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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/08/2025, n. 2524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2524 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, letti gli atti del presente giudizio e facendo seguito al verbale dell'udienza celebrata in data 17.7.25, nonché alla discussione orale, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281-sexies, 3° comma, c.p.c., come modificato dal D. Lgs. n. 149/22, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6103/2019 R.G., avente ad oggetto “risarcimento danni da circolazione veicolare”, pendente
TRA
, rappresentato e difeso, come da mandato a margine Parte_1 dell'atto introduttivo, dall'Avv. Filippo Napolitano e dall'Avv. Assunta
Napolitano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Nola alla Via Dei
Mille, n. 113;
- ATTORE -
E in persona del legale rappresentante p.t., nella Controparte_1 qualità di impresa designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Romano Ciccone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno al Corso Garibaldi, n. 16;
- CONVENUTA -
All'udienza celebrata in data 17.7.25, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 20 Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha convenuto in giudizio la Parte_1 compagnia ”, quale impresa designata ex lege alla gestione dei danni a carico del Fondo Controparte_1 di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Campania, al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni che avrebbe patito in conseguenza del sinistro asseritamente verificatosi nel territorio del Comune di Sarno in data 29.10.15, tra le ore 16:30 e le ore 17:30. Segnatamente, la difesa dell'attore ha dedotto: che nell'indicato frangente temporale il sig. sarebbe stato intento a Parte_1 fare jogging lungo il margine destro della carreggiata di via Sarno-Palma, con direzione “Sarno”, indossando abbigliamento catarifrangente, allorquando, giunto in prossimità dei civici 246 e 248, sarebbe stato “investito e sbalzato a terra da un veicolo che proveniva dalle sue spalle”; che il conducente del summenzionato veicolo avrebbe omesso di prestare soccorso all'odierno istante, il quale non sarebbe riuscito ad annotarne il numero di targa in ragione delle gravissime lesioni che avrebbe riportato in conseguenza del testé descritto impatto;
che tali lesioni avrebbero reso necessario il trasporto dell'attore, a bordo di un'ambulanza del 118, presso il pronto soccorso del P.O. di Sarno, ove i sanitari gli avrebbero diagnosticato “trauma cranico frattura occipitale sinistra, ematoma intrassiale in sede frontale bilaterale e temporo parietale destra, presenza di falda liquida nei seni sferoidali con livello, addensamento parenchimale del polo superiore di sinistra, versamento pleurico con multiple fratture costali dalla seconda alla settima con FLC, escoriazioni multiple per il corpo, frattura composta della squama dell'occipitale a sede paramediana sinistra, frattura pluriframmentaria della parete laterale dell'orbita di sinistra, frattura composta a livello dello ptèrion di sinistra, ristagno di materiale mucoso all'interno del seno sfenoidale”; che l'odierno istante avrebbe sporto denuncia- querela contro ignoti per il reato di cui all'art. 582 c.p.; che nel corso delle indagini svolte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore sarebbero state acquisite le immagini registrate da una “telecamera posta in un distributore di carburanti situato poche centinaia di metri prima dal luogo del sinistro”, che avrebbero consentito d'individuare il modello del veicolo investitore, una Fiat
Punto di colore grigio, ma non anche di rilevare la targa dello stesso;
che il sig. avrebbe Parte_1 provveduto a costituire in mora la compagnia ”, quale impresa designata ex lege alla Controparte_1 gestione dei danni a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Campania.
A suffragio della spiegata domanda, la difesa dell'odierno istante ha sostenuto, da un lato, che la responsabilità dell'incidente de quo dovrebbe essere ascritta esclusivamente al conducente dell'automobile, che, se avesse profuso un adeguato grado di diligenza alla guida, avrebbe senz'altro evitato il sinistro, tenuto conto che il sig. sarebbe stato intento a percorrere un tratto Parte_1 rettilineo di via Sarno-Palma, in prossimità del margine destro della relativa carreggiata;
dall'altro, che pagina 2 di 20 il conducente del veicolo investitore si sarebbe allontanato senza essersi previamente sincerato delle condizioni del pedone.
Con specifico riguardo ai pregiudizi lamentati, l'attore ha chiesto, da un lato, il ristoro del danno patrimoniale, che sarebbe sostanziatosi nelle spese mediche sostenute e nel decremento reddituale nel periodo circoscritto tra il 29.10.15 ed il 30.01.16; dall'altro, il risarcimento del danno biologico, di quello morale e di quello dinamico-relazionale.
Con comparsa di risposta depositata in data 9.3.20, si è costituita in giudizio la compagnia CP_1
”, quale impresa designata ex lege alla gestione dei danni a carico del Fondo di Garanzia per le
[...]
Vittime della Strada per la Regione Campania, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda. A fondamento dell'invocata reiezione, la difesa di siffatta impresa ha in limine eccepito la nullità del libello introduttivo per l'asserita eccessiva indeterminatezza dell'editio actionis; sempre in via preliminare, ha sollevato eccezione d'improponibilità della domanda attorea per la – supposta – violazione del dettato degli artt. 145 e 148, III comma, del codice delle assicurazioni private, esponendo che la richiesta risarcitoria inoltrata dal sig. non avrebbe osservato le Parte_1 prescrizioni contenutistiche dettate dal legislatore;
ancora in limine, ha eccepito la prescrizione del diritto fatto valere dall'attore “per l'assenza di atti interruttivi nel periodo intercorso tra l'epoca del presunto sinistro e la notifica dell'atto di citazione, ovvero dal 29.10.2015 data in cui sarebbe avvenuto il presunto sinistro”.
