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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/02/2025, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 892/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sez. Lavoro
Composta da: dott. Giovanni Picciau - Presidente dott. Maria Rosaria Cuomo - Consigliere dott. Paola Poli - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza non definitiva n. 2777/2024 e la sentenza definitiva n. 3450/2024 del Tribunale di Milano, estensore dott. Di Leo, discussa all'udienza collegiale del 28/11/2024, promossa da:
OBBLIGATORIA A FAVORE Parte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIGONI Parte_2 P.IVA_1 ALESSANDRO, dell'avv. CONTI MARCO, e dell'avv. MARESCA ARTURO, elettivamente domiciliata in via G. Modena n. 3/a 20129 MILANO presso i difensori APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PERRIS FEDERICO CP_1 C.F._1 ENRICO ACHILLE, elettivamente domiciliato in VIA PARINI, 9, MILANO presso il difensore APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accogliere il ricorso in appello promosso dalla Parte_3
avverso la sentenza non definitiva n. 2777/2024 del 3.6.2024 e
[...] la sentenza definitiva n. 3450/2024 del 4.7.2024, notificata il giorno 9.7.2024, emessa dal Tribunale Civile di
Milano nel giudizio inter partes recante n. R.G. 4232/2024, per tutte le ragioni esposte nel presente atto e per quelle che saranno chiarite nel corso dell'udienza di discussione e, per l'effetto, Voglia rigettare le domande formulate nel ricorso introduttivo dal dott. . CP_1 Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reijectis, così giudicare: in via pregiudiziale: dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dall'appellante ai sensi dell'art. 348bis c.p.c. per le ragioni esposte in narrativa ed in particolare anche alla luce dei richiamati e consolidati orientamenti giurisprudenziali;
1 nel merito: in ogni caso rigettare, in quanto infondati in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in narrativa, tutti i motivi di appello proposti dall'appellante, confermando per l'effetto la sentenza non definitiva n. 2777/2024 del 3.6.2024 e la sentenza definitiva n. 3450/2024 del 4.7.2024, emessa dal
Tribunale Civile di Milano – Sez. Lavoro e Previdenza, G.U. dott. N. Di Leo, a definizione della controversia inter-partes recante n. R.G. 4232/2024.
Con la più ampia riserva, si producono: 1) duplicato informatico fascicolo di primo grado;
2) copia ricorso in appello notificato.
Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi a favore del sottoscritto legale, che si dichiara antistatario.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Milano, con la sentenza non definitiva n. 2777/24, disattesa l'eccezione di improcedibilità per mancato esaurimento della fase amministrativa, ha accolto il ricorso del dott.
relativamente all'an della pretesa, dichiarando l'illegittimità del contributo di solidarietà CP_1 operato sui ratei della pensione di vecchiaia anticipata per il periodo 20/4/2014-20/4/2024, con diritto del medesimo alla restituzione delle trattenute e a non vedersi decurtata la pensione a tale titolo per il futuro.
A motivazione della decisione sono state richiamate le numerose pronunce di legittimità intervenute sul tema (Cass. n. 20/2019), ritenendo non dirimente l'argomentazione relativa alla distinzione tra pensionati ante 1/1/2007 e post 1/1/2007, posto che sulla modifica introdotta dalla l. 296/2006 sono intervenute le SSUU della Cassazione che hanno confermato che anche dopo la novella l'autonomia concessa alle Casse privatizzate consente solo di variare il rapporto contributi versati e il loro rendimento, ossia di variare i parametri di calcolo della pensione finale allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio, ma non di introdurre un prelievo di natura meramente temporanea e provvisoria quale il contributo di solidarietà.
Infine, ha respinto l'eccezione di prescrizione quinquennale, non risultando liquido nella sua entità l'ammontare del trattamento pensionistico.
La causa è poi stata rimessa in istruttoria per determinare il quantum preteso.
