Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 10 agosto 2011 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 25 luglio 2021 |
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- 1. Avanzo vincolato di parte corrente anno precedente, conteggio per la possibilità di applicazione caso di disavanzoGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 28 gennaio 2026 · 1
L'art. 1 comma 664 Legge 199/2025 – legge di bilancio 2026 – dispone in materia di applicazione avanzo vincolato di parte corrente derivante da esercizio precedente per gli enti in disavanzo. In particolare: 664. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 898 è inserito il seguente: «898-bis. Gli enti locali, che hanno recuperato la quota di ripiano del disavanzo iscritta nelle previsioni definitive del bilancio di previsione, possono applicare all'esercizio in corso di gestione, dopo l'approvazione del rendiconto, l'avanzo vincolato di parte corrente formatosi nell'esercizio precedente, in deroga ai limiti previsti dai commi 897 e 898. Il parere dei revisori dei …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/05/2022, n. 15979Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto: società a partecipazione pubblica – sostegno finanziario dagli enti pubblici partecipanti – controlli - azione di responsabilità per danno erariale verso gli amministratori della società e quelli degli enti pubblici – giurisdizione - questioni LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dai Magistrati ANGELO SPIRITO - Primo Presidente F.F. – ANTONIO MANNA - Presidente Sezione – ORONZO DE MASI - Consigliere - MASSIMO FERRO - Rel. Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Consigliere – CHIARA GRAZIOSI - Consigliere - ROSSANA MANCINO -Consigliere- CATERINA MAROTTA - Consigliere - LOREDANA NAZZICONE -Consigliere- Ha pronunciato …Leggi di più...
- esclusione·
- necessità·
- società di capitali a partecipazione pubblica·
- fondamento·
- rapporto di servizio·
- notifica del ricorso a mezzo pec·
- domicilio digitale del mittente non presente nei pubblici elenchi·
- azione di responsabilità nei confronti degli amministratori degli enti partecipanti·
- procura generale della corte dei conti·
- giurisdizione contabile·
- azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali·
- natura “in house providing” della partecipata·
- danno erariale·
- nullità della notifica·
- configurabilità
Versioni del testo
- Titolo I : Principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali
- Articolo 1Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione (( 1. Ai sensi dell' art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione , il presente titolo e il titolo III disciplinano l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, ad eccezione dei casi in cui il Titolo II disponga diversamente, con particolare riferimento alla fattispecie di cui all'art. 19, comma 2, lettera b), degli enti locali di cui all' art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , e dei loro enti e organismi strumentali, esclusi gli enti di cui al titolo II del presente decreto. A decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il presente decreto.
2. Ai fini del presente decreto:
a) per enti strumentali si intendono gli enti di cui all'art. 11-ter, distinti nelle tipologie definite in corrispondenza delle missioni del bilancio;
b) per organismi strumentali delle regioni e degli enti locali si intendono le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalita' giuridica. Le gestioni fuori bilancio autorizzate da legge e le istituzioni di cui all' art. 114, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , sono organismi strumentali. Gli organismi strumentali sono distinti nelle tipologie definite in corrispondenza delle missioni del bilancio. )) 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126)) .
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126)) .
5. Per gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, come individuati all'articolo 19, si applicano le disposizioni recate dal Titolo II. - Articolo 2Art. 2. Adozione di sistemi contabili omogenei 1. Le Regioni e gli enti locali di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la contabilita' finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilita' economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.
2. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui al comma 1 che adottano la contabilita' finanziaria affiancano alla stessa, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilita' economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.
3. Le istituzioni degli enti locali di cui all' articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e gli altri organismi strumentali delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 adottano il medesimo sistema contabile dell' amministrazione di cui fanno parte.
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126)) .