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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 12/01/2026, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 165/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
RAITI GIOVANNI ANTONIO GIU, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2364/2024 depositato il 18/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 29320229013152920000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120047869709000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160011115427000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4550/2025 depositato il 30/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla Agenzia delle Entrate di Catania e ad Agenzia delle Entrate Riscossione il 18 marzo 2024 (depositato in pari data), il sig. Ricorrente_1 (c.f.: CF_Ricorrente_1) impugnava l'intimazione di pagamento numero 29320229013152920, notificatagli il primo marzo 2024, con circoscritto riferimento alle cartelle di pagamento: a) n. 29320120047869709000, voluta per notificata in data
15/04/2013, per l'importo di €. 172,71; b) n. 29320160011115427000, voluta per notificata in data 01/09/2016, per l'importo di €. 285,16; oltre sanzioni ed interessi;
il tutto per il complessivo importo di €. 547,87.
Nel ricorso la difesa del contribuente censurava l'intimazione:
1- in via preliminare, eccependo l'estinzione per prescrizione delle pretese opposte – relative a tassa auto
2007 e 2010 – per effetto del decorso del termine di prescrizione triennale successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento;
2- avanzando, altresì, eccezione di omessa notifica degli atti prodromici alla intimazione di pagamento opposta, non avendo «Il Comune e l'Agente della Riscossione […] mai notificato gli atti prodromici alla cartella di pagamento» con «intervenuta prescrizione e decadenza dal procedere a mezzo ruolo esattoriale
»
3- subordinatamente, avanzando «eccezione di prescrizione in ordine alle sanzioni richieste» ed «eccezione di prescrizione degli interessi ex art. 2948 c.c. n.4».
Nel ricorso si puntualizzava, altresì, la ritenuta inapplicabilità alla specie di causa dell'art. 68, d. l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020, in particolare al comma 4-bis, come sostituito, da ultimo, dall'art. 4, comma 1 del d.l.
n. 41/2021 e l'opinata «proponibilità del presente ricorso anche oltre il termine di impugnazione proprio della intimazione di pagamento (non indicato nella stessa intimazione di pagamento)».
L'Agenzia delle Entrate di Catania si è costituita in giudizio mediante deposito di apposite controdeduzioni del 17 maggio 2024. Nello scritto difensivo, l'Amministrazione faceva anzitutto valere l'intervenuta « cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire limitatamente [al]
l[a] cartell[a] di pagamento nr. 2932012004786709000 [rectius: 29320120047869709000», a mente del comma 222 dell'art. unico della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, secondo il quale «sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali ...».
Di seguito, si eccepiva «l'inammissibilità delle eccezioni avverso le cartelle di pagamento e le iscrizioni a ruolo», avendo asseritamente L'Agente della Riscossione «correttamente notificato le cartelle di pagamento propedeutiche all'atto impugnato, mettendo il contribuente a legittima conoscenza delle proprie obbligazioni tributarie (cfr. referti di notifica allegati)».
Quanto, infine, alla eccepita prescrizione, la si riteneva nelle controdeduzioni inammissibile per avvenuta notifica delle cartelle e comunque infondata, tenuto conto della disciplina emergenziale anticovid.
Agenzia delle Entrate Riscossionenon si è costituita in giudizio.
La causa è stata rinviata all'udienza pubblica del 19 dicembre 2025. Quivi si è svolta la discussione alla presenza del solo rappresentante di Agenzia delle Entrate, dott. Nominativo_1, il quale insisteva nelle conclusioni rassegnate negli scritti difensivi, evidenziando, subordinatamente, per il caso di soccombenza, la responsabilità per la stessa in capo ad Agenzia delle Entrate Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuta l'ammissibilità del ricorso, va preliminarmente preso atto della fondata prospettazione dell'Amministrazione laddove evidenzia l'intervenuta cessazione della materia del contendere fatto riferimento alla contestazione da parte ricorrente dei crediti tributari portati dalla cartella n.
2932012004786709000, in forza dell'annullamento ex lege di cui al comma 222 dell'art. unico della L. n. 197 del 29 dicembre 2022, circa l'applicabilità del quale questa Corte riscontra la sussistenza di tutti i requisiti necessari.
