Versione
1 gennaio 1987
1 gennaio 1987
Art. 19. Prescrizione dei contributi e del diritto alle prestazioni 1. La prescrizione dei contributi alla Cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni.
2. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'articolo 17.
3. Con il decorso di cinque anni si prescrive il diritto alle prestazioni della Cassa.
2. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'articolo 17.
3. Con il decorso di cinque anni si prescrive il diritto alle prestazioni della Cassa.
Giurisprudenza • 215
- 1. Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/04/2024, n. 814Provvedimento: […] 2008 -2011 richiamando l'art. 19 della legge n.21/1986 secondo il quale “Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla CP_1 , da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'articolo 17”, ossia delle dichiarazioni reddituali annuali obbligatorie e finalizzate alla determinazione del contributo previdenziale dovuto. Tale affermazione, eccepiva Pt_1 era, tuttavia, errata poiché l'art. 19, commaLeggi di più...
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