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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 02/04/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6504/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Angela Casalini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6504/2016 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOSCONI Parte_1 C.F._1
MARZIA e dell'avv. Sonia Cavalli, elettivamente domiciliato in Fidenza, Piazza della Repubblica, n.
25, presso il difensore avv. MOSCONI MARZIA
ATTORE contro
C.F. C.F. ) CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 [...]
(C.F. ), (C.F.: , CP_3 C.F._4 Controparte_4 C.F._5 Pt_2
(C.F.: ), (C.F.: ) con il patrocinio
[...] C.F._6 Parte_3 C.F._7 dell'avv. RIGHINI PAOLO, elettivamente domiciliati in VIA PETRARCA N. 20 PARMA, presso il difensore avv. RIGHINI PAOLO
CONVENUTI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RIGHINI PAOLO, CP_5 C.F._8
elettivamente domiciliati in VIA PETRARCA N. 20 PARMA, presso il difensore avv. RIGHINI
PAOLO
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte attrice: “Voglia il Giudice adito, contrariis rejectis, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, previa ogni più utile declaratoria del caso e di Legge, In via principale
Accertato e dichiarato che il rifacimento del muro di cui in narrativa avveniva per fatto e colpa dei pagina 1 di 7 convenuti a causa dell'omessa manutenzione sulla fognatura di loro proprietà, dichiarare,e conseguentemente condannare i suddetti convenuti alla refusione, per intero, di quanto sostenuto dal
, pari ad Euro 26.000,00 oltre interessi dal dì del dovuto e rivalutazione monetaria, Controparte_6
credito oggi per intero spettante al sig. come meglio descritto nel presente atto. In Parte_1
via subordinata Accertato e dichiarato che il rifacimento del muro di cui in narrativa avveniva per fatto e colpa dei convenuti a causa dell'omessa manutenzione sulla fognatura di loro proprietà, dichiarare, e conseguentemente condannare i suddetti convenuti alla refusione nei confronti del sig. Parte_1
in proprio e per le quote di credito cedute dagli altri condomini, della somma maggiore o
[...]
minore che il Giudice riterrà congrua e di giustizia a seguito, se del caso, dell'espletanda istruttoria. In ogni caso vinte le spese di giustizia oltre oneri accessori e rimb. Forfettario”;
Conclusioni per i convenuti: “Tanto premesso, VOGLIA Il Tribunale adito respingere la domanda attorea. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, comprese I.V.A. e C.P.A. di legge”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Parma e CP_7 Controparte_8 CP_3 CP_1 CP_2 allegando di essere proprietario di un immobile sito all'interno del . Il Controparte_6 CP_6
era confinante con immobili oggetto di comproprietà tra i convenuti, in favore dei quali il CP_6
aveva riconosciuto un diritto di servitù di fognatura, il cui condotto attraversava parte della proprietà del Aggiungeva l'attore che i convenuti non avevano provveduto alla manutenzione della CP_6
rete fognaria, tanto che dalle tubature, gravemente danneggiate, provenivano percolazioni che avevano intriso il muro posto al confine tra il fondo servente e quello dominante, che rischiava di crollare.
Precisava l'attore che già nel 2010, al manifestarsi delle prime macchie di umidità sul muro di confine, il aveva richiesto ai convenuti di effettuare una videoispezione del condotto fognario, ma i CP_6 convenuti avevano concesso l'autorizzazione soltanto nel 2012. A seguito dell'ispezione, che aveva confermato la rottura della tubatura del condotto fognario, i convenuti avevano provveduto alla sua sistemazione, ma non avevano ripristinato il muro a confine, della cui messa in sicurezza si era occupato il a sue spese, con esborso pari ad euro 26.000.00. Il credito del Condominio nei CP_6 confronti dei comproprietari del fondo dominante era poi stato oggetto di cessione all'attore, che pertanto agiva al fine di sentir condannare i convenuti alla refusione di tale spesa.