Con la sentenza definitiva n. 3450/2024, dato atto che la aveva accettato il conteggio Pt_1 predisposto dal pensionato, ha condannato questa a versare € 3.926,15 netti, oltre a rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo.
Ha proposto appello la sulla base di plurimi motivi: con una prima censura ha Parte_1 lamentato la “erroneità della sentenza nella parte in cui ha omesso di considerare l'autonomia normativa della nel quadro del mutato contesto normativo”, evidenziando come le Pt_3 pronunce richiamate dal Tribunale, oltre a riferirsi ad altro ente di previdenza ( Parte_4 erano relativi a soggetti che avevano già maturato i requisiti pensionistici e percepivano quindi il trattamento pensionistico, al momento dell'applicazione del contributo di solidarietà; diversamente il dott. che ha iniziato a percepire la pensione dopo l'introduzione del contributo in questione. CP_1
Ha argomentato, quindi, circa il portato della modifica legislativa dell'art. 3 co. 12 L. n. 335/1995 introdotta dall'art. 1 co. 763 L. 296/2006 e della successiva norma di interpretazione autentica (art. 1 co. 488 L. 147/2013).
Sotto altro profilo, la sostanziale delegificazione in favore dell'autonomia degli enti previdenziali privatizzati deve consentire loro di derogare alla disciplina primaria di legge, allorchè si tratti di salvaguardare l'equilibrio finanziario di lungo termine, con la conseguenza che gli atti dispositivi addottati dagli enti pur avendo natura regolamentare non sono atti di natura privata aventi carattere negoziale, ma entrano a far parte della gerarchia delle fonti.
2 Il contributo di solidarietà “non costituisce un prelievo forzoso, né una prestazione patrimoniale, ma deve essere inquadrato nell'ambito dei provvedimento regolamentari che consentono una deroga temporanea al trattamento pensionistico applicato esclusivamente sulla quota calcolata con il sistema reddituale”.
Con il secondo motivo, ha lamentato la erroneità della sentenza nella parte in cui ha omesso di valutare la documentazione allegata dalla , in particolare il bilancio tecnico attuariale Pt_3 redatto nel 2001, da cui emerge che dal 2031 non sussistevano più le risorse finanziarie necessarie al pagamento delle prestazioni. La solidarietà endocategoriale comporta che ciascun iscritto concorra con il proprio contributo al costo delle erogazioni delle quali si giova l'intera categoria e, conseguentemente, il contributo di solidarietà può dirsi presupposto prima ancora che imposto.
Con la terza censura, ripropone l'eccezione di prescrizione quinquennale, richiamando l'art. 19 co. 3 della L. 21/1986 che prevede espressamente che “con il decorso di cinque anni si prescrive il diritto alle prestazioni della ”: si tratta di norma di rango primario e di natura speciale in quanto Pt_1 CP_ regolamenta proprio le prestazioni previdenziali obbligatorie erogate dall' . Ne consegue che per i ratei antecedenti il 20/4/2019 è maturata la prescrizione.
Infine, impugna la statuizione relativa alla condanna al pagamento di rivalutazione e interessi, richiamando l'art. 16, co. 6 L. 412/1991 che prevede il divieto di cumulo.
Ha resistito difendendo la sentenza, con ampi richiami giurisprudenziali. CP_1
In particolare, quanto al divieto di cumulo, ha evidenziato che il prelievo ha natura di fatto illecito, e pertanto, una corretta valutazione del danno conseguente deve ricomprendere anche la rivalutazione, stante, altresì, la natura non previdenziale delle trattenute operate.
All'udienza del 28 novembre 2024 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
* * *
Va preliminarmente rigettata l'eccezione formulata dall'appellata ex artt. 436 bis e 348 bis c.p.c. perché questo collegio ritiene che non vi sono i presupposti per dichiarare l'appello, prima facie, privo della ragionevole probabilità di essere accolto.
