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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/04/2025, n. 1695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1695 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5628/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5628/2024
Oggi 14 aprile 2025 ad ore 11 innanzi al dott. NI LI, sono comparsi:
l'avvocato Luigi Arpino per il ricorrente l' avv. Luigi Bisogno per parte resistente Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note telematiche di udienza e scritti conclusivi
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. NI LI
pagina 1 di 5 N. R.G. 5628/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa NI LI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5628/2024 promossa da:
[ ], nato il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
DEI CICERALI, 2, rappresentato e difeso dall'Avv. LUIGI ARPINO Pt_2
[ ] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA CASA C.F._2
MANNINI, 21, Pt_2
RICORRENTE contro
[ ], con sede in VIA MAROCCHESA, 14, Controparte_1 P.IVA_1
MOGLIANO VENETO, rappresentata e difesa dall'Avv. GAETANO GIGLIO
[ ] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio alla VIA C.F._3
ARGENTINA, 74, TERMOLI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti depositati.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 2 di 5 Il ricorrente, Sig. ha convenuto in giudizio per ottenere Parte_1 Controparte_1
l'attivazione della garanzia assicurativa prestata con polizza n. 28500108802, stipulata il 28 ottobre 2009 e scaduta il 28 ottobre 2014, domandando il rimborso delle spese legali sostenute nel giudizio di appello definito con sentenza favorevole della Corte d'Appello di Salerno n.
1476/2023, in relazione all'attività di direzione lavori svolta nell'aprile 2014.
È pacifico in fatto che l'assicurato fu convenuto in giudizio per l'udienza del 30 novembre
2016 e attivò la copertura assicurativa mediante denuncia del 10 agosto 2016. La compagnia, riconosciuta l'operatività della garanzia, provvedeva alla liquidazione delle spese legali relative al primo grado del giudizio, mediante pagamento della somma di euro 8.398,00 in data 4 aprile
2023. In tale occasione, l'assicurato sottoscriveva una quietanza che definiva il pagamento come effettuato «a completa definizione del sinistro», «in transazione» e «a saldo e tacitazione di ogni danno presente e futuro, nessuno escluso ed eccettuato, e comunque di tutto quanto potesse competere in relazione al sinistro in oggetto», dichiarando di «non avere più nulla a pretendere da chicchessia».
Successivamente, il ricorrente richiedeva l'estensione della copertura anche al giudizio di appello, sostenendo che lo stesso rientrasse nel medesimo sinistro assicurato.
La domanda non può essere accolta.
Sotto un primo profilo, si rileva che la definizione convenzionalmente attribuita dalle parti al termine «sinistro» («la controversia o il procedimento che origina le spese processuali per le quali è prestata l'assicurazione») impone un'interpretazione estensiva, che include l'intero iter processuale, e non soltanto il grado iniziale. La congiunzione «o», difatti, non può essere letta in senso disgiuntivo esclusivo, poiché «controversia» e «procedimento» sono due modi di designare la stessa realtà giuridica, sotto due profili diversi – uno sostanziale, l'altro formale.
Di conseguenza, il giudizio di appello, se riferibile alla stessa controversia, è da considerarsi parte del medesimo sinistro assicurato.
Né può ritenersi che la clausola prevista all'art. 5 delle condizioni generali, la quale limita la copertura alle sole denunce effettuate entro dodici mesi dalla cessazione della polizza, valga di per sé a escludere l'operatività della garanzia. Tale clausola configura una tipica formula claims made con ultrattività a termine fisso, che subordina la copertura assicurativa alla pagina 3 di 5 ricezione della denuncia entro un tempo prestabilito, anche quando il fatto generatore si sia verificato in costanza di polizza.
Tuttavia, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, tale clausola può risultare immeritevole di tutela qualora si risolva in una limitazione irragionevole della garanzia. Così ha statuito la Corte di Cassazione, Sezione III civile, con sentenza n. 1465 del 19 gennaio 2018, affermando che: «Nell'assicurazione della responsabilità civile deve ritenersi sempre e comunque immeritevole di tutela, ai sensi dell'art. 1322 c.c., la clausola la quale stabilisca che la spettanza, la misura ed i limiti dell'indennizzo siano determinati non già in base alle condizioni contrattuali vigenti al momento in cui l'assicurato ha causato il danno, ma in base alle condizioni contrattuali vigenti al momento in cui il terzo danneggiato ha chiesto all'assicurato di essere risarcito».
Nello stesso senso, la recente pronuncia della Corte di Cassazione, Sezione III civile, 12 marzo
2024, n. 6490 ha confermato che: «La clausola claims made contenente un termine eccessivamente breve per le denunce postume è nulla per difetto di causa concreta, in quanto non realizza un equo contemperamento tra rischio assicurato e premio versato», imponendosi in tal caso al giudice «di sostituire la clausola nulla con una più equa, ispirandosi ai modelli legali già tipizzati, come quello previsto dalla legge Gelli-Bianco per la responsabilità sanitaria».
