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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/05/2025, n. 2646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2646 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7316/2024
Il GIUDICE preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (cfr. Cass. n. 37137/2022): preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 429 c.p.c.; pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione III CIVILE in persona della giudice dr.ssa Valeria Di Donato nella causa civile iscritta al n. r.g. 7316/2024 promossa da:
in persona del legal rappresentante pro tempore, C.F. e Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
, C.F. , con l'Avv. MEZZANOGLIO STEFANO
[...] C.F._1
RICORRENTI contro
Controparte_1
(C.F. ), con il Direttore della Struttura, dr.ssa
[...] P.IVA_2
, e le funzionarie delegate dr.sse , e Controparte_2 CP_3 CP_4
Controparte_5
RESISTENTE
pagina 1 di 12 Oggetto: opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa n.
16/AL/2023, emessa dal Servizio Sanitario Nazionale -Regione Piemonte Asl Città di Torino il
27.03.2024
Rassegnate dalle parti le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa ammissione degli incombenti istruttori del caso, previo annullamento, revoca ovvero declaratoria di inefficacia del Verbale di accertamento prot. n. 02/2023, dichiarare nulla, illegittima e, in ogni caso, annullare e dichiarare priva di efficacia l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa n. 16/AL/2023 del
27.3.2024.Con vittoria di spese.”
Per parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvedere: in via principale, confermare l'Ordinanza Ingiunzione opposta n. 16/AL/2023 del 27 marzo 2024 (notificata in stessa data) relativa al verbale del Servizio Veterinario Area B n. 2/2023 del 3 gennaio 2023, oltre alle spese indicate in calce ai sensi dell'art. 18 Legge n. 689/1981, pari a €
10,00;- in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, si chiede la compensazione delle spese di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 6 D.L.gs. n. 150/2011 notificato in data 7 maggio 2024 in proprio ed in Parte_2 qualità di legale rappresentante della società “ ”, chiedeva di dichiarare Parte_1
l'annullamento del verbale di accertamento n. 2/2023 nonché di annullare e dichiarare priva di efficacia l'ordinanza di Ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa n. 16/AL/2023. In particolare, premesso che:
- il 15.6.2022 gli ispettori dell'ASL, nell'ambito della loro attività di controllo periodico, davano corso a una procedura di audit nei confronti della , quale società che svolge attività di Pt_1 commercio all'ingrosso di prodotti ittici, riscontrando la violazione del principio 6 del cd.
“Sistema HACCP” che impone all'imprenditore di: “Stabilire procedure per la verifica che includano prove supplementari e procedure per confermare che il sistema HACCP stia funzionando efficacemente”;
- con successive comunicazioni del 29.8.2022 e del 7.10.2022 la trasmetteva le Pt_1
integrazioni richieste per porre rimedio alla contestata violazione;
la ASL, tuttavia, senza fornire alcun chiarimento, riteneva non soddisfacenti le integrazioni e, senza alcun preavviso, in data 3.1.2023 emetteva il Verbale di accertamento prot. n. 02/2023;
pagina 2 di 12 - l'11.1.2023 , per il tramite dell'avv. Mezzanoglio, richiedeva di essere convocato per un Pt_1
confronto sulla sua posizione;
la ASL, tuttavia, solo il 2.2.2023 riscontrava la comunicazione e, per la prima volta, forniva chiarimenti per la redazione del documento di verifica conforme al principio 6 citato;
- , pertanto, si adeguava immediatamente alle prescrizioni fornite e inviava all'ASL il Pt_1
documento aggiornato;
- L'ASL, preso atto del contenuto del documento e ritenuto lo stesso sufficiente, emetteva atto conclusivo dell'audit iniziata il 15.6.2022;
- L'incontro richiesto da aveva, dunque, luogo oltre un anno dopo la richiesta Pt_1 dell'11.1.2023, ossia il 26.2.2024 e all'esito dello stesso l'ASL emetteva l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione, nonostante l'esito positivo dell'audit; ciò premesso ha dedotto che la ASL, pur a fronte delle molteplici richieste di far Fish di indicazioni specifiche per la redazione del documento di verifica, ha omesso di fornire i chiarimenti richiesti per consentire alla società di adeguarsi alle prescrizioni, redigendo il verbale del 3.1.2023 nonostante la procedura di audit fosse ancora in corso;
inoltre, pur a fronte dell'ottemperanza di alle Pt_1 prescrizioni trasmesse il 2.2.2023 e all'esito positivo dell'audit, la ASL ha emesso ugualmente l'ordinanza ingiunzione riscontrando il mancato adempimento alle prescrizioni di adeguamento relative al manuale di aggiornamento di autocontrollo.
Il Servizio sanitario nazionale – regione ASL Città di Torino, si costituiva in giudizio CP_1 contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto. In particolare, esponeva che:
- con rapporto n. 51249 del 06/04/2023 il Servizio Veterinario ASL “Città ” Area B, CP_1
trasmetteva alla Struttura Complessa Legale e Affari Generali dell'ASL Città di Torino il processo verbale n. 02/2023 del 03 gennaio 2023, notificato in pari data, redatto a carico di
, in proprio ed in qualità di legale rappresentante della società Parte_2 Parte_1 per la violazione dell'art. 5 comma 1°, Regolamento CE n. 852/2004 e s.m.i. concernente
"l'igiene dei prodotti alimentari" in quanto: ”si riscontrava il mancato adempimento alle prescrizioni di adeguamento impartite dall'Autorità competente e relative all'aggiornamento del piano di sicurezza alimentare mediante implementazione del principio 6 del sistema
HACCP (redazione di procedure per la verifica e per la conferma che il sistema HACCP stia funzionando efficacemente).”;
- la suddetta violazione veniva accertata nel mercato ittico all'ingrosso sito in C.so Ferrara 46,
Torino, il 3 gennaio 2023 alla presenza di;
Parte_2
pagina 3 di 12 - il ricorrente non si avvaleva né della possibilità del pagamento della sanzione ridotta del 30%
(Euro 1.400,00 se effettuato entro 5 giorni dalla notifica), né del pagamento in misura ridotta di
Euro 2.000,00 (se pagato dal 6° al 60° giorno dalla notifica), ma presentava uno scritto difensivo, ex art. 18 L. 689/81, nel quale faceva presente che mentre stava provvedendo a sistemare le confezioni di cefalopodi per il decongelamento, momentaneamente riposte su un tavolo di metallo, si era dovuto allontanare per scaricare la merce in arrivo;
pertanto, non si poteva ritenere violata alcuna norma prevista dal manuale di autocontrollo (HACCP), non essendo in atto, secondo il medesimo, il processo di decongelamento;
chiedeva inoltre di essere sentito ai sensi dell'art. 18 ex L. 689/81;
- in sede di audizione, fissata in data 26 febbraio 2024, si presentavano e l'Avv. Parte_2
Stefano Mezzanoglio, i quali richiamavano integralmente il contenuto degli scritti difensivi, aggiungendo, a titolo di ulteriore precisazione, che i “prodotti ittici oggetto di accertamento non avevano subito alcuna alterazione, in quanto non era in corso il processo di decongelamento essendo solo momentaneamente appoggiati”;
- la ASL, con ordinanza Ingiunzione n. 16/AL/2023 del 27 marzo 2024, notificata in pari data, ingiungeva al ricorrente di pagare la somma, ridotta al minimo edittale, di € 1.000,00, oltre alle spese del procedimento pari a complessivi € 10,00;
- il 29 aprile 2024 la ASL riceveva il pagamento della opposta ordinanza ingiunzione, ad estinzione del procedimento sanzionatorio.
