Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/04/2025, n. 2366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2366 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
La Corte di Appello di Roma – V sezione civile – composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliere
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliere
sciogliendo la riserva assunta all'udienza cartolare del 10.04.2025, per la quale le parti sono state invitate a discutere la causa mediante il deposito di note scritte contenenti le rispettive difese e richieste;
constatato il deposito delle predette note, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, all'esito della camera di consiglio, ha reso la sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliere
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile contrassegnata da R.G.N. 5996/2021, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma N. 12403/2021, pubblicata il 20.07.2021,
proposto da:
(c.f. n. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Valerio Papi (c.f. , come da procura alle liti in atti. C.F._2
Appellante
Contro
1
già – (C.F. Controparte_2
n. e REA n. RM-1388689), rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo P.IVA_1
Ussani d'Escobar (C. F. , come da procura alle liti in atti. C.F._3
Appellata
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-Il giudizio in esame è stato instaurato in primo grado dall'odierno appellante,
che ha citato la Parte_1 Controparte_2
, attualmente
[...] Controparte_1
Contr (in breve, di seguito anche solo , affinché nei suoi confronti venissero accolte le seguenti richieste: “in via principale riconosciuto il grave inadempimento
contrattuale della convenuta, dichiarare risolto il contratto di adesione alla mutua e
condannare la convenuta a corrispondere la somma di € 15.020,48 a titolo di
risarcimento del danno;
in via subordinata condannare comunque la convenuta a
corrispondere la somma di € 15.020,48 a titolo di sussidio dovuto all'associato sig.
; in via ulteriormente subordinata dichiarata la nullità del contratto in essere Pt_1
tra le parti, condannare la convenuta alla restituzione di tutte le prestazioni eseguite
dal sig. che ammontano ad € 21.336,00; condannare inoltre la convenuta al Pt_1
risarcimento del danno quantificato nella somma effettivamente spettante al sig.
per l'erogazione del sussidio pari ad € 15.020,48 o nella misura maggiore o Pt_1
minore ritenuta di giustizia, anche nel caso in cui la nullità della disposizione che
prevede l'autocertificazione di “non aver avuto nessuna malattia pregressa” non
comportasse la nullità dell'intero contratto. Con vittoria di spese di lite”.
1.1-Si è costituita la società convenuta, ha contestato la domanda e, in via riconvenzionale, ha rassegnato le seguenti richieste: “A) in via pregiudiziale: -
dichiarare la improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura
2 di negoziazione assistita ex lege prevista.
B) nel merito: - in via principale, rigettare le domande tutte promosse dal Sig.
poiché infondate in fatto e diritto per i motivi tutti di cui in narrativa;
Pt_1
- in via riconvenzionale, condannare il sig. a rifondere l'importo di Parte_1
€ 3.125,00 a titolo di mancato pagamento dei contributi associativi relativi all'anno
2017. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
1.2-Il tribunale, considerata la documentazione allegata in atti, ha deciso la causa con la sentenza qui impugnata, che ha così statuito: <<- Rigetta la domanda proposta dal signor nei confronti della Parte_1 Controparte_2
.
[...]
- Rigetta la domanda riconvenzionale formulata da Controparte_2
nei confronti di .
[...] Parte_1
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite>>, sulla base della fondamentale considerazione che: <
legittimità, infatti, seppure su fattispecie relativa ad un giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore per il pagamento dell'indennizzo assicurativo che per analogia si ritiene applicabile al caso in esame, è onere
dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra nei "rischi inclusi" e cioè nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa. Pertanto, qualora l'assicuratore convenuto per l'adempimento del contratto alleghi l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, egli non assume alcun onere probatorio riguardo all'oggetto della copertura assicurativa, che resta, perciò, immutato a carico dell'attore
(cfr., da ultime, Cass. civ. 1558/2018; Cass. civ. 15630/2018)>>, non avendo l'attore
3 dato prova che la malattia in relazione alla quale ha chiesto il rimborso delle spese mediche negato dall'ente convenuto fosse senz'altro insorta in epoca successiva alla stipula del dedotto contratto di previdenza integrativa.
