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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/06/2025, n. 8633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8633 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 51029/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del giudice designato dott.ssa UN NA ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 51029 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno
2023, rimessa in decisione (rito cd. post Cartabia) giusta ordinanza pronunciata in data 13.02.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, vertente
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliata in Guidonia Montecelio, via Tito Minniti n.12, presso lo studio dell'Avv. Luca
Pettinari del Foro di Tivoli che la rappresenta e la difende giusta procura speciale depositata in via telematica
ATTORE
E
Controparte_1
elettivamente domiciliata in Roma, via Timavo n. 22, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Orefice che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
OGGETTO: querela di falso pagina 1 di 6 CONCLUSIONI: come da memorie depositate dalle parti ex artt. 189 e 281 quinquies cpc, rispettivamente, in data 17.03.2025 e 18.09.2024, da intendersi interamente richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato via pec in data 10.11.2023, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1
a questo Tribunale, l' (di seguito per brevità anche . Controparte_2 CP_3
Parte attrice esponeva: - che, nel giudizio r.g.n. 4382/2023 pendente dinanzi alla Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Roma, aveva impugnato l'intimazione di pagamento n.
09720229041044784000, nonché le seguenti n. 12 cartelle esattoriali nn.
09720160087507506000, 09720160143110885000, 09720170107784620000, 09720180026625826000,
09720190023594918000, 09720190057625840000, 09720190130219216000, 09720190216137767000,
09720190245692662000, 09720200083993242000, 09720200125320119000, 09720200166575525000,
“contestandone sia la notificazione che la valida notificazione alla contribuente”.
Deduce che , nel giudizio di merito dinanzi al Giudice tributario, aveva Controparte_4
depositato documenti in copia non autentica, né muniti di firma digitale, inidonei ai fini probatori.
Precisava che, a fronte del proprio formale disconoscimento ex artt. 214 ss. c.p.c., la convenuta non aveva provveduto a depositare gli originali degli atti, né avanzato istanza di verificazione, limitandosi a produrre meri estratti informatici in formato .pdf o .pdf-signed, privi di firma digitale o provenienti da indirizzi PEC non risultanti nei pubblici registri e indirizzati, peraltro, ad un recapito PEC della contribuente non più attivo. Sottolineava che, in relazione a molte delle cartelle impugnate, mancavano altresì i documenti prodromici, i ruoli e le relative relate di notifica, con conseguente impossibilità di ricostruire l'iter formativo della pretesa impositiva, nonché la carenza del titolo giustificativo dell'iscrizione a ruolo.
Deduceva infine che, per effetto dell'assenza degli originali e della mancata ritualità delle notifiche, le pretese contenute negli atti impugnati dovevano ritenersi estinte per intervenuta prescrizione.
Chiedeva, quindi, al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“in via preliminare: ordinare alla parte convenuta la produzione degli originali su supporto cartaceo e/o informatico dei documenti indicati al punto 2.) delle premesse in fatto del presente atto;
pagina 2 di 6 nel merito:
1) previo accertamento della non conformità agli originali e della non riferibilità all'ente notificante nonché della irritualità della notifica alla contribuente degli stessi documenti indicati al punto 2.) delle premesse in fatto del presente atto depositati in copia avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Roma in data 16/05/2023 nell'ambito del procedimento n. 4382/2023 R.G.R. e, per l'effetto, dichiarare la falsità dei predetti documenti ordinandone la cancellazione;
2) escludere i predetti documenti dalle fonti probatorie introdotte dalla odierna parte convenuta nel procedimento sopra indicato recante il n. 4382/2023 R.G.R. e pendente avanti alla Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Roma;
3) con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
si costituiva, eccependo: - la non integrità del contraddittorio per la Controparte_5
mancata citazione del P.M., in sede;
- l'inammissibilità e/o nullità della querela di falso per genericità e indeterminatezza, nonché per difetto dei requisiti di cui all'art. 221, comma 2, c.p.c., rilevando che dalla lettura dell'atto introduttivo non erano evincibili i profili di presunta falsità, non essendo nemmeno chiaro se l'asserita falsità si riferisse agli atti in sé, ovvero alla documentazione attestante la relativa notificazione.