Con comparsa di risposta depositata in data 14.3.2017 si costituivano in giudizio i convenuti, chiedendo il rigetto delle pretese avversarie. Precisavano i convenuti che il muro non aveva mai avuto la finalità di sostenere le tubature del condotto fognario, che invero preesisteva alla costruzione del ma unicamente quella di contenere eventuali cedimenti del terreno. Ed infatti, all'atto CP_6 pagina 2 di 7 della costruzione del avvenuta nel 1973, al fine di realizzare le autorimesse e l'area CP_6
cortilizia circostante, era stato necessario abbassare il piano di campagna ed edificare un muro di contenimento della zona ovest. Aggiungevano che, adiacente al muro di confine ad ovest e posta all'originaria quota di campagna, il aveva lasciato una striscia di terreno libera, sotto la CP_6
quale scorreva il condotto fognario. Sulla predetta striscia di terreno i condòmini avevano piantato alberi ad alto fusto, le radici dei quali avevano causato la rottura del dotto fognario, che non era quindi imputabile all'omessa manutenzione, come successivamente emerso dalla videoispezione del condotto fognario eseguita nel 2013. Aggiungevano i convenuti che la necessità di intervenire sul muro a confine ad ovest si era resa necessaria non perché il muro fosse stato indebolito dalle percolazioni, perché queste avevano interessato unicamente il muro a nord dell'edificio, ma in quanto il muro, non essendo stato costruito a regola d'arte, non era più in grado di sostenere il peso del terreno sovrastante, tanto che presentava un vistoso spanciamento.
Istruita la causa mediante CTU, all'udienza del 28.2.2023, fissata per la precisazione delle conclusioni, il procuratore di parte convenuta dava atto del decesso di e la causa veniva interrotta. CP_7
Correttamente riassunto il giudizio nei confronti delle eredi di , CP_7 CP_9 Pt_2
e queste si costituivano in giudizio con comparsa di risposta depositata in data
[...] Parte_3
20.10.2023. All'udienza del 25.6.2024 la causa veniva trattenuta in decisione, ma in sede di comparsa conclusionale il difensore dei convenuti dava atto del decesso di e chiedeva Controparte_8
interrompersi il giudizio. A seguito della nuova interruzione, il giudizio veniva riassunto nei confronti degli eredi della sig.ra e CP_8 CP_2 CP_1
Con comparsa depositata in data 4.12.2024 spiegava intervento volontario quale CP_5
successore a titolo particolare nel diritto controverso, deducendo di essere divenuta comproprietaria del fondo dominante a seguito di atto di donazione stipulato con la sig.ra CP_3
Con ordinanza ex art. 127 ter, c.p.c., del 14.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190, c.p.c.
*** ***
Nelle proprie conclusioni parte attrice ha chiesto di sentir “condannare i suddetti convenuti alla refusione, per intero, di quanto sostenuto dal , pari ad euro 26.000,00 oltre interessi Controparte_6
dal dì del dovuto e rivalutazione monetaria, credito oggi per intero spettante al sig. Parte_1 come meglio descritto nel presente atto”.
L'inquadramento giuridico della domanda non è stato esplicitato dall'attore, tanto che la pretesa può essere ricondotta sia ad una richiesta di restituzione di quanto anticipato dal proprietario del fondo pagina 3 di 7 servente per aver eseguito, a sue spese, opere di manutenzione dei manufatti necessari per l'esercizio del diritto di servitù, sia come pretesa risarcitoria di natura extracontrattuale.
Con riferimento alla prima eventualità, l'attore ha infatti fatto valere che il muro lato ovest del sarebbe stato costruito al fine di sostenere i tubi della fogna e quindi – in tesi – la CP_6
sistemazione del muro rientrerebbe tra le opere necessarie per la conservazione della servitù, le cui spese devono essere sostenute dal proprietario del fondo dominante, salvo se diversamente previsto dal titolo o dalla legge, in ragione della previsione di cui all'art. 1069, comma II, c.c.
Così inquadrata la pretesa, questa non può trovare accoglimento, posto che, all'esito dell'accertamento tecnico demandato al CTU, geom. è emerso che il muro di contenimento aveva una Parte_4
funzione differente rispetto a quella di sostenere la rete fognaria. Ed infatti, come accertato dal CTU, la fognatura a servizio del fondo dominante esisteva già prima dell'edificazione del e del CP_6
conseguente sbancamento di terreno, che è si è reso necessario per la realizzazione delle autorimesse.
