Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la Corte di Appello di Napoli – V Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Caterina Molfino Presidente rel. est.
dott. Paolo Celentano Consigliere
dott. Caterina Di Martino Consigliere ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
nella causa civile iscritta al n. 1544 del Ruolo Generale degli affari contenziosi del 2018 avente ad oggetto: pagamento compensi professionali di avvocato
TRA
( c.f. ) rappresentato e difeso da sé Parte_1 C.F._1
stesso nonché – congiuntamente e disgiuntamente - dall'avvocato Patrizia Garofano cui ha rilasciato la procura apposta a margine dell'atto di riassunzione depositato il 21.3.2018
Ricorrente
CONTRO
( P.I. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Girolamo ( c.f.
) in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione C.F._2
depositata il 17.10.2018
Resistente
SVOLGIMENTO del PROCESSO
conveniva dinanzi al Tribunale di Benevento il per Controparte_1
ottenere il pagamento dei compensi professionali maturati per l'attività prestata in favore del in tre giudizi d' appello trattati dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli. CP_1
Allegava che il con delibera di IU Municipale n. 125 del 13.10.2008 lo aveva CP_1
nominato, in sostituzione del padre avv. deceduto il 02.08.2008, quale Persona_1
legale del Comune onerandolo della riassunzione dei giudizi pendenti presso la Corte di
Appello di Napoli n. 4534/2003 RGA contro , n. 6008/2004 RGA contro CP_2
e n. 4773/2007 RGA contro , dichiarati interrotti ex Controparte_3 Controparte_4
art. 301 c.p.c.. Aggiungeva che, in virtù dell'incarico ricevuto, aveva provveduto a riassumere i detti giudizi ed aveva svolto attività professionale fino alla definizione degli stessi. Precisava che il giudizio iscritto al n. 4534/2003 contro era stato CP_2
definito con sentenza n. 3997/2011, il giudizio iscritto al n. 6008/2004 contro
[...]
era stato deciso con sentenza n. 3533/2011 e il giudizio iscritto al n. CP_3
4773/2007 contro era stato definito con sentenza n. 2726/2011 e che, Controparte_4
malgrado i reiterati solleciti, il non aveva provveduto ad onorare i debiti di cui CP_1
alle notule regolarmente trasmesse ( nota spese n. 43 del 07.10.2011 per il giudizio contro per la somma complessiva di 7.254,35; nota spese n. 43 del 18.05.2012 per Controparte_4
il giudizio contro lelardi per la somma complessiva di € 15.778,48; nota spese n. 190 del
17.01.2012 per il giudizio contro per la somma complessiva di € 2.839,24); CP_3
chiedeva la somma corrispondente al totale generale di 25.872,07 oltre interessi come per legge, stante il conferimento di un formale incarico professionale cui conseguiva il dovere del cliente ( sancito dai citati precedenti di legittimità Cass. 3016/2006, Cass. 1244/2000) di pagare il compenso.
Con comparsa depositata il 7.7.2017 si era costituito il resistendo alla domanda. CP_1
Aveva fatto presente che l'attore non aveva optato per uno dei due percorsi ammessi dall'art. 14 D.Lgs. n. 150/2011 ( decreto ingiuntivo oppure ricorso ex art. 702 bis e ss. cpc ) ed erroneamente aveva introdotto la domanda con rito ordinario citando il Comune dinanzi al G.M. . Aveva chiesto la trasformazione del rito e la comparizione dinanzi al
Collegio;
nel merito aveva contestato tutti gli importi richiesti, facendo presente che in tutti e tre i giudizi il aveva riassunto il processo a seguito di interruzione per la Pt_1
morte del precedente procuratore e, di conseguenza, non spettavano importi relativi al attività svolte anteriormente al suo ingresso nella fase processuale. Inoltre aveva contestato che il ricorrente non aveva provato di aver svolto le attività processuali della fase istruttoria per le quali chiedeva corrispondersi diritti ed onorari .
