Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 01/04/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4169 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2024
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. RUSSO PIERA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 17/12/2024 i coniugi Pt_1
1
, nata a [...] il [...], premesso:
[...]
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 09/10/1985, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 1207, Serie A, parte II;
- che dall'unione erano nati i figli , nato il [...], Persona_1
e nata il [...]; Persona_2
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 7981/2022 del 04/05/2022;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Messina, tra i Sigg.ri e Parte_1 CP_2
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Messina al
[...]
N.1207, Parte 2, Serie A del Mandamento, ordinando all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
- I figli della coppia, entrambi maggiorenni, non sono ad oggi economicamente indipendenti, pertanto, i Sigg.ri
[...]
e si impegnano a mantenerli secondo le Pt_1 Controparte_2
rispettive possibilità fino al raggiungimento della loro indipendenza economica;
- In particolare, con riferimento al figlio maggiorenne Pt_1
2 , si evidenzia che lo stesso è stato dichiarato “ Invalido con Per_1
riduzione della capacità lavorativa pari al 80%”, come da verbale che CP_3
si deposita. Il figlio della coppia, proprietario dell'immobile sito Messina,
Via Pirrotta ( Ora Via Archimede 15), Piano Terra, Interno. 1, Scala C, vive stabilmente con la madre, e percepisce una pensione liquidata originariamente in Euro 289,52 che oggi, rivalutata, ammonta ad Euro
333,33. - Ciascuno dei coniugi si obbliga a sostenere tutte le spese condominiali e non, ordinarie e straordinarie, relative agli immobili di cui ciascuno si è riservato il diritto di abitazione. Parimenti i coniugi si impegnano a sostenere, ciascuno con riferimento unicamente all'immobile dallo stesso abitato, tutte le spese ritenute necessarie e migliorative dell' immobile stesso, o del condominio di cui essi fanno parte, secondo la volontà ed il parere del figlio che ne è proprietario;
- Convengono i coniugi che in caso di premorienza di uno all'altro, il coniuge supersiste si farà interamente carico della cura del figlio convivente con il coniuge premorto, qualora non economicamente autosufficiente;
- Il conto corrente cointestato acceso presso la Banca Unicredit Filiale n. 15 di Ganzirri (ME), verrà estinto entro e non oltre il Gennaio 2025; parimenti entro il 31 Gennaio 2025 verrà estinto altro conto cointestato acceso presso Ing Direct, Conto Arancio n. 1591279.
Qualora dovesse residuare una somma di denaro sui conti, dopo aver adempiute tutte le formalità legate alla chiusura, essa spetterà al Sig.
[...]
. Pt_1
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 21 gennaio 2025.
3 All'udienza del 26/03/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 7981/2022 del 04/05/2022, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 17/12/2024, provvede come segue:
4 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Messina il 09/10/1985, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 1207 Serie A parte II, tra , nato a Parte_1
MESSINA (ME) il 30/11/1952, e , nata a Controparte_1
MESSINA il 26/05/1950, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 27/03/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
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