Analogamente, ha reputato infondate sia le ulteriori domande subordinate avanzate dall'attore che quella riconvenzionale proposta dalla parte convenuta. E, con particolare riguardo a quest'ultima, ha osservato il tribunale: <
quanto del tutto sfornita di allegazione e contrastante con la documentazione
Contr depositata in atti da parte attrice, la domanda riconvenzionale formulata dalla per il mancato pagamento dei contributi associativi relativi all'anno 2017 in misura pari ad € 3.125,00>>.
§2-Ha interposto gravame , con atto di appello alla cui integrale Parte_1
lettura si rinvia quale parte espressa e necessaria di questa decisione, sulla scorta di motivi rubricati e in estrema sintesi individuabili come segue: I) LA RIPARTIZIONE
DELL'ONERE DELLA PROVA: il primo giudice ha sovvertito i principi che presiedono al riparto dell'onere probatorio nel giudizio civile, avendo rigettato la domanda sull'assurdo presupposto che l'attore non ha dato la prova negativa, e cioè
una probatio diabolica, della mancanza di un fatto impeditivo del suo diritto alla
prestazione assistenziale. Di contro, la corretta interpretazione dell'art. 2697 c.c.
avrebbe dovuto indurre a considerare a carico della società eccipiente la prova del fatto impeditivo del diritto all'assistenza previdenziale pretesa, dato per acclarato e non contestato il verificatasi del sinistro rientrante nella copertura assistenziale stessa.
Così ritenendo anche la giurisprudenza di legittimità, compreso quella citata dal primo giudice, essendo evidente che: “….sulla base delle chiarificazioni fornite dalla
Contro Cassazione nelle ordinanze n. 1558/2018 e n. 7749/2020, era compito della
che eccepiva la clausola di delimitazione di cui all'art. 13 del contratto (e 19 dello
statuto) di un caso altrimenti rientrante nella copertura mutualistica, fornire
4 prova della sussistenza di tale delimitazione e non certo del sig. Parte_1
che, sempre secondo il chiarissimo dettato della Cassazione, aveva unicamente
l'obbligo di dimostrare che l'operazione subìta rientrasse tra i casi coperti
dall'assistenza mutualistica.
Il Tribunale di Roma quindi non solo ha palesemente violato la disposizione
dell'art. 2697 c.c., disattendendo completamente gli insegnamenti della
Cassazione in materia di ripartizione dell'onere probatorio ma ha anche
Contro travisato i fatti poiché ha ritenuto che sulla base di una clausola di
delimitazione del diritto, avesse eccepito al una causa di esclusione della Pt_1
copertura mutualistica (mera difesa) anziché una causa di non comprensione del
sinistro tra i casi indennizzabili (che è invece un'eccezione in senso stretto e va
provata da chi la solleva)”.
II) LE DOMANDE DI NULLITÀ DEL CONTRATTO. Il tribunale erroneamente ha disatteso la domanda subordinata con cui l'odierno appellante ha contestato la nullità
Contr del dedotto contratto, concluso attraverso modulo predisposto dalla facendo sottoscrivere al contraente non predisponente la clausola – fleggata con una semplice
“crocetta” – contenente l'autocertificazione di “non aver avuto nessuna malattia
pregressa”, per sé e per i familiari beneficiari della medesima previdenza.
Siffatta clausola è da stimarsi del tutto nulla, poiché pretesa in violazione dei principi di correttezza e buona fede nelle trattative ex artt. 1337 e 1338 c.c., in quanto
formulata in termini talmente generici da consentire all'appellata - che ha
predisposto il modulo sottoposto alla firma - la facoltà di eccepire molto agevolmente
l'infedeltà della dichiarazione dell'aderente, tale potendo intendersi, in mancanza di ulteriori specificazioni chiarificatrici, anche una semplice influenza.
