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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 16/07/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati dott.ssa Elvira Maltese Presidente dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere dott.ssa Viviana Urso Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.344/2025 R.G., promossa da
(cod. fisc. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Dario Lombardo,
Appellante
contro
(cod. Controparte_1
fisc. P.IVA_1
Appellata non costituita
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19.5.2025, proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1099/2024 pubblicata il 29.11.2024, per i motivi da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti.
Nessuno si costituiva nel presente grado per l'appellata.
La causa era posta in decisione all'esito dell'udienza del 15 luglio 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è improcedibile.
Con decreto presidenziale del 20.5.2025, comunicato alla difesa dell'appellante con biglietto di cancelleria del 21.5.2025, veniva disposta la trattazione dell'udienza del 15.7.2025 a norma dell'art. 127 ter c.p.c., con espresso avviso che il mancato deposito di note avrebbe comportato l'effetto previsto dal comma IV della medesima disposizione.
La difesa dell'appellante non ha provveduto al deposito telematico di note e non vi è prova della notifica dell'impugnazione alla parte appellata, non costituita in giudizio.
Secondo il consolidato orientamento di legittimità, dal quale non vi è motivo di discostarsi, nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. 6159/2018, Cass. 20613/2013, Cass. SS.UU.
20604/2008).
In difetto di prova dell'instaurazione del contraddittorio l'appello va pertanto dichiarato improcedibile, non trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 348 comma 2 cod. proc. civ., la quale concerne l'inattività delle parti e presuppone la regolarità del contraddittorio già instaurato (cfr. Cass., 2005/2015: “Nel rito del lavoro, qualora alla prima udienza venga rilevata la mancata instaurazione del contraddittorio per difetto di produzione della copia notificata del ricorso, e il ricorrente non alleghi e provi un legittimo impedimento alla tempestiva assoluzione di tale onere che giustifichi l'assegnazione di un termine per provvedere all'incombente, correttamente il giudice dichiara improcedibile il ricorso, non trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 348 cod. proc. civ., la quale concerne l'inattività delle parti
e presuppone la regolarità del contraddittorio già instaurato”).
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non essendosi costituita la parte appellata.
Deve darsi atto che sussistono i presupposti a carico dell'appellante per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto
2 per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2022
(cfr. Cassazione civile, sez. un. 20/02/2020 n. 4315), ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, dichiara l'appello improcedibile.
Nulla sulle spese.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 15 luglio 2025.
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Elvira Maltese
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