Tanto premesso, l'impugnazione proposta dalla – sia pure ammissibile – è tuttavia nel merito Pt_1 infondata e non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Quanto ai primi due motivi di gravame, esaminabili congiuntamente, se ne deve rilevare l'infondatezza. In estrema sintesi la argomenta circa la legittimità del contributo di solidarietà applicato ai Pt_1 propri iscritti titolari di pensione. La Corte di Cassazione, con orientamento ormai consolidato, ha ripetutamente chiarito, con riguardo alla questione della possibilità, per la di imporre un contributo di solidarietà, che “la Corte Pt_1 non intende mettere in discussione il consolidato orientamento, confermato anche da recentissime decisioni (fra tante, Cass. nn. 29523, 31527, 31641, 31642 del 2022; n. 6897 del 2022; n. 28054 del 2020; nn. 603 e 982 del 2019), in base al quale si è chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la non Controparte_3 possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo
3 inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così, da ult., Cass. nn. 27340, 28055, 28054 del 2020)” (così Cass. 4604/2023; si veda anche Cass. ord. 10047/2023 e Cass. ord. 4789/2024) A tali pronunce e alle ragioni che le sorreggono si rinvia integralmente anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., non avendo, la proposto argomentazioni idonee ad indurre la Corte a Pt_1 discostarsene, essendosi limitata a reiterare le considerazioni già vagliate – e respinte in plurime pronunce– dalla Suprema Corte.
Quanto alla doglianza relativa alla prescrizione della pretesa fatta valere dall'appellato, che la Pt_1 assume quinquennale e non decennale, la Cassazione, con la sentenza sopra richiamata, ha ribadito che “la relativa questione è stata oggetto delle pronunce sopra richiamate (Cass. n. 29523 del 2022, seguita da Cass. nn. 31527, 31641, 31642 del 2022) con cui si è affermato che "il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale”; a fondamento del principio, la Corte ha richiamato il precedente di Cass. n. 41320 del 2021 e osservato che "se (...) il pensionato è stato in condizione di riscuotere solo i ratei della pensione nella misura decurtata del contributo di solidarietà, e non anche nel superiore importo spettante senza l'applicazione del medesimo, che è oggetto della controversia ora in esame, la differenza tra l'importo liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi "pagabile" e, quindi, non può applicarsi la prescrizione quinquennale dell'art. 2948 c.c., ma quella decennale ordinaria dell'art. 2946 c.c.". Differenti soluzioni non possano trarsi dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 bis (Attuazione delle deleghe conferite al Governo con la L. 30 aprile 1969, n. 153, artt. 27 e 29 concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), secondo cui si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24 o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, nel testo introdotto dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, lett. d), n. 2). Ciò per la decisiva considerazione che la fattispecie in esame non è classificabile quale ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma quale credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dalla applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione, ma che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata.
Quanto, infine, alla doglianza relativa al cumulo di rivalutazione e interessi, ritiene il Collegio che non trovi applicazione, nel regime delle Casse previdenziali private, il divieto di cumulo di cui all'art. 16 co. 6, l. n. 412/1991, norma speciale dettata per la previdenza statale in una ottica di risparmio della spesa pubblica, e quindi volto a dare rilievo ad una esigenza che non sussiste nel caso di specie, e che, in ragione della specialità, non può trovare applicazione neppure in via analogica.
In conclusione, la sentenza appellata va integralmente confermata, avendo fatto corretta applicazione dei consolidati principi di legittimità in materia.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante, liquidate in base al DM 10.3.2014 n.55, come modificato dal d.l. 147/2022, considerato il valore della causa, la serialità della fattispecie, rilevata l'assenza di attività istruttoria nel presente grado di giudizio, come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.
4
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza non definitiva n. 2777/2024 e la sentenza definitiva n. 3450/2024 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante a rifondere le spese di lite del grado, che liquida in € 1.500 oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.