Quanto al merito, la convenuta compagnia ha dedotto che l'attore non avrebbe offerto alcun elemento a sostegno della propria prospettazione;
inoltre, ha in ogni caso sostenuto che, se anche l'investimento si fosse effettivamente verificato, la responsabilità per l'evento lesivo de quo dovrebbe essere imputata anche al pedone, giacché nel caso in esame ricorrerebbero “gli elementi integranti il concorso di colpa del danneggiato ossia l'imprevedibilità e anormalità del comportamento assunto sul luogo del sinistro”; da ultimo, ha contestato la quantificazione dei danni operata nel libello introduttivo.
Concessi i termini di cui al VI comma dell'art. 183 c.p.c., le parti hanno depositato le relative memorie;
nel corpo della memoria di cui al I termine della testé citata disposizione l'attore, in replica alla sollevata eccezione di prescrizione, ha evidenziato che sia nel mese di giugno dell'anno 2017 che nel mese di giugno dell'anno 2018 avrebbe inoltrato alla convenuta compagnia ed alla Consap missive di messa in mora.
Ammessa ed assunta la prova testimoniale, è stato disposto l'espletamento di una CTU medico-legale; all'esito delle operazioni peritali, la causa, essendo stata ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
pagina 3 di 20 Immortalate le prospettazioni delle parti, s'impone in limine di scrutinare l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo per l'asserita violazione dell'art. 163 c.p.c. in tema di editio actionis. A tal fine, giova rilevare che la nullità dell'atto introduttivo per mancanza o difetto di determinazione dell'oggetto della domanda può esser dichiarata solo se il petitum (inteso sia sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale, sia sotto l'aspetto sostanziale, come il bene della vita di cui si richiede il riconoscimento o la negazione) sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto: apertis verbis, perché sia ravvisabile l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda, occorre che non sia possibile individuare, attraverso un esame complessivo dell'atto, quale sia il petitum, tenendo presente nella relativa indagine che, per esprimerlo, non sono necessarie formule sacramentali, ma è sufficiente che esso risulti, anche implicitamente e indirettamente, dalle espressioni adoperate dall'attore in una qualunque parte dell'atto introduttivo e, quindi, anche nella parte espositiva e non necessariamente in quella destinata a riportare le conclusioni (Cass. n. 1236/12; Cass. n. 18783/09; Cass. n. 4828/06).
Ebbene, nel caso in esame, dal contenuto del libello introduttivo del giudizio è senz'altro possibile evincere con sufficiente grado di inequivocità sia il petitum (risarcimento del danno) che le ragioni a sostegno dell'avanzata pretesa (violazione della normativa in materia di circolazione stradale e delle
“più elementari regole di prudenza e diligenza”).
Alla luce di quanto testé osservato, l'eccezione in esame deve essere rigettata. Peraltro, a sostegno della ritenuta infondatezza della sollevata eccezione, milita anche l'argomentazione per la quale le puntuali difese approntate dalla parte convenuta lasciano presumere con elevato grado di nitore che la stessa abbia ben inteso il contenuto delle avverse domande, sicché risulta non configurabile la prospettata lesione del diritto di difesa.
Sempre in via preliminare, deve indugiarsi sulla sollevata eccezione d'improponibilità della domanda sollevata dalla convenuta compagnia, a suffragio della quale la difesa di quest'ultima ha de facto sostenuto che la richiesta risarcitoria inoltrata dall'attore, oltre a non esser stata indirizzata anche alla
Consap S.p.A., non avrebbe osservato le prescrizioni contenutistiche dettate dal legislatore.
Orbene, l'eccezione in esame non può che ritenersi priva di pregio giuridico, risultando ex actis non soltanto che l'odierno istante ha provveduto a costituire in mora sia la convenuta che la Consap S.p.A., ma anche che le inoltrate messe in mora sono, sotto il profilo contenutistico, pienamente conformi al paradigma normativo: segnatamente, nel corpo della richiesta risarcitoria inviata, con raccomandata a.r., in data 13.6.17, il sig. di là dall'aver indicato codice fiscale, dati relativi all'età, attività Parte_1 svolta e reddito, ha descritto compiutamente la dinamica del sinistro, nonché allegato documentazione pagina 4 di 20 sanitaria, attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione e la dichiarazione di cui al secondo comma dell'art. 142 del codice delle assicurazioni.
Ancora in limine, occorre esaminare l'eccezione di prescrizione del diritto azionato dall'odierno istante,
a fondamento della quale l'impresa assicuratrice ha dedotto che l'attore non avrebbe inoltrato atti interruttivi del termine prescrizionale “nel periodo intercorso tra l'epoca del presunto sinistro e la notifica dell'atto di citazione, ovvero dal 29.10.2015 data in cui sarebbe avvenuto il presunto sinistro”.
Siffatta eccezione è destituita di fondamento dalla documentazione versata in atti dall'attore, risultando dalla stessa che diversi sono stati gli atti idonei ad interrompere il termine di prescrizione posti in essere dal sig. infatti, quest'ultimo, dopo aver costituito in mora la compagnia Parte_1 CP_1
con raccomandata a.r. dalla medesima ricevuta in data 17.6.17 (cfr. allegato n. 1 alla produzione
[...] attorea), ha, in data 16.6.18, inoltrato alla predetta società un'ulteriore missiva di messa in mora, recapitata in data 21.6.18 (cfr. allegato n. 1 alla produzione attorea). Di talché, atteso che tra i diversi atti interruttivi – il primo dei quali ricevuto dalla convenuta dopo circa venti mesi dal dì in cui il sinistro per cui è disputa sarebbe occorso – è decorso un termine più breve di quello prescrizionale,
l'avanzata eccezione non può che essere rigettata.