Ciò premesso, deduceva che tra il Servizio Veterinario Area B e vi era stato un continuo Parte_2
scambio di riscontri, come elencati nel verbale di accertamento n. 2/2023 e, in particolare, quanto al principio 6 del sistema HCCP: le evidenze trasmesse da il 29.8.2022, ossia entro il termine Pt_2
ulteriore concesso dal con nota del 5.8.2022 non erano ritenute esaustive in quanto non era CP_1
stata predisposta alcuna procedura di verifica;
ancora, la documentazione trasmessa il 7.10.2022 entro l'ulteriore termine concesso con nota del 30.9.2022 era priva di appropriata procedura in applicazione del principio 6; infine, in occasione dell'ulteriore incontro fissato presso gli uffici del Servizio il
21.11.2022, non si presentava adducendo l'impossibilità di raggiungere l'ufficio per motivi di Pt_2
lavoro. Evidenziava, inoltre, che aveva ripetutamente rifiutato di fornire la documentazione Pt_2
richiesta adducendo motivi legati alla privacy, tanto che il 16.6.2022 veniva sporta denuncia per il reato di cui all'art. 650 c.p. Contestava, pertanto, quanto asserito da in ordine al mancato riscontro Pt_2 dei chiarimenti richiesti, ribadendo la legittimità dell'ordinanza ingiunzione stante l'inottemperanza della alle prescrizioni fornite entro il termine concesso. Pt_1
***
pagina 4 di 12 Il ricorso è infondato e va rigettato.
L'ordinanza ingiunzione in esame è stata emessa all'esito di un lungo iter amministrativo iniziato con l'attività posta in essere dagli ispettori del Servizio Veterinario ASL dell'area B il 15.6.2022 Pt_3 presso l'esercizio commerciale della sito in Corso Ferrara 46, Torino, come meglio Parte_1
dettagliato nel report prodotto sub all.6.
La circostanza è oggetto di prova documentale e non è contestata.
I principali motivi di ricorso attengono: 1) alla condotta asseritamente tenuta dall'ASL che, omettendo di fornire specifiche prescrizioni sul “principio 6 del sistema HACCP” non avrebbe consentito alla società di adeguarsi alle stesse ed evitare la sanzione;
2) all'emissione del provvedimento sanzionatorio allorquando la procedura di audit era ancora in corso, procedura che, secondo la prospettazione del ricorrente, si sarebbe poi conclusasi positivamente, ossia con riscontro soddisfacente della documentazione fornita.
Entrambi i motivi di ricorso sono infondati e smentiti dalla documentazione prodotta in atti.
Va premesso che la materia è disciplinata dal Regolamento (CE) 852/2004 e dal D.lgs. 193/07 che prevedono, per quel che in questa sede rileva, un'attività di autocontrollo (HACCP) igienico in tutti i pubblici esercizi per gli operatori del settore alimentare, al principale scopo di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori con riguardo alla sicurezza degli alimenti.
In particolare, l'art. 1 del Regolamento (CE) 852/2004 prevede che “…d) l'applicazione generalizzata di procedure basate sui principi del sistema HACCP, unitamente all'applicazione di una corretta prassi igienica, dovrebbe accrescere la responsabilità degli operatori del settore alimentare;
” e “e) i manuali di corretta prassi costituiscono uno strumento prezioso per aiutare gli operatori del settore alimentare nell'osservanza delle norme d'igiene a tutti i livelli della catena alimentare e nell'applica zione dei principi del sistema HACCP”.
Nell fattispecie in esame, alla e a , in qualità di amministratore Unico ed Parte_1 Parte_2
Operatore del settore alimentare (OSA) dell'impresa, è stata contestata la violazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 1 del Reg. CE 852/2004 laddove si legge “Gli operatori del settore alimentare predispongono, attuano e mantengono una o più procedure permanenti, basate sui principi del sistema
HACCP”. La violazione è sanzionata dal D.Lgs. 193/2007, art. 6 punto 7 che testualmente recita “
7. Nel caso in cui l'autorità competente riscontri inadeguatezze nei requisiti o nelle procedure di cui ai commi 4, 5 e 6 fissa un congruo termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000;”.
pagina 5 di 12 La A.S.L. Città di Torino, con il verbale di contestazione dell'illecito amministrativo prot. n. 02/2023
(doc. n. 6), ha contestato la suddetta violazione agli odierni ricorrenti per non aver predisposto, entro i tempi stabiliti, alcuna procedura di verifica in applicazione del PRINCIPIO 6 DEL SISTEMA
HACCP di cui all'art. 5 del Reg. CE N. 852/04.; ha, dunque, previsto la possibilità del pagamento della sanzione in misura ridotta dell'importo di € 1.400,00, pari a un terzo della pena, ove effettuato entro 5 giorni dalla notifica, ovvero, al pagamento della somma di € 2.000, in caso di pagamento effettuato dal 6° al 60° giorno dalla notifica.
Ciò posto, come emerge in maniera inconfutabile dalla documentazione prodotta e, segnatamente dalla cronologia delle attività svolte come dettagliatamente riportate nel verbale stesso, non vi è stata alcuna violazione procedurale né dell' né del procedimento sanzionatorio di cui alla L. 689/81, ma Pt_3
anzi, risulta siano stati concessi al soggetto sanzionato plurime possibilità e diversi termini per provvedere all'adempimento delle prescrizioni fornite.
Pare opportuno premettere che per «processo di audit» si intendono una serie di attività finalizzate ad una pianificazione strategica di natura sistemica che individui le priorità in funzione dei rischi garantendo la copertura adeguata di tutti i settori di attività pertinenti e di tutte le autorità competenti disciplinate dal Regolamento (definizione di cui all'art. 3 del Regolamento e agli artt. 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002).
I programmi di audit predisposti dal settore regionale Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare supportano le azioni poste in essere dalle per verificare il Controparte_6
livello di raggiungimento degli obiettivi di sicurezza stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di alimenti e mangimi.
Gli audit consentono di ottenere una visione complessiva delle attività di controllo ufficiale in e sono disciplinati da una normativa regionale ad hoc( CP_1
DD 25/01/2023, n. 126 – Linee di indirizzo e modulistica a supporto dello svolgimento degli audit
,DGR 4/05/2009, n. 8-11333 - Audit regionali in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi).
Le linee d'indirizzo per lo svolgimento degli audit sulle autorità competenti per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali ai sensi del Re UE 2017/265 forniscono indicazioni sulla natura dei processi degli audit interni delle A.C.R. (Autorità competente regionale) e (Autorità competente locale) , ivi CP_7
Contr compresi gli audit regionali nei confronti delle e sulla loro attuazione in conformità a quanto previsto dal Regolamento secondo le indicazioni presenti nella Comunicazione n. 2021/C 66/22 della
Commissione Europea “Documento di orientamento sull'attuazione delle disposizioni per lo svolgimento degli audit a norma dell'art. 6 del regolamento (UE) 2017/625”.
pagina 6 di 12 Si tratta, pertanto, di una procedura del tutto distinta e autonoma da quella prevista dalla L. n. 689/81 in materia di sanzioni amministrative.
Parte ricorrente lamenta che “l'A.S.L. di Torino non ha fornito i chiarimenti richiesti e ha emesso il verbale del 3.1.2023 nonostante l'audit fosse ancora in corso e il confronto con la Parte_1 ancora aperto, così come anche confermato dall'A.S.L. nel punto 4 doc. 5 in cui la ASL dichiarava di essere “a disposizione per un confronto proficuo utile a chiarire ed illustrare le finalità “del principio
6 del sistema HCCP (cfr ricorso pag. 4).