Quanto al residuo thema disputandum, (quello, più esattamente, vertente sui crediti portati dalla cartella n. 29320160011115427000), il ricorso ha da accogliersi alla stregua del suo primo motivo impugnatorio, secondo cui il credito ha di dichiararsi prescritto dopo la notifica della cartella.
Ed invero:
- la cartella risulta notificata il 1° settembre 2016;
- trattandosi di cartella relativa a tassa auto per il 2010 il termine di prescrizione è quello triennale a mente dell'art. 5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86;
- il detto termine scadeva dunque – dopo la notifica della cartella – il 1° settembre 2019, scadenza rispetto alla quale è priva di portata precettiva – ratione temporis - la disciplina prorogatoria anticovid 19, che intervenne dopo che il credito si era già prescritto;
- del resto, la cartolina di ritorno prodotta da Agenzia delle Entrate a pretesa prova del compimento di un ulteriore atto interruttivo della prescrizione intercorso fra la data di notifica della cartella e quella di notifica della intimazione principalmente impugnata – ovverosia, la notifica della intimazione n.
29320189015105988000 – non raggiunge il suo obiettivo. Manca, infatti, alcuna emergenza documentale agli atti istruttori di causa, la quale dimostri il riferimento del «documento n. 29320189015105988000
» richiamato nella cartolina postale, al credito di cui alla (asseritamente propedeutica, v. p. 4 delle controdeduzioni) cartella n. 29320160011115427000 (il contumace Ente emettitore del detto documento non ha infatti provveduto a fornirne copia).
Assorbite le restanti censure prospettate in ricorso.
Le spese, parzialmente compensate in ragione dell'intervenuta parziale cessazione della materia del contendere di fonte legale, seguono – per il residuo - la soccombenza;
e, tenuto conto che quest'ultima risulta determinata dalla condotta del contumace Ente esattore, vanno poste a suo esclusivo carico nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento al credito portato dalla cartella n. 29320120047869709000 ed accoglie il ricorso per il residuo.
Agenzia delle Entrate Riscossione è condannata al pagamento delle spese processuali a favore dei difensori distrattari del ricorrente, liquidate in euro 150,00 (centocinquanta/00), oltre accessori come per legge.
Così deciso in Catania, all'udienza del 19 dicembre 2025.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
RAITI GIOVANNI ANTONIO GIU, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2364/2024 depositato il 18/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 29320229013152920000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120047869709000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160011115427000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4550/2025 depositato il 30/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla Agenzia delle Entrate di Catania e ad Agenzia delle Entrate Riscossione il 18 marzo 2024 (depositato in pari data), il sig. Ricorrente_1 (c.f.: CF_Ricorrente_1) impugnava l'intimazione di pagamento numero 29320229013152920, notificatagli il primo marzo 2024, con circoscritto riferimento alle cartelle di pagamento: a) n. 29320120047869709000, voluta per notificata in data
15/04/2013, per l'importo di €. 172,71; b) n. 29320160011115427000, voluta per notificata in data 01/09/2016, per l'importo di €. 285,16; oltre sanzioni ed interessi;
il tutto per il complessivo importo di €. 547,87.
Nel ricorso la difesa del contribuente censurava l'intimazione:
1- in via preliminare, eccependo l'estinzione per prescrizione delle pretese opposte – relative a tassa auto
2007 e 2010 – per effetto del decorso del termine di prescrizione triennale successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento;
2- avanzando, altresì, eccezione di omessa notifica degli atti prodromici alla intimazione di pagamento opposta, non avendo «Il Comune e l'Agente della Riscossione […] mai notificato gli atti prodromici alla cartella di pagamento» con «intervenuta prescrizione e decadenza dal procedere a mezzo ruolo esattoriale
»
3- subordinatamente, avanzando «eccezione di prescrizione in ordine alle sanzioni richieste» ed «eccezione di prescrizione degli interessi ex art. 2948 c.c. n.4».
Nel ricorso si puntualizzava, altresì, la ritenuta inapplicabilità alla specie di causa dell'art. 68, d. l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020, in particolare al comma 4-bis, come sostituito, da ultimo, dall'art. 4, comma 1 del d.l.
n. 41/2021 e l'opinata «proponibilità del presente ricorso anche oltre il termine di impugnazione proprio della intimazione di pagamento (non indicato nella stessa intimazione di pagamento)».