Milano, 28/11/2024
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente Paola Poli Giovanni Picciau
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sez. Lavoro
Composta da: dott. Giovanni Picciau - Presidente dott. Maria Rosaria Cuomo - Consigliere dott. Paola Poli - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza non definitiva n. 2777/2024 e la sentenza definitiva n. 3450/2024 del Tribunale di Milano, estensore dott. Di Leo, discussa all'udienza collegiale del 28/11/2024, promossa da:
OBBLIGATORIA A FAVORE Parte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIGONI Parte_2 P.IVA_1 ALESSANDRO, dell'avv. CONTI MARCO, e dell'avv. MARESCA ARTURO, elettivamente domiciliata in via G. Modena n. 3/a 20129 MILANO presso i difensori APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PERRIS FEDERICO CP_1 C.F._1 ENRICO ACHILLE, elettivamente domiciliato in VIA PARINI, 9, MILANO presso il difensore APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accogliere il ricorso in appello promosso dalla Parte_3
avverso la sentenza non definitiva n. 2777/2024 del 3.6.2024 e
[...] la sentenza definitiva n. 3450/2024 del 4.7.2024, notificata il giorno 9.7.2024, emessa dal Tribunale Civile di
Milano nel giudizio inter partes recante n. R.G. 4232/2024, per tutte le ragioni esposte nel presente atto e per quelle che saranno chiarite nel corso dell'udienza di discussione e, per l'effetto, Voglia rigettare le domande formulate nel ricorso introduttivo dal dott. . CP_1 Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reijectis, così giudicare: in via pregiudiziale: dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dall'appellante ai sensi dell'art. 348bis c.p.c. per le ragioni esposte in narrativa ed in particolare anche alla luce dei richiamati e consolidati orientamenti giurisprudenziali;
1 nel merito: in ogni caso rigettare, in quanto infondati in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in narrativa, tutti i motivi di appello proposti dall'appellante, confermando per l'effetto la sentenza non definitiva n. 2777/2024 del 3.6.2024 e la sentenza definitiva n. 3450/2024 del 4.7.2024, emessa dal
Tribunale Civile di Milano – Sez. Lavoro e Previdenza, G.U. dott. N. Di Leo, a definizione della controversia inter-partes recante n. R.G. 4232/2024.
Con la più ampia riserva, si producono: 1) duplicato informatico fascicolo di primo grado;
2) copia ricorso in appello notificato.
Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi a favore del sottoscritto legale, che si dichiara antistatario.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Milano, con la sentenza non definitiva n. 2777/24, disattesa l'eccezione di improcedibilità per mancato esaurimento della fase amministrativa, ha accolto il ricorso del dott.
relativamente all'an della pretesa, dichiarando l'illegittimità del contributo di solidarietà CP_1 operato sui ratei della pensione di vecchiaia anticipata per il periodo 20/4/2014-20/4/2024, con diritto del medesimo alla restituzione delle trattenute e a non vedersi decurtata la pensione a tale titolo per il futuro.
A motivazione della decisione sono state richiamate le numerose pronunce di legittimità intervenute sul tema (Cass. n. 20/2019), ritenendo non dirimente l'argomentazione relativa alla distinzione tra pensionati ante 1/1/2007 e post 1/1/2007, posto che sulla modifica introdotta dalla l. 296/2006 sono intervenute le SSUU della Cassazione che hanno confermato che anche dopo la novella l'autonomia concessa alle Casse privatizzate consente solo di variare il rapporto contributi versati e il loro rendimento, ossia di variare i parametri di calcolo della pensione finale allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio, ma non di introdurre un prelievo di natura meramente temporanea e provvisoria quale il contributo di solidarietà.
Infine, ha respinto l'eccezione di prescrizione quinquennale, non risultando liquido nella sua entità l'ammontare del trattamento pensionistico.
La causa è poi stata rimessa in istruttoria per determinare il quantum preteso.
