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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/10/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 1897/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
AN CO Presidente
AR ZI CA CE
ER TT CE rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1897 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, riservata in decisione il 25 settembre 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
residente in [...], e nato a [...] Parte_2
il 12/12/1985, C.F.: , residente in [...]al Corso C.F._2
Italia n. 297, domiciliati in Napoli alla Via Seggio del Popolo, 22 presso lo studio dell'Avv. Francesco Giliberti, che li rappresenta e difende giusta procura agli atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
1 INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il difensore costituito ha chiesto pronunciarsi sentenza di separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti in ricorso con le precisazioni rese all'udienza del 25/9/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12 maggio 2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio a Napoli il 29/1/2005 dal quale è nato un figlio
[...]
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente (nato a Per_1
Napoli il 05/04/2005) hanno chiesto pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Con note depositate il 16/05/2025 le parti hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso, dichiarando di rinunciare alla partecipazione dell'udienza di comparizione del 26/06/2025.
La CE delegata, letto l'accordo, ha fissato la comparizione delle parti per chiarimenti in ordine al mantenimento diretto del figlio maggiorenne, economicamente non autosufficiente.
All'udienza del 25/9/2025, sentite le parti, la CE delegata ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il PM ha espresso parere favorevole.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire i patti e le condizioni di seguito riportate:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2 2. la casa coniugale sarà assegnata alla sig.ra che la abiterà insieme Pt_1
al figlio maggiorenne Francesco, mentre il sig. ha già fissato la Pt_2
propria residenza altrove;
3. la sig.ra si obbliga a corrispondere al sig. attualmente Pt_1 Pt_2
sprovvisto di fonti di reddito, la somma mensile di euro 150,00, a titolo di contributo economico al mantenimento;
4. le parti hanno definito ogni questione di natura patrimoniale tra loro, per cui dichiarano, con la sottoscrizione del presente atto, che non hanno più nulla a che pretendere l'una nei confronti dell'altra, per qualsiasi titolo e/o ragione connessa e/o consequenziale all'intercorso rapporto di coniugio;
5. I Sig.ri e si prestano sin da ora il proprio reciproco Pt_1 Pt_2
vicendevole consenso al rilascio e / o rinnovo dei rispettivi passaporti e /
o titoli di viaggio validi per l'espatrio.
6. Le spese della presente procedura vengono integralmente compensate tra le parti.
Il Collegio rileva che all'udienza del 25/9/2025 le parti, a integrazione delle condizioni indicate in ricorso, hanno precisato che il figlio
è maggiorenne economicamente non autosufficiente in Persona_1
quanto studente universitario, coabiterà con la madre con assegnazione a quest'ultima della casa familiare e sarà mantenuto in via diretta dalla madre, la quale rinuncia a ricevere un contributo al mantenimento dal coniuge. La verserà al un mantenimento di euro 150,00 nelle Pt_3 Pt_2
modalità specificate in ricorso.
I suindicati accordi possono essere recepiti nella presente decisione in quanto non contrari a norme imperative e conformi all'interesse del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
3 Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di , nata a [...] il Parte_1
18/11/1982 e nato Napoli il 12/12/1985 alle condizioni come Parte_2
in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (Atto n.3 P.
II S.A Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2005) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D. 9.7.1939
n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 2/10/2025.
La CE relatrice La Presidente
ER TT AN CO
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