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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/04/2025, n. 1487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1487 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 13025/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 1.4.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13025/2023 R.G.
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, in qualità di eredi di , rappr. e dif. come in atti
[...] Persona_1
dall'avv. Maria Raffaella Cassandro e dall'avv. Elisabetta Cassandro
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t., rappr. e Controparte_1
dif. come in atti dall'Avvocatura dell' CP_1
RESISTENTE
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti in epigrafe, nell'indicata qualità, hanno chiesto il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata in favore del de cuius , già riconosciuta in sede Persona_1
amministrativa con decorrenza 1.7.2018, dalla diversa data del 1.7.2013, con conseguente condanna dell' al pagamento della prestazione richiesta a decorrere dal 1.10.2015. Il CP_1
tutto con vittoria di spese con attribuzione.
Si è costituito in giudizio l' , il quale ha resistito con diffuse argomentazioni al ricorso e CP_1
ne ha chiesto il rigetto.
Veniva conferita CTU medica e il giudizio veniva rinviato per la discussione.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, co. 1 e 8 del D.Lgs n. 503/92.
Nello specifico, la predetta norma dispone che “
1. Il diritto alla pensione di vecchiaia
a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata. […]
8. L'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento”.
Pertanto, ai fini del riconoscimento della pretesa in esame è necessario il riconoscimento del requisito anagrafico, di quello contributivo e di quello sanitario.
Il era già in possesso della prestazione in esame, ma in tale sede gli eredi Controparte_2
chiedono una diversa decorrenza della stessa.
Pertanto, veniva conferita CTU medica sugli atti volta ad accertare la data di decorrenza dello stato di invalidità non inferiore all'80%.
All'esito della CTU il consulente ha individuato la data di decorrenza di tale status in capo al de cuius nell'1.6.2017.
2 Le argomentazioni del consulente, contenute nella depositata relazione, precise e complete, quindi, giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise. La consulenza, invero, si presenta correttamente elaborata in quanto condotta con un condivisibile metodo d'indagine, conseguito all'esame obiettivo del ricorrente e alla certificazione medica prodotta, nonché coerente nelle conclusioni.
A ben vedere, dunque, la data indicata dal CTU coincide con quella individuata dall' CP_1
in sede amministrativa e che ha comportato il riconoscimento della prestazione a decorrere dall'1.6.2018.
Al riguardo, occorre rammentare che ad avviso della giurisprudenza: “Per i soggetti indicati dall'art. 12, comma 1, lett. a, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010, il differimento dell'accesso alla pensione di vecchiaia non decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, ma dalla maturazione dei requisiti anagrafici, assicurativi e contributivi
- oltre che sanitari, nella fattispecie regolata dall'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992
-; la predetta cessazione si configura come una condizione cui l'art. 1, comma 7, del citato
d.lgs. subordina il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico in questione, purché sussistano gli altri requisiti previsti dagli artt. 1 e 2 del medesimo decreto e sia decorso anche il tempo di attesa (cd. "finestra") individuato dalla legge come ulteriore elemento costitutivo del diritto alla pensione” (Cassazione civile sez. lav., 14/08/2023,
n.24617).
Con specifico riferimento alla c.d. “finestra”, la Cassazione ha ribadito che: “In base al
D.Lgs. n. 503 del 1992, le disposizioni sulle "finestre" della l. n. 247 del 2007 si estendono agli invalidi con invalidità non inferiore all'ottanta per cento, consentendo lo slittamento all'accesso della pensione di vecchiaia nell'anno successivo senza specifiche esclusioni, permettendo solo deroghe legate all'età rispetto ai tempi standard per il diritto al trattamento di vecchiaia, come chiarito dal dettaglio normativo e dal suo tenore testuale esplicito” (Cassazione civile sez. lav., 07/11/2024, n.28646).
Secondo l'orientamento giurisprudenziale, quindi, il meccanismo di slittamento di un anno per l'erogazione della prestazione, rispetto al maturare di tutti i requisiti previsti dalla legge,
è legittimo.
Nel caso di specie, il era in possesso del requisito sanitario, utile insieme Persona_1
a quelli anagrafici e contributivi, con decorrenza dal 1.6.2017 e l' , nel rispetto della CP_1
3 disciplina normativa, ha erogato la prestazione in questione dal 1.6.2018 così come risulta dal modello TE08 del 9.12.202.
Alla luce di tutto quanto esposto, non risultando una diversa data di riconoscimento della prestazione anteriore a quella individuata dall' , il ricorso deve essere rigettato. CP_1
Le spese di lite non sono dovute in ragione della dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc.
Le spese della CTU sono poste a carico dell' e vengono liquidate con separato decreto CP_1
emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Dott. Giannicola Paladino, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Nulla per le spese.
