Articolo 53 del Codice antimafia
Articolo 52Articolo 54
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Art. 53. (( (Limite della garanzia patrimoniale).)) ((1. I crediti per titolo anteriore al sequestro, verificati ai sensi delle disposizioni di cui al capo II, sono soddisfatti dallo Stato nel limite del 60 per cento del valore dei beni sequestrati o confiscati, risultante dal valore di stima o dalla minor somma eventualmente ricavata dalla vendita degli stessi, al netto delle spese del procedimento di confisca nonche' di amministrazione dei beni sequestrati e di quelle sostenute nel procedimento di cui agli articoli da 57 a 61))
Entrata in vigore il 24 luglio 2025
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