Ciò posto, può procedersi a scrutinare la proposta domanda risarcitoria. A tal fine, non può prescindersi dall'osservare che il danneggiato che promuova domanda di risarcimento del danno nei confronti del
Fondo di garanzia per le vittime della strada, essendo dedotto in lite un sinistro cagionato da veicolo non identificato, ha l'onere di provare – ex art. 2697 c.c. – che il sinistro si sia effettivamente verificato e che sia stato prodotto dalla condotta dolosa o colposa del conducente di altro veicolo;
che questi sia rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima (così, da ultimo, Cass. ord. n. 9873/21; Cass. n. 23710/16); che sussista un nesso di causalità tra il sinistro ed il danno alla persona lamentato (Cass. n. 10762/92; Cass. n. 8086/95; Cass. n. 10484/01).
Muovendo della verificazione dell'evento dannoso, gli elementi di prova offerti dall'attore, ancorché non rappresentino in via diretta il fatto storico oggetto di accertamento, consentono di arguire, con procedimento logico, l'effettiva verificazione dell'investimento, tenuto conto che gli stessi, di là dall'essere univocamente convergenti nella dimostrazione della dinamica prospettata dal sig.
rendono poco plausibili possibili ricostruzioni fattuali alternative. Al riguardo, giova Parte_1 osservare che, “in tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni 'gravi, precise e concordanti', laddove il requisito della 'precisione' è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della 'gravità' al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della
pagina 5 di 20 'concordanza', richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi” (Cass. n. 8213/23).
Orbene, la verificazione dell'evento dannoso per cui è disputa può inferirsi, in primo luogo, dalle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso, sig.ra che, premesso che in data 29.10.15, E_ tra le ore 16.30 e le ore 17.30, stesse percorrendo, a bordo di un'automobile condotta dal di lei marito, la via Sarno-Palma, con direzione Palma, ha riferito che avesse “incrociato un'automobile, proveniente dall'opposto senso di marcia, con il parabrezza evidentemente lesionato”, aggiungendo che, “poco dopo aver incrociato detta automobile”, avesse “notato una persona giacere sul manto stradale, al centro della carreggiata”; inoltre, ha dichiarato che il di lei marito avesse immediatamente arrestato la marcia dell'automobile “al fine di poter prestare soccorso alla persona che giaceva a terra priva di sensi ed evitare che la stessa potesse essere investita da qualche veicolo sopraggiungente”, precisando che il soggetto esanime “indossasse abbigliamento catarifrangente”; da ultimo, ha affermato che nella descritta occasione stesse piovendo copiosamente, nonché asserito che “la via Sarno-Palma non presenta, almeno nel tratto ove si è verificato l'incidente, marciapiedi ai margini della carreggiata”.
Ad ulteriore fondamento dell'approdo cui si è pervenuti possono essere addotte le risultanze dell'annotazione di servizio redatta dagli agenti del Commissariato di P.S. di Sarno intervenuti in seguito al verificarsi dell'incidente, nel corpo della quale i menzionati agenti, premesso di essersi recati in Sarno-Palma “per segnalazione di persona investita”, hanno dato atto di aver colà constatato che il sig. era già a bordo dell'ambulanza del servizio territoriale 118, mentre l'investitore si era Parte_1 dato alla fuga”, precisando: che il luogo del sinistro fosse “situato tra i civici 246 e 248”, nonché sprovvisto di pubblica illuminazione;
che non fossero presenti marciapiedi;
che il sig. stesse Parte_1 indossando “abbigliamento sportivo catarifrangente”. Inoltre, i testé citati verbalizzanti hanno attestato che presso il luogo ove l'odierno istante era stato soccorso si trovassero i sig.ri e E_
, puntualizzando che questi ultimi nel frangente avessero riferito di non “aver Parte_2 assistito all'incidente”, ma di aver notato, “prima di giungere sul luogo dei fatti, [...] una Fiat Punto di colore grigio, vecchio tipo, con parabrezza sfondato che procedeva in direzione Sarno”.
pagina 6 di 20 Il ragionamento inferenziale che consente di affermare l'effettiva verificazione dell'evento lesivo è altresì corroborato dalle immagini della videocamera di sorveglianza di un distributore di carburante posto circa 200 metri “prima del luogo teatro dei fatti” visionate dagli agenti di P.G., Testimone_2
e , i quali, nel corpo del verbale dai medesimi stilato in data 30.10.15, hanno dato atto Testimone_3 che da tali riprese emerge che “il podista è transitato con direzione Palma Campania-Sarno alle ore
17:36,06 e l'autovettura indicata alle ore 17:37,38 nella medesima direzione di marcia”, precisando che, tuttavia, “per la qualità delle immagini, non era possibile vedere altro che le sole luci dei veicoli in transito, ed impossibile riconoscerne i modelli”.
A sostegno della prospettazione dell'attore possono, poi, essere addotti gli esiti della disposta CTU medico-legale, avendo il nominato perito affermato che le lesioni subite dal sig. sono Parte_1
“compatibili sotto il profilo traumatologico-forense con una modalità lesiva quale quella riferita dal ricorrente e delineata in atto di citazione, trattandosi di lesioni secondarie ad investimento di pedone da parte di autovettura”.
Altro elemento che corrobora la prospettazione dell'odierno istante è il verbale di accettazione approntato dal personale del P.O. del nosocomio di Sarno, presso il quale l'attore era stato trasportato da un'ambulanza del 118, dal quale emerge che il sig. avesse nel frangente riferito ai Parte_1 sanitari di essersi infortunato in conseguenza di un “investimento”.