Con ordinanza depositata il 3.3.2018, il Collegio del Tribunale civile di Benevento dichiarava aveva propria incompetenza in favore della Corte d'Appello di Napoli, a norma del citato art. 14, questo essendo l'ufficio giudiziario dinanzi al quale il veva svolto Pt_1
gli incarichi per i quali aveva chiesto il compenso. Compensava le spese di lite.
Con ricorso in riassunzione depositato il 21.3.2018, l'avvocato ha Parte_1
riassunto il giudizio predetto reiterando le domande proposte ed ha rassegnato le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto dell'istante a somma di € 23.837,22 o della maggiore o minore somma che verrà determinata dall'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli e condannare il al pagamento dell'importo, nonché alla refusione Controparte_1
delle spese e competenze tutte di lite.
Con la comparsa depositata il 17.10.2018, il si è costituito dinanzi alla Corte;
nel CP_1
riportarsi ai propri scritti e documenti ha nuovamente impugnato e contestato la domanda
“ sia nell'an che nel quantum” e “ per quanto di ragione, la documentazione ex adverso prodotta” ( così in comparsa) .
Trattenuta la causa in decisione all'udienza del 7.05.2019, con l'ordinanza interlocutoria depositata in data 25.06.2019 la Corte ha rilevato d'ufficio questioni suscettibili di incidere sulla decisione assegnando, a norma dell'art. 101 c.p.c., alle parti il termine di giorni 40 per il deposito di memorie difensive scritte al fine di interloquire sulle questioni stesse, riassumibili in due temi specifici, assenza di contratto ed assenza del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Con la memoria depositata il 22.7.2019, l'avvocato ha richiamato il consolidato Pt_1
indirizzo di legittimità in tema di contratto di patrocinio ed ha formulato le seguenti osservazioni a sostegno della pretesa:
a) la delibera di affidamento dell'incarico al ricorrente era stata preceduta dai pareri favorevoli – da rendersi obbligatoriamente - espressi dai responsabili della regolarità tecnica e dal responsabile dell'ufficio finanziario del CP_1
b) il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile doveva ritenersi equipollente al “visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria” in quanto con la delibera non si prevedeva un nuovo impegno di spesa, ma all'avvocato veniva conferito l'incarico di portare a Parte_1
compimento i tre giudizi iniziati nell'interesse del dal precedente avvocato CP_1
componente dello stesso studio professionale associato, con la Persona_1
conseguenza che non era richiesto un nuovo impegno di spesa essendo sufficiente l'impegno espresso per l'incarico conferito al suddetto avvocato Persona_1
c) il conferimento della procura da parte del sindaco costituiva stipula in forma scritta ad substantiam del contratto di prestazione d'opera, come ritenuto dalla S.C. con la decisione 25 gennaio 2018 n. 1830 che, dando continuità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, aveva stabilito che tema di forma scritta ad substantiam dei contratti della pubblica amministrazione, il requisito della forma scritta è soddisfatto, nel contratto di patrocinio giudiziario, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell'art. 83 cpc e la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo, atteso che “l'esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione
e la sottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona, mediante l'incontro di volontà fra le parti, l'accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibile l'identificazione del contenuto negoziale e i controlli dell'Autorità tutoria»;
d) in pratica, con l'esercizio della rappresentanza giudiziale, tramite la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo, si era perfezionato, mediante l'incontro di volontà fra le parti, l'accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibile la completa identificazione del contenuto del contratto, in termini di parti, oggetto e causa negoziale;
e) la validità della procura ad litem così costruita non era compromessa dalla eventuale mancata previsione ed esatta quantificazione della spesa in quanto, come ritenuto dalla S.C. “«è evidente che la nullità prevista per la mancata previsione della spesa e della sua copertura non concerne anche le deliberazioni relative alla partecipazione degli Enti a controversie giudiziarie, sia perché è incerta l'incidenza del relativo onere economico, condizionato alla soccombenza, e sia perché, nel bilancio dell'Ente, è di norma presente una voce generale nella quale possono essere inserite le prevedibili spese di lite» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 13963 del
16/06/2006, in motivazione;
Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8646 del 12/02/1993, in motivazione);
f) inoltre, il riferimento” alle vigenti tariffe professionali era sufficiente ad escludere l'incertezza in ordine alla controprestazione dovuta dalla Amministrazione, quantificabile soltanto in via approssimativa al momento della stipula”.