Tale assunto non è condivisibile e parzialmente smentito dalla documentazione in atti e dalla espletata prova testimoniale.
Difatti, la A.S.L. già a far data dalla prima attività di controllo audit del 15.6.2022 ha, da un lato riscontrato la mancata produzione da parte della della “documentazione relativa Pt_1
all'applicazione di metodi, procedure ecc. utili a verificare l'efficacia del sistema HACCP…”, dall'altro ha ritenuto necessaria l'adozione di “azioni correttive al fine di porre rimedio alle non conformità rilevate…”, concedendo il termine di 30 giorni al fine di consentire all'OSA (operatore settore alimentare) per “aggiornare il piano di sicurezza alimentare implementando quanto previsto dal
PRINCIPIO 6 del sistema HACCP”. Risulta, inoltre, a pag, 4 del report AUDIT prodotto da parte resistente che, diversamente da quanto allegato da parte ricorrente, in relazione proprio all'attuazione del principio 6, “sono state illustrate, ai presenti, alcune indicazioni operative per definire in modo ottimale quanto richiesto”; ne consegue che già in tale sede, erano state fornite le indicazioni e prescrizioni necessarie per provvedere all'adeguamento della documentazione. Le circostanze ivi riportate, peraltro, sono fide facenti fino a querela di falso.
Entro il primo termine concesso del 30.7.2022 la non ottemperava a quanto richiesto e Pt_1
solo con nota n. 132073 del 3.8.2022 comunicava di aver posto rimedio alle difformità rilevate, senza tuttavia fornire le necessarie evidenze, ossia la documentazione richiesta.
Pertanto, in data 5.08.2022 la ASL richiedeva “evidenze delle azioni correttive intraprese” fissando un ulteriore termine al 29.08.2022 (nota prot. n. 133166).
Il 29.8.2022 trasmetteva le evidenze richieste ma quelle relative all'applicazione del Pt_1
Principio 6 del sistema HACCP non venivano ritenute esaustive, in quanto non era stata predisposta alcuna procedura di verifica. Tanto risulta dal verbale di contestazione e non è stato allegato, né vi è prova che entro il suddetto duplice termine concesso la si sia adeguata alle prescrizioni Pt_1
richieste.
Con ulteriore nota del 30.09.2022 prot. n. 142305, l'A.S.L. richiedeva, ancora una volta, la rimozione
“di tale non conformità stabilendo ancora un termine di adeguamento ulteriore di 30 giorni e
pagina 7 di 12 confermando la piena disponibilità ad un confronto proficuo e utile, finalizzato all'adempimento nei tempi di quanto oggetto di prescrizione”;
Il 7.10.2022 la con nota prot. n. 147978 trasmetteva nuovamente la documentazione priva Pt_1
di appropriata procedura in applicazione del Principio 6.
Il 27.10.2022 i veterinari ufficiali BRUATTO e OSELLA in corso di sopralluogo presso lo stabilimento della (come da relazione del 27.10.2022 richiamata nel verbale 2/2023) Parte_1
invitavano a concordare un confronto con l'Ufficio per la definizione del principio 6, Pt_2
riconfermando la richiesta di adempimento delle prescrizioni già impartite in corso di AUDIT.
Il 15.11.2022, in corso di un accertamento congiunto con personale del N.A.S. Carabinieri di Torino
RESTA veniva convocato presso gli uffici del SSN ASL per il 21.11.2022.
Il 21.11.2022, tuttavia, comunicava via pec di non poter raggiungere l'ufficio per motivi di Pt_2
lavoro e, contattato telefonicamente, interrompeva bruscamente la comunicazione senza manifestare la volontà e la disponibilità a concordare un altro appuntamento.
Tale circostanza, oltre a non essere stata specificamente contestata, risulta documentalmente provata dal verbale di contestazione del 3.1.2023 ed è stata confermata all'esito dell'espletata istruttoria orale.
Il medico veterinario ha, difatti, dichiarato: “…noi abbiamo chiesto più volte al Persona_1 Pt_2
di predisporre una procedura inerente al citato principio, quindi la procedura di validazione che il suo piano funzionasse. Lo abbiamo chiesto fin dall'inizio, successivamente all'audit e siamo sempre stati disponibili a chiarire. Non avendo lui trasmesso tale documentazione, lo abbiamo sollecitata nuovamente. …il 27.10 i colleghi della mia struttura che fanno attività di controllo ufficiale nello stabilimento del , nel fare controlli per altri motivi lo hanno di nuovo invitato a concordare un Pt_2
incontro per spiegargli cosa dovesse produrre. … il era nuovamente convocato per questo caso Pt_2
per il giorno 21.11, sempre per poter spiegare quanto riferito al principio 6 HACCP. …lui aveva appuntamento alle 10.30; io non ho parlato direttamente con ma so il lo ha inizialmente Pt_2 Pt_2 comunicato via PEC alle ore 10.16, neanche un quarto d'ora prima dell'ora della convocazione di non poter presenziale, e a quel poi è stato contattato dal Dott. ma ha interrotto la comunicazione Per_2
senza manifestare disponibilità per fissare un successivo appuntamento.”.
Di analogo tenore sono le dichiarazioni rese dal medico veterinario “…a seguito Persona_3 dell'audit del 15.06.22, non aveva prodotto, nonostante fosse più volte richiesto dall'ufficio, la documentazione relativa alle prescrizioni effettuate in corso di audit tra cui quella attestante
l'attivazione del principio 6 HACCP, cioè l'obbligo del titolare dell'impresa alimentare ai sensi dell'art. 5 della Reg. UE 852 di predisporre e attuare un sistema di controllo basato sulla HACCP.
Questo prevede diversi punti;
il punto 6 è fondamentale perché prevede l'attuazione di piani di verifica
pagina 8 di 12 del piano stesso. Al momento dell'audit, che è oggetto di preavviso di circa 20-30 giorni – controllo sistematico dell'impresa alimentare, che consente di valutare in modo globale se questa ha sotto controllo il principio della sicurezza alimentare delle proprie produzioni; in sede di preavviso vengono esplicitati gli argomenti che saranno trattati e i documenti necessari che vengono richiesti al titolare dell'impresa per prepararsi all'audit stesso. Questo audit era partito in modo anomalo rispetto a tutti quelli che ho effettuato nella mia vita, perché il si rifiutava di fornire la Pt_2
documentazione richiesta adducendo la tutela della privacy. …so che la richiesta era stata sollecitata più volte e aveva sempre trovato riscontro nel diniego da parte del , fin quando in data 16.06.22 Pt_2
l'autorità competente di allora scriveva alla Procura della Repubblica una notizia di reato ex art 650
c.p., in quanto il si rifiutava di fornire quanto richiesto adducendo motivi di privacy. …Quando Pt_2 abbiamo fatto l'audit, il 15.06.22, venivano riscontrate delle inadeguatezze riportate nel report finale.