Gli elementi indiziari testé esaminati, se valutati in una prospettiva globale e unitaria, non possono che condurre ad affermare l'effettiva verificazione dell'investimento, tenuto conto che gli stessi, di là dall'essere convergenti nella dimostrazione del fatto storico prospettato dal sig. rendono Parte_1 poco plausibili possibili ricostruzioni fattuali alternative: invero, dalle immagini della videocamera di sorveglianza di un distributore di carburante posto circa 200 metri “prima del luogo teatro dei fatti” emerge che “il podista è transitato con direzione Palma Campania-Sarno alle ore 17:36,06” e dall'annotazione di servizio redatta dagli agenti del Commissariato di P.S. di Sarno recatisi alle 17:45 ove era occorso l'evento dannoso “per segnalazione di persona investita” risulta che colà il sig. era già a bordo dell'ambulanza del servizio territoriale 118”, il cui intervento si era Parte_1 necessario in ragione delle gravi lesioni che l'attore aveva subito, compatibili – come rilevato dal nominato CTU – con un investimento da tergo, ma, assai verosimilmente, non con una caduta accidentale durante l'attività di jogging nell'occasione praticata;
inoltre, la teste escussa ha riferito che,
“poco prima” di esser giunta presso il tratto di via Sarno-Palma ove l'odierno istante giaceva esanime sul manto stradale, avesse incrociato “un'automobile, proveniente dall'opposto senso di marcia, con il
pagina 7 di 20 parabrezza evidentemente lesionato”, intenta a circolare ad onta delle “crepe ben visibili” presenti sul parabrezza, ancorché nel frangente fossero in atto copiose precipitazioni.
Alla luce di tali elementi indiziari, può ritenersi con sufficiente grado di certezza – e, comunque, senz'altro più probabilmente che non – che: l'automobile di colore grigio transitata alle ore 17:37,38 all'altezza del distributore di carburante posto circa 200 metri “prima del luogo teatro dei fatti” abbia investito da tergo l'odierno istante, che era passato nel medesimo punto poco prima (e, precisamente, alle ore 17:36,06), percorrendo via Sarno-Palma nello stesso senso di marcia tenuto dalla predetta vettura;
che, per l'effetto dell'investimento, il pedone abbia finito per collidere contro il parabrezza dell'automobile, danneggiandolo visibilmente;
che il conducente della vettura grigia, lungi dall'esser sceso dall'abitacolo per prestare soccorso al sig. abbia proseguito la marcia. Parte_1
Con specifico riguardo, poi, al presupposto relativo alla non identificabilità del veicolo danneggiante, in dottrina si è sempre sostenuto che l'istante ha l'onere di dedurre – e provare – che la mancata identificazione del veicolo danneggiante sia dipesa da impossibilità incolpevole;
deduzione, questa, che dovrà essere “supportata da un congruo corredo allegatorio e dalla prova in ordine all'impossibilità obiettiva di giungere all'identificazione del responsabile, non dipendente, quindi, da condotta negligente dello stesso attore danneggiato” (così, ex pluribus, Cass. n. 23710/16): detto altrimenti, sul danneggiato incombe l'onere di provare non solo il fondamento della pretesa risarcitoria (e cioè la responsabilità del sinistro da parte del conducente rimasto non identificato), ma anche di aver cercato di identificare con l'uso dell'ordinaria diligenza il veicolo danneggiante, ad esempio, segnalando tempestivamente la notizia dell'incidente alle autorità investigative, anche se in modo incompleto, in relazione in ogni caso alle concrete circostanze della fattispecie (cfr. Cass. n. 8467/99; Cass. n.
10545/18, ove si è eloquentemente affermato che, “nel caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato, il danneggiato, ove dimostri di non aver potuto identificare il responsabile, in base a circostanze obiettive non dipendenti da sua negligenza, può agire nei confronti dell'impresa designata per conto del fondo di garanzia per le vittime della strada”).
In ordine al grado di diligenza richiesto al danneggiato, s'impone di rilevare che ogni valutazione circa la natura diligente o meno di qualsiasi condotta giuridicamente rilevante non può che essere compiuta alla stregua dei criteri dettati dall'art. 1176 c.c.: tale norma stabilisce che è negligente colui il quale tenga una condotta difforme da quella che, nelle medesime circostanze, avrebbe assunto il bonus pater familias, ovvero la persona di normale avvedutezza e media istruzione. Nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, pertanto, la responsabilità dell'impresa designata non sorge allorché possa affermarsi che la vittima abbia tenuto una condotta negligente ai sensi dell'art. 1176 c.c.,
pagina 8 di 20 cioè difforme da quella esigibile da qualunque altra persona nelle medesime circostanze (cfr. Cass. n.
274/15). Il relativo giudizio non va compiuto a priori, stabilendo quali siano le condotte che giustificano la mancata identificazione, ma a posteriori, avendo riguardo a tutte le circostanze del caso concreto: resta in ogni caso affidato al giudice di merito il compito di accertare, motivando le proprie conclusioni, se i fatti esposti dal danneggiato corrispondano a verità e se il predetto abbia diligentemente tentato di individuare il responsabile dell'accaduto. Ne consegue che l'omessa o tardiva denunzia all'A.G. del sinistro cagionato da un veicolo non identificato non preclude di per sé stessa alla presunta vittima la risarcibilità del danno ad opera del Fondo di garanzia, poiché si tratta di un elemento che, unitamente alle altre risultanze istruttorie, deve essere adeguatamente e criticamente valutato al fine di ravvisare la sussistenza dei presupposti per l'azione di cui all'art. 19, lett. a), legge n.