L'appellante ha inoltre contestato il richiamo alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, in tema di autocertificazioni sul proprio stato di salute, evidenziando che le disposizioni
5 del D.P.R. citato riguardano i rapporti con la P.A. e non tra privati. Inoltre, l'art. 46
del D.P.R. del 2000 non consente di fare dichiarazioni sostitutive sullo stato di salute
né tantomeno, come indicato espressamente dall'art. 49, di sostituire i certificati
medici con siffatte dichiarazioni con la conseguenza che la dichiarazione di “non
aver avuto nessuna malattia pregressa” avrebbe dovuto essere considerata del tutto
nulla, con conseguente nullità dell'intero contratto per cui è causa.
Ancora l'appellante ha contestato che la dichiarazione in questione si pone in violazione del codice del consumo, costituendo pratica commerciale scorretta,
inficiando l'intero contratto dedotto in lite. Ha dunque errato il primo giudice nel superare tutte le cennate censure, con motivazione succinta e frettolosa, negando tutte le chieste restituzioni, connesse alla segnalata nullità del contratto.
L'appellante ha poi così concluso: <in via principale riconosciuto il grave inadempimento contrattuale dell'appellata, dichiarare risolto il contratto di adesione alla mutua e condannare l'appellata a corrispondere la somma di € 15.020,48 a titolo di risarcimento del danno;
in via subordinata condannare comunque l'appellata a corrispondere la somma di € 15.020,48 a titolo di sussidio dovuto all'associato sig.
; in via ulteriormente subordinata dichiarata la nullità del contratto in essere Pt_1
tra le parti, condannare l'appellata alla restituzione di tutte le prestazioni eseguite dal sig. che ammontano ad € 21.336,00; condannare inoltre l'appellata al Pt_1
risarcimento del danno quantificato nella somma effettivamente spettante al sig.
per l'erogazione del sussidio pari ad € 15.020,48 o nella misura maggiore Pt_1
o minore ritenuta di giustizia, anche nel caso in cui la nullità della disposizione
che prevede l'autocertificazione di “non aver avuto nessuna malattia pregressa”
non comportasse la nullità dell'intero contratto. Con vittoria di spese di lite del
doppio grado di giudizio>>.
6 §2.1-Si è costituita la società appellata, ha contestato la fondatezza e ammissibilità
dell'appello principale, reiterando quello incidentale e rassegnando le seguenti conclusioni: <<- in via principale, respingere l'avverso appello principale proposto dal sig. perché inammissibile, nonché infondato in fatto e in diritto;
Parte_1
- accogliere il presente appello e riformare la sentenza di primo grado limitatamente al regolamento per le spese e per l'effetto condannare il sig. al Parte_1
pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio;
nonché al capo della sentenza che ha rigettato la domanda riconvenzionale e per l'effetto condannare il sig.
al pagamento della quota associativa relativa al periodo dal 20.10.2017 al Pt_1
20.10.2018 per l'importo di euro 3.125,00, oltre rivalutazione e interessi di mora;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi nella quale l'Ecc.ma Corte adita dovesse accogliere l'appello avversario relativamente alla domanda di pagamento dell'indennizzo pari a € 15.018,48, decurtare da tale importo la franchigia del 10 %,
liquidando il minor importo di €.13.516,63.
Con vittoria di spese e onorari anche del presente grado di giudizio>>.
§2.2-La corte, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha rinviato la causa per discussione all'udienza in epigrafe, all'esito della quale ha riservato il deposito della sentenza.
§3-La disamina dei motivi posti a fondamento dell'appello principale deve essere preceduta dalla considerazione che la prima delle richieste formulate dall'appellante ha ad oggetto la domanda di risoluzione del dedotto rapporto associativo-mutualistico,
per inadempimento dell'ente appellato, con conseguente condanna dello stesso al risarcimento del danno derivatone per l'importo di €.15.018,48, corrispondente al rimborso spese mediche rifiutato.