Ai sensi dell'art. 6, co. 7, dlgs 193/2007 veniva dato al titolare un tempo congruo per adeguare alla normativa le non conformità o inadeguatezze riscontrate. …avevamo concordato di sollecitare nuovamente il a concordare con l'ufficio un momento di confronto perché l'audit era già Pt_2
terminato, dicendo che eravamo sempre disponibili a ricevere i suoi chiarimenti e a dargli le nostre conoscenze affinchè potesse portare a termine il suo piano. …avevamo concordato con il Resta giorno
e ora, che erano stati indicati proprio da lui. …Quasi allo scadere dell'orario concordato, una amministrativa ci mostrava la pec del con cui comunicava che non sarebbe venuto…. Lui però, Pt_2
come riferisce interrompeva la comunicazione senza ulteriormente motivare e senza fornire Per_2 altra data. Alla fine non ci siamo più visti. …alla fine dell'audit la ha trasmesso della Pt_1 documentazione che non era sufficiente a soddisfare quanto previsto dall'art 5 HACCP principio 6.
La documentazione trasmessa era la definizione di principio 6 e non il piano di verifica che doveva predisporre. Solo alla fine, credo qualche giorno prima del 12.04.23, è riuscito a trasmettere questo piano di verifica del sistema. Premetto che se non avesse adempiuto alle prescrizioni era obbligo dell'autorità competente disporre ulteriore sanzione di blocco dell'attività o sospensione temporale dell'attività o comunque altri provvedimenti sanitari prescrittivi”.
Ne consegue che il verbale di contestazione del 3.1.2023 è del tutto legittimo ed assunto nel pieno rispetto della procedura “audit”, avendo, anzi, l'amministrazione procedente concesso plurimi termini alla per consentirle di adeguarsi alle prescrizioni fornite sin dal primo accesso del 15.6.2022. Pt_1
Resta e la sono rimasti inadempienti per mesi rispetto alle prescrizioni impartite non Pt_1
provvedendo a tramettere la documentazione necessaria per ottemperare al Principio 6 del sistema HACCP e ciò né all'esito del primo termine del 15.7.2022, né del secondo termine di
pagina 9 di 12 ulteriori 30 giorni del 30.10.2022, né in occasione dell'incontro fissato per il 21.11.2022, con sostanziale concessione di un ulteriore termine.
Resta, anzi, non presentandosi all'incontro fissato né concordando un altro incontro per Pt_2
adempiere a quanto richiesto, ma anzi opponendo “ragioni di privacy” alla richiesta di integrazione della documentazione richiesta, è rimasto inadempiente rispetto alle prescrizioni richieste, non provvedendo a sanare entro i plurimi termini concessi le difformità riscontrate e, così, consolidando la violazione riscontrata il 15.6.2022 e confermata, poiché ancora in essere, il 3.1.2023.
Del tutto smentite dalla riportata cronologia dei fatti sono, dunque, le affermazioni di cui al ricorso secondo cui la ASL, rispetto alle integrazioni inviate da “non riscontrava neppure formalmente Pt_2
quelle inviate il 7.10.2022 ma, senza alcun preavviso, in data 3.1.2023 emetteva il Verbale di accertamento…”. Così come è del tutto in contrasto con la riportata prova documentale e testimoniale la circostanza che la ASL solo in data 2.2.2023 “per la prima volta forniva i chiarimenti da sempre richiesti dal signor ”. Pt_2
Il verbale di contestazione del 3.1.2023 è, dunque, stato emesso all'esito del reiterato inadempimento di alle prescrizioni fornite, allorquando la procedura Audit rispetto all'operatore alimentare era Pt_2
ampiamente conclusa. Sul punto, pare opportuno chiarire che, in ogni caso, a nulla rileva che la procedura di “Audit” fosse o meno ancora in corso, atteso che, secondo la richiamata determinazione dirigenziale della e le allegate Linee Guida “Gli audit interni oggetto delle presenti CP_1 CP_1
linee guida hanno lo scopo di verificare se i controlli ufficiali e altre attività ufficiali disciplinati dal
Regolamento sono eseguiti in modo efficace e se sono idonei a conseguire gli obiettivi stabiliti dalla pertinente legislazione, compresa la conformità ai piani di controllo nazionali.”
Non vi è alcuna norma che condizioni alla conclusione della suddetta procedura di AUDIT
l'accertamento della violazione della richiamata normativa e l'attivazione del procedimento sanzionatorio di cui alla Legge n. 689/81, trattandosi di procedure distinte e indipendenti.
Ciò che rileva ai fini di vagliare la legittimità della sanzione irrogata con l'ordinanza ingiunzione è la verifica della sussistenza della violazione contestata al momento della redazione del verbale di illecito amministrativo del 3.1.2023 e non vi è dubbio che a tale data la , nonostante ripetuti solleciti, Pt_1
non avesse provveduto ad adeguare la documentazione per il corretto funzionamento del proprio piano di sicurezza alimentare, in attuazione del principio 6 del sistema HACCP.
Peraltro, diversamente da quanto asserito da parte ricorrente il cod. n. 5 punto 4, richiamato a pag. 5 del ricorso con il quale l'ASL dichiara di “essere a disposizione per un confronto proficuo e utile a chiarire
e illustrare le finalità del principio 6 del sistema HACCP” risale al 30.9.2022 e, dunque, antecedente al verbale di contestazione del 3.1.2023.
pagina 10 di 12 In definitiva, a nulla rileva se la , successivamente alla data del 3.1.2023, allorquando è stata Pt_1
accertata la violazione, si fosse o meno uniformata alle prescrizioni indicate in sede di stante Pt_3 la diversità tra le due procedure e l'irrilevanza dell'eventuale esito positivo dell' dopo la Pt_3
decorrenza dei termini concessi per l'adeguamento. Pertanto, quanto indicato nell'atto conclusivo dell'Audit del 12.4.2023, rispetto alle evidenze ritenute “sufficienti” trasmesse dalla ricorrente solo in data 1.3.2023 e, dunque, ben oltre i plurimi termini fissati per l'adeguamento in sede di audit, non assume alcuna rilevanza rispetto alla sussistenza della violazione già accertata con verbale del
3.1.2023, né l' atto è idoneo a elidere la violazione stessa.
L'ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa n. 16/AL/2023 è stata, dunque, legittimamente emessa in data 27.03.2024, dopo l'audizione richiesta da e che si è Parte_2
regolarmente svolta in data 26.02.2024. Parte ricorrente lamenta, sul punto, che l'audizione è stata svolta un anno dopo la sua richiesta.
Secondo l'art. 18 della L. 689/81 non vi è un obbligo temporale da rispettare in capo all'Amministrazione sul “quando” espletare l'audizione; sul punto la S.C. ha precisato che “…la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale. …” (cfr. Cass. n.
24901/2022).
In conclusione, l'opposizione va respinta, con conferma integrale dell'ordinanza-ingiunzione.
Pur nella soccombenza della parte ricorrente opponente, quest'ultima non dev'essere condannata al rimborso delle spese processuali della presente causa in favore della parte resistente opposta, essendosi quest'ultima costituita in giudizio a mezzo di propri funzionari delegati e non essendo state specificate attraverso apposita nota spesa né documentate le spese vive ed i costi sostenuti.
Sul punto si richiamano i principi espressi dalla S.C.: “l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato …. non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono in tal caso liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota.” (cfr. Cass. n. 11389/2011; si vedano anche Cass. n. 18066/2007, secondo cui all'autorità amministrativa che sta in giudizio personalmente va riconosciuto solo il rimborso delle pagina 11 di 12 spese sostenute, ove “documentate e richieste” e Cass. n. 2872/2007, che richiede l'indicazione di tali spese in “apposita nota”)
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'Ordinanza-Ingiunzione n. 16/AL/2023 del 27 marzo 2024.
2) 2) Nulla in punto spese processuali.