990/69 (nel medesimo senso, Trib. Napoli 10/02/04 e 23/02/06).
Tale impostazione ermeneutica ha trovato conferma nelle più recenti pronunce della Suprema Corte, in cui si è ribadito che “l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia o inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi dell'art. 19 l. n. 990 del
1969, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada;
allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in se stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto” (così, testualmente, Cass. n. 3019/16; analogamente, Cass. n.
11054/09, n. 18532/07).
In altri termini, la Corte di nomofilachia ha sostenuto che la denuncia all'autorità del sinistro con danno alla persona occasionato dalla condotta colposa del conducente di un veicolo non identificato può essere considerata idonea, in relazione alle caratteristiche del caso concreto, ad integrare la prova del presupposto di fatto di cui sopra e, per converso, che il difetto di quella denuncia può essere sintomatico della non riconducibilità della fattispecie concreta a quella di danno cagionato da veicolo non identificato, ma mai ha enunciato il principio per il quale, in difetto di denuncia, la sussistenza di quel presupposto non possa essere provata altrimenti. Di talché, in ossequio all'indirizzo esegetico maggioritario in seno alla Suprema Corte, deve ritenersi che l'omessa denuncia all'autorità non sia di per sé stessa idonea ad escludere che l'eventus damni sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato;
così come l'intervenuta denuncia/querela contro ignoti non è in re ipsa idonea a dar prova che l'impossibilità di identificare il mezzo pirata non debba essere ascritta alla condotta colposa dell'attore. Entrambe le evenienze vanno, invece, apprezzate in relazione alle caratteristiche delle singole fattispecie concrete: apertis verbis, devono essere scrutinate dal Giudice di merito caso per caso all'esito di una ponderata valutazione delle risultanze processuali, della quale è tenuto a dare conto nella motivazione della sentenza. A nessuna delle due (denuncia/omessa denuncia) è, dunque, pagina 9 di 20 consentito assegnare una sorta di efficacia probatoria automatica, nel senso che il sinistro sia senz'altro riconducibile alla fattispecie astratta di cui all'art. 283, lett. a), D.Lgs. n. 209/05 se denuncia vi sia stata, ovvero che certamente non lo sia se la denuncia sia mancata.
In applicazione delle tratteggiate coordinate interpretative, si ritiene che la mancata identificazione dell'automobile investitrice non sia imputabile all'attore, tenuto conto: che la visibilità fosse scarsa, essendo il tratto di strada ove il sinistro è occorso sprovvisto di pubblica illuminazione – come risulta dall'annotazione di servizio stilata dagli agenti di P.G. – ed essendo state in atto copiose precipitazioni;
che l'automobile fosse sopraggiunta da tergo;
che, come emerge dalla deposizione testimoniale, il pedone in conseguenza dell'investimento avesse perso i sensi, nonché riportato gravi lesioni;
che, dopo l'urto, il veicolo si fosse allontanato.
Ad ulteriore suffragio della conclusione cui si è testé approdati può essere addotta la circostanza per la quale l'odierno istante ha presentato, in data 18.12.15, circa cinquanta giorni dopo l'evento dannoso per cui è causa, denuncia/querela contro ignoti, descrivendo nel corpo della stessa la dinamica dell'evento dannoso per cui è disputa.
Chiarito che il sig. abbia adeguatamente provato di aver profuso un sufficiente grado di Parte_1 diligenza per identificare la vettura coinvolta nel sinistro, s'impone di valutare se il conducente della stessa sia stato responsabile dell'incidente de quo. A tal fine, non può prescindersi dall'osservare che, in caso di investimento di un pedone, il I comma dell'art. 2054 c.c. – a tenore del quale “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” – pone una presunzione di colpa in capo all'automobilista, il quale, per essere esonerato da responsabilità, dovrà dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno oppure dar prova che l'incidente si è verificato a causa – non già di una semplice violazione da parte del pedone delle regole del codice della strada, non essendo la stessa di per sé sufficiente a vincere la presunzione di colpa che l'art. 2054, primo comma, cod. civ. pone a carico del conducente (cfr. Cass. n. 24472/14; Cass. ord. n. 20137/23), bensì –di una condotta anomala del pedone.
Peraltro, la norma in esame non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia provato l'irreprensibilità della propria condotta, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità dell'agere del pedone investito, necessaria al fine di valutare la sussistenza di un eventuale contributo eziologico ascrivibile a quest'ultimo (in tal senso, Cass. ord. n. 842/20, secondo cui “la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta
pagina 10 di 20 umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea
a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.”; analogamente, mutatis mutandis, Cass. ord. n. 2433/24).
Sulla scorta dell'illustrata elaborazione interpretativa, la responsabilità dell'evento dannoso per cui è disputa deve essere imputata sia al conducente dell'automobile che – pur se in minor misura – all'attore, giacché, se è vero che dal raccolto compendio probatorio non emergono elementi da cui poter inferire l'irreprensibilità della condotta del guidatore della vettura né l'abnormità dell'agere del pedone, parimenti irrefutabile è che dalla stessa prospettazione attorea risulta che il sig. Parte_1 avesse violato il primo comma dell'art. 190 del C.d.S., a tenore del quale “fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione”: invero, ancorché la carreggiata fosse – come si evince con nitore dalla deposizione dell'unico teste escusso, nonché dalla stessa prospettazione attorea – a due sensi di marcia, il sig. stava procedendo nel medesimo senso dei veicoli intenti a transitare Parte_1 lungo la corsia che stava percorrendo. Tale condotta ha concorso nella misura del 30% alla produzione del sinistro, vieppiù considerando la condizione di scarsa visibilità al momento dell'investimento: se l'odierno istante avesse circolato nel senso opposto a quello di marcia della vettura avrebbe potuto avvedersi per tempo, scorgendo in lontananza la luce proiettata dai fari, della presenza dell'automobile e, conseguentemente, cercare di evitare l'impatto o di segnalare la sua presenza al conducente.
