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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/03/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2414/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 5.3.2025, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. R.G. 2414/2024
TRA
, rapp.ta e difesa come in atti dall'avv. Galdi Paolo Parte_1
Opponente
E
, in persona del legale rapp.te “pro tempore”, rapp.to Controparte_1
e difeso come in atti
Opposto
Oggetto: opposizione ad atpo
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.2.2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., dott. , il quale aveva riconosciuto la Per_1
ricorrente portatrice di handicap grave dalla domanda amministrativa nonché invalida al
100% ma non bisognevole di assistenza continua, presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della indennità di accompagnamento.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , in persona del l.r.p.t., chiedendo CP_1
a vario titolo il rigetto del ricorso.
Veniva disposto il rinnovo delle operazioni peritali, alla luce delle censure alla perizia e della documentazione medica depositata, e nominato ctu la dott.ssa . Per_2
1 Letta la perizia, e le note scritte depositate per l'udienza solo dall' , nonostante la rituale CP_1
comunicazione della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. della causa per l'udienza, come risulta dall'esame del fascicolo telematico, la causa è decisa con la presente sentenza.
Tanto brevemente premesso in fatto, occorre, in primis, verificare la tempestività della presente opposizione in quanto, ai sensi dell'art. 445 bis comma 6, c.p.c. “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Deve, dunque, darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione.
Nel merito, osserva il Tribunale che la ctu dott.ssa , nominata nella presente fase, in Per_2 seguito all'esame obiettivo sulla persona della ricorrente e dell'esame degli atti, ha concluso ritenendo che la ricorrente, di anni 86 al momento della visita, risulta affetta da: “VASCULOPATIA CEREBRALE CRONICA IN SOGGETTO CON MALATTIA DI
PARKINSON, DIABETE MELLITO TIPO II I.D., ARTROSI POLIDISTRETTUALE,
IPERTENSIONE ARTERIOSA, INCONTINENZA URINARIA”.
Il CTU ha chiarito che alla documentazione medica esibita e dell'esame peritale emerge la sussistenza in capo alla ricorrente della totale inabilità, presupposto iniziale dell'indennità di accompagnamento, attesa l'artrosi polidistrettuale da cui è affetta la ma che in atti non Parte_1
vi sono né valutazioni specialistiche né esami strumentali che attestino limitazioni funzionali in capo a quest'ultima, eccetto una generica valutazione riportata nella certificazione geriatrica del luglio 2022.
All'anamnesi, osserva la CTU che la ricorrente non riferiva interventi chirurgici all'apparato osteoarticolare né eventi traumatici recenti degni di nota, e che, viceversa, lamenta una sintomatologia dolorosa diffusa con maggiore localizzazione al rachide vertebrale e arti inferiori.
Clinicamente, non evidenziava una patologica alterazione della statica rachidea da riferire a scoliosi deformante mentre rilevava una accentuazione della cifosi dorsale.
Rilevava il CTU quindi una “…sostanziale simmetria delle creste iliache. Riferisce dolore alla digitopressione delle apofisi spinose del tratto dorso-lombare e lombosacrale a cui si associa una sintomatologia dolorosa alla flesso-estensione lombare ai gradi medi. Nella norma il tratto cervicale. Bilateralmente, nella norma, per l'età, le articolazioni comprendenti l'arto superiore.
Conservata la capacità di presa e forza. A livello degli arti inferiori si osserva una moderata limitazione funzionale dell'articolazione coxofemorale, con insorgenza di sintomatologia antalgica ai gradi estremi. Riferisce dolente la digitopressione le emirime articolari sia mediali che laterali a
2 livello delle ginocchia, le quali si presentano in atteggiamento allineato in assenza di patologico varismo o valgismo. Assenza di ballottamento rotuleo. Morfologicamente nella norma
l'articolazione tibio-tarsica, tarso-metatarsale ed interfalangea bilateralmente. Nella norma il tono
e trofismo muscolare.”
Per quanto riguarda l'apparato neurologico, il ctu chiarisce che la ricorrente presenta un quadro clinico di vasculopatia cerebrale cronica in soggetto con malattia di Parkinson risultante da una doppia valutazione neurologica (del 17.11.21 e del 15.12.21) e geriatrica (del 27.07.2022).
In particolare, nella più recente certificazione neurologica, veniva descritto una paziente vigile, collaborante, orientata nella persona nello spazio e nel tempo con segni riconducibili alla patologia extra-piramidale come la riduzione delle sincinesie pendolari, ipertono extrapiramidale sin>dx specie dopo manovre di attivazione, bradicinesia sin>dx.