Tale domanda era stata già formulata nell'atto introduttivo del primo grado, tuttavia,
tanto in quella fase della lite quanto in questa le deduzioni difensive volte a darle
7 fondamento sono state completamente sovrapposte a quelle afferenti la prova del diritto al chiesto rimborso di spese mediche, senza nessuna specifica allegazione in ordine alla gravità e importanza dell'inadempimento, tale da giustificare lo scioglimento del vincolo contrattuale stesso nonché dei dati oggettivi considerati al fine di giungere alla quantificazione del ristoro patrimoniale nei termini più innanzi indicati. Da ciò deriva l'inammissibilità della richiesta, rimasta mera enunciazione difensiva.
Ciò detto, i motivi di appello devono essere vagliati in riferimento alla subordinata domanda di condanna dell'appellata a corrispondere la somma di €. 15.020,48 a titolo
di sussidio dovuto all'associato sig. . Pt_1
La società di mutuo soccorso appellata ha particolarmente segnalato la non pertinenza dei richiami giurisprudenziali contenuti nell'atto di appello, in quanto relativi a questioni afferenti il contratto assicurativo, mentre, nel caso concreto in esame il rapporto dedotto in lite deve essere inquadrato nell'ambito di quelli associativi con
Contr finalità assistenziali, essendo la una società di mutuo soccorso - soc. coop. per azioni, caratterizzata dall'assenza di scopo di lucro.
Deve osservarsi in proposito che effettivamente le società di mutuo soccorso sono enti che non hanno scopo di lucro, ma presentano una finalità assistenziale e operano sulla base dei principi mutualistici individuati dalla Legge N. 3818/1886 e successive modiche, al contrario delle società di assicurazione, che invece hanno scopo di lucro.
Per tale ragione le somme versate dai soci della società di mutuo soccorso sono finalizzate soltanto a coprire le spese mediche da erogare e le spese di gestione e i partecipanti-aderenti sono tutti qualificati soci anziché clienti.
Dato atto della differenza di cui sopra, devono esaminarsi le ricadute che essa determina sull'interpretazione dei patti regolanti il dedotto rapporto nonché
8 sull'individuazione delle regole che presiedono al riparto dell'onere probatorio,
nell'ambito del giudizio avente ad oggetto il pagamento del sussidio assistenziale.
Come ampiamente illustrato nella sentenza di primo grado e negli atti di causa la vicenda che ci occupa trae origine dal rapporto associativo, sottoscritto dall'appellante con la , al fine di beneficiare del “Sussidio Salus Fascia Parte_1 CP_1
Alta Plus”, in data 4 ottobre 2010. In virtù di tale rapporto, che prevede il diritto rimborso di spese sanitarie per il socio e per i suoi familiari, l'appellante ha chiesto la condanna dell'odierna appellata al rimborso delle spese mediche sostenute in occasione di un intervento di colecistectomia, eseguito presso l'ospedale Regina
Apostolorum, nel mese di agosto 2017, per l'importo complessivo di euro 15.020,48,
al lordo della franchigia del 10%.
La società di mutuo soccorso tratta in giudizio, sin dal primo grado, ha motivato il diniego del sussidio adducendo che vi sono fondati dubbi in merito alla preesistenza
della patologia dedotta, rispetto alla decorrenza del sussidio, in quanto dall'istruttoria interna era emerso che già in data 27 gennaio 2011, a distanza di soli tre mesi dalla
Contr adesione alla aveva richiesto il rimborso per una serie di Parte_1
esami di laboratorio per calcolosi della colecisti e successivamente, nel 2014, per un
Contr controllo ecografico;
e, nonostante le ripetute richieste della medesima in tal senso, l'associato-istante non aveva mai inoltrato i documenti integrativi né fornito i chiarimenti richiesti per consentire di fugare ogni dubbio circa la preesistenza della patologia calcolosi alla cistifellea, per la quale erano stati espletati gli esami clinici ed effettuato l'intervento chirurgico per il quale è stato chiesto il contestato rimborso.