Con le note depositate in data 31.8.2019, il ha perorato la tesi opposta CP_1
osservando che nel caso in esame non è stato mai stipulato un regolare contratto in forma scritta tra l'amministrazione – rappresentata dal sindaco – e l'avvocato Parte_1
di tal che la pretesa di quest'ultimo è da ritenersi infondata. Ha argomentato che:
- la forma scritta "ad substantiam" richiesta per i contratti della P.A. è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino sia della collettività, agevolando essa l'espletamento della funzione di controllo e, per tale via, espressione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. posti dall'art. 97 Cost.;
- essa è obbligatoria in quanto preordinata a diversi obbiettivi, da un lato, ad individuare con esattezza il contenuto negoziale dell'atto e rendere possibili i controlli delle autorità tutorie, dall'altro ad evitare elusioni al principio di copertura finanziaria degli atti di spesa;
- l'obbligo di forma scritta ad substantiam non può essere aggirato mediante utilizzazione di atti equipollenti né dall'adozione della sola deliberazione di giunta, da intendersi quale mero atto interno, essendo necessaria la redazione di un documento che contenga in modo diretto la volontà contrattuale, perché redatto al precipuo scopo di renderla manifesta, così da impegnare contrattualmente sia il privato che la P.A. in ordine al contenuto concreto del negozio.
Ha allegato che nel caso in esame l'avvocato ha prodotto in giudizio – sin dagli Pt_1
esordi dinanzi al Tribunale di Benevento - solo la copia della deliberazione n. 125 del
13.10.2008, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.
n. 267/2000, mediante la quale la IU Municipale decise di nominarlo procuratore e difensore del nei processi iscritti ai nn. 4773/07, 454/03 e 6008/04 del R.G. della CP_1
Corte d'Appello di Napoli, in sostituzione del defunto padre Avv. ha eccepito Persona_1
che tale deliberazione reca solo un generico riferimento al parere favorevole del
“responsabile del Servizio Finanziario e Contabile relativamente alla responsabilità contabile”, del
“Responsabile dell'Ufficio Tecnico relativamente alla responsabilità tecnica” e del Segretario
Comunale, pareri non prodotti per esteso in giudizio. Successivamente a tale delibera sono state conferite le procure senza che siano intervenuti validi contratti scritti. In ogni caso, secondo al il parere favorevole del “Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile CP_1
relativamente alla responsabilità contabile” che ha preceduto la deliberazione n. 125 del
13.10.2008 non è equiparabile al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria previsto dall'articolo 151 comma 4 e 191 comma 1 del D. lgs. N. 267/2000, come condizione di efficacia e di validità della maggioranza dei provvedimenti degli enti pubblici locali comportanti impegni di spesa a carico degli enti medesimi. Ha aggiunto che, in tema di contabilità degli enti pubblici, la regola contabile generale, validata anche per gli enti locali, prevede che in mancanza del preventivo impegno di spesa, nonché della corrispondente copertura finanziaria, eventuali affidamenti di incarichi in violazione di questi principi sono da considerarsi nulli, come osservato dalla S.C. con la sentenza n.
21551, depositata il 3 settembre 2018, che, nel rigettare il ricorso di un professionista nei confronti del ha affermato che il pagamento della prestazione professionale CP_1
svolta nei confronti dell'ente locale, in violazione delle regole contabili e in assenza di copertura, va richiesto al funzionario responsabile che ha autorizzato l'incarico.
