindicata procedura prevede che, al recupero dei crediti nascenti da prestiti erogati ai sensi del d.lgs. n. 123/98 (“Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese a norma dell'art. 4, co. IV. lett. c), della L. n. 59/1997”), si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi del già citato art. 17 del d.lgs. 46/99. Tra le norme di legge applicabili al Fondo di Garanzia per le PMI, devono senz'altro annoverarsi il d.m. n.
18456/05 e il d.m. n. 19412/05.
Ed è proprio l'art. 2 del d.m. n. 18546/05, che richiama l'art. 9, comma 5, d.lgs. n.
123/1998, a prevedere che le banche che hanno erogato il credito possono rivalersi sul
Fondo di Garanzia il quale acquisisce poi automaticamente il diritto di rivalersi sull'impresa finanziata, surrogandosi nei diritti della banca ex art. 1203 c.c. Detto ancora in altri termini,
è il credito derivante dal finanziamento erogato e rimasto inadempiuto a costituire titolo per l'iscrizione a ruolo ai fini dell'instaurazione della procedura di riscossione esattoriale.
Sicché, anche volendo aderire alla tesi dell'opponente della natura privatistica del credito, del tutto legittima è l'iscrizione a ruolo delle somme corrisposte dal Fondo di Garanzia, costituendo l'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998, la deroga tipizzata alla disciplina prevista dall'art. 21, d.lgs. n. 46/1999, il quale, pur affermando che le entrate di natura privatistica sono iscritte a ruolo quando risultino da un titolo avente efficacia esecutiva, fa salvo quanto diversamente disposto da particolari disposizioni di legge. E si badi che, invece, ha natura 5
Contr pubblicistica il rapporto tra e l'impresa beneficiaria, stante la fonte legale di regolamentazione del rapporto e della funzione svolta della garanzia.
Pertanto, la doglianza dell'opponente è infondata.
Passando ai motivi qualificabili ai sensi dell'art. 617 c.p.c., l'opponente eccepisce vizi formali della cartella (omessa indicazione del responsabile del procedimento, omessa indicazione degli elementi identificativi del credito, la genericità della indicazione “recupero contributo”, specifica del calcolo degli interessi).
La doglianza è infondata in quanto la cartella de qua contiene tutto quanto richiesto dalla legge (art. 25, d.P.R. n. 602/73) e dai provvedimenti ministeriali vigenti.
Inoltre, la motivazione ha lo scopo di rendere edotto l'ingiunto delle ragioni della cartella e il modello normativo stabilito è il frutto di una valutazione a priori e generale della sufficienza della motivazione se la cartella è conforme (come nel caso di specie) al d.m.
Infine, l'opponente non deduce uno specifico pregiudizio sostanziale al diritto di difesa, pregiudizio che è comunque da escludere proprio per l'avvenuta proposizione della opposizione.
Infine, la eccepisce in maniera non chiara l'omessa notifica della cartella, Parte_1 quando in premessa dichiara di averla ricevuta il 20.03.2023. Successivamente eccepisce di non avere ricevuto alcuna diffida o comunicazione di surroga, senza addurre alcun pregiudizio subito.
Pertanto, l'opposizione va rigettata anche per tale motivo.
Ad abuntantiam, considerata la rituale notifica della cartella nel 2023 e che il finanziamento alla base è del 2018, nessuna prescrizione sarebbe comunque maturata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sommando i valori medi delle varie fasi (esclusa quella istruttoria) dello scaglione di riferimento in base al valore del credito richiesto nella cartella opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- dichiara l'incompetenza per materia, in relazione ai motivi di cui ai punti nn. 4, 5 e 6 dell'atto di citazione, dell'A.G. adita per essere competente il Tribunale delle Imprese e fissa alle parti termine di giorni sessanta per la riassunzione della controversia innanzi al giudice dichiarato competente;
- rigetta l'opposizione per i restanti motivi;
6
- condanna parte opponente al pagamento, in favore di ciascuna parte opposta, delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 3.397,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione per CP_6
Aversa, 26 marzo 2025 IL GIUDICE
dr.ssa Lorella Triglione