Decreto cautelare 24 novembre 2021
Ordinanza cautelare 16 dicembre 2021
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 12/06/2025, n. 2142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2142 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 02142/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02063/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2063 del 2021, proposto da
La Nuova Associazione Belgioiosina Bocce Raffa Volo e Petanque Asd, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Leonardo Guaiana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Belgioioso, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Simona Francesca Bozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell’ordinanza del Sindaco di Belgioioso del 16 agosto 2021, n. 9, con cui è stato ordinato il rilascio immediato dell’immobile di proprietà del Comune denominato “Bar degli sportivi” e “bocciodromo” ;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Belgioioso;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2025 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con convenzione del 16 agosto 2021, il Comune di Belgioso ha attribuito in godimento alla Nuova Associazione Belgioiosina Bocce Raffa Volo e Petanque ASD un immobile comunale, per esercirvi un locale di mescita di cibi e bevande denominato Bar degli sportivi e per gestirvi un bocciodromo, contro il pagamento di un canone mensile e l’accollo del debito del soggetto che in precedenza gestiva il medesimo locale.
In ragione dell’inadempimento dell’associazione concessionaria agli obblighi patrimoniali assunti, e previa adozione, il 15 luglio 2021, di provvedimento rubricato «Revoca della Convenzione e messa in mora e rilascio immediato dell’immobile denominato Bar dello Sportivo – Bocciodromo – Disposizione chiusura ed archiviazione del procedimento» , impugnato con ricorso al Prefetto di Pavia, il Sindaco del citato Comune ha emesso l’ordinanza meglio indicata in epigrafe.
Con tale provvedimento, fondato in punto di diritto sugli artt. 822 ss. e sull’art. 50 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto il rilascio dell’immobile, che farebbe parte del patrimonio indisponibile dell’Ente, dando atto dell’esposizione debitoria del concessionario e del mancato adempimento anche a seguito delle numerose diffide notificategli.
2. – L’associazione concessionaria ha impugnato il provvedimento d’innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale, sostenendo, in estrema sintesi, l’insussistenza dei requisiti per l’esercizio di quei poteri extra ordinem che, ai sensi dell’art. 50 d.lgs. n. 267 del 2000, consentono di far ricorso a un’ordinanza contingibile e urgente.
Ne ha chiesto, quindi, l’annullamento, con condanna dell’Ente intimato al risarcimento del danno, stimato in € 10.000,00.
3. – Si è costituito il Comune di Belgioioso, difendendo la legittimità del proprio operato.
4. – L’istanza di tutela cautelare è stata respinta con decreto del 24 novembre 2021, n. 1276, e poi con ordinanza del 15 dicembre 2021, n. 1384.
Il ricorso è stato poi trattato all’udienza straordinaria del 6 giugno 2025, nel corso della quale è stato segnalato alle parti che il provvedimento impugnato avrebbe potuto essere interpretato quale esercizio dei poteri di autotutela esecutiva della proprietà, di cui all’art. 823, comma II c.c.
5. – Invero, l’associazione ricorrente ha valorizzato il riferimento che, nel provvedimento impugnato, viene fatto all’art. 50 d.lgs. n. 267 del 2000.
Al contrario, ha del tutto omesso di prendere in considerazione il rilevo che il Sindaco di Belgioso, nel proprio provvedimento, ha attribuito alla natura del bene dato in concessione, il quale appartiene al demanio indisponibile del Comune, in quanto destinato all’espletamento di un servizio pubblico.
La parte ricorrente ha omesso altresì di considerare il chiaro riferimento agli artt. 822 ss. c.c., in materia di proprietà pubblica. E non ha considerato che nell’ordinanza impugnata vi è un costante riferimento all’inadempimento del concessionario, senza alcun cenno a emergenze sanitarie o di igiene pubblica, o all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, che invece avrebbero legittimato l’adozione di provvedimenti contingibili e urgenti di cui al citato art. 50 d.lgs. n. 267 del 2000.
In sostanza, se è vero che vi è un riferimento all’art. 50 d.lgs. n. 287 del 2000, il quale – peraltro – disciplina non solo il potere di ordinanza extra ordinem , ma più in generale i poteri e le attribuzioni del sindaco; è altrettanto vero che il corretto inquadramento normativo del provvedimento impugnato è nel contesto dell’art. 823, comma 2 c.c.; si tratta, in altre parole, di uno strumento di esercizio dell’autotutela esecutiva dei beni pubblici, a fronte di un grave e incontestato inadempimento del concessionario.
6. – La giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto l'ordinanza di sgombero, emessa in via di autotutela dalla pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 823, comma II c.c., nell'esercizio di un proprio potere autoritativo, appartiene al giudice amministrativo, non ponendosi in discussione la proprietà del bene oggetto del giudizio e rientrando la controversia nelle fattispecie previste dall'art. 7, comma 1 c.p.a. (Cass. Civ., Sez. Un., 7 maggio 2014, n. 9827).
Tuttavia, l’unico motivo di ricorso dispiegato, per come supra sintetizzato, si rivela inconferente rispetto al corretto inquadramento del provvedimento.
7. – Il ricorso è rigettato, potendosi compensare le spese di lite atteso che è stato questo giudice, e non le parti, a dare una corretta cornice giuridica alla vicenda controversa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvana Bini, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere, Estensore
Luca Iera, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Tallaro | Silvana Bini |
IL SEGRETARIO