Va ora osservato, come pure fatto dal primo giudice nella sentenza impugnata, che
Contr l'art. 19 dello Statuto della dispone: “Il diritto alle prestazioni elencate nei
relativi Sussidi Sanitari aggiuntivi, salvo esplicite e specifiche deroghe, non compete
in ogni caso quando la richiesta della prestazione sia conseguenza di patologie o
9 infortuni, fatti o eventi preesistente alla data della domanda di ammissione …”, in perfetta analogia con quanto disposto nel Regolamento attuativo, all'art. 13, punto n.
1: “Il sussidio non è erogabile nei casi di: conseguenze dirette di stati patologici,
anche se conseguenti ad infortunio, già conosciuti e/o diagnosticati al momento della
stipulazione dell'accordo”.
L'appellante ha diffusamente argomentato che l'esclusione del diritto al sussidio si pone come fatto modificativo del diritto alla sua percezione, sicuramente comprovato per la indiscutibile ricomprensione nel rischio assicurato del dedotto infortunio,
costituito dall'intervento chirurgico alla cistifellea, in relazione al quale sono state sostenute le spese per le quali è in discussione il diritto al rimborso. E per suffragare tale sua deduzione difensiva ha illustrato la più accreditata giurisprudenza venutasi consolidando in relazione all'interpretazione del contratto assicurativo, sul presupposto che siffatta tipologia contrattuale sia sovrapponibile a quella dedotta in lite. L'argomento, esposto con approfondite discettazioni di ermeneusi giuridica, è
suggestivo, ma non convince e non può essere condiviso, per la dirimente considerazione che tutti i precedenti giurisprudenziali richiamati dall'istante hanno riguardo al contratto assicurativo, il quale, come già chiarito in premessa, ha finalità
e contenuto del tutto diversi da quello associativo stipulato da per Parte_1
aderire alla società di mutuo soccorso qui appellata. In relazione a questo, infatti,
deve osservarsi che la condizione dell'associato di non essere a conoscenza e non essergli stata diagnosticata malattia pregressa all'adesione, lungi dal costituire circostanza che delimita il rischio assicurato è, piuttosto, condizione per l'ammissione al trattamento previdenziale stesso ovvero presupposto per avere diritto al contributo assistenziale stabilito nello Statuto e nel Regolamento attuativo dell'ente di mutuo soccorso, cui ha chiesto di essere associato, aderendo alla regole che lo governano.
10 Meglio volendo chiarire, il socio della società di mutuo soccorso, al contrario del cliente di compagnia assicurativa, non stipula un contratto per adesione mediante sottoscrizione di moduli prestampati, per essere tenuto indenne dall'inverarsi del rischio assicurato, in relazione al quale valgono senz'altro le regole di ripartizione dell'onere probatorio segnalate dalla parte appellante. Egli chiedendo di fare parte, in qualità di socio, della società di mutuo soccorso accetta le regole che ne disciplinano la vita associativa, anzitutto quelle contenute nello Statuto;
e, dunque, accetta anche le regole di ingresso, compreso quella che gli ha imposto di dichiarare di non essere a conoscenza e che non gli è stata diagnosticata nessuna malattia pregressa all'epoca dell'adesione stessa.
Così stando le cose, è evidente che l'onere di fornire la prova di essere nelle condizioni richieste dallo Statuto per fruire dei sussidi assistenziali grava in capo al socio e non già alla società di mutuo soccorso.