Così deciso in Torino, 28 maggio 2025
Il giudice dr.ssa Valeria Di Donato
pagina 12 di 12
Il GIUDICE preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (cfr. Cass. n. 37137/2022): preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 429 c.p.c.; pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione III CIVILE in persona della giudice dr.ssa Valeria Di Donato nella causa civile iscritta al n. r.g. 7316/2024 promossa da:
in persona del legal rappresentante pro tempore, C.F. e Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
, C.F. , con l'Avv. MEZZANOGLIO STEFANO
[...] C.F._1
RICORRENTI contro
Controparte_1
(C.F. ), con il Direttore della Struttura, dr.ssa
[...] P.IVA_2
, e le funzionarie delegate dr.sse , e Controparte_2 CP_3 CP_4
Controparte_5
RESISTENTE
pagina 1 di 12 Oggetto: opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa n.
16/AL/2023, emessa dal Servizio Sanitario Nazionale -Regione Piemonte Asl Città di Torino il
27.03.2024
Rassegnate dalle parti le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa ammissione degli incombenti istruttori del caso, previo annullamento, revoca ovvero declaratoria di inefficacia del Verbale di accertamento prot. n. 02/2023, dichiarare nulla, illegittima e, in ogni caso, annullare e dichiarare priva di efficacia l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa n. 16/AL/2023 del
27.3.2024.Con vittoria di spese.”
Per parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvedere: in via principale, confermare l'Ordinanza Ingiunzione opposta n. 16/AL/2023 del 27 marzo 2024 (notificata in stessa data) relativa al verbale del Servizio Veterinario Area B n. 2/2023 del 3 gennaio 2023, oltre alle spese indicate in calce ai sensi dell'art. 18 Legge n. 689/1981, pari a €
10,00;- in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, si chiede la compensazione delle spese di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 6 D.L.gs. n. 150/2011 notificato in data 7 maggio 2024 in proprio ed in Parte_2 qualità di legale rappresentante della società “ ”, chiedeva di dichiarare Parte_1
l'annullamento del verbale di accertamento n. 2/2023 nonché di annullare e dichiarare priva di efficacia l'ordinanza di Ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa n. 16/AL/2023. In particolare, premesso che:
- il 15.6.2022 gli ispettori dell'ASL, nell'ambito della loro attività di controllo periodico, davano corso a una procedura di audit nei confronti della , quale società che svolge attività di Pt_1 commercio all'ingrosso di prodotti ittici, riscontrando la violazione del principio 6 del cd.
“Sistema HACCP” che impone all'imprenditore di: “Stabilire procedure per la verifica che includano prove supplementari e procedure per confermare che il sistema HACCP stia funzionando efficacemente”;
- con successive comunicazioni del 29.8.2022 e del 7.10.2022 la trasmetteva le Pt_1
integrazioni richieste per porre rimedio alla contestata violazione;
la ASL, tuttavia, senza fornire alcun chiarimento, riteneva non soddisfacenti le integrazioni e, senza alcun preavviso, in data 3.1.2023 emetteva il Verbale di accertamento prot. n. 02/2023;
pagina 2 di 12 - l'11.1.2023 , per il tramite dell'avv. Mezzanoglio, richiedeva di essere convocato per un Pt_1
confronto sulla sua posizione;
la ASL, tuttavia, solo il 2.2.2023 riscontrava la comunicazione e, per la prima volta, forniva chiarimenti per la redazione del documento di verifica conforme al principio 6 citato;
- , pertanto, si adeguava immediatamente alle prescrizioni fornite e inviava all'ASL il Pt_1
documento aggiornato;
- L'ASL, preso atto del contenuto del documento e ritenuto lo stesso sufficiente, emetteva atto conclusivo dell'audit iniziata il 15.6.2022;
- L'incontro richiesto da aveva, dunque, luogo oltre un anno dopo la richiesta Pt_1 dell'11.1.2023, ossia il 26.2.2024 e all'esito dello stesso l'ASL emetteva l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione, nonostante l'esito positivo dell'audit; ciò premesso ha dedotto che la ASL, pur a fronte delle molteplici richieste di far Fish di indicazioni specifiche per la redazione del documento di verifica, ha omesso di fornire i chiarimenti richiesti per consentire alla società di adeguarsi alle prescrizioni, redigendo il verbale del 3.1.2023 nonostante la procedura di audit fosse ancora in corso;
inoltre, pur a fronte dell'ottemperanza di alle Pt_1 prescrizioni trasmesse il 2.2.2023 e all'esito positivo dell'audit, la ASL ha emesso ugualmente l'ordinanza ingiunzione riscontrando il mancato adempimento alle prescrizioni di adeguamento relative al manuale di aggiornamento di autocontrollo.
Il Servizio sanitario nazionale – regione ASL Città di Torino, si costituiva in giudizio CP_1 contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto. In particolare, esponeva che:
- con rapporto n. 51249 del 06/04/2023 il Servizio Veterinario ASL “Città ” Area B, CP_1
trasmetteva alla Struttura Complessa Legale e Affari Generali dell'ASL Città di Torino il processo verbale n. 02/2023 del 03 gennaio 2023, notificato in pari data, redatto a carico di
, in proprio ed in qualità di legale rappresentante della società Parte_2 Parte_1 per la violazione dell'art. 5 comma 1°, Regolamento CE n. 852/2004 e s.m.i. concernente
"l'igiene dei prodotti alimentari" in quanto: ”si riscontrava il mancato adempimento alle prescrizioni di adeguamento impartite dall'Autorità competente e relative all'aggiornamento del piano di sicurezza alimentare mediante implementazione del principio 6 del sistema
HACCP (redazione di procedure per la verifica e per la conferma che il sistema HACCP stia funzionando efficacemente).”;
- la suddetta violazione veniva accertata nel mercato ittico all'ingrosso sito in C.so Ferrara 46,
Torino, il 3 gennaio 2023 alla presenza di;
Parte_2
pagina 3 di 12 - il ricorrente non si avvaleva né della possibilità del pagamento della sanzione ridotta del 30%
(Euro 1.400,00 se effettuato entro 5 giorni dalla notifica), né del pagamento in misura ridotta di
Euro 2.000,00 (se pagato dal 6° al 60° giorno dalla notifica), ma presentava uno scritto difensivo, ex art. 18 L. 689/81, nel quale faceva presente che mentre stava provvedendo a sistemare le confezioni di cefalopodi per il decongelamento, momentaneamente riposte su un tavolo di metallo, si era dovuto allontanare per scaricare la merce in arrivo;
pertanto, non si poteva ritenere violata alcuna norma prevista dal manuale di autocontrollo (HACCP), non essendo in atto, secondo il medesimo, il processo di decongelamento;
chiedeva inoltre di essere sentito ai sensi dell'art. 18 ex L. 689/81;
- in sede di audizione, fissata in data 26 febbraio 2024, si presentavano e l'Avv. Parte_2
Stefano Mezzanoglio, i quali richiamavano integralmente il contenuto degli scritti difensivi, aggiungendo, a titolo di ulteriore precisazione, che i “prodotti ittici oggetto di accertamento non avevano subito alcuna alterazione, in quanto non era in corso il processo di decongelamento essendo solo momentaneamente appoggiati”;
- la ASL, con ordinanza Ingiunzione n. 16/AL/2023 del 27 marzo 2024, notificata in pari data, ingiungeva al ricorrente di pagare la somma, ridotta al minimo edittale, di € 1.000,00, oltre alle spese del procedimento pari a complessivi € 10,00;
- il 29 aprile 2024 la ASL riceveva il pagamento della opposta ordinanza ingiunzione, ad estinzione del procedimento sanzionatorio.