Acclarata la concorrente – benché non paritaria – responsabilità ai fini della causazione del sinistro, occorre scrutinare le richieste risarcitorie avanzate dal sig. quest'ultimo, di là dal Parte_1 risarcimento del pregiudizio biologico, ha domandato il ristoro del danno morale e di quello dinamico relazionale;
inoltre, ha invocato il risarcimento del pregiudizio patrimoniale, che sarebbe sostanziatosi nelle spese mediche sostenute e nel decremento reddituale nel periodo circoscritto tra il 29.10.15 ed il
30.01.16.
Muovendo dal danno biologico, è d'uopo preliminarmente osservare che, sulla scorta della sentenza n.
184/86 della Corte Costituzionale, il summenzionato pregiudizio costituisce la componente prioritaria del danno alla persona, in quanto s'identifica – come espressamente previsto dal legislatore nella lettera dell'art. 138 cod. ass. priv. – “nella lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da
pagina 11 di 20 eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”; lo stesso, dunque, assorbe molteplici voci di danno elaborate in giurisprudenza (quali la capacità lavorativa generica;
il danno alla vita di relazione;
il danno estetico) e va liquidato alla stregua di criteri identici per tutti coloro che si trovino in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali, economiche e salva, tuttavia, l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto.
Tanto atteso, secondo il nominato CTU, l'attore, in conseguenza dell'evento dannoso occorso in data
29.10.15, ha riportato un “un grave politrauma realizzante trauma cranico con focolai lacerocontusivi multipli in sede frontale bi lateralmente e temporo-polare sin. Ed ESA, frattura occipitale sinistra, frattura pluriframmentaria della parete laterale dell'orbita di sinistra ed a livello del lo pterion di sinistra, falda liquida nei seni sfenoidali”, nonché un “trauma toracico con fratture costali dalla II alla
VII costa sinistra, contusione polmone sin. (polo sup. lobo inferiore) e versamento pleurico”, da cui sono residuati esiti permanenti, che il nominato perito ha quantificato nel 21% cui ha ritenuto congruo aggiungere: 30 giorni di invalidità temporanea totale;
20 giorni di invalidità temporanea parziale valutata mediamente al 75%; 30 giorni di invalidità temporanea parziale valutata mediamente al 50%;
60 giorni di invalidità temporanea parziale valutata mediamente al 25%.
Accanto al danno biologico, la difesa della parte attrice ha invocato il risarcimento del danno morale e di quello dinamico-relazionale.
Al riguardo, si ritiene, conformemente all'indirizzo ermeneutico maggioritario in seno alla giurisprudenza di legittimità, che il danno non patrimoniale si configuri come un'unica categoria di danno risarcibile, risultando in essa integralmente assorbite le varie e diverse voci, tra le tante, del danno esistenziale, morale e dinamico relazionale (Corte Cost. n. 233/03; Cass., Sez. U. n. 26972/08).
L'impostazione che sostiene l'unitarietà del danno non patrimoniale risponde ad una duplice esigenza: in primis, a quella di attribuire al danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subìto tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto quello dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua forma e considerata in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (Cass. n. 7766/16; Cass. n. 901/18;
Cass. n. 7513/18); in secondo luogo, a quella di evitare duplicazioni delle poste risarcitorie. Sicché, la natura unitaria e onnicomprensiva del danno non patrimoniale dev'essere interpretata sul piano delle categorie giuridiche (anche se non sotto quello fenomenologico) nel senso:
a) di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica;
b) di onnicomprensività intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di pagina 12 di 20 tutte le conseguenze (modificative in peius della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, a seguito di compiuta istruttoria, a un accertamento concreto e non astratto del danno, a tal fine dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
Tale consolidato portato interpretativo solo prima facie pare essere stato infirmato dal recente intervento del legislatore sugli artt. 138 e 139 c.d.a., avendo, invece, quest'ultima novella corroborato l'approdo giurisprudenziale dianzi menzionato: infatti, la nuova rubrica (“danno non patrimoniale”, sostituiva della precedente, denominata “danno biologico”) e il contenuto degli artt. 138 e 139 c.d.a. consentono di distinguere definitivamente – sul piano fenomenologico, non su quello della tassonomia giuridica – il danno dinamico-relazionale da quello morale. Ne deriva che “il giudice deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la compiuta fenomenologia della lesione non patrimoniale,
e cioè tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale) quanto quello dinamico-relazione
(destinato a incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto)” (così, da ultimo, Cass. n. 2788/19).
Siffatta impostazione, come detto, risulta suffragata dal dettato dell'art. 138, comma 2, lett. e) – a tenore del quale, “al fine di considerare la componente del danno morale da lesione dell'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione progressiva della liquidazione” –, nonché dal disposto del comma 3 della summenzionata norma, per il quale, “quando la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati ed obbiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%”: dalla lettera delle prefate disposizioni può inferirsi che, in particolare nella valutazione del danno alla persona da lesione della salute (art. 32 Cost.), ma non diversamente da quanto avviene in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore o di un interesse costituzionalmente protetto, il giudice
<dovrà necessariamente valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale
(che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se stesso), quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce “altro da sé”)>>, potendo aumentare, ove ravvisi tali ulteriori – rispetto a quelle ordinariamente ricomprese – conseguenze pregiudizievoli,
pagina 13 di 20 l'ammontare del risarcimento.