Sosteneva, in ogni caso, che le censure formulate dalla parte attrice attenevano piuttosto alla validità della notifica telematica degli atti impugnati e all'assenza di sottoscrizione digitale, profili che non rientravano nell'ambito oggettivo della querela di falso, ma avrebbero dovuto essere fatti valere nel giudizio di merito dinanzi al Giudice tributario. In via subordinata, rilevava che i documenti per cui è causa, tutti in formato digitale, erano autentici e conformi alle prescrizioni di legge in materia di formazione e trasmissione dei documenti informatici ad opera della pubblica amministrazione, ivi compresa la normativa in materia di notificazione degli atti dell'amministrazione finanziaria. Evidenziava che, in ogni caso, parte querelante non aveva dedotto alcuno specifico profilo di falsità di tali documenti, per cui risultava difficile ipotizzare un accertamento in punto di autenticità degli stessi. Chiedeva, pertanto, che l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) In via preliminare, accertare la non integrità del contraddittorio ed assumersi i consequenziali provvedimenti di legge;
pagina 3 di 6 2) Dichiarare l'inammissibilità o, in subordine, la nullità dell'avversa querela di falso, ovvero, in ulteriore subordine, pronunciarne il rigetto;
3) In ogni caso, condannare l'attrice al pagamento delle spese (anche generali), diritti e onorari di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Nelle memorie ex art. 171 ter cpc, parte attrice eccepiva la mancanza dello ius postulandi del difensore di parte convenuta dacché proveniente dal libero foro, in violazione della Protocollo tra e Avvocatura CP_3
dello Stato, laddove nei protocolli 2020 e 2024 al punto 3.3 la materia della querela di falso era attribuita in via esclusiva all'Avvocatura dello Stato e non ad avvocati del libero foro.
Alla prima udienza di comparizione, il difensore della parte querelata, munito di procura speciale confermava la querela di falso come proposta. A fronte della natura degli atti impugnati di falso (atti digitali) non era possibile disporre gli incombenti di cui all'art. 223 cpc e la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la rimessione in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 189
c.p.c..
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di non integrità del contraddittorio formulata da CP_3
in quanto la partecipazione del P.M. al processo è stata effettuata tramite le comunicazioni degli atti processuali ex art. 71 c.p.c.
Infondata è anche l'eccezione di difetto del ius postulandi, in capo al difensore di appartenente al CP_3
libero foro. Al riguardo è sufficiente ricordare che la questione è stata definitivamente risolta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (cfr. Cass. S.U. n. 30008/2019, non contraddetta da pronunce successive) secondo cui “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'
[...]
, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati Parte_2
davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art.
43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti
pagina 4 di 6 di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016
- in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il CP_2
patrocinio, la costituzione dell a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed CP_2
implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”. Nel caso di specie, peraltro, ha depositato la nota CP_3 dell'Avvocatura dello Stato da cui si evince l'indisponibilità di quest'ultima ad assumerne il patrocinio
(cfr. doc. depositato il 16.07.2024).
Ciò detto, deve premettersi che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell'art. 221, comma 2, c.p.c., l'atto con cui viene proposta querela di falso deve contenere, a pena di nullità insanabile, l'indicazione specifica degli elementi e delle prove della falsità, non potendo essere successivamente introdotti nuovi elementi, salvo che la falsità sia rilevabile ictu oculi e non richieda particolari indagini (cfr. Cass. n. 10874/2018; Cass. n. 6383/1988).
Tale disposizione impone al giudice di valutare preliminarmente la sussistenza dei presupposti formali per l'ammissibilità dell'azione, onde evitare un'ingiustificata dilatazione dei tempi processuali in contrasto con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost. (cfr. Cass. n.
199943/2021; Cass. n. 1866/2016; Cass. Sez. Un., n. 15169/2010).
Nel caso di specie l'atto introduttivo difetta dei requisiti prescritti dall'art. 221, comma 2, c.p.c. In particolare, parte attrice, pur articolando una diffusa ricostruzione delle irregolarità che a suo dire connoterebbero i documenti oggetto di impugnazione, non ha individuato in modo puntuale e univoco gli elementi di falsità, limitandosi ad eccepire genericamente la non conformità delle copie informatiche agli originali, l'assenza di sottoscrizione digitale e l'utilizzo di indirizzi PEC non censiti in pubblici registri.