Tale quadro clinico risulta, secondo la dott.ssa , sostanzialmente sovrapponibile a quanto Per_2
riportato nella valutazione neurologica del novembre 2021, mentre nella certificazione geriatrica veniva descritto un soggetto con deterioramento cognitivo di grado moderato/medio e rallentamento ideomotorio, sindrome extrapiramidale con bradicinesia con ipertono emilato sinistro.
Sul versante strumentale la ctu rilevava la presenza di un referto SPET Cerebrale del dicembre 2021 suggestiva di lieve alterazione della trasmissione dopaminergica nigrostriatale a sinistra.
Confrontando quanto scritto con l'esame obiettivo dalla stessa condotto, utilizzando le tecniche del colloquio psicodiagnostico, il ctu rilevava un soggetto vigile, discretamente curata nella persona e abbigliamento.
Precisava il CTU che “risultano conservati i normali rapporti cranio-facciali. La facies è mimica.
Il test di MB è sostanzialmente negativo, ugualmente la manovra del Presenta Per_3
lieve tremore distale agli arti superiori, maggiore a sinistra. I ROT sono normo-vivaci e simmetrici.
Si segnala una lieve riduzione delle sincinesie pendolari durante la deambulazione. Mostra una sfumata bradicinesia maggiormente a sinistra. Collabora attivamente alla ricostruzione anamnestica non evidenziando deficit della capacità uditiva. Risponde in maniera congrua alle domande postele pur evidenziando note mnesiche rivolte prevalentemente alla memoria recente. Il linguaggio è a struttura semplice, non monotono né privo del c.d. “festinazione del linguaggio”.
Mostra una sufficiente capacità di orientamento spazio/tempo e nelle persone. Il tono dell'umore è eutimico. Attualmente. è in terapia farmacologica con Rotigotina 4 mg per 24h.”
In ambito cardiovascolare rilevava che la ricorrente è affetta da ipertensione arteriosa: che in atti non vi sono valutazioni clinico-strumentali, pertanto, il tutto si è basato su quanto personalmente constatato dal CTU.
Evidenziava poi che: “all'anamnesi, la ricorrente non riferisce recenti episodi di angor e/o cardiopalmo né episodi lipotimici. Clinicamente, non si rilevano segni di cianosi, edemi declivi né
3 sindrome dispnoica a riposo. All'auscultazione, Mv fisiologico su tutto l'ambito polmonare con
FVT normo-trasmesso. Si segnala un soffio sistolico sul focolaio aortico, con presenza di toni puri
e pause libere. Assenza di bozze precordiali, fremiti e sfregamenti, con aia cardiaca nei limiti della percussione. Itto in sede al quinto spazio intercostale di sinistra. I polsi arteriosi sono normo- sfigmici nei comuni punti di repere. L'omeostasi pressoria e la frequenza cardiaca sono controllate farmacologicamente.”
Infine, rilevava che la ricorrente è affetta da diabete mellito tipo II in non perfetto compenso glicemico in trattamento insulinico.
Precisava al riguardo che in atti è depositata solo una prescrizione del kit per la misurazione della glicemia, viceversa, non vi sono valutazioni in cui si attesti la presenza di complicanze micro e macro-angiopatiche.
Tale condizione clinica risultava confermata con la presenza di normale pallestesia agli arti.
Concludeva ritenendo che il quadro patologico, caratterizzato prevalentemente da patologie croniche, non determina la necessità di assistenza continua al fine del soddisfacimento dei c.d. “atti vitali”, in quanto non risultano alterazioni della capacità gestionale, la quale è sufficientemente conservata per l'età: difatti, le valutazioni neurologiche riferivano di un soggetto con conservate capacità cognitive, mentre la valutazione geriatrica rilevava un deterioramento cognitivo di grado moderato/medio che risulta non del tutto confermato nella valutazione personalmente effettuata in cui la ricorrente mostra solo una iniziale alterazione delle funzioni cognitive che si manifestano con note mnesiche rivolte esclusivamente alla memoria recente.
Inoltre, anche la patologia extra-piramidale è da ritenersi in una forma iniziale che tuttavia limita prevalentemente il lato sinistro (non dominante), il tutto confermato anche nella valutazione SPET
Cerebrale.