A tanto consegue che, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice dovrà:
1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico- relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno;
3) in caso di negativo accertamento e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente, il solo danno dinamico-relazionale;
4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale del danno automaticamente inserita in tabella.
Con specifico riguardo alla possibilità d'incrementare l'entità del risarcimento nella sua componente dinamico-relazionale, par d'uopo rilevare che <la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e affatto peculiari: le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ossia quelle che qualunque persona con la medesima invalidità ovvero lesione non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. In questo senso, va ribadito che ai fini della c.d. “personalizzazione” del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze “ordinarie” inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente patirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse all'esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze “ordinarie” già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari;
da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, meritevoli in quanto tali di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di pagina 14 di 20 dette peculiarità>> (testualmente, Cass. n. 2788/19).
Detto altrimenti, una lesione della salute può avere le conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi: a) conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità: b) conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio sofferto dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.
Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale;
la liquidazione delle prime, tuttavia, presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde esige, invece, la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto.
Pertanto, la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, o è una conseguenza “normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico, ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita.
Portato interpretativo della rammentata impostazione è quello per il quale, in presenza d'un danno permanente alla salute, “costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente
(quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale)” (Cass. ord. n. 7513/18).
Sulla scorta dell'illustrata elaborazione interpretativa, si ritiene che l'importo risultante dall'applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano – che tengono conto di tutte le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ossia quelle che qualunque persona con la medesima invalidità ovvero lesione non potrebbe non subire) – sia idoneo a ristorare integralmente anche il danno dinamico-relazionale patito dall'attore, non avendo il medesimo allegato circostanze da cui poter desumere che non possa più svolgere attività che non rientrino tra quelle che qualunque persona con la medesima invalidità ovvero lesione non potrebbe più praticare.
Venendo al richiesto ristoro del pregiudizio concernente la sfera morale, pare opportuno rilevare che la
Suprema Corte ha perspicuamente evidenziato che “la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale […] ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferto, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte – ultime – conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico”.
pagina 15 di 20 Ebbene, allorquando sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione: infatti, “la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi”
(Cass. n. 25164/20; nel medesimo senso, Cass. n. 910/18, Cass. n. 7513/18, Cass. n. 28989/19).
Peraltro, in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, “perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)” (Cass. ord. n. 7513/18).
Per quanto concerne l'onus probandi, il danno non patrimoniale costituisce – in tutte le diverse manifestazioni fenomeniche – un danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato
(giurisprudenza ormai consolidata sul punto, cfr. Cass. S.U. nn. 576, 581, 582 e 584 del 2008; Cass. nn.
8827 e 8828 del 2003). In particolare, per quanto concerne i mezzi di prova, se per il danno biologico la vigente normativa (artt. 138 e 139 D.Lgs. n. 209/05) richiede l'accertamento medico-legale, per gli altri pregiudizi non patrimoniali diversi dal danno biologico potrà farsi ricorso alla prova documentale, testimoniale e, soprattutto, presuntiva, la quale potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (Cass. n.
9834/02); il danneggiato dovrà, tuttavia, allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a dimostrare i fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto.
Con specifico riguardo alla prova presuntiva, non può tacersi che, in tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, “se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità
(salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale” (Cass. ord. n. 6444/23).
In applicazione delle tratteggiate coordinare ermeneutiche, al sig. deve essere riconosciuto Parte_1 pagina 16 di 20 un danno morale nella misura contemplata dalle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, tenuto conto della profonda angoscia e del tumultuoso turbamento dallo stesso verosimilmente provati nel corso del travagliato iter terapeutico (che ha attraversato diverse settimane) descritto nel libello introduttivo.
Quanto, poi, al lamentato danno patrimoniale emergente, ex actis risulta che l'odierno istante ha sostenuto spese sanitarie per euro 744,23, da considerarsi, come affermato dal nominato CTU, congrue in relazione all'evento dannoso per cui è causa. A questo proposito, s'impone di osservare che, in forza del disposto dell'art. 1223 c.c., a tenore del quale il debitore/danneggiante risponde solo dei danni che siano “conseguenza immediata e diretta” dell'illecito, le spese mediche affrontate o da affrontare possano essere risarcite soltanto allorquando siano – come nel caso in esame, avendo il nominato perito affermato che “appaiono congrue e necessarie” – congrue ed in rapporto di causalità adeguata con il danno subito, dacché verrebbe meno, in caso di spese ingiustificate, lo stesso nesso di causalità tra fatto illecito e danno.
Con riguardo, infine, all'allegato decremento reddituale che avrebbe interessato il periodo circoscritto tra il 29.10.15 ed il 30.01.16, s'impone di osservare che il danno patrimoniale da mancato guadagno presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il danneggiato avrebbe conseguito se il fatto illecito non si fosse verificato, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità
(e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dal danneggiato, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del pregiudizio subito.
