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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 6436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6436 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona dei Magistrati:
D.ssa Maria Teresa Onorato Presidente
D.ssa Maria Luisa Arienzo Consigliere
Avv. Chiara Memoli Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 376/2022 R.G., riservata in decisione all'udienza in data 9 aprile 2025 e vertente:
TRA
( ), in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Franciosi e dall'avv. Teresa Di Martile
e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giovanni
Franciosi sito in Firenze alla via Giovanni Bovio n. 26, giusta procura in atti,
PARTE APPELLANTE
CONTRO
), in persona del legale rappresentante p. t., con sede CP_1 P.IVA_2
in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1,
PARTE APPELLATA CONTUMACE
1 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro Parte_1 CP_1 OGGETTO: appello contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di Avellino
n. 1583/2021 del 28 settembre 2021, pubblicata in pari data, R.G. n. 2396/2019, non notificata, ad oggetto: usucapione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 28 maggio 2019 la società Parte_1
citava in giudizio la società innanzi al Tribunale di Napoli per sentir CP_1
così dichiarare e provvedere: “piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,-accertare che la è da oltre un ventennio nel possesso Pt_1
ininterrotto, pubblico e pacifico del diritto di proprietà superficiaria della cabina radioelettrica con annesso traliccio, sita in Comune di GL
(AV) e censita al Catasto fabbricati di detto Comune in foglio di mappa 2, particella 103, categoria E/9, Rendita catastale Euro 309,87 e, per l'effetto- dichiarare, ai sensi dell'art 1158 c.c., l'avvenuta usucapione del diritto di proprietà superficiaria sul bene suddetto da parte dell'odierna attrice e conseguentemente- ordinare al conservatore dei Registri Immobiliari dell'Agenzia del Territorio di Avellino di trascrivere il diritto di proprietà superficiaria dell'unità immobiliare de qua a favore della Parte_1
sollevandolo da ogni responsabilità al riguardo, al contempo autorizzando le necessarie volture catastali. Della presente domanda verrà domandata la trascrizione presso la Conservatoria dei RR.II. di Avellino ai sensi dell'art. 2653
c.c.”.
A sostegno della domanda deduceva di aver maturato consolidata esperienza nel campo dell'esercizio e produzione di segnali radiofonici, televisivi e per la propagazione radio in genere, in relazione alla gestione, manutenzione, progettazione e realizzazione di impianti radio, telefonici, telegrafici, televisivi, di trasmissione dati, e, per tale attività da oltre un ventennio era nel possesso della postazione radioelettrica sita in Comune di GL (AV), località
2 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro Parte_1 [...]
[...]
[...] e censita al catasto fabbricati di detto Comune in Foglio di CP_2
mappa 2, particella 103, categoria E/9, Rendita catastale Euro 309,87.
Precisava che la postazione descritta, insistente su suolo demaniale, era oggetto di proprietà superficiaria di (pur risultando ancora catastalmente CP_1
Contr intestata alla che era stata incorporata nella società n data CP_3
28.05.2001).
Precisava ancora che la proprietà superficiaria della postazione originariamente faceva capo alla società che aveva realizzato - negli anni '60 Controparte_4
- la struttura per radiocollegamenti, in particolare aveva realizzato un manufatto in muratura adibito a cabina radioripetitrice con annesso traliccio tubolare. La chiese ed ottenne la concessione per l'utilizzo dell'area demaniale CP_4
circostante alle strutture (maggio 1985) così da consentire di poter mantenere le strutture indicate. Successivamente (settembre 1985), nella sua qualità di proprietaria superficiaria della cabina e del traliccio, presentava domanda di sanatoria che veniva accolta dal Comune di GL in data 11 marzo 1992, con protocollo 3211. Riferiva poi che in data 6 dicembre 1989 stipulava con la società un contratto di comodato, relativo ai beni oggetto di causa, CP_4
con mandato per la gestione dei rapporti con le società che usufruivano dei segnali ripetuti attraverso la postazione;
il contratto scadeva il 31 dicembre
1995, e la nticipava alla succeduta a nella Pt_1 CP_3 CP_4
proprietà dei beni come da atto di compravendita per notaio del Per_1
9.12.1997 - la volontà di continuare ad occupare le cabine. La rispondeva CP_3
in data 12 maggio 1997 proponendo la stipula di una nuova convenzione che però non veniva sottoscritta.
