Ordinanza cautelare 9 settembre 2015
Sentenza 30 giugno 2016
Rigetto
Sentenza breve 28 marzo 2017
Parere definitivo 12 luglio 2017
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 30/06/2016, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2016 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00926/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01599/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di IA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1599 del 2015, proposto da:
HR UB, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Bordone C.F. [...], con domicilio eletto presso il suo studio in IA, via Zima, 1;
contro
U.T.G. - Prefettura di IA, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in IA, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
DEL DECRETO PREFETTIZIO IN DATA 24/4/2015, DI REIEZIONE DELLA DOMANDA DI EMERSIONE DAL RAPPORTO DI LAVORO IRREGOLARE.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di IA e di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 giugno 2016 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con l’impugnato decreto, emesso in esito all’ordinanza cautelare di questo Tribunale n. 292/2015, la Prefettura di IA ha rigettato l’istanza di emersione dal rapporto di lavoro irregolare. Le ragioni del diniego sono individuate nei verbali dei Carabinieri di Carpenedolo (BS) del 20/3/2015, dai quali si evincerebbe l’insussistenza del rapporto di lavoro domestico tra WA AL e il cittadino nigeriano ricorrente: il rapporto sarebbe iniziato il 5/10/2012, e dunque in data ampiamente posteriore a quella utile indicata dal legislatore, e si sarebbe svolto per un numero di ore insufficienti (tra 9 e 15 alla settimana, in luogo delle 20 minime).
2. Con il ricorso all’esame, il Sig. UB impugna l’atto in epigrafe, denunciando in diritto la violazione di legge e l’eccesso di potere per carenza di istruttoria, dal momento che la data indicata dal lavoratore durante il colloquio coincide con la data della domanda di emersione, per cui è plausibile un fraintendimento. Il cittadino nigeriano, di madrelingua inglese, è stato sentito senza l’assistenza di un interprete, con conseguenti difficoltà di comprensione linguistica, e inoltre è stata curata la sola verbalizzazione delle risposte e non delle domande formulate. Deduce inoltre che le buste paga attestano una retribuzione compatibile con il monte ore minimo stabilito dalla normativa vigente.
3. Con ordinanza in data 9/9/2015 n. 1672 questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare, rilevando che “Le sommarie informazioni raccolte per la verifica del rapporto di lavoro oggetto di emersione non hanno una speciale forza probatoria circa la veridicità storica di quanto dichiarato, e neppure sono assistite da un’insuperabile efficacia confessoria. I dati così acquisiti devono quindi essere valutati e soppesati assieme a tutti gli altri elementi disponibili, all’interno delle peculiarità di ogni singolo caso. 4. Nello specifico, la corrispondenza tra la data di inizio del rapporto lavorativo dichiarata dagli interessati e la data di presentazione della domanda di sanatoria, tenuto conto del lungo intervallo temporale intercorso tra questi fatti, avvalora l’ipotesi del fraintendimento (o del timore di affermazioni autoaccusatorie, essendo vietata l’assunzione di stranieri non ancora regolarizzati). 5. Così interpretate, le sommarie informazioni non possono dimostrare l’assenza del rapporto di lavoro, e conseguentemente non impediscono la conclusione favorevole della procedura di sanatoria (v. TAR IA Sez. II 15 gennaio 2015 n. 61). Parimenti, in base alle buste paga prodotte in giudizio, può essere considerato sussistente anche il requisito dell’orario minimo” .
Con relazione in data 13/6/2016, la Prefettura ha dato conto dell’avvenuta convocazione, per assumere informazioni sulla vicenda, della moglie convivente del datore di lavoro, Sig.ra EG ET WA, la quale – dopo aver dichiarato di essere in grado di leggere, parlare e comprendere correttamente la lingua italiana – si è rifiutata di rispondere alla domande dei Carabinieri.
4. Il gravame è infondato e deve essere respinto, e il Collegio ritiene di rimeditare le riflessioni sviluppate in sede cautelare.
5. Si può nello specifico puntualizzare che è vero che questo Tribunale (cfr. sentenze brevi Sezione 11/2/2014 n. 142; 14/4/2014 n. 384; 29/5/2014 n. 579; 29/7/2014 n. 858) ha varie occasioni affermato – richiamandosi all’avviso manifestato dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della Sicilia (8/10/2013 n. n. 753) – che le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio alla Polizia giudiziaria fanno fede in ordine agli elementi di fatto (anche nel caso esaminato dal C.G.A: non avvenuta maturazione del periodo minimo di tre mesi), rilevanti ai fini della regolarizzazione (in quel caso, ex lege 102/2009): e cioè della “inosservanza del suddetto termine di impiego”.
Tuttavia la ricostruzione dei fatti compiuta innanzi all’autorità può tuttavia essere superata con elementi convincenti a supporto, da valorizzare anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato, sez. III – 26/9/2014 n. 4855.
6. Il datore di lavoro non ha saputo precisare la data di effettivo inizio del rapporto, chiarendo in modo circostanziato che l’impiego svolto oscillava tra le 9 e le 15 ore a settimana (3 ore al giorno per 3, 4 o 5 volte a settimana). Il lavoratore in proposito ha specificato che il contratto prevede 4 ore giornaliere ma ne svolgerebbe di più, senza fornire altri dettagli. L’art. 5 comma 8 del D. Lgs. 109/2012 statuisce che “Nella dichiarazione di emersione cui al comma 1 è indicata la retribuzione convenuta non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e, in caso di lavoro domestico, l'orario lavorativo non inferiore a quello stabilito dall'articolo 30-bis, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394” ; ai sensi del richiamato art. 30-bis comma 3 lett. c) del regolamento, all’istanza di legalizzazione doveva essere allegata la proposta di stipula di un contratto di soggiorno a tempo indeterminato, determinato o stagionale, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a 20 ore settimanali e, nel caso di lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335: ne consegue che la soglia minima di retribuzione mensile si affianca a un requisito ulteriore, ossia l’articolazione dell’orario di lavoro su almeno 20 ore settimanali (cfr. T.A.R. Veneto, sez. III – 20/10/2014 n. 1325). Tale elemento denota la consistenza e l’effettività di svolgimento dell’impiego, per cui il requisito in questione non risulta integrato, registrandosi un sensibile divario rispetto al compenso e all’impegno lavorativo settimanale minimi: se talvolta è possibile riconoscere la rilevanza di benefit integrativi della retribuzione – come il vitto e l’alloggio – questi debbono incidere in misura accessoria e limitata. A fronte delle puntuali affermazioni del datore di lavoro, le buste paga prodotte in giudizio – prive della prescritta vidimazione da parte dell’INAIL – rivelano la loro debolezza come fonti di prova.
7. Il SUI ha tentato di compiere approfondimenti presso la moglie del datore di lavoro. Seppur legittima, la scelta di non rispondere ha impedito di acquisire informazioni utili alla migliore comprensione della vicenda, potenzialmente favorevoli al soggetto che attualmente sarebbe ancora impiegato presso l’abitazione (si tratta del cognato del datore).
8. La pretesa avanzata è pertanto infondata e deve essere respinta.
Le spese di giudizio possono essere compensate, alla luce del segno opposto dell’ordinanza cautelare di primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di IA (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Stefano Tenca, Consigliere, Estensore
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/06/2016
IL SEGRETARIO