Quanto alla capacità di deambulare, la dott.ssa rilevava che la ricorrente giungeva a visita Per_2
medico-legale approntando una deambulazione autonoma con utilizzo di appoggio monolaterale, per fini cautelativi.
Precisava che in sede di visita non veniva rilevata una instabilità nell'equilibrio e nella statica, con assenza del tipico atteggiamento camptocormico, che non si evidenziava un deficit nell'avvio della marcia o difficoltà nel cambio di direzione, c.d. “freezing” o acinesia paradossa, e che i cambi posturali avvenivano con lentezza ma autonomamente, mentre la stazione eretta risultava fattibile in assenza di oscillazioni pluridirezionali (MB negativo).
Pertanto, dopo un'attenta valutazione della documentazione sanitaria acquisita, nonché del resoconto fatto durante la visita medica, concludeva per la non sussistenza dei requisiti minimi per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in capo alla sig.ra non essendo Parte_1
4 la stessa impossibilitata a compiere, né a gestire, molteplici e significativi atti quotidiani della vita né impossibilitata alla deambulazione autonoma, il tutto in relazione all'età anagrafica.
Le conclusioni rese dal ctu dott.ssa sono condivisibili e congruenti con gli atti di causa, e Per_2
vengono pertanto integralmente recepite e fatte proprie.
Si osserva infine che le conclusioni cui è pervenuta la ctu nella presente fase sono le medesime a quelle cui era pervenuto anche il ctu nominato nella fase atp. Dott. . Per_1
L'opposizione va pertanto rigettata.
Val la pena, infine, ribadire a tale scopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004;
11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Le spese di lite di entrambe le fasi sono compensate tra le parti, atteso il rigetto della domanda per quanto concerne l'indennità di accompagnamento, ed il riconoscimento dell'handicap grave dalla domanda amministrativa nella fase atp.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio, liquidate con separato decreto contestuale alla presente sentenza, si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
5 dichiara concluso il procedimento ATP R.G. 3463/2023 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara che la ricorrente è invalida al 100% senza necessità di assistenza continua e che è portatrice di handicap grave ex art 3 co. 3 l. 104/92 dalla domanda amministrativa;
compensa le spese di lite tra le parti;
spese di ctu come da separato decreto.
Aversa, 6.3.2025.
Si comunichi.
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 5.3.2025, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. R.G. 2414/2024
TRA
, rapp.ta e difesa come in atti dall'avv. Galdi Paolo Parte_1
Opponente
E
, in persona del legale rapp.te “pro tempore”, rapp.to Controparte_1
e difeso come in atti
Opposto
Oggetto: opposizione ad atpo
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.2.2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., dott. , il quale aveva riconosciuto la Per_1
ricorrente portatrice di handicap grave dalla domanda amministrativa nonché invalida al
100% ma non bisognevole di assistenza continua, presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della indennità di accompagnamento.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , in persona del l.r.p.t., chiedendo CP_1
a vario titolo il rigetto del ricorso.
Veniva disposto il rinnovo delle operazioni peritali, alla luce delle censure alla perizia e della documentazione medica depositata, e nominato ctu la dott.ssa . Per_2
1 Letta la perizia, e le note scritte depositate per l'udienza solo dall' , nonostante la rituale CP_1
comunicazione della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. della causa per l'udienza, come risulta dall'esame del fascicolo telematico, la causa è decisa con la presente sentenza.
Tanto brevemente premesso in fatto, occorre, in primis, verificare la tempestività della presente opposizione in quanto, ai sensi dell'art. 445 bis comma 6, c.p.c. “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Deve, dunque, darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione.
Nel merito, osserva il Tribunale che la ctu dott.ssa , nominata nella presente fase, in Per_2 seguito all'esame obiettivo sulla persona della ricorrente e dell'esame degli atti, ha concluso ritenendo che la ricorrente, di anni 86 al momento della visita, risulta affetta da: “VASCULOPATIA CEREBRALE CRONICA IN SOGGETTO CON MALATTIA DI
PARKINSON, DIABETE MELLITO TIPO II I.D., ARTROSI POLIDISTRETTUALE,
IPERTENSIONE ARTERIOSA, INCONTINENZA URINARIA”.
Il CTU ha chiarito che alla documentazione medica esibita e dell'esame peritale emerge la sussistenza in capo alla ricorrente della totale inabilità, presupposto iniziale dell'indennità di accompagnamento, attesa l'artrosi polidistrettuale da cui è affetta la ma che in atti non Parte_1
vi sono né valutazioni specialistiche né esami strumentali che attestino limitazioni funzionali in capo a quest'ultima, eccetto una generica valutazione riportata nella certificazione geriatrica del luglio 2022.
