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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/04/2025, n. 1353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1353 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2957/2025 V.G.
Sentenza n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
- Sezione Nona Civile -
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Susanna Terni Giudice
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10 marzo 2025 (iscritto a ruolo in data 11 marzo 2025) da
1) , Parte_1 nato a [...], il [...] cittadino italiano codice fiscale: CodiceFiscale_1 residente a[...] professione: dirigente titolo di studio: laurea con l'avv. prof. Carlo Rimini (codice fiscale: – PEC: CodiceFiscale_2
del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
e
2) , Parte_2 nata a [...], il [...] cittadina italiana codice fiscale: CodiceFiscale_3 residente a [...] professione: dirigente titolo di studio: laurea con l'avv. Elena Quinti (codice fiscale: – PEC: CodiceFiscale_4
del Foro di Milano presso la quale ha eletto domicilio Email_2 telematico;
- i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Treviso (TV) il 18 luglio 1992 matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Treviso al n. 149, Parte II, Serie A,
Anno 1992;
- separati con sentenza resa su domanda congiunta n. 3796/2024 pubblicata il 5 aprile 2024;
- con tre figlie:
● , nata a [...] il [...], residente a [...], in Parte_3
via Ansperto n. 9; cittadina italiana;
maggiorenne economicamente autosufficiente;
, nata a [...] il [...], residente a [...]
Ansperto 9, codice fiscale: cittadina italiana;
maggiorenne CodiceFiscale_5
economicamente autosufficiente;
● , nata a [...] il [...], residente a [...]
Ansperto n. 9; codice fiscale: ; cittadina italiana;
minore di età. CodiceFiscale_6
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10 marzo 2025 (iscritto a ruolo in data 11 marzo 2025) contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
- OMOLOGARE le seguenti condizioni e dichiarare equa l'attribuzione una tantum di cui al punto 6
1) La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Parte_5
prevalente presso la madre.
2) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore, salvo diversi e migliori accordi fra i genitori, secondo le seguenti modalità:
• a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina;
• un pomeriggio la settimana (il mercoledì) sino al mattino successivo;
• la metà delle festività e dei ponti scolastici infrannuali;
• la metà delle vacanze scolastiche natalizie, alternando di anno in anno con la madre il primo periodo (decorrente dal termine delle lezioni scolastiche sino alla sera del 30 dicembre) con il secondo periodo (decorrente dalla sera del 30 dicembre sino alla ripresa delle lezioni scolastiche);
• le vacanze di Carnevale/settimana bianca, per l'intero periodo di sospensione scolastica ad anni alterni;
• per l'intero periodo delle vacanze di Pasqua, ad anni alterni;
• tre settimane durante le vacanze scolastiche estive (di cui almeno due consecutive).
3) La casa familiare sita a Milano – immobile condotto in locazione e messo a disposizione della famiglia dalla società presso la quale il padre ha prestato la sua attività lavorativa sino Controparte_1
al mese di maggio 2024 – viene assegnata alla madre in quanto genitore prevalentemente collocatario della figlia minore. Il canone di locazione e le spese condominiali, ove non sostenuti dalla società
saranno a carico esclusivo del IG . Controparte_1 Parte_1
Nell'ipotesi in cui tale immobile non fosse più disponibile in futuro, il IG si impegna Parte_1
a sostenere il canone di locazione (unitamente alla cauzione che verrà richiesta dal locatore) e le spese condominiali di un immobile ove la madre e la figlia si trasferiranno, nella stessa zona della città e di livello pari alla casa familiare, con una superficie sufficiente per due persone e ciò sino a che la figlia economicamente non autosufficiente, vivrà con la madre. Parte_5
4) Il IG verserà alla IGa a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1 Parte_2 della figlia la somma mensile di € 2.000,00, somma che sarà versata anticipatamente Parte_5
entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al gennaio 2024 (prima rivalutazione gennaio 2025).
Il IG verserà, inoltre, alla IGa le seguenti somme mensili: Parte_1 Parte_2
• € 800,00 a titolo di contributo per le spese di baby-sitter;
• € 200,00, a titolo di contributo per le spese di mantenimento del cane della famiglia.
