Ordinanza cautelare 19 novembre 2010
Sentenza 29 giugno 2011
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 29/06/2011, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2011 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00942/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01175/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1175 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
PA OS, rappresentato e difeso dall'avv. Sonia Lampasi, con domicilio eletto presso Sonia Lampasi in Vibo Valentia, via Minerva Trav. i N. 12;
contro
U.T.G. - Prefettura di Vibo Valentia; Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata per legge in Catanzaro, via G.Da Fiore;
nei confronti di
Istituto di Vigilanza Privata Sicurtransport Spa;
per l'annullamento
del decreto prefettizio emesso in data 2.08.2010, prot. Uscita n. 0023619 del 09.08.2010, notificato il 13.08.2010 con il quale sono state respinte l’istanza dell’Istituto di Vigilanza Privata Sicurtransport S.p.A diretta alla nomina del sig. OS PA a guardia particolare giurata e da quest’ultimo accettata e la connessa istanza con la quale il ricorrente ha chiesto il rilascio del porto pistola a tassa ridotta allo scopo di svolgere la predetta attività, nonché per l’annullamento di ogni altro atto ad connesso, presupposto e conseguente
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 maggio 2011 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente esponeva che nel mese di ottobre 2009 l’Istituto di Vigilanza Sicurtransport Spa presentava alla Prefettura di Vibo Valentia istanza diretta alla nomina dello stesso a guardia particolare giurata e che, pertanto, egli avanzava istanza per il rilascio del porto di pistola a tassa ridotta allo scopo di poter svolgere la predetta attività.
Con nota prot. n. 7281/Area I Bis del 2.2.2010, l’Autorità Prefettizia comunicava al ricorrente, ex art 10 bis legge n. 241/1990, il preavviso di rigetto, per mancanza dei requisiti di cui agli artt. 11 e 43 TULPS, in quanto lo stesso risultava mantenere frequentazioni con persone pregiudicate nominativamente individuate.
Il ricorrente depositava memoria difensiva nella quale evidenziava che la richiesta era finalizzata unicamente all’assunzione presso l’istituto di vigilanza e che le presunte frequentazioni di pregiudicati erano probabilmente da ricondurre alla frequentazione del “Bar Carmelo”, di proprietà del proprio fratello, ubicato in Acquario, dove occasionalmente si era recato, essendo disoccupato, per aiutare il fratello. Il ricorrente evidenziava, altresì, come il detto Bar Carmelo fosse l’unico esercizio pubblico aperto nelle ore notturne e come Acquario fosse un piccolo paesino dove tutti si conoscono, e, pertanto, come fosse inevitabile incontrare e fermarsi a salutare i compaesani. Precisava il ricorrente di ricordarsi che, in alcune occasioni, militi dell’Arma dei Carabinieri avessero fatto ingresso nel locale, procedendo all’identificazione dei presenti, compreso lo stesso ricorrente, e di aver capito solo a distanza di tempo che tali controlli erano dettati dalla frequentazione del locale da parte di pregiudicati. Il OS sosteneva, altresì, di non essere mai stato soggetto a misure di prevenzione e di possedere i requisiti di buona condotta e affidabilità richiesti dalla legge, evidenziando che la mancata assunzione presso l’istituto di vigilanza gli avrebbe impedito di accendere un mutuo ipotecario per l’acquisto della prima casa.
Peraltro, la Questura di Vibo Valentia, sul presupposto degli accertamenti effettuati, adottava il decreto di rigetto indicato in epigrafe.
Avverso il detto provvedimento insorgeva il ricorrente, il quale ne chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, denunciando i seguenti vizi:” 1. Violazione dell’art. 10 bis e art. 3 della L. 241/1990 e ss.mm. per mancata valutazione della memoria difensiva e difetto di motivazione. 2) Eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti e falsità dei presupposti, ingiustizia manifesta ed illogicità, difetto di motivazione. 3) Erronea e falsa applicazione degli artt. 11, 42, 43 138 del TULPS – violazione dell’art. 3 e 27 della costituzione”. In particolare, il ricorrente evidenziava che le proprie memorie difensive, presentate a seguito della comunicazione di preavviso di rigetto, non erano nemmeno state considerate nel provvedimento impugnato, in violazione dell’art. 10 bis, legge n. 241/1990, il quale dispone che del mancato accoglimento delle osservazioni sia data ragione nel provvedimento finale. Inoltre, il ricorrente rilevava un difetto di motivazione del provvedimento, che fondava il rigetto sulla base di presunte frequentazioni di pregiudicati, osservando che tale frequentazione, semmai avvenuta, non era comunque sufficiente per negare il titolo abilitativo richiesto, dovendo l’Amministrazione provare la mancanza dei requisiti di buona condotta richiesti dalla normativa di settore. La mera circostanza che lo stesso ricorrente fosse stato controllato, presso il Bar Carmelo, con soggetti “sospetti”, peraltro a lui stesso non noti come pregiudicati, non poteva portare a ritenere la mancanza dei requisiti di buona condotta. Il ricorrente denunciava, altresì, la violazione degli artt. 11, 42, 43 e 138 del TULPS, i quali prevedono ipotesi di diniego non sussistenti nel caso in questione.
Resistevano in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Vibo Valentia, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza.