Le contestazioni dedotte, invero, attengono alla validità formale e all'efficacia probatoria dei documenti informatici, non già alla loro falsità materiale in senso tecnico. Parte attrice ha dunque sostanzialmente veicolato, nell'ambito della querela di falso, doglianze afferenti al regime di notificazione degli atti pagina 5 di 6 tributari e alla prova della regolarità del procedimento esattivo, profili che devono essere fatti valere nel giudizio di merito in sede tributaria.
Invero, gli atti presupposti all'avviso di intimazione di pagamento e le relative notificazioni sono costituiti da documenti in formato digitale, mentre parte querelante ne ha contestato la non conformità al modello legale, circostanza che non comporta un giudizio di falsità- verità, ma attiene alla validità dell'atto la cui valutazione compete al giudice del merito.
La stessa parte querelante, nel richiamare l'art. 20, comma 1-bis del CAD secondo cui “il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale”, conferma che il documento privo di firma digitale non è un atto pubblico fidefacente.
La domanda va inoltre dichiarata inammissibile nella parte in cui si è richiesto di “escludere i predetti documenti dalle fonti probatorie introdotte dalla odierna parte convenuta nel procedimento sopra indicato recante il n. 4382/2023 R.G.R. e pendente avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di
Roma”, trattandosi di una decisione spettante al giudice del merito.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nei limiti dei parametri di liquidazione di cui all'art. 4 d.m. n. 55/2014, aggiornato ex d.m. n.147/2022, tenuto conto del valore della causa (valore indeterminato basso), con esclusione della fase istruttoria (non espletata).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la domanda inammissibile;
- condanna parte attrice-querelante alla rifusione delle spese di lite in favore del procuratore di
[...]
, dichiaratosi antistatario, che liquida in complessivi euro 2.906,00, oltre al Controparte_6
rimborso forfettario delle spese generali e accessori come per legge;
Roma 10.06.2025 Il Giudice
UN NA
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. Alessandro D'Amico
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del giudice designato dott.ssa UN NA ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 51029 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno
2023, rimessa in decisione (rito cd. post Cartabia) giusta ordinanza pronunciata in data 13.02.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, vertente
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliata in Guidonia Montecelio, via Tito Minniti n.12, presso lo studio dell'Avv. Luca
Pettinari del Foro di Tivoli che la rappresenta e la difende giusta procura speciale depositata in via telematica
ATTORE
E
Controparte_1
elettivamente domiciliata in Roma, via Timavo n. 22, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Orefice che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
OGGETTO: querela di falso pagina 1 di 6 CONCLUSIONI: come da memorie depositate dalle parti ex artt. 189 e 281 quinquies cpc, rispettivamente, in data 17.03.2025 e 18.09.2024, da intendersi interamente richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato via pec in data 10.11.2023, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1
a questo Tribunale, l' (di seguito per brevità anche . Controparte_2 CP_3
Parte attrice esponeva: - che, nel giudizio r.g.n. 4382/2023 pendente dinanzi alla Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Roma, aveva impugnato l'intimazione di pagamento n.
09720229041044784000, nonché le seguenti n. 12 cartelle esattoriali nn.
09720160087507506000, 09720160143110885000, 09720170107784620000, 09720180026625826000,
09720190023594918000, 09720190057625840000, 09720190130219216000, 09720190216137767000,
09720190245692662000, 09720200083993242000, 09720200125320119000, 09720200166575525000,
“contestandone sia la notificazione che la valida notificazione alla contribuente”.
Deduce che , nel giudizio di merito dinanzi al Giudice tributario, aveva Controparte_4
depositato documenti in copia non autentica, né muniti di firma digitale, inidonei ai fini probatori.