In particolare, le autorimesse sono state costruite ad un livello inferiore rispetto all'originario piano di campagna, cosicché, per contenere lo scivolamento del terreno, si è ricorsi al muro per cui è causa, che ha rivestito eminentemente una funzione di contenimento. Prima dei lavori di rifacimento del muro da parte del la fognatura era collocata in una striscia di terreno di proprietà del CP_6 CP_6
collocata sullo stesso livello del piano di campagna a ridosso del muro, tanto che il CTU ha chiarito che
“il muro di sostegno è senz'altro servito ad evitare lo scivolamento a valle del terreno, e quindi della fognatura, in relazione allo scavo eseguito a valle che è servito a realizzare l'area di accesso alle autorimesse del ” (v. pag. 4, CTU). Ne deriva che il muro per cui è causa non può essere CP_6 fatto rientrare tra i manufatti necessari all'esercizio del diritto di servitù, posto che la fognatura correva lungo tubazioni preesistenti rispetto alla costruzione del e quindi del muro stesso, che è CP_6 stato edificato per contenere il terreno, stante l'abbassamento del piano di campagna. Soltanto dopo il rifacimento del muro da parte del avvenuto nel 2014, le tubature della fognatura sono CP_6
state ancorate al muro di contenimento a mezzo di mensole metalliche, per questa ragione il CTU ha concluso nel senso che il muro sia funzionale al sostenimento della fognatura. Tuttavia, ciò che rileva per valutare la fondatezza della domanda non è lo stato dei luoghi successivo alla ricostruzione del muro, bensì quello precedente, che, come già rilevato, non consente di ritenere che vi fosse un asservimento del muro all'esercizio del diritto di servitù di fognatura.
Tanto premesso, si osserva che la domanda attorea può essere qualificata anche come richiesta di risarcimento del danno extracontrattuale. Ed infatti, sebbene nel rassegnare le proprie conclusioni parte attrice ricorra all'utilizzo improprio del termine “refusione”, non si può non rilevare che, nella parte motiva dei propri atti, l'attore insiste nel sostenere che le percolazioni provenienti dalle tubature della pagina 4 di 7 fognatura avrebbero danneggiato così gravemente il muro ovest, tanto da rendere necessario il compimento di opere di risanamento urgenti, alle quali avevano provveduto i condòmini, poi cedendogli il credito. È di tutta evidenza che la pretesa attorea sia tesa quindi a vedersi risarcire il danno provocato al fondo dominante, danno quantificato in misura pari a quanto corrisposto dai condòmini per le opere di rifacimento del muro. Ed infatti, il giudice, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale (v., ex multis, Cass. sent. n. 118/16; sent. n. 26159/14). Ne deriva che il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti (v. Cass. ord. n. 5153/19).
Tanto premesso, la pretesa risarcitoria dell'attore deve trovare accoglimento, poiché, all'esito dell'istruttoria, è risultato provato che sono state proprio le percolazioni provenienti dalle tubature delle fognature ad impregnare il muro, così indebolendolo e causandone lo “spanciamento”. Ed infatti, il
CTU ha concluso nel senso che il cedimento del muro è stato determinato dalle perdite provenienti dalla fognatura, che, nel tempo, hanno provocato l'indebolimento del terreno fino alla compromissione della sua stabilità (v. pag. 10, CTU). Ha aggiunto il CTU che tali perdite sono state diretta conseguenza di una cattiva manutenzione delle opere necessarie all'esercizio del diritto di servitù. Tale conclusione trova conferma nel fatto che è rimasto incontestato che, quando i condomìni si accorsero delle prime macchie di umidità comparse sul muro, chiesero ai proprietari del fondo dominante l'autorizzazione a procedere ad una videoispezione del condotto fognario per capire se vi fossero delle perdite. Tale autorizzazione è stata concessa dai convenuti soltanto due anni dopo, così determinando l'aggravamento delle condizioni del terreno sovrastante il muro di contenimento, come rilevato anche da CTU.