Ciò premesso, deduceva che tra il Servizio Veterinario Area B e vi era stato un continuo Parte_2
scambio di riscontri, come elencati nel verbale di accertamento n. 2/2023 e, in particolare, quanto al principio 6 del sistema HCCP: le evidenze trasmesse da il 29.8.2022, ossia entro il termine Pt_2
ulteriore concesso dal con nota del 5.8.2022 non erano ritenute esaustive in quanto non era CP_1
stata predisposta alcuna procedura di verifica;
ancora, la documentazione trasmessa il 7.10.2022 entro l'ulteriore termine concesso con nota del 30.9.2022 era priva di appropriata procedura in applicazione del principio 6; infine, in occasione dell'ulteriore incontro fissato presso gli uffici del Servizio il
21.11.2022, non si presentava adducendo l'impossibilità di raggiungere l'ufficio per motivi di Pt_2
lavoro. Evidenziava, inoltre, che aveva ripetutamente rifiutato di fornire la documentazione Pt_2
richiesta adducendo motivi legati alla privacy, tanto che il 16.6.2022 veniva sporta denuncia per il reato di cui all'art. 650 c.p. Contestava, pertanto, quanto asserito da in ordine al mancato riscontro Pt_2 dei chiarimenti richiesti, ribadendo la legittimità dell'ordinanza ingiunzione stante l'inottemperanza della alle prescrizioni fornite entro il termine concesso. Pt_1
***
pagina 4 di 12 Il ricorso è infondato e va rigettato.
L'ordinanza ingiunzione in esame è stata emessa all'esito di un lungo iter amministrativo iniziato con l'attività posta in essere dagli ispettori del Servizio Veterinario ASL dell'area B il 15.6.2022 Pt_3 presso l'esercizio commerciale della sito in Corso Ferrara 46, Torino, come meglio Parte_1
dettagliato nel report prodotto sub all.6.
La circostanza è oggetto di prova documentale e non è contestata.
I principali motivi di ricorso attengono: 1) alla condotta asseritamente tenuta dall'ASL che, omettendo di fornire specifiche prescrizioni sul “principio 6 del sistema HACCP” non avrebbe consentito alla società di adeguarsi alle stesse ed evitare la sanzione;
2) all'emissione del provvedimento sanzionatorio allorquando la procedura di audit era ancora in corso, procedura che, secondo la prospettazione del ricorrente, si sarebbe poi conclusasi positivamente, ossia con riscontro soddisfacente della documentazione fornita.
Entrambi i motivi di ricorso sono infondati e smentiti dalla documentazione prodotta in atti.
Va premesso che la materia è disciplinata dal Regolamento (CE) 852/2004 e dal D.lgs. 193/07 che prevedono, per quel che in questa sede rileva, un'attività di autocontrollo (HACCP) igienico in tutti i pubblici esercizi per gli operatori del settore alimentare, al principale scopo di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori con riguardo alla sicurezza degli alimenti.
In particolare, l'art. 1 del Regolamento (CE) 852/2004 prevede che “…d) l'applicazione generalizzata di procedure basate sui principi del sistema HACCP, unitamente all'applicazione di una corretta prassi igienica, dovrebbe accrescere la responsabilità degli operatori del settore alimentare;
” e “e) i manuali di corretta prassi costituiscono uno strumento prezioso per aiutare gli operatori del settore alimentare nell'osservanza delle norme d'igiene a tutti i livelli della catena alimentare e nell'applica zione dei principi del sistema HACCP”.
Nell fattispecie in esame, alla e a , in qualità di amministratore Unico ed Parte_1 Parte_2
Operatore del settore alimentare (OSA) dell'impresa, è stata contestata la violazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 1 del Reg. CE 852/2004 laddove si legge “Gli operatori del settore alimentare predispongono, attuano e mantengono una o più procedure permanenti, basate sui principi del sistema
HACCP”. La violazione è sanzionata dal D.Lgs. 193/2007, art. 6 punto 7 che testualmente recita “
7. Nel caso in cui l'autorità competente riscontri inadeguatezze nei requisiti o nelle procedure di cui ai commi 4, 5 e 6 fissa un congruo termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000;”.
pagina 5 di 12 La A.S.L. Città di Torino, con il verbale di contestazione dell'illecito amministrativo prot. n. 02/2023
(doc. n. 6), ha contestato la suddetta violazione agli odierni ricorrenti per non aver predisposto, entro i tempi stabiliti, alcuna procedura di verifica in applicazione del PRINCIPIO 6 DEL SISTEMA
HACCP di cui all'art. 5 del Reg. CE N. 852/04.; ha, dunque, previsto la possibilità del pagamento della sanzione in misura ridotta dell'importo di € 1.400,00, pari a un terzo della pena, ove effettuato entro 5 giorni dalla notifica, ovvero, al pagamento della somma di € 2.000, in caso di pagamento effettuato dal 6° al 60° giorno dalla notifica.
Ciò posto, come emerge in maniera inconfutabile dalla documentazione prodotta e, segnatamente dalla cronologia delle attività svolte come dettagliatamente riportate nel verbale stesso, non vi è stata alcuna violazione procedurale né dell' né del procedimento sanzionatorio di cui alla L. 689/81, ma Pt_3
anzi, risulta siano stati concessi al soggetto sanzionato plurime possibilità e diversi termini per provvedere all'adempimento delle prescrizioni fornite.
Pare opportuno premettere che per «processo di audit» si intendono una serie di attività finalizzate ad una pianificazione strategica di natura sistemica che individui le priorità in funzione dei rischi garantendo la copertura adeguata di tutti i settori di attività pertinenti e di tutte le autorità competenti disciplinate dal Regolamento (definizione di cui all'art. 3 del Regolamento e agli artt. 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002).
I programmi di audit predisposti dal settore regionale Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare supportano le azioni poste in essere dalle per verificare il Controparte_6
livello di raggiungimento degli obiettivi di sicurezza stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di alimenti e mangimi.
Gli audit consentono di ottenere una visione complessiva delle attività di controllo ufficiale in e sono disciplinati da una normativa regionale ad hoc( CP_1
DD 25/01/2023, n. 126 – Linee di indirizzo e modulistica a supporto dello svolgimento degli audit
,DGR 4/05/2009, n. 8-11333 - Audit regionali in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi).
Le linee d'indirizzo per lo svolgimento degli audit sulle autorità competenti per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali ai sensi del Re UE 2017/265 forniscono indicazioni sulla natura dei processi degli audit interni delle A.C.R. (Autorità competente regionale) e (Autorità competente locale) , ivi CP_7
Contr compresi gli audit regionali nei confronti delle e sulla loro attuazione in conformità a quanto previsto dal Regolamento secondo le indicazioni presenti nella Comunicazione n. 2021/C 66/22 della
Commissione Europea “Documento di orientamento sull'attuazione delle disposizioni per lo svolgimento degli audit a norma dell'art. 6 del regolamento (UE) 2017/625”.
pagina 6 di 12 Si tratta, pertanto, di una procedura del tutto distinta e autonoma da quella prevista dalla L. n. 689/81 in materia di sanzioni amministrative.
Parte ricorrente lamenta che “l'A.S.L. di Torino non ha fornito i chiarimenti richiesti e ha emesso il verbale del 3.1.2023 nonostante l'audit fosse ancora in corso e il confronto con la Parte_1 ancora aperto, così come anche confermato dall'A.S.L. nel punto 4 doc. 5 in cui la ASL dichiarava di essere “a disposizione per un confronto proficuo utile a chiarire ed illustrare le finalità “del principio
6 del sistema HCCP (cfr ricorso pag. 4).