Ha ribadito la richiesta di rigetto del ricorso;
in via subordinata si è riportato alle eccezioni, richieste e conclusioni già rassegnate negli atti e scritti di causa. All'udienza collegiale del 18.2.2025, la Corte si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vanno affrontate le tematiche sottoposte d'ufficio alle parti con l'ordinanza emessa ex art. 101 c.p.c., depositata in data 25.6.2019, affiorate sulla base di due emergenze processuali incontestate: a) tra l'avvocato ed il Parte_1 [...]
non è intervenuto un contratto di patrocinio in forma scritta, b) Controparte_1
la delibera di conferimento dell'incarico n. 125 del 13.10.2008 non è stata accompagnata ( ex ante/ex post) dagli adempimenti dettati dall'articolo 191 del TUEL in materia di presupposti contabili che condizionano l'effettuazione della spesa e dall'articolo 194 comma 1, lett. e) del TUEL ai fini della legittima assunzione del relativo obbligo in capo all'ente locale nei casi di violazione di tali regole.
Il ricorrente ha argomentato, sul primo tema, che – come sostenuto da diversi precedenti di legittimità - il contratto di patrocinio che lo ha legato al resistente è, per CP_1
contro, intervenuto ed è stato costituito mediante il rilascio della procura ai sensi dell'art. 83 cpc da parte del legale rappresentante dell'amministrazione e la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo da parte del patrocinante;
tali due segmenti operativi si sarebbero incontrati sul piano volitivo generando la fattispecie negoziale in deroga ai principi dettati dagli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440/1923, che prescrive la forma scritta ad substantiam dei contratti della P.A., anche nell'ipotesi in cui questa agisca iure privatorum.
Come anticipato nell'ordinanza richiamata, la tesi, ispirata da un consolidato orientamento di legittimità ( Cass. n. 8500/2004, Cass. n. 2266/2012, Cass. n. 3721/2015,
Cass. n. 1830/2018, Cass. n. 21007/2019 per finire con Cass. n. 37836/2022 ) che è stato anche di recente ribadito con motivazione non convincente in quanto ridotta alla formula
“ si reputa dare continuità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non sussistendo valide argomentazioni per discostarsene” oppure “ Le riserve espresse su questo principio dalla sentenza non sono infatti condivisibili, fondandosi sui medesimi rilievi già esaminati e disattesi da questa Suprema
Corte nelle decisioni sopra richiamate, dai cui insegnamenti non c'è ragione di discostarsi.” ( così in Cass.
n. 21007/2019), non può essere condivisa. A parere del Collegio, infatti, l'identificazione del contratto a forma scritta vincolata con il descritto incontro delle volontà del soggetto che – in rappresentanza dell'ente territoriale
- rilascia la procura con quella del professionista nell'atto di redigere e firmare l'atto giudiziario costituisce una costruzione artificiosa che ha come conseguenza indiretta anche la violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., posto che la posizione del professionista legale si colloca su un piano decisamente più tutelato rispetto a quella dei professionisti in altre discipline.
E' certo, infatti, che secondo il granitico orientamento di legittimità in tema di obbligo della forma scritta dei contratti della P.A., da un lato la violazione del prescritto requisito di forma integra un'ipotesi di nullità ai sensi all'art. 1350, n. 13, cod. civ. (ex plur., Cass. civ.
Sez. I, sent. 5 giugno 2020, n. 10738); dall'altro, i contratti aventi ad oggetto prestazioni professionali in favore delle pubbliche amministrazioni non solo devono rispettare la predetta forma scritta ma sono assoggettati ad un onere aggiuntivo costituito dalla necessaria contestualità tra manifestazione delle volontà dei contraenti, indicazione dell'oggetto della prestazione e compenso. Sul tema, i giudici di legittimità hanno di recente ribadito che l'obbligo in parola deve “tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo titolare del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e
l'entità del compenso, dovendo, altresì, escludersene la possibilità di conclusione tramite corrispondenza, occorrendo che la pattuizione sia versata in un atto contestuale, anche se non sottoscritto contemporaneamente” (Cass. Ord. 13 gennaio 2021 n. 385). Questo in quanto, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, l'ipotesi di cui all'art. 17 del r.d. 2240/1923 per la quale il contratto tra la P.A. ed il contraente privato si può stipulare anche con “atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta per mezzo di corrispondenza” è da ritenere ipotesi eccezionale circoscritta ai soli contratti conclusi con “ditte commerciali” secondo gli usi ( principi ribaditi in Cass. SS.UU. n. 13849/2023 e già in Cass. Ord. n. 8574/2023).