Si osserva altresì che è rimasta soltanto un'allegazione dei convenuti che la rottura del condotto fognario sia stata causata dalle radici degli alberi piantati dai condòmini sul terreno sovrastante il condotto, non avendo i convenuti offerto alcuna prova di tale circostanza. Peraltro, tale circostanza pagina 5 di 7 sarebbe stata in ogni caso irrilevante, tenuto conto che, a prescindere dall'esatta individuazione della causa della rottura delle tubature, comunque i proprietari del fondo dominante avrebbero dovuto attivarsi con solerzia per la riparazione del condotto e non far trascorrere tre anni. Ed infatti, tra la prima segnalazione delle macchie di umidità da parte dei condòmini e l'effettiva riparazione del condotto fognario è pacifico che siano trascorsi tre anni.
Pertanto, le conclusioni alle quali è pervenuto il CTU meritano adesione, tenuto conto che non presentano vizi logici e la relazione è coerente e resa all'esito di un rigoso studio degli atti e della documentazione allegata.
Con riferimento al danno conseguenza, questo va quantificato tenuto conto delle spese sostenute dai condòmini per il rifacimento del muro. Dalla documentazione versata in atti dall'attore emerge che per i lavori di appalto all'impresa edile Maini siano stati corrisposti euro 22.700,00, mentre all'ing. CP_10
la somma di euro 2.734,38; ulteriori euro 70,00 sono stati versati al per oneri relativi alla CP_11
SCIA (v. docc. nn. 9 e 12, fascicolo attoreo). Pertanto, il danno conseguenza deve essere quantificato nella somma di euro 25.504,38.
Tenuto conto che il credito risarcitorio spettante ai singoli condòmini è stato ceduto all'attore, egli risulta legittimato ad agire per l'intero ammontare spettante ai condòmini, cosicché deve trovare accoglimento la domanda attorea e per l'effetto i convenuti, in solido tra loro, devono essere tenuti a corrispondergli la somma di euro 25.504,38 (v. doc. n. 10, fascicolo attoreo). Tale somma deve essere rivalutata a far data dal giugno 2014, mese nel quale sono iniziati i lavori di rifacimento del muro. Su tale somma, via via rivalutata anno per anno, sono dovuti interessi al saggio legale di cui all'art. 1284, comma I, c.c. A far data dalla sentenza, a seguito della quale l'obbligazione di valore diviene un'obbligazione di valuta, sono dovuti unicamente interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma I, c.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ex art. 91, c.p.c., e i convenuti, in solido tra loro, sono tenuti a rifondere all'attore la somma di euro 5.077,00, calcolata avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n.
55/14, tenuto conto del valore del decisum.
Le spese per la CTU devono essere poste in via definitiva in capo ai convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente decidendo nella causa R.G. n. 6504/2016, promossa da
[...]
nei confronti di , Parte_1 CP_3 CP_5 CP_1 CP_2 CP_9
e così provvede: Parte_2 Parte_3
1) NA , e CP_3 CP_5 CP_1 CP_2 CP_9 Parte_2
in solido tra loro, a corrispondere a la somma di euro Parte_3 Parte_1
25.504,38, oltre rivalutazione a far data dal giugno 2014. Su tale somma, via via rivalutata anno pagina 6 di 7 per anno, sono dovuti interessi al saggio legale di cui all'art. 1284, comma I, c.c. A far data dalla sentenza, su tale somma sono dovuti unicamente interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma I, c.c.
2) NA , e CP_3 CP_5 CP_1 CP_2 CP_9 Parte_2
in solido tra loro, a corrispondere a le spese di lite, Parte_3 Parte_1
quantificate in euro 5.077,00, oltre IVA, c.p.a. e 15% di spese forfettarie;
3) Pone in via definitiva le spese di CTU in capo a CP_3 CP_5 CP_1 CP_2
, e
[...] CP_9 Parte_2 Parte_3
Parma, 2 aprile 2025
La Giudice
dott.ssa Angela Casalini
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Angela Casalini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6504/2016 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOSCONI Parte_1 C.F._1
MARZIA e dell'avv. Sonia Cavalli, elettivamente domiciliato in Fidenza, Piazza della Repubblica, n.