5) Il IG terrà altresì a proprio carico il 100% delle spese extra assegno relative alla Parte_1 figlia secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e Parte_5
dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a
contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e
oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie
per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g)
gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-
scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese
per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Le parti danno atto che allo stato è iscritta alla scuola Collegio San Carlo, svolge le attività Parte_5
sportive di pattinaggio artistico su ghiaccio e di sci.
6) A titolo di definizione transattiva dei rapporti economici e patrimoniali, di divisione del patrimonio comune tra i coniugi, nonché a titolo di definizione in un'unica soluzione di quanto eventualmente spettante alla IGa in quanto coniuge più debole, ai sensi dell'art. 5, 8° comma, l. Parte_2
898/70 e successive modificazioni, le parti pattuiscono quanto segue.
a) Il IG , a titolo di definizione in un'unica soluzione di quanto eventualmente Parte_1
spettante alla IGa in quanto coniuge più debole, si obbliga a corrispondere Parte_2 alla IGa la somma complessiva di € 600.000,00 con le seguenti modalità: Parte_2
- € 400.000,00 già versati in adempimento di quanto previsto al punto 6), lettera a), della sentenza di separazione;
- € 200.000,00 entro il 31 dicembre 2030.
b) Le parti, dando atto che il IG , ha donato alla moglie: Parte_1
a. Con atto in data 23 ottobre 2020 la propria quota – pari al 50% – della proprietà dell'immobile sito a Treviso (TV), in vicolo del Pozzetto 15, identificato all'N.C.E.U. di quel Comune come segue: Sezione A - Foglio 4 (quattro) mapp. n. 1320 sub.
1 - Strada
Del Pozzetto - area urbana di mq. 233; mapp. n. 1320 sub.
2 - Strada del Pozzetto;
b. con atto in data 26 luglio 2021 la somma di € 940.000,00; convengono che tali attribuzioni patrimoniali debbano essere riqualificate, quanto alla loro causa, come effettuate a titolo di definizione dei rapporti economici e patrimoniali fra i coniugi.
c) Il IG , a titolo di ulteriore definizione transattiva dei rapporti economici e Parte_1
patrimoniali fra i coniugi, ha ceduto, in data 21 dicembre 2024, senza corrispettivo, alla IGa la piena proprietà del seguente bene immobile, in adempimento di quanto Parte_2
previsto al punto 6), lett. c), della sentenza di separazione:
- immobile sito a Badia (BZ), in Strada Armuntarora n. 11, identificato in quel Comune come segue: edificato sulla p.ed. 1474 in C.C. Badia in Partita Tavolare 1942/II, e precisamente appartamento sito ai piani primo e sottotetto, composto da quattro camere e tre bagni e sottotetto con zona soggiorno con cucina e un bagno giorno, con annessi cantina seminterrato, due posti auto coperti al piano seminterrato ed un posto auto esterno al piano terra pertinenziali, con scala di accesso dal piano terreno al primo piano di proprietà esclusiva.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
7) Il IG continuerà a tenere a proprio esclusivo carico il debito risultante dal contratto Parte_1 di mutuo intestato in via esclusiva al marito e contratto per l'acquisto dell'immobile sito a Badia
(BZ), in Strada Armuntarora n. 11 (la cui proprietà è stata trasferita alla IGa in data Parte_2
21 dicembre 2024, come chiarito al precedente punto 6), debito garantito da ipoteca sull'immobile stesso.
Il IG si impegna a cancellare, a propria cura e spese, con emissione del relativo Parte_1
decreto tavolare, il diritto di ipoteca per la forma complessiva di euro 2.000.000,00, oltre ad interessi del 6,8375%, interessi di mora ed accessori, intavolata sub G.N.464/2020.
Sul punto, si precisa che il IG ha già ottenuto, in data 14 febbraio 2025, il consenso Parte_1 da parte della alla cancellazione, a proprie spese, dell'ipoteca Controparte_2 iscritta sull'immobile sito a Badia (BZ) nel Registro di Libro Fondiario con Decreto Tavolare del
Giudice Tavolare di Brunico presso il Tribunale di Bolzano in data 3 febbraio 2020 al n.r. G.N.