Tale assunto non è condivisibile e parzialmente smentito dalla documentazione in atti e dalla espletata prova testimoniale.
Difatti, la A.S.L. già a far data dalla prima attività di controllo audit del 15.6.2022 ha, da un lato riscontrato la mancata produzione da parte della della “documentazione relativa Pt_1
all'applicazione di metodi, procedure ecc. utili a verificare l'efficacia del sistema HACCP…”, dall'altro ha ritenuto necessaria l'adozione di “azioni correttive al fine di porre rimedio alle non conformità rilevate…”, concedendo il termine di 30 giorni al fine di consentire all'OSA (operatore settore alimentare) per “aggiornare il piano di sicurezza alimentare implementando quanto previsto dal
PRINCIPIO 6 del sistema HACCP”. Risulta, inoltre, a pag, 4 del report AUDIT prodotto da parte resistente che, diversamente da quanto allegato da parte ricorrente, in relazione proprio all'attuazione del principio 6, “sono state illustrate, ai presenti, alcune indicazioni operative per definire in modo ottimale quanto richiesto”; ne consegue che già in tale sede, erano state fornite le indicazioni e prescrizioni necessarie per provvedere all'adeguamento della documentazione. Le circostanze ivi riportate, peraltro, sono fide facenti fino a querela di falso.
Entro il primo termine concesso del 30.7.2022 la non ottemperava a quanto richiesto e Pt_1
solo con nota n. 132073 del 3.8.2022 comunicava di aver posto rimedio alle difformità rilevate, senza tuttavia fornire le necessarie evidenze, ossia la documentazione richiesta.
Pertanto, in data 5.08.2022 la ASL richiedeva “evidenze delle azioni correttive intraprese” fissando un ulteriore termine al 29.08.2022 (nota prot. n. 133166).
Il 29.8.2022 trasmetteva le evidenze richieste ma quelle relative all'applicazione del Pt_1
Principio 6 del sistema HACCP non venivano ritenute esaustive, in quanto non era stata predisposta alcuna procedura di verifica. Tanto risulta dal verbale di contestazione e non è stato allegato, né vi è prova che entro il suddetto duplice termine concesso la si sia adeguata alle prescrizioni Pt_1
richieste.
Con ulteriore nota del 30.09.2022 prot. n. 142305, l'A.S.L. richiedeva, ancora una volta, la rimozione
“di tale non conformità stabilendo ancora un termine di adeguamento ulteriore di 30 giorni e
pagina 7 di 12 confermando la piena disponibilità ad un confronto proficuo e utile, finalizzato all'adempimento nei tempi di quanto oggetto di prescrizione”;
Il 7.10.2022 la con nota prot. n. 147978 trasmetteva nuovamente la documentazione priva Pt_1
di appropriata procedura in applicazione del Principio 6.
Il 27.10.2022 i veterinari ufficiali BRUATTO e OSELLA in corso di sopralluogo presso lo stabilimento della (come da relazione del 27.10.2022 richiamata nel verbale 2/2023) Parte_1
invitavano a concordare un confronto con l'Ufficio per la definizione del principio 6, Pt_2
riconfermando la richiesta di adempimento delle prescrizioni già impartite in corso di AUDIT.
Il 15.11.2022, in corso di un accertamento congiunto con personale del N.A.S. Carabinieri di Torino
RESTA veniva convocato presso gli uffici del SSN ASL per il 21.11.2022.
Il 21.11.2022, tuttavia, comunicava via pec di non poter raggiungere l'ufficio per motivi di Pt_2
lavoro e, contattato telefonicamente, interrompeva bruscamente la comunicazione senza manifestare la volontà e la disponibilità a concordare un altro appuntamento.
Tale circostanza, oltre a non essere stata specificamente contestata, risulta documentalmente provata dal verbale di contestazione del 3.1.2023 ed è stata confermata all'esito dell'espletata istruttoria orale.
Il medico veterinario ha, difatti, dichiarato: “…noi abbiamo chiesto più volte al Persona_1 Pt_2
di predisporre una procedura inerente al citato principio, quindi la procedura di validazione che il suo piano funzionasse. Lo abbiamo chiesto fin dall'inizio, successivamente all'audit e siamo sempre stati disponibili a chiarire. Non avendo lui trasmesso tale documentazione, lo abbiamo sollecitata nuovamente. …il 27.10 i colleghi della mia struttura che fanno attività di controllo ufficiale nello stabilimento del , nel fare controlli per altri motivi lo hanno di nuovo invitato a concordare un Pt_2
incontro per spiegargli cosa dovesse produrre. … il era nuovamente convocato per questo caso Pt_2
per il giorno 21.11, sempre per poter spiegare quanto riferito al principio 6 HACCP. …lui aveva appuntamento alle 10.30; io non ho parlato direttamente con ma so il lo ha inizialmente Pt_2 Pt_2 comunicato via PEC alle ore 10.16, neanche un quarto d'ora prima dell'ora della convocazione di non poter presenziale, e a quel poi è stato contattato dal Dott. ma ha interrotto la comunicazione Per_2
senza manifestare disponibilità per fissare un successivo appuntamento.”.
Di analogo tenore sono le dichiarazioni rese dal medico veterinario “…a seguito Persona_3 dell'audit del 15.06.22, non aveva prodotto, nonostante fosse più volte richiesto dall'ufficio, la documentazione relativa alle prescrizioni effettuate in corso di audit tra cui quella attestante
l'attivazione del principio 6 HACCP, cioè l'obbligo del titolare dell'impresa alimentare ai sensi dell'art. 5 della Reg. UE 852 di predisporre e attuare un sistema di controllo basato sulla HACCP.
Questo prevede diversi punti;
il punto 6 è fondamentale perché prevede l'attuazione di piani di verifica
pagina 8 di 12 del piano stesso. Al momento dell'audit, che è oggetto di preavviso di circa 20-30 giorni – controllo sistematico dell'impresa alimentare, che consente di valutare in modo globale se questa ha sotto controllo il principio della sicurezza alimentare delle proprie produzioni; in sede di preavviso vengono esplicitati gli argomenti che saranno trattati e i documenti necessari che vengono richiesti al titolare dell'impresa per prepararsi all'audit stesso. Questo audit era partito in modo anomalo rispetto a tutti quelli che ho effettuato nella mia vita, perché il si rifiutava di fornire la Pt_2
documentazione richiesta adducendo la tutela della privacy. …so che la richiesta era stata sollecitata più volte e aveva sempre trovato riscontro nel diniego da parte del , fin quando in data 16.06.22 Pt_2
l'autorità competente di allora scriveva alla Procura della Repubblica una notizia di reato ex art 650
c.p., in quanto il si rifiutava di fornire quanto richiesto adducendo motivi di privacy. …Quando Pt_2 abbiamo fatto l'audit, il 15.06.22, venivano riscontrate delle inadeguatezze riportate nel report finale.