L'Agenzia delle Entrate di Catania si è costituita in giudizio mediante deposito di apposite controdeduzioni del 17 maggio 2024. Nello scritto difensivo, l'Amministrazione faceva anzitutto valere l'intervenuta « cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire limitatamente [al]
l[a] cartell[a] di pagamento nr. 2932012004786709000 [rectius: 29320120047869709000», a mente del comma 222 dell'art. unico della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, secondo il quale «sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali ...».
Di seguito, si eccepiva «l'inammissibilità delle eccezioni avverso le cartelle di pagamento e le iscrizioni a ruolo», avendo asseritamente L'Agente della Riscossione «correttamente notificato le cartelle di pagamento propedeutiche all'atto impugnato, mettendo il contribuente a legittima conoscenza delle proprie obbligazioni tributarie (cfr. referti di notifica allegati)».
Quanto, infine, alla eccepita prescrizione, la si riteneva nelle controdeduzioni inammissibile per avvenuta notifica delle cartelle e comunque infondata, tenuto conto della disciplina emergenziale anticovid.
Agenzia delle Entrate Riscossionenon si è costituita in giudizio.
La causa è stata rinviata all'udienza pubblica del 19 dicembre 2025. Quivi si è svolta la discussione alla presenza del solo rappresentante di Agenzia delle Entrate, dott. Nominativo_1, il quale insisteva nelle conclusioni rassegnate negli scritti difensivi, evidenziando, subordinatamente, per il caso di soccombenza, la responsabilità per la stessa in capo ad Agenzia delle Entrate Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuta l'ammissibilità del ricorso, va preliminarmente preso atto della fondata prospettazione dell'Amministrazione laddove evidenzia l'intervenuta cessazione della materia del contendere fatto riferimento alla contestazione da parte ricorrente dei crediti tributari portati dalla cartella n.
2932012004786709000, in forza dell'annullamento ex lege di cui al comma 222 dell'art. unico della L. n. 197 del 29 dicembre 2022, circa l'applicabilità del quale questa Corte riscontra la sussistenza di tutti i requisiti necessari.
Quanto al residuo thema disputandum, (quello, più esattamente, vertente sui crediti portati dalla cartella n. 29320160011115427000), il ricorso ha da accogliersi alla stregua del suo primo motivo impugnatorio, secondo cui il credito ha di dichiararsi prescritto dopo la notifica della cartella.
Ed invero:
- la cartella risulta notificata il 1° settembre 2016;
- trattandosi di cartella relativa a tassa auto per il 2010 il termine di prescrizione è quello triennale a mente dell'art. 5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86;
- il detto termine scadeva dunque – dopo la notifica della cartella – il 1° settembre 2019, scadenza rispetto alla quale è priva di portata precettiva – ratione temporis - la disciplina prorogatoria anticovid 19, che intervenne dopo che il credito si era già prescritto;
- del resto, la cartolina di ritorno prodotta da Agenzia delle Entrate a pretesa prova del compimento di un ulteriore atto interruttivo della prescrizione intercorso fra la data di notifica della cartella e quella di notifica della intimazione principalmente impugnata – ovverosia, la notifica della intimazione n.
29320189015105988000 – non raggiunge il suo obiettivo. Manca, infatti, alcuna emergenza documentale agli atti istruttori di causa, la quale dimostri il riferimento del «documento n. 29320189015105988000
» richiamato nella cartolina postale, al credito di cui alla (asseritamente propedeutica, v. p. 4 delle controdeduzioni) cartella n. 29320160011115427000 (il contumace Ente emettitore del detto documento non ha infatti provveduto a fornirne copia).
Assorbite le restanti censure prospettate in ricorso.
Le spese, parzialmente compensate in ragione dell'intervenuta parziale cessazione della materia del contendere di fonte legale, seguono – per il residuo - la soccombenza;
e, tenuto conto che quest'ultima risulta determinata dalla condotta del contumace Ente esattore, vanno poste a suo esclusivo carico nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento al credito portato dalla cartella n. 29320120047869709000 ed accoglie il ricorso per il residuo.
Agenzia delle Entrate Riscossione è condannata al pagamento delle spese processuali a favore dei difensori distrattari del ricorrente, liquidate in euro 150,00 (centocinquanta/00), oltre accessori come per legge.
Così deciso in Catania, all'udienza del 19 dicembre 2025.