Precisava che, a fronte del proprio formale disconoscimento ex artt. 214 ss. c.p.c., la convenuta non aveva provveduto a depositare gli originali degli atti, né avanzato istanza di verificazione, limitandosi a produrre meri estratti informatici in formato .pdf o .pdf-signed, privi di firma digitale o provenienti da indirizzi PEC non risultanti nei pubblici registri e indirizzati, peraltro, ad un recapito PEC della contribuente non più attivo. Sottolineava che, in relazione a molte delle cartelle impugnate, mancavano altresì i documenti prodromici, i ruoli e le relative relate di notifica, con conseguente impossibilità di ricostruire l'iter formativo della pretesa impositiva, nonché la carenza del titolo giustificativo dell'iscrizione a ruolo.
Deduceva infine che, per effetto dell'assenza degli originali e della mancata ritualità delle notifiche, le pretese contenute negli atti impugnati dovevano ritenersi estinte per intervenuta prescrizione.
Chiedeva, quindi, al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“in via preliminare: ordinare alla parte convenuta la produzione degli originali su supporto cartaceo e/o informatico dei documenti indicati al punto 2.) delle premesse in fatto del presente atto;
pagina 2 di 6 nel merito:
1) previo accertamento della non conformità agli originali e della non riferibilità all'ente notificante nonché della irritualità della notifica alla contribuente degli stessi documenti indicati al punto 2.) delle premesse in fatto del presente atto depositati in copia avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Roma in data 16/05/2023 nell'ambito del procedimento n. 4382/2023 R.G.R. e, per l'effetto, dichiarare la falsità dei predetti documenti ordinandone la cancellazione;
2) escludere i predetti documenti dalle fonti probatorie introdotte dalla odierna parte convenuta nel procedimento sopra indicato recante il n. 4382/2023 R.G.R. e pendente avanti alla Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Roma;
3) con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
si costituiva, eccependo: - la non integrità del contraddittorio per la Controparte_5
mancata citazione del P.M., in sede;
- l'inammissibilità e/o nullità della querela di falso per genericità e indeterminatezza, nonché per difetto dei requisiti di cui all'art. 221, comma 2, c.p.c., rilevando che dalla lettura dell'atto introduttivo non erano evincibili i profili di presunta falsità, non essendo nemmeno chiaro se l'asserita falsità si riferisse agli atti in sé, ovvero alla documentazione attestante la relativa notificazione.
Sosteneva, in ogni caso, che le censure formulate dalla parte attrice attenevano piuttosto alla validità della notifica telematica degli atti impugnati e all'assenza di sottoscrizione digitale, profili che non rientravano nell'ambito oggettivo della querela di falso, ma avrebbero dovuto essere fatti valere nel giudizio di merito dinanzi al Giudice tributario. In via subordinata, rilevava che i documenti per cui è causa, tutti in formato digitale, erano autentici e conformi alle prescrizioni di legge in materia di formazione e trasmissione dei documenti informatici ad opera della pubblica amministrazione, ivi compresa la normativa in materia di notificazione degli atti dell'amministrazione finanziaria. Evidenziava che, in ogni caso, parte querelante non aveva dedotto alcuno specifico profilo di falsità di tali documenti, per cui risultava difficile ipotizzare un accertamento in punto di autenticità degli stessi. Chiedeva, pertanto, che l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) In via preliminare, accertare la non integrità del contraddittorio ed assumersi i consequenziali provvedimenti di legge;
pagina 3 di 6 2) Dichiarare l'inammissibilità o, in subordine, la nullità dell'avversa querela di falso, ovvero, in ulteriore subordine, pronunciarne il rigetto;
3) In ogni caso, condannare l'attrice al pagamento delle spese (anche generali), diritti e onorari di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Nelle memorie ex art. 171 ter cpc, parte attrice eccepiva la mancanza dello ius postulandi del difensore di parte convenuta dacché proveniente dal libero foro, in violazione della Protocollo tra e Avvocatura CP_3
dello Stato, laddove nei protocolli 2020 e 2024 al punto 3.3 la materia della querela di falso era attribuita in via esclusiva all'Avvocatura dello Stato e non ad avvocati del libero foro.
Alla prima udienza di comparizione, il difensore della parte querelata, munito di procura speciale confermava la querela di falso come proposta. A fronte della natura degli atti impugnati di falso (atti digitali) non era possibile disporre gli incombenti di cui all'art. 223 cpc e la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la rimessione in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 189
c.p.c..