Nel caso di specie, tuttavia, la validità astratta della garanzia e l'estensibilità della sua copertura al grado di appello non conducono, da sole, all'accoglimento della domanda, poiché ciò che rileva, in via assorbente, è l'effetto estintivo della transazione intervenuta tra le parti.
In data 4 aprile 2023, infatti, l'assicurato ha sottoscritto una quietanza con cui ha accettato il pagamento ricevuto come «a completa definizione del sinistro», «in transazione» e «a saldo e tacitazione di ogni danno presente e futuro, nessuno escluso ed eccettuato», rinunciando espressamente ad «ogni eventuale azione sia civile che penale».
Si tratta di un atto che, secondo la costante giurisprudenza, integra gli estremi di una transazione in senso proprio, produttiva di effetti estintivi, e non di una semplice dichiarazione di quietanza. Come affermato dal Tribunale di Pisa, Sezione I, con sentenza del 4 agosto 2021,
n. 1048: «La quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa costituisce una semplice dichiarazione di scienza, priva di efficacia negoziale;
al contrario, la rinunzia o transazione in
pagina 4 di 5 senso stretto si configura quando risulti che la parte abbia reso la dichiarazione con la chiara consapevolezza di abdicare ai propri diritti».
Nel caso in esame, tale consapevolezza risulta provata in modo univoco. Già in data 21 novembre 2022 l'assicurato aveva informato la compagnia della proposizione dell'appello e della nomina del legale per il secondo grado;
ciò nonostante, pochi mesi dopo, ha sottoscritto una transazione a saldo e stralcio, senza riserve né delimitazioni.
La rinuncia, pertanto, è intervenuta con piena conoscenza della pendenza del giudizio d'appello, e come tale si estende anche alla relativa fase processuale, in coerenza con l'espressa volontà delle parti di definire l'intero sinistro.
Ne consegue che la pretesa azionata deve ritenersi infondata, non per difetto di copertura assicurativa, bensì per effetto dell'intervenuta e consapevole transazione integrale, che ha estinto ogni diritto risarcitorio nascente dal sinistro oggetto di causa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta la domanda
2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura di euro
1.500,00 in favore di parte resistente
Salerno, 14 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa NI LI
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5628/2024
Oggi 14 aprile 2025 ad ore 11 innanzi al dott. NI LI, sono comparsi:
l'avvocato Luigi Arpino per il ricorrente l' avv. Luigi Bisogno per parte resistente Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note telematiche di udienza e scritti conclusivi
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. NI LI
pagina 1 di 5 N. R.G. 5628/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa NI LI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5628/2024 promossa da:
[ ], nato il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
DEI CICERALI, 2, rappresentato e difeso dall'Avv. LUIGI ARPINO Pt_2
[ ] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA CASA C.F._2
MANNINI, 21, Pt_2
RICORRENTE contro
[ ], con sede in VIA MAROCCHESA, 14, Controparte_1 P.IVA_1
MOGLIANO VENETO, rappresentata e difesa dall'Avv. GAETANO GIGLIO
[ ] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio alla VIA C.F._3
ARGENTINA, 74, TERMOLI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti depositati.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 2 di 5 Il ricorrente, Sig. ha convenuto in giudizio per ottenere Parte_1 Controparte_1
l'attivazione della garanzia assicurativa prestata con polizza n. 28500108802, stipulata il 28 ottobre 2009 e scaduta il 28 ottobre 2014, domandando il rimborso delle spese legali sostenute nel giudizio di appello definito con sentenza favorevole della Corte d'Appello di Salerno n.
1476/2023, in relazione all'attività di direzione lavori svolta nell'aprile 2014.
È pacifico in fatto che l'assicurato fu convenuto in giudizio per l'udienza del 30 novembre
2016 e attivò la copertura assicurativa mediante denuncia del 10 agosto 2016. La compagnia, riconosciuta l'operatività della garanzia, provvedeva alla liquidazione delle spese legali relative al primo grado del giudizio, mediante pagamento della somma di euro 8.398,00 in data 4 aprile
2023. In tale occasione, l'assicurato sottoscriveva una quietanza che definiva il pagamento come effettuato «a completa definizione del sinistro», «in transazione» e «a saldo e tacitazione di ogni danno presente e futuro, nessuno escluso ed eccettuato, e comunque di tutto quanto potesse competere in relazione al sinistro in oggetto», dichiarando di «non avere più nulla a pretendere da chicchessia».
Successivamente, il ricorrente richiedeva l'estensione della copertura anche al giudizio di appello, sostenendo che lo stesso rientrasse nel medesimo sinistro assicurato.
