Art. 1. Articolo unico.
Il termine per la emanazione, ai sensi dell' art. 3 della legge 20 dicembre 1952, n. 2385 , del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, e' fissato al 31 dicembre 1954. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 10 aprile 1962, n. 32 (in G.U. 14/04/1962, n. 99), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge del 29 ottobre 1954, n. 1073 , e del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti approvato con D.P.R. del 22 dicembre 1954, n. 1217 , in riferimento all'art. 72, ultimo comma, della Costituzione."
Il termine per la emanazione, ai sensi dell' art. 3 della legge 20 dicembre 1952, n. 2385 , del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, e' fissato al 31 dicembre 1954. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 10 aprile 1962, n. 32 (in G.U. 14/04/1962, n. 99), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge del 29 ottobre 1954, n. 1073 , e del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti approvato con D.P.R. del 22 dicembre 1954, n. 1217 , in riferimento all'art. 72, ultimo comma, della Costituzione."