Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 17/04/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2120/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 2120/2024, in materia di scioglimento del matrimonio, promosso da:
(C.F. ), nata in [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Basile
- ricorrente -
contro
(C.F. , nato in [...], il [...], contumace CP_1 C.F._2
- resistente -
Intervento del Pubblico Ministero in data 13.11.2024.
Conclusioni del ricorrente: “la signora intende divorziare dall'odierno resistente, Parte_1
chiedendo la conferma delle seguenti statuizioni: - confermare l'addebito formulata nella fase precedente da nei confronti di;
- confermare Parte_1 CP_1
l'assegnazione a la casa coniugale sita in Valenza Via Carlo Noè n. 30, con Parte_1
1
- porre, a carico di , entro il giorno 5 di ogni mese, a CP_1
titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia , la somma di Euro 350, Per_1
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie della figlia, regolate come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Alessandria;
- confermare l'ordine all' con sede in Casale Monferrato, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, quale datore di lavoro di di pagare direttamente a CP_1
in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul Parte_1
conto corrente indicato dalla ricorrente, la somma 350,00 oltre rivalutazione annuale Istat (prima rivalutazione: 22 dicembre 2023), quale mantenimento a favore di detraendola dagli Persona_2
emolumenti comunque corrisposti al sig. Tutto ciò premesso, la signora CP_1 Pt_1
rassegna le seguenti conclusioni: voglia l'On.le Tribunale adito, accogliere la domanda e
[...]
dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 08/01/1997 tra e Parte_1
, confermando le statuizioni della sentenza di separazione sopra indicata, CP_1
pronunciata dal Tribunale di Alessandria in data 22.11.2022, come sopra dettagliatamente riportate. Voglia altresì ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alessandria, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione della sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione negli eventuali comuni di rispettiva residenza”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso in data 20.5.2024, la IG.ra ha chiesto lo scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto col IG. . CP_1
2. All'udienza del 22.1.2025, il Giudice Delegato ha dichiarato la contumacia del resistente, ha preso atto dell'assenza ingiustificata della ricorrente e ha rilevato “l'insufficienza della documentazione patrimoniale/reddituale depositata dalla ricorrente, posto che le certificazioni uniche e le buste paga non sono atti idonei, non attestando l'insieme del patrimonio e dei redditi”.
3. Nel verbale dell'udienza del 25.3.2025, si legge: “[…] a domanda del Giudice, l'Avv.
Giuseppe Basile rappresenta: che i figli dei coniugi sono (Casale Monferrato, Persona_3
10.9.2000) e (Casale Monferrato, 3.11.1998), entrambi maggiorenni ed Persona_2
economicamente autosufficienti e che nessuna delle parti è ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La IG.ra dichiara: “ è la sorella del mio ex Parte_1 Persona_4
marito, che però non vive più lì. Col IG. ho avuto in tutto due figli, e CP_1 Per_3
, i quali vivono a Valenza, via Carlo Noé, n. 30, vivo anch'io lì con loro. Io oggi sono Per_1
2 arrivata in aereo da , ho vissuto due o tre mesi a Reggio Calabria, anzi un anno, Pt_2 sono andata l'anno scorso a vivere a Reggio Calabria. Vivo da un anno a Reggio Calabria, vivo in via Eremo Pietrastorta, n. 34, vivo da un amico con cui condivido la casa. Tutto il palazzo è del mio amico, IG. , io vivo da sola in un appartamento in quel Persona_5
palazzo. Da qualche mese, da gennaio a febbraio 2024, ho lavorato in un ristorante a Reggio
Calabria, sono cuoca, mi hanno dato Euro 2.800,00 per tutti e due i mesi. Poi, mi sono operata la gamba a Torino. I ragazzi lavorano, fa la segretaria in una fabbrica a Per_1
Valenza e lavora all'Eurospin, non sono sposati, vivono insieme loro due, nella casa di Per_3
Valenza, i proprietari di quella casa siamo io e il mio ex marito, IG. . Non ho CP_1
altri immobili. Il IG. è stato condannato per maltrattamenti. lavora da CP_1 Per_1
due anni, prende circa Euro 1.200,00 mensili netti. Anche lavora, lui con contratto a Per_3
tempo indeterminato, prende circa Euro 1.400,00 mensili netti. Ma non so di preciso, non ho guardato le loro buste paga. Sono loro che mi mantengono per adesso, finché troverò il lavoro che sto cercando al Sud. Il mantenimento di era stato disposto in sede di Per_1 separazione, perché all'epoca studiava e non lavorava”. Le dichiarazioni sono rilette Per_1 alla dichiarante che le conferma integralmente. Il Giudice solleva d'ufficio la questione dell'ammissibilità della domanda di addebito in sede di divorzio. L'Avv. Giuseppe Basile rinuncia alla domanda di addebito. Il Giudice solleva d'ufficio la questione dell'ammissibilità della domanda di assegnazione della casa familiare, in assenza di figli minorenni o economicamente autosufficienti. L'Avv. Giuseppe Basile insiste ugualmente nella domanda di assegnazione della casa familiare, posto che ci vivono i due figli, ancorché maggiorenni ed economicamente autosufficienti e anche la madre nei momenti in cui viene ad Alessandria. Il
Giudice solleva d'ufficio la questione dell'ammissibilità della domanda di contributo al mantenimento della figlia , la quale è descritta come economicamente autosufficiente. Per_1
L'Avv. Giuseppe Basile rinuncia alla domanda di contributo al mantenimento, nonché alla domanda connessa di pagamento diretto. L'Avv. Giuseppe Basile rappresenta di non insistere su alcuna istanza istruttoria e chiede che la causa sia immediatamente rimessa al Collegio per la decisione, rinunciando a ogni termine a difesa […]”. All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
4. La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, la separazione dei coniugi è stata pronunciata in data 13.7.2021, mentre il ricorso nel presente giudizio è stato depositato in data 7.10.2024, né risulta essere intervenuta riconciliazione tra i coniugi.
3 5. In linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinata alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi (si vedano, tra le altre, Cass.
9.8.2012, n. 14348 e Cass. 15.9.2011, n. 18863). In difetto di tale elemento, sia che la casa familiare sia in comproprietà fra i coniugi sia che appartenga in via esclusiva a un solo coniuge, il giudice non potrà adottare, con la sentenza di divorzio, un provvedimento di assegnazione della casa coniugale. Neppure può tenersi conto della situazione economica dei genitori o coniugi. L'assegnazione della casa coniugale, infatti, non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma può disporsi solo a favore del genitore affidatario esclusivo, collocatario dei figli minori oppure convivente con figli maggiorenni ma non autosufficienti economicamente.
6. Le spese di lite devono essere dichiarate non ripetibili, in considerazione della soccombenza reciproca, avendo la ricorrente formulato alcune domande (tra cui l'addebito del divorzio) rinunciate solo all'udienza di rimessione della causa in decisione e insistito sulla domanda di assegnazione della casa coniugale, qui rigettata.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato, tra i IG.ri e CP_1 Pt_1
in Albania, l'8.1.1997, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
[...]
Valenza, anno 2019, serie C, parte II, n. 87;
- rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla ricorrente, IG.ra nei confronti del resistente, IG. ; Parte_1 CP_1
- spese di lite non ripetibili.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 15 aprile 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
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