Con la sentenza definitiva n. 3450/2024, dato atto che la aveva accettato il conteggio Pt_1 predisposto dal pensionato, ha condannato questa a versare € 3.926,15 netti, oltre a rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo.
Ha proposto appello la sulla base di plurimi motivi: con una prima censura ha Parte_1 lamentato la “erroneità della sentenza nella parte in cui ha omesso di considerare l'autonomia normativa della nel quadro del mutato contesto normativo”, evidenziando come le Pt_3 pronunce richiamate dal Tribunale, oltre a riferirsi ad altro ente di previdenza ( Parte_4 erano relativi a soggetti che avevano già maturato i requisiti pensionistici e percepivano quindi il trattamento pensionistico, al momento dell'applicazione del contributo di solidarietà; diversamente il dott. che ha iniziato a percepire la pensione dopo l'introduzione del contributo in questione. CP_1
Ha argomentato, quindi, circa il portato della modifica legislativa dell'art. 3 co. 12 L. n. 335/1995 introdotta dall'art. 1 co. 763 L. 296/2006 e della successiva norma di interpretazione autentica (art. 1 co. 488 L. 147/2013).
Sotto altro profilo, la sostanziale delegificazione in favore dell'autonomia degli enti previdenziali privatizzati deve consentire loro di derogare alla disciplina primaria di legge, allorchè si tratti di salvaguardare l'equilibrio finanziario di lungo termine, con la conseguenza che gli atti dispositivi addottati dagli enti pur avendo natura regolamentare non sono atti di natura privata aventi carattere negoziale, ma entrano a far parte della gerarchia delle fonti.
2 Il contributo di solidarietà “non costituisce un prelievo forzoso, né una prestazione patrimoniale, ma deve essere inquadrato nell'ambito dei provvedimento regolamentari che consentono una deroga temporanea al trattamento pensionistico applicato esclusivamente sulla quota calcolata con il sistema reddituale”.
Con il secondo motivo, ha lamentato la erroneità della sentenza nella parte in cui ha omesso di valutare la documentazione allegata dalla , in particolare il bilancio tecnico attuariale Pt_3 redatto nel 2001, da cui emerge che dal 2031 non sussistevano più le risorse finanziarie necessarie al pagamento delle prestazioni. La solidarietà endocategoriale comporta che ciascun iscritto concorra con il proprio contributo al costo delle erogazioni delle quali si giova l'intera categoria e, conseguentemente, il contributo di solidarietà può dirsi presupposto prima ancora che imposto.
Con la terza censura, ripropone l'eccezione di prescrizione quinquennale, richiamando l'art. 19 co. 3 della L. 21/1986 che prevede espressamente che “con il decorso di cinque anni si prescrive il diritto alle prestazioni della ”: si tratta di norma di rango primario e di natura speciale in quanto Pt_1 CP_ regolamenta proprio le prestazioni previdenziali obbligatorie erogate dall' . Ne consegue che per i ratei antecedenti il 20/4/2019 è maturata la prescrizione.
Infine, impugna la statuizione relativa alla condanna al pagamento di rivalutazione e interessi, richiamando l'art. 16, co. 6 L. 412/1991 che prevede il divieto di cumulo.
Ha resistito difendendo la sentenza, con ampi richiami giurisprudenziali. CP_1
In particolare, quanto al divieto di cumulo, ha evidenziato che il prelievo ha natura di fatto illecito, e pertanto, una corretta valutazione del danno conseguente deve ricomprendere anche la rivalutazione, stante, altresì, la natura non previdenziale delle trattenute operate.
All'udienza del 28 novembre 2024 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
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Va preliminarmente rigettata l'eccezione formulata dall'appellata ex artt. 436 bis e 348 bis c.p.c. perché questo collegio ritiene che non vi sono i presupposti per dichiarare l'appello, prima facie, privo della ragionevole probabilità di essere accolto.
