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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 16/06/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1092/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1092/2025 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'avv. Graziella Iellamo
e
(C.F.: ), con il patrocinio Controparte_1 CodiceFiscale_2 dell'Avv. Giorgio Pritelli
RICORRENTI
Con l'intervento del P.m. in sede con ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.6.2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 28.3.2025 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B
l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato in Livorno in data 09/09/1989.
I coniugi, mediante dichiarazioni sottoscritte depositate in Cancelleria telematica, hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione ed esprimendo la volontà di non riconciliarsi. La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
1 Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di Legge dalla data di comparizione delle parti davanti al Giudice Delegato (12.10.2023) nel procedimento di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi. Il tutto come da dispositivo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Livorno in data 09/09/1989 tra e e trascritto nei registri dello Parte_1 Controparte_1 stato civile del Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno1989 Parte 1 n. 204.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
- il sig. provvederà a versare in favore della sig.ra Parte_1 CP_1 la quota del 40% del TFR residuo liquidato o che sarà liquidato al
[...] marito, considerato che lo stesso, in passato, aveva fatto richiesta di anticipo del trattamento per necessità familiari;
- il sig. verserà in favore della sig.ra un Parte_1 Controparte_1 assegno divorzile dell'importo di €.300,00 (trecento/00) mensili, da corrispondere alla stessa entro il 15 di ogni mese, a partire dal deposito del ricorso congiunto di divorzio. Tale importo sarà annualmente rivalutato nella misura pari al tasso di inflazione comunicato dall'ISTAT in base all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
2 Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 12.6.2025.
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1092/2025 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'avv. Graziella Iellamo
e
(C.F.: ), con il patrocinio Controparte_1 CodiceFiscale_2 dell'Avv. Giorgio Pritelli
RICORRENTI
Con l'intervento del P.m. in sede con ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.6.2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 28.3.2025 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B
l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato in Livorno in data 09/09/1989.
I coniugi, mediante dichiarazioni sottoscritte depositate in Cancelleria telematica, hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione ed esprimendo la volontà di non riconciliarsi. La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
1 Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di Legge dalla data di comparizione delle parti davanti al Giudice Delegato (12.10.2023) nel procedimento di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi. Il tutto come da dispositivo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Livorno in data 09/09/1989 tra e e trascritto nei registri dello Parte_1 Controparte_1 stato civile del Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno1989 Parte 1 n. 204.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
- il sig. provvederà a versare in favore della sig.ra Parte_1 CP_1 la quota del 40% del TFR residuo liquidato o che sarà liquidato al
[...] marito, considerato che lo stesso, in passato, aveva fatto richiesta di anticipo del trattamento per necessità familiari;
- il sig. verserà in favore della sig.ra un Parte_1 Controparte_1 assegno divorzile dell'importo di €.300,00 (trecento/00) mensili, da corrispondere alla stessa entro il 15 di ogni mese, a partire dal deposito del ricorso congiunto di divorzio. Tale importo sarà annualmente rivalutato nella misura pari al tasso di inflazione comunicato dall'ISTAT in base all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
2 Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 12.6.2025.
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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