All'anamnesi, osserva la CTU che la ricorrente non riferiva interventi chirurgici all'apparato osteoarticolare né eventi traumatici recenti degni di nota, e che, viceversa, lamenta una sintomatologia dolorosa diffusa con maggiore localizzazione al rachide vertebrale e arti inferiori.
Clinicamente, non evidenziava una patologica alterazione della statica rachidea da riferire a scoliosi deformante mentre rilevava una accentuazione della cifosi dorsale.
Rilevava il CTU quindi una “…sostanziale simmetria delle creste iliache. Riferisce dolore alla digitopressione delle apofisi spinose del tratto dorso-lombare e lombosacrale a cui si associa una sintomatologia dolorosa alla flesso-estensione lombare ai gradi medi. Nella norma il tratto cervicale. Bilateralmente, nella norma, per l'età, le articolazioni comprendenti l'arto superiore.
Conservata la capacità di presa e forza. A livello degli arti inferiori si osserva una moderata limitazione funzionale dell'articolazione coxofemorale, con insorgenza di sintomatologia antalgica ai gradi estremi. Riferisce dolente la digitopressione le emirime articolari sia mediali che laterali a
2 livello delle ginocchia, le quali si presentano in atteggiamento allineato in assenza di patologico varismo o valgismo. Assenza di ballottamento rotuleo. Morfologicamente nella norma
l'articolazione tibio-tarsica, tarso-metatarsale ed interfalangea bilateralmente. Nella norma il tono
e trofismo muscolare.”
Per quanto riguarda l'apparato neurologico, il ctu chiarisce che la ricorrente presenta un quadro clinico di vasculopatia cerebrale cronica in soggetto con malattia di Parkinson risultante da una doppia valutazione neurologica (del 17.11.21 e del 15.12.21) e geriatrica (del 27.07.2022).
In particolare, nella più recente certificazione neurologica, veniva descritto una paziente vigile, collaborante, orientata nella persona nello spazio e nel tempo con segni riconducibili alla patologia extra-piramidale come la riduzione delle sincinesie pendolari, ipertono extrapiramidale sin>dx specie dopo manovre di attivazione, bradicinesia sin>dx.
Tale quadro clinico risulta, secondo la dott.ssa , sostanzialmente sovrapponibile a quanto Per_2
riportato nella valutazione neurologica del novembre 2021, mentre nella certificazione geriatrica veniva descritto un soggetto con deterioramento cognitivo di grado moderato/medio e rallentamento ideomotorio, sindrome extrapiramidale con bradicinesia con ipertono emilato sinistro.
Sul versante strumentale la ctu rilevava la presenza di un referto SPET Cerebrale del dicembre 2021 suggestiva di lieve alterazione della trasmissione dopaminergica nigrostriatale a sinistra.
Confrontando quanto scritto con l'esame obiettivo dalla stessa condotto, utilizzando le tecniche del colloquio psicodiagnostico, il ctu rilevava un soggetto vigile, discretamente curata nella persona e abbigliamento.
Precisava il CTU che “risultano conservati i normali rapporti cranio-facciali. La facies è mimica.
Il test di MB è sostanzialmente negativo, ugualmente la manovra del Presenta Per_3
lieve tremore distale agli arti superiori, maggiore a sinistra. I ROT sono normo-vivaci e simmetrici.
Si segnala una lieve riduzione delle sincinesie pendolari durante la deambulazione. Mostra una sfumata bradicinesia maggiormente a sinistra. Collabora attivamente alla ricostruzione anamnestica non evidenziando deficit della capacità uditiva. Risponde in maniera congrua alle domande postele pur evidenziando note mnesiche rivolte prevalentemente alla memoria recente. Il linguaggio è a struttura semplice, non monotono né privo del c.d. “festinazione del linguaggio”.
Mostra una sufficiente capacità di orientamento spazio/tempo e nelle persone. Il tono dell'umore è eutimico. Attualmente. è in terapia farmacologica con Rotigotina 4 mg per 24h.”
In ambito cardiovascolare rilevava che la ricorrente è affetta da ipertensione arteriosa: che in atti non vi sono valutazioni clinico-strumentali, pertanto, il tutto si è basato su quanto personalmente constatato dal CTU.