Una volta stabilito che il contratto tra assenti, in ipotesi di fornitura di servizi in favore dell'ente territoriale da parte di un professionista, è nullo ( e vietato dalle regole di finanza locale) al di fuori dell'ipotesi eccezionale richiamata, è evidente che: - la procura, nel caso in esame, speciale, rilasciata ex art. 83 c.p.c. è un atto unilaterale che, per produrre gli effetti negoziali predicati dalle sentenze di legittimità richiamate, dovrebbe “combinarsi/incontrarsi“ con un atto “contestuale” scritto di accettazione dell'incarico da parte del professionista individuato;
- la volontà del suddetto professionista dovrebbe esplicitarsi con una accettazione espressa rivolta univocamente al contraente, mentre nel modello “bifasico” propugnato dalla giurisprudenza di legittimità essa si traduce in un
“comportamento” cioè in un agito consistente nella redazione e firma di un atto ( quello giudiziale) rivolto dall'avvocato non al soggetto che rilascia la procura ma ad un soggetto terzo ( il giudice).
Ebbene, a parere della Corte il modello “bifasico” è una creatura negoziale che non garantisce al soggetto pubblico che rilascia la procura in rappresentanza dell'ente il potere di esercitare un effettivo controllo quantomeno sul contenuto dell'incarico conferito e sul prezzo del servizio ( fattori che, invece, sarebbero pienamente riscontrabili secondo
Cass. n. 10675/2020). Inoltre, il mero richiamo – nel caso in esame neanche accennato nella delibera di G.M. - all'applicazione delle tariffe professionali, incidendo il costo della prestazione sulla gestione finanziaria dell'ente territoriale, non è idoneo a determinare nel contraente le condizioni per l'effettivo esercizio del potere di controllo, tenuto conto anche del fatto che gli importi di cui alle tariffe forensi sono soggetti a forti oscillazioni tra il minimo ed il massimo, costituendo quest'ultimo il triplo del primo. Quindi
l'accettazione implicita da parte del sindaco di un Comune delle tariffe forensi in vigore costituisce svuotamento in concreto del potere di controllo ed espone l'amministrazione a forti disagi contabili. A tanto si aggiunga che il suddetto richiamo alle tariffe non è dirimente sul piano soggettivo nella materia dei contratti tra professionisti e pubbliche amministrazioni poiché lo strumento tariffario è previsto dalla legge anche per le altre categorie professionali cui la giurisprudenza impone il negozio in forma scritta ad substantiam recante firma contestuale del rappresentante dell'ente e del professionista incaricato. Neanche può ritenersi che il costo della prestazione non sarebbe preventivabile in quanto condizionato dalla soccombenza processuale;
l'argomento non ha pregio, infatti, in quanto la pretesa creditoria dell'avvocato nei confronti del cliente è svincolata dall'esito del giudizio ed anche dalla liquidazione operata giudizialmente dal magistrato.
Detto questo, quand'anche si volesse ritenere – diversamente da quanto ritenuto da questo
Collegio – che il contratto in forma scritta tra il e l'avvocato CP_1 Parte_1
sia stato generato dall'incontro delle volontà del legale rappresentante dell'Ente e dell'avvocato con le modalità suddette e che esso sia, quindi, valido ed efficace a far sorgere il credito dell'avvocato verso il si dovrebbe superare anche l'ostacolo CP_1
costituito dai limiti imposti dalla normativa sulla finanza locale di cui al D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 costituente il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, entrato in vigore il 13/10/2000 .