Aversa, 1.4.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 1.4.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13025/2023 R.G.
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, in qualità di eredi di , rappr. e dif. come in atti
[...] Persona_1
dall'avv. Maria Raffaella Cassandro e dall'avv. Elisabetta Cassandro
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t., rappr. e Controparte_1
dif. come in atti dall'Avvocatura dell' CP_1
RESISTENTE
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti in epigrafe, nell'indicata qualità, hanno chiesto il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata in favore del de cuius , già riconosciuta in sede Persona_1
amministrativa con decorrenza 1.7.2018, dalla diversa data del 1.7.2013, con conseguente condanna dell' al pagamento della prestazione richiesta a decorrere dal 1.10.2015. Il CP_1
tutto con vittoria di spese con attribuzione.
Si è costituito in giudizio l' , il quale ha resistito con diffuse argomentazioni al ricorso e CP_1
ne ha chiesto il rigetto.
Veniva conferita CTU medica e il giudizio veniva rinviato per la discussione.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, co. 1 e 8 del D.Lgs n. 503/92.
Nello specifico, la predetta norma dispone che “
1. Il diritto alla pensione di vecchiaia
a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata. […]
8. L'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento”.
Pertanto, ai fini del riconoscimento della pretesa in esame è necessario il riconoscimento del requisito anagrafico, di quello contributivo e di quello sanitario.
Il era già in possesso della prestazione in esame, ma in tale sede gli eredi Controparte_2
chiedono una diversa decorrenza della stessa.
Pertanto, veniva conferita CTU medica sugli atti volta ad accertare la data di decorrenza dello stato di invalidità non inferiore all'80%.
All'esito della CTU il consulente ha individuato la data di decorrenza di tale status in capo al de cuius nell'1.6.2017.
2 Le argomentazioni del consulente, contenute nella depositata relazione, precise e complete, quindi, giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise. La consulenza, invero, si presenta correttamente elaborata in quanto condotta con un condivisibile metodo d'indagine, conseguito all'esame obiettivo del ricorrente e alla certificazione medica prodotta, nonché coerente nelle conclusioni.
A ben vedere, dunque, la data indicata dal CTU coincide con quella individuata dall' CP_1
in sede amministrativa e che ha comportato il riconoscimento della prestazione a decorrere dall'1.6.2018.
Al riguardo, occorre rammentare che ad avviso della giurisprudenza: “Per i soggetti indicati dall'art. 12, comma 1, lett. a, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010, il differimento dell'accesso alla pensione di vecchiaia non decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, ma dalla maturazione dei requisiti anagrafici, assicurativi e contributivi
- oltre che sanitari, nella fattispecie regolata dall'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992
-; la predetta cessazione si configura come una condizione cui l'art. 1, comma 7, del citato
d.lgs. subordina il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico in questione, purché sussistano gli altri requisiti previsti dagli artt. 1 e 2 del medesimo decreto e sia decorso anche il tempo di attesa (cd. "finestra") individuato dalla legge come ulteriore elemento costitutivo del diritto alla pensione” (Cassazione civile sez. lav., 14/08/2023,
n.24617).
Con specifico riferimento alla c.d. “finestra”, la Cassazione ha ribadito che: “In base al
D.Lgs. n. 503 del 1992, le disposizioni sulle "finestre" della l. n. 247 del 2007 si estendono agli invalidi con invalidità non inferiore all'ottanta per cento, consentendo lo slittamento all'accesso della pensione di vecchiaia nell'anno successivo senza specifiche esclusioni, permettendo solo deroghe legate all'età rispetto ai tempi standard per il diritto al trattamento di vecchiaia, come chiarito dal dettaglio normativo e dal suo tenore testuale esplicito” (Cassazione civile sez. lav., 07/11/2024, n.28646).
Secondo l'orientamento giurisprudenziale, quindi, il meccanismo di slittamento di un anno per l'erogazione della prestazione, rispetto al maturare di tutti i requisiti previsti dalla legge,
è legittimo.
Nel caso di specie, il era in possesso del requisito sanitario, utile insieme Persona_1
a quelli anagrafici e contributivi, con decorrenza dal 1.6.2017 e l' , nel rispetto della CP_1
3 disciplina normativa, ha erogato la prestazione in questione dal 1.6.2018 così come risulta dal modello TE08 del 9.12.202.
Alla luce di tutto quanto esposto, non risultando una diversa data di riconoscimento della prestazione anteriore a quella individuata dall' , il ricorso deve essere rigettato. CP_1
Le spese di lite non sono dovute in ragione della dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc.
Le spese della CTU sono poste a carico dell' e vengono liquidate con separato decreto CP_1
emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Dott. Giannicola Paladino, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Nulla per le spese.
Aversa, 1.4.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
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