La domanda non può essere accolta.
Sotto un primo profilo, si rileva che la definizione convenzionalmente attribuita dalle parti al termine «sinistro» («la controversia o il procedimento che origina le spese processuali per le quali è prestata l'assicurazione») impone un'interpretazione estensiva, che include l'intero iter processuale, e non soltanto il grado iniziale. La congiunzione «o», difatti, non può essere letta in senso disgiuntivo esclusivo, poiché «controversia» e «procedimento» sono due modi di designare la stessa realtà giuridica, sotto due profili diversi – uno sostanziale, l'altro formale.
Di conseguenza, il giudizio di appello, se riferibile alla stessa controversia, è da considerarsi parte del medesimo sinistro assicurato.
Né può ritenersi che la clausola prevista all'art. 5 delle condizioni generali, la quale limita la copertura alle sole denunce effettuate entro dodici mesi dalla cessazione della polizza, valga di per sé a escludere l'operatività della garanzia. Tale clausola configura una tipica formula claims made con ultrattività a termine fisso, che subordina la copertura assicurativa alla pagina 3 di 5 ricezione della denuncia entro un tempo prestabilito, anche quando il fatto generatore si sia verificato in costanza di polizza.
Tuttavia, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, tale clausola può risultare immeritevole di tutela qualora si risolva in una limitazione irragionevole della garanzia. Così ha statuito la Corte di Cassazione, Sezione III civile, con sentenza n. 1465 del 19 gennaio 2018, affermando che: «Nell'assicurazione della responsabilità civile deve ritenersi sempre e comunque immeritevole di tutela, ai sensi dell'art. 1322 c.c., la clausola la quale stabilisca che la spettanza, la misura ed i limiti dell'indennizzo siano determinati non già in base alle condizioni contrattuali vigenti al momento in cui l'assicurato ha causato il danno, ma in base alle condizioni contrattuali vigenti al momento in cui il terzo danneggiato ha chiesto all'assicurato di essere risarcito».
Nello stesso senso, la recente pronuncia della Corte di Cassazione, Sezione III civile, 12 marzo
2024, n. 6490 ha confermato che: «La clausola claims made contenente un termine eccessivamente breve per le denunce postume è nulla per difetto di causa concreta, in quanto non realizza un equo contemperamento tra rischio assicurato e premio versato», imponendosi in tal caso al giudice «di sostituire la clausola nulla con una più equa, ispirandosi ai modelli legali già tipizzati, come quello previsto dalla legge Gelli-Bianco per la responsabilità sanitaria».
Nel caso di specie, tuttavia, la validità astratta della garanzia e l'estensibilità della sua copertura al grado di appello non conducono, da sole, all'accoglimento della domanda, poiché ciò che rileva, in via assorbente, è l'effetto estintivo della transazione intervenuta tra le parti.
In data 4 aprile 2023, infatti, l'assicurato ha sottoscritto una quietanza con cui ha accettato il pagamento ricevuto come «a completa definizione del sinistro», «in transazione» e «a saldo e tacitazione di ogni danno presente e futuro, nessuno escluso ed eccettuato», rinunciando espressamente ad «ogni eventuale azione sia civile che penale».
Si tratta di un atto che, secondo la costante giurisprudenza, integra gli estremi di una transazione in senso proprio, produttiva di effetti estintivi, e non di una semplice dichiarazione di quietanza. Come affermato dal Tribunale di Pisa, Sezione I, con sentenza del 4 agosto 2021,
n. 1048: «La quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa costituisce una semplice dichiarazione di scienza, priva di efficacia negoziale;
al contrario, la rinunzia o transazione in
pagina 4 di 5 senso stretto si configura quando risulti che la parte abbia reso la dichiarazione con la chiara consapevolezza di abdicare ai propri diritti».
Nel caso in esame, tale consapevolezza risulta provata in modo univoco. Già in data 21 novembre 2022 l'assicurato aveva informato la compagnia della proposizione dell'appello e della nomina del legale per il secondo grado;
ciò nonostante, pochi mesi dopo, ha sottoscritto una transazione a saldo e stralcio, senza riserve né delimitazioni.
La rinuncia, pertanto, è intervenuta con piena conoscenza della pendenza del giudizio d'appello, e come tale si estende anche alla relativa fase processuale, in coerenza con l'espressa volontà delle parti di definire l'intero sinistro.
Ne consegue che la pretesa azionata deve ritenersi infondata, non per difetto di copertura assicurativa, bensì per effetto dell'intervenuta e consapevole transazione integrale, che ha estinto ogni diritto risarcitorio nascente dal sinistro oggetto di causa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta la domanda
2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura di euro
1.500,00 in favore di parte resistente
Salerno, 14 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa NI LI
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