25, presso il difensore avv. MOSCONI MARZIA
ATTORE contro
C.F. C.F. ) CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 [...]
(C.F. ), (C.F.: , CP_3 C.F._4 Controparte_4 C.F._5 Pt_2
(C.F.: ), (C.F.: ) con il patrocinio
[...] C.F._6 Parte_3 C.F._7 dell'avv. RIGHINI PAOLO, elettivamente domiciliati in VIA PETRARCA N. 20 PARMA, presso il difensore avv. RIGHINI PAOLO
CONVENUTI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RIGHINI PAOLO, CP_5 C.F._8
elettivamente domiciliati in VIA PETRARCA N. 20 PARMA, presso il difensore avv. RIGHINI
PAOLO
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte attrice: “Voglia il Giudice adito, contrariis rejectis, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, previa ogni più utile declaratoria del caso e di Legge, In via principale
Accertato e dichiarato che il rifacimento del muro di cui in narrativa avveniva per fatto e colpa dei pagina 1 di 7 convenuti a causa dell'omessa manutenzione sulla fognatura di loro proprietà, dichiarare,e conseguentemente condannare i suddetti convenuti alla refusione, per intero, di quanto sostenuto dal
, pari ad Euro 26.000,00 oltre interessi dal dì del dovuto e rivalutazione monetaria, Controparte_6
credito oggi per intero spettante al sig. come meglio descritto nel presente atto. In Parte_1
via subordinata Accertato e dichiarato che il rifacimento del muro di cui in narrativa avveniva per fatto e colpa dei convenuti a causa dell'omessa manutenzione sulla fognatura di loro proprietà, dichiarare, e conseguentemente condannare i suddetti convenuti alla refusione nei confronti del sig. Parte_1
in proprio e per le quote di credito cedute dagli altri condomini, della somma maggiore o
[...]
minore che il Giudice riterrà congrua e di giustizia a seguito, se del caso, dell'espletanda istruttoria. In ogni caso vinte le spese di giustizia oltre oneri accessori e rimb. Forfettario”;
Conclusioni per i convenuti: “Tanto premesso, VOGLIA Il Tribunale adito respingere la domanda attorea. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, comprese I.V.A. e C.P.A. di legge”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Parma e CP_7 Controparte_8 CP_3 CP_1 CP_2 allegando di essere proprietario di un immobile sito all'interno del . Il Controparte_6 CP_6
era confinante con immobili oggetto di comproprietà tra i convenuti, in favore dei quali il CP_6
aveva riconosciuto un diritto di servitù di fognatura, il cui condotto attraversava parte della proprietà del Aggiungeva l'attore che i convenuti non avevano provveduto alla manutenzione della CP_6
rete fognaria, tanto che dalle tubature, gravemente danneggiate, provenivano percolazioni che avevano intriso il muro posto al confine tra il fondo servente e quello dominante, che rischiava di crollare.
Precisava l'attore che già nel 2010, al manifestarsi delle prime macchie di umidità sul muro di confine, il aveva richiesto ai convenuti di effettuare una videoispezione del condotto fognario, ma i CP_6 convenuti avevano concesso l'autorizzazione soltanto nel 2012. A seguito dell'ispezione, che aveva confermato la rottura della tubatura del condotto fognario, i convenuti avevano provveduto alla sua sistemazione, ma non avevano ripristinato il muro a confine, della cui messa in sicurezza si era occupato il a sue spese, con esborso pari ad euro 26.000.00. Il credito del Condominio nei CP_6 confronti dei comproprietari del fondo dominante era poi stato oggetto di cessione all'attore, che pertanto agiva al fine di sentir condannare i convenuti alla refusione di tale spesa.