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di non integrità del contraddittorio formulata da CP_3
in quanto la partecipazione del P.M. al processo è stata effettuata tramite le comunicazioni degli atti processuali ex art. 71 c.p.c.
Infondata è anche l'eccezione di difetto del ius postulandi, in capo al difensore di appartenente al CP_3
libero foro. Al riguardo è sufficiente ricordare che la questione è stata definitivamente risolta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (cfr. Cass. S.U. n. 30008/2019, non contraddetta da pronunce successive) secondo cui “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'
[...]
, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati Parte_2
davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art.
43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti
pagina 4 di 6 di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016
- in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il CP_2
patrocinio, la costituzione dell a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed CP_2
implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”. Nel caso di specie, peraltro, ha depositato la nota CP_3 dell'Avvocatura dello Stato da cui si evince l'indisponibilità di quest'ultima ad assumerne il patrocinio
(cfr. doc. depositato il 16.07.2024).
Ciò detto, deve premettersi che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell'art. 221, comma 2, c.p.c., l'atto con cui viene proposta querela di falso deve contenere, a pena di nullità insanabile, l'indicazione specifica degli elementi e delle prove della falsità, non potendo essere successivamente introdotti nuovi elementi, salvo che la falsità sia rilevabile ictu oculi e non richieda particolari indagini (cfr. Cass. n. 10874/2018; Cass. n. 6383/1988).
Tale disposizione impone al giudice di valutare preliminarmente la sussistenza dei presupposti formali per l'ammissibilità dell'azione, onde evitare un'ingiustificata dilatazione dei tempi processuali in contrasto con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost. (cfr. Cass. n.
199943/2021; Cass. n. 1866/2016; Cass. Sez. Un., n. 15169/2010).
Nel caso di specie l'atto introduttivo difetta dei requisiti prescritti dall'art. 221, comma 2, c.p.c. In particolare, parte attrice, pur articolando una diffusa ricostruzione delle irregolarità che a suo dire connoterebbero i documenti oggetto di impugnazione, non ha individuato in modo puntuale e univoco gli elementi di falsità, limitandosi ad eccepire genericamente la non conformità delle copie informatiche agli originali, l'assenza di sottoscrizione digitale e l'utilizzo di indirizzi PEC non censiti in pubblici registri.
Le contestazioni dedotte, invero, attengono alla validità formale e all'efficacia probatoria dei documenti informatici, non già alla loro falsità materiale in senso tecnico. Parte attrice ha dunque sostanzialmente veicolato, nell'ambito della querela di falso, doglianze afferenti al regime di notificazione degli atti pagina 5 di 6 tributari e alla prova della regolarità del procedimento esattivo, profili che devono essere fatti valere nel giudizio di merito in sede tributaria.
Invero, gli atti presupposti all'avviso di intimazione di pagamento e le relative notificazioni sono costituiti da documenti in formato digitale, mentre parte querelante ne ha contestato la non conformità al modello legale, circostanza che non comporta un giudizio di falsità- verità, ma attiene alla validità dell'atto la cui valutazione compete al giudice del merito.
La stessa parte querelante, nel richiamare l'art. 20, comma 1-bis del CAD secondo cui “il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale”, conferma che il documento privo di firma digitale non è un atto pubblico fidefacente.
La domanda va inoltre dichiarata inammissibile nella parte in cui si è richiesto di “escludere i predetti documenti dalle fonti probatorie introdotte dalla odierna parte convenuta nel procedimento sopra indicato recante il n. 4382/2023 R.G.R. e pendente avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di
Roma”, trattandosi di una decisione spettante al giudice del merito.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nei limiti dei parametri di liquidazione di cui all'art. 4 d.m. n. 55/2014, aggiornato ex d.m. n.147/2022, tenuto conto del valore della causa (valore indeterminato basso), con esclusione della fase istruttoria (non espletata).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la domanda inammissibile;
- condanna parte attrice-querelante alla rifusione delle spese di lite in favore del procuratore di
[...]
, dichiaratosi antistatario, che liquida in complessivi euro 2.906,00, oltre al Controparte_6
rimborso forfettario delle spese generali e accessori come per legge;
Roma 10.06.2025 Il Giudice
UN NA
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. Alessandro D'Amico
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