464/2020 per l'importo, in capitale ed accessori, di originari euro 2.000.000,00.
8) Dare atto che i coniugi hanno già diviso il patrimonio comune tramite la
- divisione in parti uguali tra le parti già effettuata dei conti correnti cointestati presso BNL e presso così come previsto al punto 6), lettera f), della sentenza di separazione;
CP_3
- divisione in parti uguali tra le parti già effettuata delle obbligazioni ENI e del titolo IN STOX, cointestate ai coniugi e contenute nel dossier titoli n. 33257695704 presso , così come CP_3
previsto al punto 6), lettera g), della sentenza di separazione.
9) La IGa con l'esatto adempimento di quanto previsto ai precedenti punti 6) e 7), Parte_2
dichiara di essere autosufficiente e di non aver più nulla a pretendere per qualsivoglia titolo, ragione o causa comunque dipendente dal rapporto coniugale. I coniugi dichiarano reciprocamente, con l'adempimento di quanto previsto al precedente punto 8), di avere diviso il patrimonio comune e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro.
10) Il IG si impegna a continuare a sostenere la linea di investimento a favore delle Parte_1 tre figlie per l'importo annuo di € 10.000,00 (per ciascuna di esse) fino al raggiungimento della maggiore età da parte della figlia minore Parte_5
11) Le parti prestano assenso reciproco per il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore e si impegnano a prestarsi alle relative formalità Parte_5
amministrative. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473-bis.51, 3° comma, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 comma, c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Treviso (TV) il 18 luglio
1992 (anno 1992, atto n. 149, Parte II, Serie A), tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dichiara equa la concordata liquidazione in un'unica soluzione dei diritti della IGa
[...] ai sensi dell'art. 5, comma 8°, L. 898/70 e successive modificazioni. Parte_2
5) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
6) Compensa tra le parti le spese di procedura.
7) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Treviso (TV) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 2 aprile 2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _________________________
IL PM IL PG
Sentenza n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
- Sezione Nona Civile -
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Susanna Terni Giudice
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10 marzo 2025 (iscritto a ruolo in data 11 marzo 2025) da
1) , Parte_1 nato a [...], il [...] cittadino italiano codice fiscale: CodiceFiscale_1 residente a[...] professione: dirigente titolo di studio: laurea con l'avv. prof. Carlo Rimini (codice fiscale: – PEC: CodiceFiscale_2
del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
e
2) , Parte_2 nata a [...], il [...] cittadina italiana codice fiscale: CodiceFiscale_3 residente a [...] professione: dirigente titolo di studio: laurea con l'avv. Elena Quinti (codice fiscale: – PEC: CodiceFiscale_4
del Foro di Milano presso la quale ha eletto domicilio Email_2 telematico;
- i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Treviso (TV) il 18 luglio 1992 matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Treviso al n. 149, Parte II, Serie A,
Anno 1992;
- separati con sentenza resa su domanda congiunta n. 3796/2024 pubblicata il 5 aprile 2024;
- con tre figlie:
● , nata a [...] il [...], residente a [...], in Parte_3
via Ansperto n. 9; cittadina italiana;
maggiorenne economicamente autosufficiente;
, nata a [...] il [...], residente a [...]
Ansperto 9, codice fiscale: cittadina italiana;
maggiorenne CodiceFiscale_5
economicamente autosufficiente;
● , nata a [...] il [...], residente a [...]
Ansperto n. 9; codice fiscale: ; cittadina italiana;
minore di età. CodiceFiscale_6
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10 marzo 2025 (iscritto a ruolo in data 11 marzo 2025) contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
- OMOLOGARE le seguenti condizioni e dichiarare equa l'attribuzione una tantum di cui al punto 6
1) La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Parte_5
prevalente presso la madre.
2) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore, salvo diversi e migliori accordi fra i genitori, secondo le seguenti modalità:
• a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina;
• un pomeriggio la settimana (il mercoledì) sino al mattino successivo;
• la metà delle festività e dei ponti scolastici infrannuali;
• la metà delle vacanze scolastiche natalizie, alternando di anno in anno con la madre il primo periodo (decorrente dal termine delle lezioni scolastiche sino alla sera del 30 dicembre) con il secondo periodo (decorrente dalla sera del 30 dicembre sino alla ripresa delle lezioni scolastiche);
• le vacanze di Carnevale/settimana bianca, per l'intero periodo di sospensione scolastica ad anni alterni;
• per l'intero periodo delle vacanze di Pasqua, ad anni alterni;
• tre settimane durante le vacanze scolastiche estive (di cui almeno due consecutive).
3) La casa familiare sita a Milano – immobile condotto in locazione e messo a disposizione della famiglia dalla società presso la quale il padre ha prestato la sua attività lavorativa sino Controparte_1
al mese di maggio 2024 – viene assegnata alla madre in quanto genitore prevalentemente collocatario della figlia minore. Il canone di locazione e le spese condominiali, ove non sostenuti dalla società
saranno a carico esclusivo del IG . Controparte_1 Parte_1
Nell'ipotesi in cui tale immobile non fosse più disponibile in futuro, il IG si impegna Parte_1
a sostenere il canone di locazione (unitamente alla cauzione che verrà richiesta dal locatore) e le spese condominiali di un immobile ove la madre e la figlia si trasferiranno, nella stessa zona della città e di livello pari alla casa familiare, con una superficie sufficiente per due persone e ciò sino a che la figlia economicamente non autosufficiente, vivrà con la madre. Parte_5
4) Il IG verserà alla IGa a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1 Parte_2 della figlia la somma mensile di € 2.000,00, somma che sarà versata anticipatamente Parte_5
entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al gennaio 2024 (prima rivalutazione gennaio 2025).
Il IG verserà, inoltre, alla IGa le seguenti somme mensili: Parte_1 Parte_2
• € 800,00 a titolo di contributo per le spese di baby-sitter;
• € 200,00, a titolo di contributo per le spese di mantenimento del cane della famiglia.
5) Il IG terrà altresì a proprio carico il 100% delle spese extra assegno relative alla Parte_1 figlia secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e Parte_5
dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a
contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e
oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie
per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g)
gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-
scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese
per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Le parti danno atto che allo stato è iscritta alla scuola Collegio San Carlo, svolge le attività Parte_5
sportive di pattinaggio artistico su ghiaccio e di sci.
6) A titolo di definizione transattiva dei rapporti economici e patrimoniali, di divisione del patrimonio comune tra i coniugi, nonché a titolo di definizione in un'unica soluzione di quanto eventualmente spettante alla IGa in quanto coniuge più debole, ai sensi dell'art. 5, 8° comma, l. Parte_2
898/70 e successive modificazioni, le parti pattuiscono quanto segue.
a) Il IG , a titolo di definizione in un'unica soluzione di quanto eventualmente Parte_1
spettante alla IGa in quanto coniuge più debole, si obbliga a corrispondere Parte_2 alla IGa la somma complessiva di € 600.000,00 con le seguenti modalità: Parte_2
- € 400.000,00 già versati in adempimento di quanto previsto al punto 6), lettera a), della sentenza di separazione;
- € 200.000,00 entro il 31 dicembre 2030.
b) Le parti, dando atto che il IG , ha donato alla moglie: Parte_1
a. Con atto in data 23 ottobre 2020 la propria quota – pari al 50% – della proprietà dell'immobile sito a Treviso (TV), in vicolo del Pozzetto 15, identificato all'N.C.E.U. di quel Comune come segue: Sezione A - Foglio 4 (quattro) mapp. n. 1320 sub.
1 - Strada
Del Pozzetto - area urbana di mq. 233; mapp. n. 1320 sub.
