Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00173/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00586/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 586 del 2021, proposto da
Over Care s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Tiziano Ugoccioni e Joseph Brigandì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.Li.Sa Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Damonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Corsica 10/4;
Regione Liguria, Comune di San Remo, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del parere preventivo negativo reso e trasmesso in data 17 maggio 2021, prot. n. U.0017952, in riscontro all’istanza del 21 aprile 2021 (prot. n. 15800 del 26 aprile 2021);
- ove occorra, della D.G.R. Liguria del 16 novembre 2018, n. 944, recante “Approvazione dei documenti in materia di autorizzazione al funzionamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali: requisiti e procedure per l’autorizzazione”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di A.Li.Sa Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria;
Vista la nota del 15 ottobre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 novembre 2025 la dott.ssa AN IZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- con il ricorso in trattazione, parte ricorrente ha impugnato il parere preventivo negativo alla realizzazione nel complesso dell’ ex Tribunale di Sanremo di una residenza specialistica, costituita da “ alloggi protetti e comunità alloggio ”, reso il 17 maggio 2021, prot. n. U.0017952, in riscontro all’istanza del 21 aprile 2021 (prot. n. 15800 del 26 aprile 2021), nonché la D.G.R. Liguria del 16 novembre 2018, n. 944, recante “ Approvazione dei documenti in materia di autorizzazione al funzionamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali: requisiti e procedure per l’autorizzazione ”;
- si è costituita l’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria con memoria di mera forma;
- con nota del 15 ottobre 2025, parte ricorrente ha dichiarato che, nelle more del giudizio, le Amministrazioni resistenti hanno autorizzato la realizzazione, nel complesso dell’ ex Tribunale di Sanremo di una residenza specialistica, costituita da “alloggi protetti e comunità alloggio ” e, pertanto, ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite;
- l’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria, ha espressamente accettato la dichiarazione di cessazione della materia del contendere della controparte e aderito alla richiesta di compensazione delle spese di lite.
Ritenuto che:
- ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. “ Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ”;
- può ritenersi provata la cessazione della materia del contendere, essendo stata dichiarata dalla ricorrente e accettata espressamente dall’A.S.L., l’intervenuta soddisfazione della pretesa azionata nel corso del giudizio;
- va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite, in considerazione della richiesta congiunta delle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI VA, Presidente FF
AN IZ, Primo Referendario, Estensore
Andrea Gana, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN IZ | RI VA |
IL SEGRETARIO