Articolo 19 della Legge 29 gennaio 1986, n. 21
Articolo 18Articolo 20
Versione
1 gennaio 1987
Art. 19. Prescrizione dei contributi e del diritto alle prestazioni 1. La prescrizione dei contributi alla Cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni.
2. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'articolo 17.
3. Con il decorso di cinque anni si prescrive il diritto alle prestazioni della Cassa.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1987
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