Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 31/03/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 448/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio in composizione collegiale in persona delle magistrate: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Giulia I. Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA di CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI del MATRIMONIO
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 448/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
- Ricorrente
e da
(c.f. ; Parte_2 C.F._2
- Ricorrente
entrambi rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.ta Tiziana Marino
(c.f. ) in Rivolta D'DA (CR), alla via Mario Cereda n. 38; C.F._3
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al Pubblico Ministero in sede ex artt. 70 e 71
c.p.c.
FATTO
I sig.ri e con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e Parte_1 Parte_2
depositato in data 19.02.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. I figli minori sopra generalizzati, vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione materna, ove manterranno la propria residenza anagrafica.
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2. Tutte le decisioni di maggiore rilevanza relative ai figli minori verranno assunte in modo condiviso tra i genitori ed, in particolare, quelle relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo tra le Parti, tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni del minori.
3. Per le sole decisioni di ordinaria amministrazione potrà, di volta in volta decidere, in via autonoma, ciascun genitore.
4. Il Signor , compatibilmente con i propri impegni lavorativi e tenuto conto delle Parte_1
esigenze psico-fisiche dei minori, potrà vedere e stare con i figli ogni qualvolta vorrà, nel rispetto delle attività scolastiche e ricreative degli stessi e previo accordo con la SI e ciò potrà Parte_2 avvenire anche presso l'abitazione materna con il consenso di entrambi i genitori, nell'interesse primario dei minori a mantenere un contesto familiare caratterizzato dalla presenza di entrambi i genitori.
5. In ogni caso, il padre avrà diritto a stare con i figli minori:
a. week-end alternati, dal sabato mattina sino alla domenica alle h. 21.00, secondo modalità da concordarsi direttamente tra i genitori e salvo diversi accordi;
b. le vacanze natalizie, ad anni alterni, suddivise nel periodo dal 26 al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Resta inteso tra le parti che il giorno del Santo Natale verrà trascorso con entrambi i genitori, salvo che i genitori non decidano di trascorrerlo con modalità diverse da concordare preventivamente;
c. le vacanze di Pasqua e le vacanze del Carnevale, ad anni alterni.
d. i restanti ponti e festività, ad anni alterni tra i genitori, sempre salvo diversi accordi fra le parti;
e. due/tre settimane durante le vacanze estive, in periodo da concordare con la SI Parte_2
entro il 30 aprile di ogni anno, nonché altri periodi durante le vacanze estive, da concordati tra le parti.
Resta inteso tra i genitori che gli stessi potranno assumere diversi accordi, in ordine al calendario di visita paterno sopra indicato, tenuto conto dell'interesse primario dei figli minori a mantenere un equilibrato rapporto bigenitoriale. Quando i figli minori sono con il padre, lo stesso potrà portarli anche per l'intero fine settimana nel luogo di sua residenza.
7. In occasione dei periodi di vacanza che i figli trascorreranno con ciascun genitore ed, in ogni caso, in occasione dei soggiorni trascorsi fuori dalle residenze abituali dei coniugi, i Signori e Pt_1 Pt_2
si impegnano a comunicare, reciprocamente e tempestivamente il luogo della località in cui si recheranno con i figli minori.
8. Il Signor si impegna a corrispondere alla SI , a titolo di contributo Parte_1 Parte_2
pagina 2 di 5 al mantenimento dei figli fino a quando gli stessi non diverranno economicamente autosufficienti,
l'importo mensile complessivo di Euro 600,00 (seicento euro). Detto contributo paterno dovrà essere corrisposto, in via anticipata, entro il giorno 20 di ogni mese, per dodici mensilità e dovrà essere rivalutato, annualmente, sulla base degli indici ISTAT costo vita.
9. Eventuali spese straordinarie documentate per i figli, necessarie ed urgenti (spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale ed odontoiatriche, scolastiche, ludiche e formative) ovvero previamente concordate, verranno sostenute dai coniugi al 50% ciascuno, regolandole di conseguenza, anche con eventuale compensazione parziale.
10.L'assegno unico, ad oggi corrisposto dall' nella misura del 50% cadauno, verrà ancora CP_1
percepito in egual maniera.
11.I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio e per l'iscrizioni del figli minori sui documenti di ciascuno.
12.Le parti concordano che il Signor si accollerà il 50% dei ratei di mutuo mensili relativi Pt_1 all'abitazione coniugale sita in Boffalora d'DA (LO), Via Pagani n. 23, già assegnata alla SI
. Eventuali spese condominiali straordinarie, spese di manutenzione e di riparazione Parte_2
straordinarie della casa verranno suddivise al 50% tra i coniugi. Le spese condominiali ordinarie, le spese di manutenzione e di riparazione ordinaria, nonché le utenze domestiche (bollette gas, elettricità, acqua, tassa rifiuti, canone TV) saranno a carico esclusivo della SI , quale Parte_2 occupante dell'abitazione.
13.Il conto corrente acceso presso la Unicredit di Lodi, cointestato, rimarrà acceso al solo fine CP_2 di pagare il mutuo ipotecario esistente sulla casa sita in Boffalora d'DA (LO), Via Pagani n. 23, di proprietà di entrambi i coniugi.
14.I beni attualmente intestati a ciascuno dei coniugi si considereranno di esclusiva proprietà dell'intestatario, con rinuncia dell'altro a qualsiasi eventuale diritto, e conseguente disponibilità all'espletamento di eventuali pratiche burocratiche.
15.Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e si danno reciprocamente atto di rinunciare a qualsiasi pretesa di assegni alimentari o di mantenimento ed a qualsiasi altra pretesa economico-patrimoniale derivante dal rapporto matrimoniale.
Tutto ciò premesso i Signori e , Parte_1 Parte_2
CHIEDONO CHE
l'On. Le Tribunale adìto, dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Boffalora d'DA (LO) in data data 12.10.2002 con Atto n. 5 parte 2 serie A- anno 2002 -
pagina 3 di 5 trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di Boffalora d'DA (LO), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Boffalora d'DA (LO) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 19.03.2025 le parti hanno confermato le condizioni concordate.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3 comma I n. 2) lett. b) della
Legge 01.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le parti risultano separate consensualmente alle condizioni omologate con decreto n. 13186/2022 del
28.10.2022 e pubblicato il 03.11.2022 di questo Tribunale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'nteresse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio concordatario nel Comune di Boffalora D'DA (LO), Pt_2
in data 12.10.2002, con atto trascritto nei Registri di Stato Civile del predetto Comune, n. 88, parte II, serie A, anno 2008;
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese di procedura;
pagina 4 di 5 5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Boffalora D'DA (LO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 28.03.2025
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Ada Cappello
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