Evidenziava poi che: “all'anamnesi, la ricorrente non riferisce recenti episodi di angor e/o cardiopalmo né episodi lipotimici. Clinicamente, non si rilevano segni di cianosi, edemi declivi né
3 sindrome dispnoica a riposo. All'auscultazione, Mv fisiologico su tutto l'ambito polmonare con
FVT normo-trasmesso. Si segnala un soffio sistolico sul focolaio aortico, con presenza di toni puri
e pause libere. Assenza di bozze precordiali, fremiti e sfregamenti, con aia cardiaca nei limiti della percussione. Itto in sede al quinto spazio intercostale di sinistra. I polsi arteriosi sono normo- sfigmici nei comuni punti di repere. L'omeostasi pressoria e la frequenza cardiaca sono controllate farmacologicamente.”
Infine, rilevava che la ricorrente è affetta da diabete mellito tipo II in non perfetto compenso glicemico in trattamento insulinico.
Precisava al riguardo che in atti è depositata solo una prescrizione del kit per la misurazione della glicemia, viceversa, non vi sono valutazioni in cui si attesti la presenza di complicanze micro e macro-angiopatiche.
Tale condizione clinica risultava confermata con la presenza di normale pallestesia agli arti.
Concludeva ritenendo che il quadro patologico, caratterizzato prevalentemente da patologie croniche, non determina la necessità di assistenza continua al fine del soddisfacimento dei c.d. “atti vitali”, in quanto non risultano alterazioni della capacità gestionale, la quale è sufficientemente conservata per l'età: difatti, le valutazioni neurologiche riferivano di un soggetto con conservate capacità cognitive, mentre la valutazione geriatrica rilevava un deterioramento cognitivo di grado moderato/medio che risulta non del tutto confermato nella valutazione personalmente effettuata in cui la ricorrente mostra solo una iniziale alterazione delle funzioni cognitive che si manifestano con note mnesiche rivolte esclusivamente alla memoria recente.
Inoltre, anche la patologia extra-piramidale è da ritenersi in una forma iniziale che tuttavia limita prevalentemente il lato sinistro (non dominante), il tutto confermato anche nella valutazione SPET
Cerebrale.
Quanto alla capacità di deambulare, la dott.ssa rilevava che la ricorrente giungeva a visita Per_2
medico-legale approntando una deambulazione autonoma con utilizzo di appoggio monolaterale, per fini cautelativi.
Precisava che in sede di visita non veniva rilevata una instabilità nell'equilibrio e nella statica, con assenza del tipico atteggiamento camptocormico, che non si evidenziava un deficit nell'avvio della marcia o difficoltà nel cambio di direzione, c.d. “freezing” o acinesia paradossa, e che i cambi posturali avvenivano con lentezza ma autonomamente, mentre la stazione eretta risultava fattibile in assenza di oscillazioni pluridirezionali (MB negativo).
Pertanto, dopo un'attenta valutazione della documentazione sanitaria acquisita, nonché del resoconto fatto durante la visita medica, concludeva per la non sussistenza dei requisiti minimi per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in capo alla sig.ra non essendo Parte_1
4 la stessa impossibilitata a compiere, né a gestire, molteplici e significativi atti quotidiani della vita né impossibilitata alla deambulazione autonoma, il tutto in relazione all'età anagrafica.
Le conclusioni rese dal ctu dott.ssa sono condivisibili e congruenti con gli atti di causa, e Per_2
vengono pertanto integralmente recepite e fatte proprie.
Si osserva infine che le conclusioni cui è pervenuta la ctu nella presente fase sono le medesime a quelle cui era pervenuto anche il ctu nominato nella fase atp. Dott. . Per_1
L'opposizione va pertanto rigettata.
Val la pena, infine, ribadire a tale scopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004;
11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Le spese di lite di entrambe le fasi sono compensate tra le parti, atteso il rigetto della domanda per quanto concerne l'indennità di accompagnamento, ed il riconoscimento dell'handicap grave dalla domanda amministrativa nella fase atp.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio, liquidate con separato decreto contestuale alla presente sentenza, si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
5 dichiara concluso il procedimento ATP R.G. 3463/2023 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara che la ricorrente è invalida al 100% senza necessità di assistenza continua e che è portatrice di handicap grave ex art 3 co. 3 l. 104/92 dalla domanda amministrativa;
compensa le spese di lite tra le parti;
spese di ctu come da separato decreto.
Aversa, 6.3.2025.
Si comunichi.
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo
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