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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 27/03/2025, n. 1596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1596 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3700/2025 tra
Parte_1 ricorrente contro
Controparte_1 resistente
Oggi 27.03.2025 ad ore 10.00, è presente l'avv. Onorato Barbara per parte ricorrente. Nessuno è presente per parte resistente.
Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita la parte presente a precisare le conclusioni. L'avv. Onorato precisa le conclusioni come da memoria integrativa, chiede che venga risolto il contratto di locazione per finito rapporto locatizio e che il resistente venga condannato al pagamento dei canoni scaduti e non saldati per totali 10.150,00 ad oggi.
Il Giudice dichiara chiusa la discussione orale e si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 15.30 al termine della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Silvia Zeminian
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Zeminian ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3700/2025 promossa da:
, nata a [...] – Albania (EE) il 10.09.1968, residente in [...]
Giuseppe Broggi, n. 13, C.F. , con l'avv. Barbara Onorato, C.F C.F._1
C.F._2 nei confronti di
, nato a [...]il [...], C.F. Controparte_1
con domicilio eletto presso l'immobile locato in Fiesso d'Artico (VE) Via C.F._3
Baldana, n. 19, contumace pagina 1 di 3 - osservato, in via preliminare, che non si procede all' esposizione della parte narrativa della lite, atteso che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo "della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione".
- richiamato, in fatto, il contenuto narrativo dell'atto di intimazione di finita locazione notificato al resistente a norma dell'art. 143 c.p.c.;
- osservato che a seguito del mutamento del rito, disposto per l'irreperibilità dell'intimato, la ricorrente richiedeva che venisse dichiarata la risoluzione giudiziale del contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sito in Fiesso d'Artico (VE) in via Baldana n. 19, stipulato ai sensi dell'art. 2, della Legge 09 Dicembre 1998 n. 431, per la durata di anni 4 (quattro), in data 26.10.2015, a partire dal 1.11.2015 e con scadenza al 31.10.2019, poi rinnovato alle stesse condizioni sino alla scadenza finale del 31 ottobre 2023, a fronte di disdetta comunicata dal locatore che ha impedito l'ulteriore rinnovo quadriennale;
- considerato che il locatore ha anche dedotto che nelle more del giudizio il conduttore si è reso moroso per la complessiva somma di euro 10.150,00 per cui chiedeva emettersi condanna al pagamento;
- rilevato che la parte resistente dopo il mutamento del rito non si è costituita e, quindi, ne va dichiarata la contumacia;
- ritenuta, in definitiva, tenuto conto dei documenti in atti, fondata la domanda della ricorrente di risoluzione del contratto, datato 26.10.2015, per intervenuta fine del rapporto di locazione, dichiara la ridetta risoluzione del rapporto contrattuale e condanna il conduttore a rilasciare l'immobile libero da cose e persone anche interposte, fissando per il rilascio, attesa la risalenza della disdetta, la data del 30.04.2025;
- ritenuta altresì fondata la domanda di condanna nei confronti del resistente al pagamento della dedotta morosità, condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 10.150,00 per i canoni scaduti e indennità di occupazione non corrisposti sino al mese di marzo 2025, oltre i successivi a scadere sino all'effettivo rilascio, oltre interessi legali dalla singola scadenza al saldo ed oltre alla refusione delle spese processuali come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o comunque assorbita, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara la risoluzione del contratto di data 26.10.2015 avente ad oggetto l'immobile sito in Fiesso d'Artico (VE) in via Baldana n. 19 per intervenuta fine del rapporto di locazione;
- condanna il resistente al rilascio e riconsegna dell'immobile libero da persone e sgombero da cose in favore della ricorrente, fissando per l'esecuzione la data del 30.04.2025;
- condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 10.150,00 per canoni di locazione ed indennità di occupazione sino ad oggi, oltre i successivi a scadere fino all'effettivo rilascio, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi, oltre ad euro 542,40 per anticipazioni, oltre al rimborso forfettario al 15%, C.P.A. e IVA come per legge. pagina 2 di 3 Sentenza esecutiva ex lege.
Così deciso in Venezia, 27.03.2025.