Con comparsa di risposta depositata in data 14.3.2017 si costituivano in giudizio i convenuti, chiedendo il rigetto delle pretese avversarie. Precisavano i convenuti che il muro non aveva mai avuto la finalità di sostenere le tubature del condotto fognario, che invero preesisteva alla costruzione del ma unicamente quella di contenere eventuali cedimenti del terreno. Ed infatti, all'atto CP_6 pagina 2 di 7 della costruzione del avvenuta nel 1973, al fine di realizzare le autorimesse e l'area CP_6
cortilizia circostante, era stato necessario abbassare il piano di campagna ed edificare un muro di contenimento della zona ovest. Aggiungevano che, adiacente al muro di confine ad ovest e posta all'originaria quota di campagna, il aveva lasciato una striscia di terreno libera, sotto la CP_6
quale scorreva il condotto fognario. Sulla predetta striscia di terreno i condòmini avevano piantato alberi ad alto fusto, le radici dei quali avevano causato la rottura del dotto fognario, che non era quindi imputabile all'omessa manutenzione, come successivamente emerso dalla videoispezione del condotto fognario eseguita nel 2013. Aggiungevano i convenuti che la necessità di intervenire sul muro a confine ad ovest si era resa necessaria non perché il muro fosse stato indebolito dalle percolazioni, perché queste avevano interessato unicamente il muro a nord dell'edificio, ma in quanto il muro, non essendo stato costruito a regola d'arte, non era più in grado di sostenere il peso del terreno sovrastante, tanto che presentava un vistoso spanciamento.
Istruita la causa mediante CTU, all'udienza del 28.2.2023, fissata per la precisazione delle conclusioni, il procuratore di parte convenuta dava atto del decesso di e la causa veniva interrotta. CP_7
Correttamente riassunto il giudizio nei confronti delle eredi di , CP_7 CP_9 Pt_2
e queste si costituivano in giudizio con comparsa di risposta depositata in data
[...] Parte_3
20.10.2023. All'udienza del 25.6.2024 la causa veniva trattenuta in decisione, ma in sede di comparsa conclusionale il difensore dei convenuti dava atto del decesso di e chiedeva Controparte_8
interrompersi il giudizio. A seguito della nuova interruzione, il giudizio veniva riassunto nei confronti degli eredi della sig.ra e CP_8 CP_2 CP_1
Con comparsa depositata in data 4.12.2024 spiegava intervento volontario quale CP_5
successore a titolo particolare nel diritto controverso, deducendo di essere divenuta comproprietaria del fondo dominante a seguito di atto di donazione stipulato con la sig.ra CP_3
Con ordinanza ex art. 127 ter, c.p.c., del 14.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190, c.p.c.
*** ***
Nelle proprie conclusioni parte attrice ha chiesto di sentir “condannare i suddetti convenuti alla refusione, per intero, di quanto sostenuto dal , pari ad euro 26.000,00 oltre interessi Controparte_6
dal dì del dovuto e rivalutazione monetaria, credito oggi per intero spettante al sig. Parte_1 come meglio descritto nel presente atto”.
L'inquadramento giuridico della domanda non è stato esplicitato dall'attore, tanto che la pretesa può essere ricondotta sia ad una richiesta di restituzione di quanto anticipato dal proprietario del fondo pagina 3 di 7 servente per aver eseguito, a sue spese, opere di manutenzione dei manufatti necessari per l'esercizio del diritto di servitù, sia come pretesa risarcitoria di natura extracontrattuale.
Con riferimento alla prima eventualità, l'attore ha infatti fatto valere che il muro lato ovest del sarebbe stato costruito al fine di sostenere i tubi della fogna e quindi – in tesi – la CP_6
sistemazione del muro rientrerebbe tra le opere necessarie per la conservazione della servitù, le cui spese devono essere sostenute dal proprietario del fondo dominante, salvo se diversamente previsto dal titolo o dalla legge, in ragione della previsione di cui all'art. 1069, comma II, c.c.
Così inquadrata la pretesa, questa non può trovare accoglimento, posto che, all'esito dell'accertamento tecnico demandato al CTU, geom. è emerso che il muro di contenimento aveva una Parte_4
funzione differente rispetto a quella di sostenere la rete fognaria. Ed infatti, come accertato dal CTU, la fognatura a servizio del fondo dominante esisteva già prima dell'edificazione del e del CP_6
conseguente sbancamento di terreno, che è si è reso necessario per la realizzazione delle autorimesse.