Nella concreta ipotesi, a fronte delle reiterate richieste dell'ente appellato di fornire idonea documentazione medica a riprova dell'insussistenza di patologia pregressa,
chiaramente enunciata nella certificazione medica redatta dal medico curante solo tre
Contr mesi dopo la sua adesione alla in data 27.01.2011, l'appellante nulla ha prodotto, arroccandosi nel rifiuto di qualsivoglia ulteriore collaborazione, ritenuta non a lui incombente, così completamente trascurando le regole associative che egli stesso aveva accettato e sottoscritto all'atto di ingresso nell'ente assistenziale. Di contro,
sarebbe bastata una ulteriore certificazione del medesimo medico curante, attestante che, prima del 27.01.2011, il suo assistito non aveva sofferto di alcuna patologia che inducesse a porre la diagnosi di “calcolosi alla cistifellea”, per comprovare soddisfatte le condizioni di ingresso nella società di mutuo soccorso e fruire dei connessi sussidi.
In merito alla citata certificazione del 27.01.2011 va anche detto che la tardiva produzione di copia della stessa, in primo grado, dopo il maturarsi delle preclusioni
11 probatorie poste dall'art. 183, VI comma, c.p.c., non assume alcun rilievo sulla valutazione appena compiuta, poiché il suo contenuto letterale è stato univocamente riferito da entrambe le parti in lite, nessuna delle quali ha negato che in essa siano state prescritte una serie di indagini diagnostiche e sia stata indicata quale
'giustificazione' la seguente patologia: “calcolosi colecisti”.
I contendenti hanno piuttosto discusso sulla possibilità o meno che tale indicazione fosse “diagnosi”, sebbene tale profilo non assuma alcuna valenza dirimente,
rimanendo legittima la richiesta di integrazione documentale della società tratta in lite,
al fine di appurare se la calcolosi alla cistifellea, evidenziata tre mesi dopo l'adesione dell'istante alla sua compagine, potesse essere considerata malattia silente o del tutto assente tre mesi prima dell'adesione stessa.
Quanto sin qui detto a proposito delle caratteristiche del dedotto rapporto associativo induce a ritenere infondate anche le ulteriori doglianze esposte dall'appellante ai fini dell'accoglimento delle domande subordinate, essendo tutte imperniate sui principi che presiedono alla conclusione, interpretazione ed esecuzione del contratto di assicurazione, in più essendo stata evocata la tutela consumeristica, nient'affatto pertinente al rapporto di tipo associativo istaurato dall'appellante con la società di mutuo soccorso appellata.
§3.1-L'appello incidentale parimenti non merita condivisione.
L'ente convenuto con esso ha chiesto la condanna di al pagamento Parte_1
della quota associativa relativa al periodo dal 20.10.2017 al 20.10.2018 per l'importo di euro 3.125,00, oltre rivalutazione e interessi di mora. E, però, ha reiterato tale richiesta senza prendere in considerazione quanto opinato dal tribunale per pervenire al rigetto della medesima domanda, già avanzata in prime cure.
È dato leggere nella sentenza impugnata: <
sfornita di allegazione e contrastante con la documentazione depositata in atti da parte
12 Contr attrice, la domanda riconvenzionale formulata dalla per il mancato pagamento dei contributi associativi relativi all'anno 2017 in misura pari ad € 3.125,00>> e,
difatti, risulta allegata alla produzione di primo grado dell'appellante prova del pagamento della quota associativa relativa all'anno 2017 (cfr. doc. 11), per cui, avendo l'appellante stesso, dopo il rifiuto di pagamento del sussidio per cui è causa, inteso sciogliere il suo rapporto con il medesimo ente appellato, come ampiamente dedotto nei suoi scritti difensivi e come evincibile dallo stesso tenore delle richieste di cui in premessa, non è dato comprendere a quale titolo sia preteso il pagamento della quota associativa relativa all'anno 2018.
In definitiva entrambe le impugnative vanno rigettate e la soccombenza reciproca che permane anche in questo grado impone, come già ritenuto dal primo giudice, la compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Collegio -come sopra composto- definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
1) rigetta l'appello principale e quello incidentale.
2) compensa le spese di lite del grado.
3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012, a carico dell'appellante principale e incidentale.
Così deciso nella camera di consiglio dell'11.04.2025
La Presidente est.
Marianna D'Avino
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