Sosteneva inoltre la parte attrice di aver provveduto alla manutenzione straordinaria perché la on si interessò ai beni oggetto di causa, CP_3
giunse quindi alla determinazione di stipulare contratto di concessione con il per la locazione del suolo circostante la cabina oggetto di causa (con CP_5
3 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro Parte_1 CP_1 decorrenza 1° gennaio 2009 e scadenza 31.12.2020, provvedendo a versare la somma di Euro 16.778,92 quale indennità di occupazione a far data dal 1° gennaio 2000).
La società attrice, superato il termine ventennale utile per ottenere la dichiarazione di usucapione, provvedeva ad esperire la mediazione obbligatoria ma nessuno compariva per la società convenuta.
1.1 La società rimaneva contumace. CP_1
2. Con la sentenza n. 1583/2021 il Tribunale di Avellino ha così provveduto: A.
RIGETTA le domande proposte da parte attrice;
B. Nulla sulle spese;
C.
ORDINA la cancellazione della trascrizione della domanda di usucapione (per
i cui estremi v. paragrafo 5 della presente sentenza); D. MANDA alla
Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Il Giudice, dopo aver puntualmente evidenziato le argomentazioni articolate nell'atto di citazione, ha rilevato che: “…dalla missiva datata 5.12.1995 rivolta da parte attrice alla (che sarebbe divenuta dopo due anni proprietaria CP_3
del bene per cui è causa) non si ravvisa alcuna manifestazione inequivocabile di esercizio del possesso ad opera di parte attrice ed anzi in tale missiva si indica espressamene che parte attrice avrebbe promesso di mettere a disposizione della con cadenza trimestrale gli importi riconosciuti a credito in base CP_3
agli accordi con la Per il resto, parte attrice non ha prodotto CP_4
alcuna missiva con la quale abbia successivamente rivendicato nei confronti Contr della della o dell a propria qualifica di possessore e CP_4 CP_3
non più di mero detentore in capo alla parte attrice o comunque disconosciuto
l'esistenza del possesso in capo alle stesse”.
Il Giudice ha ulteriormente riferito che non è sufficiente, per dimostrare il possesso, il mancato pagamento di un corrispettivo in relazione alla detenzione dell'immobile “in quanto non possono integrare gli estremi dell'interversione
4 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro Parte_1 CP_1 mere inadempienze di natura contrattuale (Cass. civ., Sez. I, 7 giugno 2016, n.°
26327).”.
Né l'aver eseguito lavori di straordinaria manutenzione o aver stipulato un contratto di locazione del suolo circostante il bene per cui è causa possono costituire elementi sufficienti al maturare del tempo utile ad usucapire poiché comunque non è stata fornita la prova “di un rifiuto espresso ed univoco rivolto da parte attrice a parte convenuta di restituire quanto oggetto di causa (rifiuto espresso che avrebbe integrato gli estremi dell'interversione) con pretesa di autonomo possesso”.
Il Giudice ha quindi affermato che soltanto con l'instaurazione del presente giudizio la parte attrice ha posto in essere un'opposizione rivolta contro colui per conto del quale aveva sempre detenuto il bene oggetto di causa.
3. La società ha proposto appello contro la sentenza n. 1583/2021 Parte_1
con tre motivi: 1) – Circa il possesso e la sua interversione. 2)- Sussistenza dei requisiti per la declaratoria di usucapione. 3)- Usucapibilità del diritto. Ha riproposto le istanze istruttorie formulate in primo grado.