In particolare, le autorimesse sono state costruite ad un livello inferiore rispetto all'originario piano di campagna, cosicché, per contenere lo scivolamento del terreno, si è ricorsi al muro per cui è causa, che ha rivestito eminentemente una funzione di contenimento. Prima dei lavori di rifacimento del muro da parte del la fognatura era collocata in una striscia di terreno di proprietà del CP_6 CP_6
collocata sullo stesso livello del piano di campagna a ridosso del muro, tanto che il CTU ha chiarito che
“il muro di sostegno è senz'altro servito ad evitare lo scivolamento a valle del terreno, e quindi della fognatura, in relazione allo scavo eseguito a valle che è servito a realizzare l'area di accesso alle autorimesse del ” (v. pag. 4, CTU). Ne deriva che il muro per cui è causa non può essere CP_6 fatto rientrare tra i manufatti necessari all'esercizio del diritto di servitù, posto che la fognatura correva lungo tubazioni preesistenti rispetto alla costruzione del e quindi del muro stesso, che è CP_6 stato edificato per contenere il terreno, stante l'abbassamento del piano di campagna. Soltanto dopo il rifacimento del muro da parte del avvenuto nel 2014, le tubature della fognatura sono CP_6
state ancorate al muro di contenimento a mezzo di mensole metalliche, per questa ragione il CTU ha concluso nel senso che il muro sia funzionale al sostenimento della fognatura. Tuttavia, ciò che rileva per valutare la fondatezza della domanda non è lo stato dei luoghi successivo alla ricostruzione del muro, bensì quello precedente, che, come già rilevato, non consente di ritenere che vi fosse un asservimento del muro all'esercizio del diritto di servitù di fognatura.
Tanto premesso, si osserva che la domanda attorea può essere qualificata anche come richiesta di risarcimento del danno extracontrattuale. Ed infatti, sebbene nel rassegnare le proprie conclusioni parte attrice ricorra all'utilizzo improprio del termine “refusione”, non si può non rilevare che, nella parte motiva dei propri atti, l'attore insiste nel sostenere che le percolazioni provenienti dalle tubature della pagina 4 di 7 fognatura avrebbero danneggiato così gravemente il muro ovest, tanto da rendere necessario il compimento di opere di risanamento urgenti, alle quali avevano provveduto i condòmini, poi cedendogli il credito. È di tutta evidenza che la pretesa attorea sia tesa quindi a vedersi risarcire il danno provocato al fondo dominante, danno quantificato in misura pari a quanto corrisposto dai condòmini per le opere di rifacimento del muro. Ed infatti, il giudice, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale (v., ex multis, Cass. sent. n. 118/16; sent. n. 26159/14). Ne deriva che il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti (v. Cass. ord. n. 5153/19).
Tanto premesso, la pretesa risarcitoria dell'attore deve trovare accoglimento, poiché, all'esito dell'istruttoria, è risultato provato che sono state proprio le percolazioni provenienti dalle tubature delle fognature ad impregnare il muro, così indebolendolo e causandone lo “spanciamento”. Ed infatti, il
CTU ha concluso nel senso che il cedimento del muro è stato determinato dalle perdite provenienti dalla fognatura, che, nel tempo, hanno provocato l'indebolimento del terreno fino alla compromissione della sua stabilità (v. pag. 10, CTU). Ha aggiunto il CTU che tali perdite sono state diretta conseguenza di una cattiva manutenzione delle opere necessarie all'esercizio del diritto di servitù. Tale conclusione trova conferma nel fatto che è rimasto incontestato che, quando i condomìni si accorsero delle prime macchie di umidità comparse sul muro, chiesero ai proprietari del fondo dominante l'autorizzazione a procedere ad una videoispezione del condotto fognario per capire se vi fossero delle perdite. Tale autorizzazione è stata concessa dai convenuti soltanto due anni dopo, così determinando l'aggravamento delle condizioni del terreno sovrastante il muro di contenimento, come rilevato anche da CTU.