Tale ostacolo è, a parere del Collegio, insuperabile, come ribadito di recente nella
Deliberazione n. 35/2022/PAR della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Molise, in risposta a specifica richiesta di parere di alcuni sindaci in merito alle spese per incarichi di patrocinio in giudizio in cui non sia predeterminabile il compenso. Ebbene, i giudici contabili hanno affermato che, indipendentemente dalle modalità di formazione del negozio giuridico di patrocinio e sebbene l'attestazione di copertura finanziaria di cui all'atto di impegno non vada ascritta nell'alveo degli elementi costitutivi della fattispecie negoziale, è certo che gli incarichi legali restano assoggettati alle regole contabili cui è subordinata l'effettuazione della spesa degli enti locali ai sensi dell'articolo 191, comma 1, del TUEL.
In particolare, secondo i giudici contabili:
- la formulazione dell'articolo 191, comma 1, del TUEL non consente operazioni ermeneutiche volte a escludere dal suo ambito applicativo determinate fattispecie contrattuali, quale quella di patrocinio;
- l'assoggettamento dei contratti di patrocinio alle ordinarie regole contabili in materia di previo impegno di spesa, già derivante dal comma 1 dell'art. 191 comma
1 nella originaria formulazione, è inequivocabilmente confermato dalle disposizioni contenute nell'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, fonte normativa di rango primario, con cui si dispone “gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa.”;
- il procedimento contabile è caratterizzato da obblighi di attestazione della copertura finanziaria, di assunzione dei dovuti “atti di impegno” e di effettuazione delle conseguenti registrazioni degli impegni contabili. Infatti, a norma degli artt. 147- bis (comma 1), 153 (comma 5), 183 (commi 7 e 9) e 191 (comma 1) del TUEL, nella fase (preventiva) del completamento del procedimento di spesa i responsabili dei servizi interessati sono tenuti anche ad approvare “atti di impegno”, definiti
“determinazioni” (183, comma 9, del TUEL) e oggetto del controllo contabile effettuato dal responsabile del servizio finanziario, esercitato attraverso il rilascio del visto attestante la copertura finanziaria (articoli 147-bis, comma 1, 153, comma
5 e 183, comma 7, del TUEL). All'apposizione del visto è subordinata – ex art. 183, comma 7, cit. – l'esecutività dei richiamati provvedimenti (il cui contenuto, nella prassi, comprende l'indicazione dell'affidatario – come individuato all'esito delle procedure di scelta del contraente – unitamente all'elencazione degli ulteriori elementi costitutivi richiesti ai fini della successiva registrazione). All'emissione dell'atto di impegno deve poi necessariamente seguire l'operazione materiale di
“registrazione dell'impegno”, mediante la quale le somme da utilizzare per lo specifico fine e nei confronti dello specifico creditore indicati nel provvedimento sono rese permanentemente indisponibili ad altri fini. Quest'ultima operazione, di regola, si concreta nell'apposizione di un vincolo informatico di indisponibilità su una parte delle somme oggetto di “stanziamento” nei documenti previsionali di bilancio ( cioè delle somme di cui nel bilancio di previsione è autorizzato l'impiego entro il limite massimo stabilito – con l'atto di approvazione del documento contabile – in rapporto alle singole unità in cui sono classificate le spese, salve le previste eccezioni);
- a norma del principio contabile n. 2, nel testo approvato dall'Osservatorio del
Ministero dell'Interno il 12 marzo 2008, capoverso n. 108, è previsto che “In occasione di contratti di prestazione d'opera intellettuale l'ente deve determinare compiutamente, anche in fasi successive temporalmente, l'ammontare del compenso (esempio gli incarichi per assistenza legale) al fine di evitare la maturazione di oneri a carico del bilancio non coperti dall'impegno di spesa inizialmente assunto”;