Ai sensi dell'art. 6, co. 7, dlgs 193/2007 veniva dato al titolare un tempo congruo per adeguare alla normativa le non conformità o inadeguatezze riscontrate. …avevamo concordato di sollecitare nuovamente il a concordare con l'ufficio un momento di confronto perché l'audit era già Pt_2
terminato, dicendo che eravamo sempre disponibili a ricevere i suoi chiarimenti e a dargli le nostre conoscenze affinchè potesse portare a termine il suo piano. …avevamo concordato con il Resta giorno
e ora, che erano stati indicati proprio da lui. …Quasi allo scadere dell'orario concordato, una amministrativa ci mostrava la pec del con cui comunicava che non sarebbe venuto…. Lui però, Pt_2
come riferisce interrompeva la comunicazione senza ulteriormente motivare e senza fornire Per_2 altra data. Alla fine non ci siamo più visti. …alla fine dell'audit la ha trasmesso della Pt_1 documentazione che non era sufficiente a soddisfare quanto previsto dall'art 5 HACCP principio 6.
La documentazione trasmessa era la definizione di principio 6 e non il piano di verifica che doveva predisporre. Solo alla fine, credo qualche giorno prima del 12.04.23, è riuscito a trasmettere questo piano di verifica del sistema. Premetto che se non avesse adempiuto alle prescrizioni era obbligo dell'autorità competente disporre ulteriore sanzione di blocco dell'attività o sospensione temporale dell'attività o comunque altri provvedimenti sanitari prescrittivi”.
Ne consegue che il verbale di contestazione del 3.1.2023 è del tutto legittimo ed assunto nel pieno rispetto della procedura “audit”, avendo, anzi, l'amministrazione procedente concesso plurimi termini alla per consentirle di adeguarsi alle prescrizioni fornite sin dal primo accesso del 15.6.2022. Pt_1
Resta e la sono rimasti inadempienti per mesi rispetto alle prescrizioni impartite non Pt_1
provvedendo a tramettere la documentazione necessaria per ottemperare al Principio 6 del sistema HACCP e ciò né all'esito del primo termine del 15.7.2022, né del secondo termine di
pagina 9 di 12 ulteriori 30 giorni del 30.10.2022, né in occasione dell'incontro fissato per il 21.11.2022, con sostanziale concessione di un ulteriore termine.
Resta, anzi, non presentandosi all'incontro fissato né concordando un altro incontro per Pt_2
adempiere a quanto richiesto, ma anzi opponendo “ragioni di privacy” alla richiesta di integrazione della documentazione richiesta, è rimasto inadempiente rispetto alle prescrizioni richieste, non provvedendo a sanare entro i plurimi termini concessi le difformità riscontrate e, così, consolidando la violazione riscontrata il 15.6.2022 e confermata, poiché ancora in essere, il 3.1.2023.
Del tutto smentite dalla riportata cronologia dei fatti sono, dunque, le affermazioni di cui al ricorso secondo cui la ASL, rispetto alle integrazioni inviate da “non riscontrava neppure formalmente Pt_2
quelle inviate il 7.10.2022 ma, senza alcun preavviso, in data 3.1.2023 emetteva il Verbale di accertamento…”. Così come è del tutto in contrasto con la riportata prova documentale e testimoniale la circostanza che la ASL solo in data 2.2.2023 “per la prima volta forniva i chiarimenti da sempre richiesti dal signor ”. Pt_2
Il verbale di contestazione del 3.1.2023 è, dunque, stato emesso all'esito del reiterato inadempimento di alle prescrizioni fornite, allorquando la procedura Audit rispetto all'operatore alimentare era Pt_2
ampiamente conclusa. Sul punto, pare opportuno chiarire che, in ogni caso, a nulla rileva che la procedura di “Audit” fosse o meno ancora in corso, atteso che, secondo la richiamata determinazione dirigenziale della e le allegate Linee Guida “Gli audit interni oggetto delle presenti CP_1 CP_1
linee guida hanno lo scopo di verificare se i controlli ufficiali e altre attività ufficiali disciplinati dal
Regolamento sono eseguiti in modo efficace e se sono idonei a conseguire gli obiettivi stabiliti dalla pertinente legislazione, compresa la conformità ai piani di controllo nazionali.”
Non vi è alcuna norma che condizioni alla conclusione della suddetta procedura di AUDIT
l'accertamento della violazione della richiamata normativa e l'attivazione del procedimento sanzionatorio di cui alla Legge n. 689/81, trattandosi di procedure distinte e indipendenti.
Ciò che rileva ai fini di vagliare la legittimità della sanzione irrogata con l'ordinanza ingiunzione è la verifica della sussistenza della violazione contestata al momento della redazione del verbale di illecito amministrativo del 3.1.2023 e non vi è dubbio che a tale data la , nonostante ripetuti solleciti, Pt_1
non avesse provveduto ad adeguare la documentazione per il corretto funzionamento del proprio piano di sicurezza alimentare, in attuazione del principio 6 del sistema HACCP.
Peraltro, diversamente da quanto asserito da parte ricorrente il cod. n. 5 punto 4, richiamato a pag. 5 del ricorso con il quale l'ASL dichiara di “essere a disposizione per un confronto proficuo e utile a chiarire
e illustrare le finalità del principio 6 del sistema HACCP” risale al 30.9.2022 e, dunque, antecedente al verbale di contestazione del 3.1.2023.
pagina 10 di 12 In definitiva, a nulla rileva se la , successivamente alla data del 3.1.2023, allorquando è stata Pt_1
accertata la violazione, si fosse o meno uniformata alle prescrizioni indicate in sede di stante Pt_3 la diversità tra le due procedure e l'irrilevanza dell'eventuale esito positivo dell' dopo la Pt_3
decorrenza dei termini concessi per l'adeguamento. Pertanto, quanto indicato nell'atto conclusivo dell'Audit del 12.4.2023, rispetto alle evidenze ritenute “sufficienti” trasmesse dalla ricorrente solo in data 1.3.2023 e, dunque, ben oltre i plurimi termini fissati per l'adeguamento in sede di audit, non assume alcuna rilevanza rispetto alla sussistenza della violazione già accertata con verbale del
3.1.2023, né l' atto è idoneo a elidere la violazione stessa.
L'ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa n. 16/AL/2023 è stata, dunque, legittimamente emessa in data 27.03.2024, dopo l'audizione richiesta da e che si è Parte_2
regolarmente svolta in data 26.02.2024. Parte ricorrente lamenta, sul punto, che l'audizione è stata svolta un anno dopo la sua richiesta.
Secondo l'art. 18 della L. 689/81 non vi è un obbligo temporale da rispettare in capo all'Amministrazione sul “quando” espletare l'audizione; sul punto la S.C. ha precisato che “…la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale. …” (cfr. Cass. n.
24901/2022).
In conclusione, l'opposizione va respinta, con conferma integrale dell'ordinanza-ingiunzione.
Pur nella soccombenza della parte ricorrente opponente, quest'ultima non dev'essere condannata al rimborso delle spese processuali della presente causa in favore della parte resistente opposta, essendosi quest'ultima costituita in giudizio a mezzo di propri funzionari delegati e non essendo state specificate attraverso apposita nota spesa né documentate le spese vive ed i costi sostenuti.
Sul punto si richiamano i principi espressi dalla S.C.: “l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato …. non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono in tal caso liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota.” (cfr. Cass. n. 11389/2011; si vedano anche Cass. n. 18066/2007, secondo cui all'autorità amministrativa che sta in giudizio personalmente va riconosciuto solo il rimborso delle pagina 11 di 12 spese sostenute, ove “documentate e richieste” e Cass. n. 2872/2007, che richiede l'indicazione di tali spese in “apposita nota”)
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'Ordinanza-Ingiunzione n. 16/AL/2023 del 27 marzo 2024.
2) 2) Nulla in punto spese processuali.
Così deciso in Torino, 28 maggio 2025
Il giudice dr.ssa Valeria Di Donato
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