Tanto atteso, occorre rilevare che è risultato pacifico che il sig. sia medico, dipendente Parte_1 della;
percepisca uno stipendio di circa euro 2.400,00 mensili;
non abbia potuto Parte_3 svolgere la propria attività lavorativa per il periodo di inabilità temporanea, ricompreso tra il 29.10.15 ed il 30.1.16; abbia percepito nel corso di tale arco temporale un'indennità per inabilità temporanea dall' ammontante a circa euro 1.500,00 mensili. CP_2
Alla luce delle illustrate circostanze, deve essere riconosciuto all'attore, a titolo di danno da mancato guadagno, l'importo di euro 2.700,00, pari alla differenza tra le retribuzioni che l'odierno istante avrebbe percepito se avesse potuto svolgere la propria attività lavorativa e le indennità per inabilità erogategli dall' , tenuto conto che, ai fini della determinazione di tale voce di danno, dal CP_2 decremento reddituale riscontrato debbano essere defalcati gli importi eventualmente erogati al danneggiato a titolo di indennità per il periodo di malattia (cfr. Cass. ord. n. 7925/23).
pagina 17 di 20 Alla luce dei rilievi dianzi effettuati, deve procedersi alla liquidazione del ravvisato danno. Tra le varie opzioni esegetiche, ritiene questo Giudice di aderire all'indirizzo giurisprudenziale maggioritario, che rapporta il c.d. “valore punto” alla gravità della menomazione e all'età del soggetto leso, così da offrire un parametro che, da un lato, sia obiettivamente verificabile e, dall'altro, non escluda la possibilità di adeguamento al caso concreto. Il descritto iter di liquidazione altro non è che quello sapientemente cristallizzato nelle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano. Alla stregua dei parametri indicati dalle richiamate tabelle – le ultime predisposte dal tribunale meneghino e a disposizione di questo Giudice sono quelle del 2024 –, deve riconoscersi all'attore, a titolo di risarcimento del danno biologico (e di quello morale), la somma ottenuta con il seguente procedimento:
a) per la determinazione del danno da invalidità permanente, in primo luogo si è proceduto a moltiplicare il valore del punto “danno non patrimoniale” (pari ad euro 5.383,99) come stabilito per il numero di punti di invalidità attribuiti dal CTU (21 punti); successivamente, detta somma è stata moltiplicata per il coefficiente di riduzione (pari a euro 0,760) previsto per l'età che parte attrice aveva al momento del sinistro (49 anni), approdandosi in tal guisa alla cifra di euro 85.928,00;
b) per il periodo di invalidità temporanea totale (ITT) si è proceduto a moltiplicare il valore di euro
115,00 per i 30 giorni riconosciuti nell'approntata consulenza tecnica, in tal guisa pervenendosi all'importo di euro 3.450,00;
c) per il periodo di invalidità temporanea al tasso medio del 75% si è proceduto a moltiplicare il valore di euro 86,25 (pari a ¾ del valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta) per i 20 giorni riconosciuti dal nominato CTU, in tal guisa approdandosi all'importo di euro 1.725,00;
d) per il periodo di invalidità temporanea al tasso medio del 50% si è proceduto a moltiplicare il valore di euro 57,50 (pari a ½ del valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta) per i 30 giorni riconosciuti dal nominato perito, così pervenendosi alla somma di euro 1.725,00;
e) per il periodo di invalidità temporanea al tasso medio del 25% si è proceduto a moltiplicare il valore di euro 28,75 (pari a ¼ del valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta) per i 60 giorni riconosciuti dal CTU, così pervenendosi all'importo di euro 1.725,00.
Di talché, a titolo di danno non patrimoniale deve liquidarsi il complessivo importo, calcolato all'attualità, di euro 94.553,00. La predetta somma deve essere ridotta del 30% in ragione dell'accertato pagina 18 di 20 concorso di colpa del sig. – stimato, appunto, nel 30% – nella causazione del sinistro, in tal Parte_1 guisa pervenendosi all'importo di euro 66.187,10.
Su detto ammontare, sono dovuti gli interessi al tasso legale, inizialmente calcolati sull'importo di euro
66.187,10 devalutato – in base agli indici ISTAT – al giorno in cui si è verificato il sinistro (29.10.15)
e, quindi, anno per anno, fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione come dianzi precisata. Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulla somma in tal guisa calcolata, gli ulteriori interessi al tasso legale.
Di là da quello non patrimoniale, all'oggidì istante deve essere risarcito il danno patrimoniale, ammontante ad euro 3.444,23 (euro 744,23 a titolo di rimborso delle spese mediche sostenute ed euro
2.700,00 a titolo di mancato guadagno). La predetta somma deve essere ridotta del 30% in ragione del concorso di colpa dell'attore, in tal guisa pervenendosi all'importo di euro 2.410,96, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione dalla domanda e sino al soddisfo.
Non resta che disciplinare le spese di lite: le stesse devono essere compensate per 1/3 in ragione del contributo causale offerto dall'odierno istante nella causazione dell'evento dannoso;
la frazione residua deve – in ossequio al principio della soccombenza – essere posta a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice unico, dott. Gianluca
Di Filippo, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , atto di Parte_1 citazione ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie per quanto di ragione la domanda risarcitoria proposta da;
Parte_1
per l'effetto:
a. accerta e dichiara che l'incidente per cui è causa è da ascriversi alla concorrente, ancorché non paritaria, responsabilità dei soggetti coinvolti;
b. condanna parte convenuta al pagamento, in favore di , della somma Parte_1 di euro 66.187,10, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dall'attore, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
c. condanna la convenuta al pagamento, in favore di , dell'ulteriore Parte_1 somma di euro 2.410,96, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali sofferti dall'attore, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
pagina 19 di 20 2. Compensa per 1/3 le spese di lite e condanna parte convenuta al pagamento, in favore di
, della frazione residua, che liquida in euro 9.402,00 per compenso Parte_1 professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari;
3. Pone le spese dell'espletata CTU, come già liquidate, definitivamente a carico della parte convenuta.
Provvedimento depositato telematicamente in data 11.8.25
Il Giudice
dott. Gianluca Di Filippo
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