- anche prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 118/2011 la Corte dei Conti ha stabilmente ritenuto che le eventuali difficoltà di determinazione dell'esatto ammontare di una spesa non potevano esimere l'ente dall'obbligo di procedere a impegnare contabilmente il costo complessivo presunto della prestazione – che nel quadro della previgente disciplina finiva per integrare, negli esercizi precedenti a quello di pagamento del corrispettivo, un'ipotesi di residuo passivo – al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, al più potendo discutersi della possibilità di integrare l'originario impegno di spesa per garantire la copertura finanziaria dell'eventuale maggior onere, ad esempio, emergente dall'imprevedibile lunga durata della causa ( cfr. le pronunzie contabili citate nel parere, Sezione
Emilia-Romagna, deliberazione 25 luglio 2013, n. 256; Sezione Lombardia, deliberazione 31 ottobre 2012, n. 441; Id., del. 5 febbraio 2009, n. 19);
- l'applicazione al contratto di patrocinio delle regole dettate dagli articoli 191-194 del TUEL è conforme alla legge e non può essere evitata in ragione del fatto che la spesa per incarichi di patrocinio in giudizio non sarebbe predeterminabile a priori;
ciò in quanto “il sistema contabile degli enti locali, anche nel quadro della più risalente disciplina, richiedeva l'assunzione di impegni di spesa previo perfezionamento negoziale dei rapporti con i professionisti incaricati della tutela legale, secondo prudenti e oculate previsioni della durata e dell'importo complessivo dell'incarico al fine di predisporre un'adeguata copertura finanziaria e di evitare la formazione di debiti fuori bilancio”;
- la regolarità del procedimento contabile prevede la registrazione dell'impegno di spesa commisurato ad un importo predeterminato pattiziamente – eventualmente suscettibile di integrazioni successive - e l'indicazione di uno specifico capitolo del bilancio, non essendo allo scopo sufficiente la deliberazione con cui l'organo competente autorizzi il conferimento dell'incarico professionale perché trattasi di atto amministrativo ad efficacia interna;
- le pronunzie della S.C. con le quali si è affermato che la deliberazione di autorizzazione del rappresentante legale a stare in giudizio “non necessita dell'indicazione della spesa prevista e dei mezzi per farvi fronte, in quanto la nullità disposta dalla legge per la mancata previsione di tali elementi non riguarda i provvedimenti relativi alla partecipazione a controversie giudiziarie, sia per l'incerta incidenza del relativo onere economico
(condizionato alla soccombenza), sia per il preventivo inserimento nel bilancio dell'ente di una voce generale inerente alle spese di lite” (Cass. n. 6 agosto 2019, n. 21007; Id., ord. 19 ottobre
2020, n. 22652; Id., ord. 30 novembre 2020, n. 27309, citate nel parere nonché Cass.
n. 8646/1993 e Cass. n. 13963/2006 citate dal ricorrente), non tengono conto del progressivo mutamento del quadro normativo. Ed infatti l'articolo 55, comma 5 della legge 142/90, citato dalle pronunzie di legittimità, in seguito alla modifica disposta dalla legge 127/1997, già recitava – anteriormente all'entrata in vigore del
TUEL - “I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”. Proprio quest'ultima disposizione
è transitata nel testo dell'attuale comma 7 dell'articolo 183 del TUEL. Quindi
l'affermazione secondo cui ricorrerebbe un caso di “incerta incidenza del relativo onere economico (condizionato alla soccombenza)”, non può che essere riferita al precedente quadro ordinamentale. In ogni caso, ricordano i giudici contabili, il thema decidendum delle ricordate pronunce non pare mai trattare direttamente la questione della carenza di legittimazione passiva dell'ente locale – stante la responsabilità diretta del funzionario - nei casi di mancato rispetto dei requisiti del procedimento di spesa, ai sensi dell'articolo 191, commi 1 e 4, del TUEL.
In definitiva, secondo i giudici contabili, le spese relative a incarichi di patrocinio in giudizio sono assoggettate ai principi generali espressi nel primo comma dell'articolo
191.