Con ordinanza n. 828, assunta alla Camera di Consiglio del 18 novembre 2011, era accolta la chiesta sospensione cautelare del provvedimento impugnato, in considerazione della rilevanza della mancata esplicitazione delle ragioni che hanno indotto l’Amministrazione resistente a non dare conto, nel provvedimento impugnato, delle osservazioni presentate dal ricorrente ai sensi dell’art. 10 bis, legge n. 241/1990 e in considerazione anche del grave pregiudizio illustrato dalla difesa del ricorrente. Era, altresì, fissata la Pubblica Udienza per il giorno 19 maggio 2011.
L’Amministrazione resistente depositava tardivamente, in data 19.4.2011, l’atto di data 12.4.2011 con il quale, nel confermare il provvedimento impugnato in ogni sua parte, era aggiunto al medesimo l’inciso “ Ritenuto che le motivazioni rappresentate in conseguenza della suddetta comunicazione, oggetto di ulteriori valutazioni, non aggiungono significativi elementi rispetto a quelli emersi in sede istruttoria ”.
Con atto per motivi aggiunti, depositato in data 18 maggio 2011, il ricorrente impugnava tale ultimo provvedimento del 12.4.2011.
Alla Pubblica Udienza del 19 maggio 2011, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Come già esposto in fatto, con l’unico e complesso motivo di ricorso, il OS denuncia, oltre alla violazione dell’art. 10 bis L. n. 2411/90 per mancata considerazione delle proprie note difensive, un difetto di motivazione del provvedimento di rigetto impugnato, il quale si fonda esclusivamente sulle presunte frequentazioni di pregiudicati. Tali frequentazioni, eventualmente avvenute in occasione della sua frequentazione del Bar Carmelo come aiutante del proprio fratello, non solo erano inconsapevoli –essendo sconosciuta al ricorrente medesimo la qualità di pregiudicati dei soggetti in questione - ma dovevano ritenersi comunque insufficienti per negare il titolo abilitativo richiesto, dovendo l’Amministrazione provare la mancanza dei requisiti di buona condotta richiesti dalla normativa di settore. Il ricorrente denuncia, altresì, la violazione degli artt. 11, 42, 43 e 138 del TULPS, i quali prevedono ipotesi di diniego non sussistenti nel caso in questione.
Le censure sono fondate e meritano accoglimento nei termini di seguito indicati.
Il potere discrezionale dell'Amministrazione di negare la licenza in questione a chi non può provare la sua buona condotta, ai sensi dell'art. 11 T.U.L.P.S., va esercitato nel rispetto dei canoni tipici della discrezionalità amministrativa, sia sotto il profilo motivazionale che sotto quello della coerenza logica e della ragionevolezza, dandosi conto in motivazione dell'adeguata istruttoria espletata al fine di evidenziare le circostanze di fatto in ragione delle quali il soggetto richiedente sia ritenuto pericoloso o comunque capace di abusi.
In considerazione di tali principi, l'Amministrazione non può denegare il permesso al porto d'arma adducendo il solo fatto che il richiedente si è accompagnato a pregiudicati del luogo di residenza o di abituale frequentazione (come nel caso in esame, il Bar Carmelo) senza aver, da un lato, valutato in concreto l'incidenza ti tali frequentazioni in ordine al giudizio di affidabilità e/o probabilità di abuso delle armi e, dall’altro, rilevato che la frequentazione del richiedente con pregiudicati, si sia svolta in circostanze di tempo e luogo che denotano non potersi trattare di mero contatto occasionale ( TAR Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 17 novembre 2010, n. 1323 ).
Ciò in quanto la valutazione della possibilità di abuso, pur fondandosi legittimamente su considerazioni probabilistiche, non può prescindere da una congrua ed adeguata istruttoria, della quale dar conto in motivazione, onde evidenziare le circostanze di fatto che farebbero ritenere il soggetto richiedente pericoloso o comunque capace di abusi.
Da quanto sopra deriva, altresì, che le suddette circostanze di per sé sole non sono ostative al riconoscimento del requisito della buona condotta, la cui assenza, peraltro, deve essere dimostrata dalla pubblica amministrazione ( Tar Campania, Napoli, sez. V 12 luglio 2010, n. 16669 )
A detta del ricorrente, le eventuali frequentazioni di pregiudicati –semmai effettivamente esistenti - possono essere avvenute in occasione della sua presenza presso il Bar Carmelo, ove lo stesso si trovava per aiutare il fratello gestore del Bar, essendo il ricorrente in quel periodo disoccupato. Tali circostanze di mero contatto occasionale nella frequentazione di pregiudicati non sono state smentite dall’Amministrazione resistente, la quale si è limitata a denegare il titolo abilitativo richiesto sulla base di dette frequentazioni, senza individuare tempi, luoghi e modalità delle stesse e senza considerare le motivazioni addotte dal ricorrente per giustificare le frequentazioni medesime, al fine di valutarle la verosimiglianza. Tali ultime valutazioni, da effettuarsi in concreto, con riguardo a tutti gli elementi a carico dell'interessato che potessero presentare interesse e rilevanza attuali, sono del tutto mancate nel caso qui in esame, limitandosi l’Amministrazione al mero richiamo di dette frequentazioni.
Il provvedimento impugnato, pertanto, è carente sotto il profilo motivazionale ed istruttorio.
In considerazione delle esposte ragioni, il diniego impugnato è illegittimo e deve essere annullato.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Romeo, Presidente
Concetta Anastasi, Consigliere
Alessio Falferi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/06/2011
IL SEGRETARIO