Tanto premesso, l'impugnazione proposta dalla – sia pure ammissibile – è tuttavia nel merito Pt_1 infondata e non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Quanto ai primi due motivi di gravame, esaminabili congiuntamente, se ne deve rilevare l'infondatezza. In estrema sintesi la argomenta circa la legittimità del contributo di solidarietà applicato ai Pt_1 propri iscritti titolari di pensione. La Corte di Cassazione, con orientamento ormai consolidato, ha ripetutamente chiarito, con riguardo alla questione della possibilità, per la di imporre un contributo di solidarietà, che “la Corte Pt_1 non intende mettere in discussione il consolidato orientamento, confermato anche da recentissime decisioni (fra tante, Cass. nn. 29523, 31527, 31641, 31642 del 2022; n. 6897 del 2022; n. 28054 del 2020; nn. 603 e 982 del 2019), in base al quale si è chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la non Controparte_3 possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo
3 inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così, da ult., Cass. nn. 27340, 28055, 28054 del 2020)” (così Cass. 4604/2023; si veda anche Cass. ord. 10047/2023 e Cass. ord. 4789/2024) A tali pronunce e alle ragioni che le sorreggono si rinvia integralmente anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., non avendo, la proposto argomentazioni idonee ad indurre la Corte a Pt_1 discostarsene, essendosi limitata a reiterare le considerazioni già vagliate – e respinte in plurime pronunce– dalla Suprema Corte.
Quanto alla doglianza relativa alla prescrizione della pretesa fatta valere dall'appellato, che la Pt_1 assume quinquennale e non decennale, la Cassazione, con la sentenza sopra richiamata, ha ribadito che “la relativa questione è stata oggetto delle pronunce sopra richiamate (Cass. n. 29523 del 2022, seguita da Cass. nn. 31527, 31641, 31642 del 2022) con cui si è affermato che "il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale”; a fondamento del principio, la Corte ha richiamato il precedente di Cass. n. 41320 del 2021 e osservato che "se (...) il pensionato è stato in condizione di riscuotere solo i ratei della pensione nella misura decurtata del contributo di solidarietà, e non anche nel superiore importo spettante senza l'applicazione del medesimo, che è oggetto della controversia ora in esame, la differenza tra l'importo liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi "pagabile" e, quindi, non può applicarsi la prescrizione quinquennale dell'art. 2948 c.c., ma quella decennale ordinaria dell'art. 2946 c.c.". Differenti soluzioni non possano trarsi dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 bis (Attuazione delle deleghe conferite al Governo con la L. 30 aprile 1969, n. 153, artt. 27 e 29 concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), secondo cui si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24 o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, nel testo introdotto dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, lett. d), n. 2). Ciò per la decisiva considerazione che la fattispecie in esame non è classificabile quale ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma quale credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dalla applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione, ma che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata.
Quanto, infine, alla doglianza relativa al cumulo di rivalutazione e interessi, ritiene il Collegio che non trovi applicazione, nel regime delle Casse previdenziali private, il divieto di cumulo di cui all'art. 16 co. 6, l. n. 412/1991, norma speciale dettata per la previdenza statale in una ottica di risparmio della spesa pubblica, e quindi volto a dare rilievo ad una esigenza che non sussiste nel caso di specie, e che, in ragione della specialità, non può trovare applicazione neppure in via analogica.
In conclusione, la sentenza appellata va integralmente confermata, avendo fatto corretta applicazione dei consolidati principi di legittimità in materia.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante, liquidate in base al DM 10.3.2014 n.55, come modificato dal d.l. 147/2022, considerato il valore della causa, la serialità della fattispecie, rilevata l'assenza di attività istruttoria nel presente grado di giudizio, come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.
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P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza non definitiva n. 2777/2024 e la sentenza definitiva n. 3450/2024 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante a rifondere le spese di lite del grado, che liquida in € 1.500 oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.
Milano, 28/11/2024
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente Paola Poli Giovanni Picciau
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