Si osserva altresì che è rimasta soltanto un'allegazione dei convenuti che la rottura del condotto fognario sia stata causata dalle radici degli alberi piantati dai condòmini sul terreno sovrastante il condotto, non avendo i convenuti offerto alcuna prova di tale circostanza. Peraltro, tale circostanza pagina 5 di 7 sarebbe stata in ogni caso irrilevante, tenuto conto che, a prescindere dall'esatta individuazione della causa della rottura delle tubature, comunque i proprietari del fondo dominante avrebbero dovuto attivarsi con solerzia per la riparazione del condotto e non far trascorrere tre anni. Ed infatti, tra la prima segnalazione delle macchie di umidità da parte dei condòmini e l'effettiva riparazione del condotto fognario è pacifico che siano trascorsi tre anni.
Pertanto, le conclusioni alle quali è pervenuto il CTU meritano adesione, tenuto conto che non presentano vizi logici e la relazione è coerente e resa all'esito di un rigoso studio degli atti e della documentazione allegata.
Con riferimento al danno conseguenza, questo va quantificato tenuto conto delle spese sostenute dai condòmini per il rifacimento del muro. Dalla documentazione versata in atti dall'attore emerge che per i lavori di appalto all'impresa edile Maini siano stati corrisposti euro 22.700,00, mentre all'ing. CP_10
la somma di euro 2.734,38; ulteriori euro 70,00 sono stati versati al per oneri relativi alla CP_11
SCIA (v. docc. nn. 9 e 12, fascicolo attoreo). Pertanto, il danno conseguenza deve essere quantificato nella somma di euro 25.504,38.
Tenuto conto che il credito risarcitorio spettante ai singoli condòmini è stato ceduto all'attore, egli risulta legittimato ad agire per l'intero ammontare spettante ai condòmini, cosicché deve trovare accoglimento la domanda attorea e per l'effetto i convenuti, in solido tra loro, devono essere tenuti a corrispondergli la somma di euro 25.504,38 (v. doc. n. 10, fascicolo attoreo). Tale somma deve essere rivalutata a far data dal giugno 2014, mese nel quale sono iniziati i lavori di rifacimento del muro. Su tale somma, via via rivalutata anno per anno, sono dovuti interessi al saggio legale di cui all'art. 1284, comma I, c.c. A far data dalla sentenza, a seguito della quale l'obbligazione di valore diviene un'obbligazione di valuta, sono dovuti unicamente interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma I, c.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ex art. 91, c.p.c., e i convenuti, in solido tra loro, sono tenuti a rifondere all'attore la somma di euro 5.077,00, calcolata avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n.
55/14, tenuto conto del valore del decisum.
Le spese per la CTU devono essere poste in via definitiva in capo ai convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente decidendo nella causa R.G. n. 6504/2016, promossa da
[...]
nei confronti di , Parte_1 CP_3 CP_5 CP_1 CP_2 CP_9
e così provvede: Parte_2 Parte_3
1) NA , e CP_3 CP_5 CP_1 CP_2 CP_9 Parte_2
in solido tra loro, a corrispondere a la somma di euro Parte_3 Parte_1
25.504,38, oltre rivalutazione a far data dal giugno 2014. Su tale somma, via via rivalutata anno pagina 6 di 7 per anno, sono dovuti interessi al saggio legale di cui all'art. 1284, comma I, c.c. A far data dalla sentenza, su tale somma sono dovuti unicamente interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma I, c.c.
2) NA , e CP_3 CP_5 CP_1 CP_2 CP_9 Parte_2
in solido tra loro, a corrispondere a le spese di lite, Parte_3 Parte_1
quantificate in euro 5.077,00, oltre IVA, c.p.a. e 15% di spese forfettarie;
3) Pone in via definitiva le spese di CTU in capo a CP_3 CP_5 CP_1 CP_2
, e
[...] CP_9 Parte_2 Parte_3
Parma, 2 aprile 2025
La Giudice
dott.ssa Angela Casalini
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