2 - Strada del Pozzetto;
b. con atto in data 26 luglio 2021 la somma di € 940.000,00; convengono che tali attribuzioni patrimoniali debbano essere riqualificate, quanto alla loro causa, come effettuate a titolo di definizione dei rapporti economici e patrimoniali fra i coniugi.
c) Il IG , a titolo di ulteriore definizione transattiva dei rapporti economici e Parte_1
patrimoniali fra i coniugi, ha ceduto, in data 21 dicembre 2024, senza corrispettivo, alla IGa la piena proprietà del seguente bene immobile, in adempimento di quanto Parte_2
previsto al punto 6), lett. c), della sentenza di separazione:
- immobile sito a Badia (BZ), in Strada Armuntarora n. 11, identificato in quel Comune come segue: edificato sulla p.ed. 1474 in C.C. Badia in Partita Tavolare 1942/II, e precisamente appartamento sito ai piani primo e sottotetto, composto da quattro camere e tre bagni e sottotetto con zona soggiorno con cucina e un bagno giorno, con annessi cantina seminterrato, due posti auto coperti al piano seminterrato ed un posto auto esterno al piano terra pertinenziali, con scala di accesso dal piano terreno al primo piano di proprietà esclusiva.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
7) Il IG continuerà a tenere a proprio esclusivo carico il debito risultante dal contratto Parte_1 di mutuo intestato in via esclusiva al marito e contratto per l'acquisto dell'immobile sito a Badia
(BZ), in Strada Armuntarora n. 11 (la cui proprietà è stata trasferita alla IGa in data Parte_2
21 dicembre 2024, come chiarito al precedente punto 6), debito garantito da ipoteca sull'immobile stesso.
Il IG si impegna a cancellare, a propria cura e spese, con emissione del relativo Parte_1
decreto tavolare, il diritto di ipoteca per la forma complessiva di euro 2.000.000,00, oltre ad interessi del 6,8375%, interessi di mora ed accessori, intavolata sub G.N.464/2020.
Sul punto, si precisa che il IG ha già ottenuto, in data 14 febbraio 2025, il consenso Parte_1 da parte della alla cancellazione, a proprie spese, dell'ipoteca Controparte_2 iscritta sull'immobile sito a Badia (BZ) nel Registro di Libro Fondiario con Decreto Tavolare del
Giudice Tavolare di Brunico presso il Tribunale di Bolzano in data 3 febbraio 2020 al n.r. G.N.
464/2020 per l'importo, in capitale ed accessori, di originari euro 2.000.000,00.
8) Dare atto che i coniugi hanno già diviso il patrimonio comune tramite la
- divisione in parti uguali tra le parti già effettuata dei conti correnti cointestati presso BNL e presso così come previsto al punto 6), lettera f), della sentenza di separazione;
CP_3
- divisione in parti uguali tra le parti già effettuata delle obbligazioni ENI e del titolo IN STOX, cointestate ai coniugi e contenute nel dossier titoli n. 33257695704 presso , così come CP_3
previsto al punto 6), lettera g), della sentenza di separazione.
9) La IGa con l'esatto adempimento di quanto previsto ai precedenti punti 6) e 7), Parte_2
dichiara di essere autosufficiente e di non aver più nulla a pretendere per qualsivoglia titolo, ragione o causa comunque dipendente dal rapporto coniugale. I coniugi dichiarano reciprocamente, con l'adempimento di quanto previsto al precedente punto 8), di avere diviso il patrimonio comune e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro.
10) Il IG si impegna a continuare a sostenere la linea di investimento a favore delle Parte_1 tre figlie per l'importo annuo di € 10.000,00 (per ciascuna di esse) fino al raggiungimento della maggiore età da parte della figlia minore Parte_5
11) Le parti prestano assenso reciproco per il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore e si impegnano a prestarsi alle relative formalità Parte_5
amministrative. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473-bis.51, 3° comma, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 comma, c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Treviso (TV) il 18 luglio
1992 (anno 1992, atto n. 149, Parte II, Serie A), tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dichiara equa la concordata liquidazione in un'unica soluzione dei diritti della IGa
[...] ai sensi dell'art. 5, comma 8°, L. 898/70 e successive modificazioni. Parte_2
5) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
6) Compensa tra le parti le spese di procedura.
7) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Treviso (TV) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 2 aprile 2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _________________________
IL PM IL PG