Ebbene, nel caso in esame, è incontestato che la delibera n. 125 del 13.10.2008 non ha in alcun modo rispettato gli oneri contabili di cui si parla, stante l'impossibilità di assimilare il procedimento richiamato dalle norme del TUEL all'anodino parere “favorevole” dell'ignoto responsabile del Servizio Finanziario e Contabile del
[...]
Controparte_1
L'assenza di regolarità contabile è resa ancor più evidente dall'esame delle delibere – prodotte dal ricorrente – con cui il patrocinio legale nei tre giudizi dinanzi alla Corte
d'Appello era stato conferito all'originario avvocato officiato. Ed infatti, in tutte e tre le delibere di IU ( n. 139/23.9.2003 – n. 180/25.11.2004 – n. 21/29.1.2007 ) il aveva all'epoca: CP_1
a) raccolto il parere preventivo del responsabile del Servizio Finanziario;
b) assunto la decisione di proporre appello;
c) individuato l'avvocato cui affidare l'incarico; Persona_1
d) indicato il codice informatico relativo al contestualmente indicato capitolo di bilancio in cui veniva impegnata la voce debitoria nell'anno finanziario corrispondente, per un importo presuntivo determinato;
e) attestato di aver convenuto con l'avvocato suddetto l'applicazione dei minimi tariffari con invito all'avvocato di sottoscrivere tale impegno.
Nulla di tutto ciò si rinviene nella delibera n. 125/2008, ad eccezione del generico parere preventivo di cui si è parlato.
A questo punto è doveroso evidenziare la contraddittorietà dell'affermazione del ricorrente secondo la quale non ci sarebbe stata la necessità di prevedere un impegno di spesa in quanto l'incarico affidato non poteva essere qualificato come “nuovo incarico” ma come prosecuzione dell'incarico affidato a suo padre. Ebbene, se ciò fosse vero,
l'odierno ricorrente avrebbe dovuto formulare una richiesta di compenso coerente con tale assunto, quindi relativa esclusivamente alle attività successive alla riassunzione del giudizio – caratteristica che non può riconoscersi, per esempio, nelle voci per onorario relative “ricerca documenti, consultazione con il cliente, redazione atto introduttivo” - attività comunque comportanti la richiesta di un compenso parametrato ai minimi tariffari. Ma il on ha offerto alcuna prova in tal senso;
non ha prodotto tutti gli atti Pt_1
e verbali dei giudizi riassunti – ma solo il sintetico atto di riassunzione e la comparsa conclusionale redatta nei giudizi e - a comprova dell'attività svolta CP_4 CP_2 successivamente al suo ingresso in campo e non ha allegato di aver fatto applicazione dei minimi tariffari come pattuito con il pregresso avvocato.
Se, invece, la tesi della prosecutio non fosse sostenibile – come ritiene la Corte – al nuovo incarico affidato avrebbe dovuto accompagnarsi un corretto procedimento di impegno di spesa.
In definitiva, il ricorso va respinto.
Il governo delle spese processuali del grado è ispirato al principio di cui all'art. 91 cpc;
la liquidazione è operata d' ufficio in dispositivo mediante applicazione dei parametri dettati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022. Tenuto conto dello scaglione di valore applicabile – parametrato sul petitum – spettano € 600,00 per la fase di studio, € 600,00 per l'atto introduttivo, € 1000,00 per la fase di trattazione ed € 1000,00 per la fase decisoria, in totale € 3.200,00 oltre rimborso delle spese generali nella misura di legge, € 480,00 .
PQM
la Corte d'Appello di Napoli – V sezione civile - come sopra composta - definitivamente giudicando sul ricorso proposto dall'avvocato nei confronti del Parte_1
in persona del sindaco in carica, così provvede: Controparte_1
a) rigetta il ricorso;
b) condanna l'avvocato l rimborso delle spese processuali sostenute Parte_1
dal liquidate in € 3.200,00 per compensi ed € 480,00 per spese generali, CP_1
con ulteriori oneri di legge, se dovuti .
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 25 marzo 2025
il Presidente estensore
Caterina Molfino