Il Giudice dott. Silvia Zeminian
pagina 3 di 3
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3700/2025 tra
Parte_1 ricorrente contro
Controparte_1 resistente
Oggi 27.03.2025 ad ore 10.00, è presente l'avv. Onorato Barbara per parte ricorrente. Nessuno è presente per parte resistente.
Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita la parte presente a precisare le conclusioni. L'avv. Onorato precisa le conclusioni come da memoria integrativa, chiede che venga risolto il contratto di locazione per finito rapporto locatizio e che il resistente venga condannato al pagamento dei canoni scaduti e non saldati per totali 10.150,00 ad oggi.
Il Giudice dichiara chiusa la discussione orale e si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 15.30 al termine della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Silvia Zeminian
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Zeminian ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3700/2025 promossa da:
, nata a [...] – Albania (EE) il 10.09.1968, residente in [...]
Giuseppe Broggi, n. 13, C.F. , con l'avv. Barbara Onorato, C.F C.F._1
C.F._2 nei confronti di
, nato a [...]il [...], C.F. Controparte_1
con domicilio eletto presso l'immobile locato in Fiesso d'Artico (VE) Via C.F._3
Baldana, n. 19, contumace pagina 1 di 3 - osservato, in via preliminare, che non si procede all' esposizione della parte narrativa della lite, atteso che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo "della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione".
- richiamato, in fatto, il contenuto narrativo dell'atto di intimazione di finita locazione notificato al resistente a norma dell'art. 143 c.p.c.;
- osservato che a seguito del mutamento del rito, disposto per l'irreperibilità dell'intimato, la ricorrente richiedeva che venisse dichiarata la risoluzione giudiziale del contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sito in Fiesso d'Artico (VE) in via Baldana n. 19, stipulato ai sensi dell'art. 2, della Legge 09 Dicembre 1998 n. 431, per la durata di anni 4 (quattro), in data 26.10.2015, a partire dal 1.11.2015 e con scadenza al 31.10.2019, poi rinnovato alle stesse condizioni sino alla scadenza finale del 31 ottobre 2023, a fronte di disdetta comunicata dal locatore che ha impedito l'ulteriore rinnovo quadriennale;
- considerato che il locatore ha anche dedotto che nelle more del giudizio il conduttore si è reso moroso per la complessiva somma di euro 10.150,00 per cui chiedeva emettersi condanna al pagamento;
- rilevato che la parte resistente dopo il mutamento del rito non si è costituita e, quindi, ne va dichiarata la contumacia;
- ritenuta, in definitiva, tenuto conto dei documenti in atti, fondata la domanda della ricorrente di risoluzione del contratto, datato 26.10.2015, per intervenuta fine del rapporto di locazione, dichiara la ridetta risoluzione del rapporto contrattuale e condanna il conduttore a rilasciare l'immobile libero da cose e persone anche interposte, fissando per il rilascio, attesa la risalenza della disdetta, la data del 30.04.2025;
- ritenuta altresì fondata la domanda di condanna nei confronti del resistente al pagamento della dedotta morosità, condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 10.150,00 per i canoni scaduti e indennità di occupazione non corrisposti sino al mese di marzo 2025, oltre i successivi a scadere sino all'effettivo rilascio, oltre interessi legali dalla singola scadenza al saldo ed oltre alla refusione delle spese processuali come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o comunque assorbita, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara la risoluzione del contratto di data 26.10.2015 avente ad oggetto l'immobile sito in Fiesso d'Artico (VE) in via Baldana n. 19 per intervenuta fine del rapporto di locazione;
- condanna il resistente al rilascio e riconsegna dell'immobile libero da persone e sgombero da cose in favore della ricorrente, fissando per l'esecuzione la data del 30.04.2025;
- condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 10.150,00 per canoni di locazione ed indennità di occupazione sino ad oggi, oltre i successivi a scadere fino all'effettivo rilascio, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi, oltre ad euro 542,40 per anticipazioni, oltre al rimborso forfettario al 15%, C.P.A. e IVA come per legge. pagina 2 di 3 Sentenza esecutiva ex lege.
Così deciso in Venezia, 27.03.2025.
Il Giudice dott. Silvia Zeminian
pagina 3 di 3