Ha così concluso: -accertare che la è da oltre un ventennio nel Pt_1
possesso ininterrotto, pubblico e pacifico del diritto di proprietà superficiaria della cabina radioelettrica con annesso traliccio, sita in Comune di
GL (AV) e censita al Catasto fabbricati di detto Comune in foglio di mappa 2, particella 103, categoria E/9, Rendita catastale Euro 309,87 e, per
l'effetto- dichiarare, ai sensi dell'art 1158 c.c., l'avvenuta usucapione del diritto di proprietà superficiaria sul bene suddetto da parte dell'odierna attrice e conseguentemente- ordinare al conservatore dei Registri Immobiliari dell'Agenzia del Territorio di Avellino di trascrivere il diritto di proprietà superficiaria dell'unità immobiliare de qua a favore della Parte_1
sollevandolo da ogni responsabilità al riguardo, al contempo autorizzando le necessarie volture catastali.
5 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro Parte_1 CP_1 4. La società è rimasta contumace. CP_1
5. E' stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e non è stata svolta ulteriore attività istruttoria.
All'udienza in data 9 aprile 2025, con provvedimento del 16 aprile 2025, la causa è stata assegnata a sentenza con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
6. Preliminarmente occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente e correttamente notificata alle parti.
Al riguardo, dall'esame degli atti, risulta che: a) la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 28 settembre 2021; b) la sentenza non risulta notificata;
c)
l'atto d'appello è stato notificato alle controparti in data 28 gennaio 2022.
Risulta che è stato osservato il termine previsto dall'art. 327 c.p.c..
È dunque possibile accedere al merito del giudizio.
7. Con il primo motivo (Circa il possesso e la sua interversione) la parte appellante ha censurato la sentenza che, a suo parere, sarebbe stata motivata semplicemente riportando “una serie di massime completamente sconnesse tra loro e del tutto inapplicabili al caso in questione”. In particolare ha ritenuto errata la sentenza di primo grado per aver affermato che la società in Pt_1
quanto originaria detentrice del bene oggetto di causa con un contratto di comodato, “non avrebbe potuto mai acquistarne il possesso (e quindi usucapirlo) senza notiziare l'inerte proprietà di questa propria intenzione.”.
La parte appellante ha attribuito alla missiva del 5.12.1995 l'espressione di una volontà di opporsi alla restituzione del bene, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice secondo il quale “dalla missiva datata 5.12.1995 rivolta da parte attrice alla (che sarebbe divenuta dopo due anni proprietaria del bene CP_3
per cui è causa) non si ravvisa alcuna manifestazione inequivocabile di esercizio del possesso.”.
6 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro Parte_1 CP_1 La parte appellante ha poi argomentato sulla cd. interversione per fatto del terzo sostenendo che nel periodo di tempo di circa ventidue anni non vi è stata alcuna interruzione del possesso da parte della e dei suoi aventi causa, CP_4
rilevando che “Il contratto di comodato (cessato il 31.12.1995) era stato infatti originariamente stipulato con la la quale aveva quindi alienato il CP_4
bene alla (il 9.12.1997), spogliandosi di un asserito possesso CP_6
puramente nominale (anzi inesistente) senza procedere ad alcuna effettiva traditio del bene e, soprattutto, senza che l'acquirente ne domandasse in alcun modo la consegna o azionasse le relative garanzie contrattuali o di legge.”.
Il motivo di appello è infondato e va rigettato.
Occorre in via preliminare chiarire e precisare cosa si intenda per detenzione qualificata e cosa si intenda per possesso in relazione ad un contratto di comodato intercorso tra le parti.
La detenzione è il potere di fatto esercitato su una cosa da un soggetto nomine alieno in quanto a costui affidato da chi ne dispone, con un titolo negoziale da cui consegue un diritto personale. Il detentore ha l'animus detinendi, e non l'animus possidendi, che invece sussiste nel possessore e così in quanto il detentore riconosce che sulla cosa insiste un diritto reale altrui, quindi il detentore non è mai possessore! L'art. 1140 secondo comma, c.c. prevede espressamente che si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona che ha la detenzione della cosa. La Corte di Cassazione civile con l'ordinanza n.
31966/2024 ha ribadito il principio per il quale: “In tema di usucapione, il comodatario, quale detentore della cosa comodata, non può acquistare il possesso ad usucapionem senza prima avere mutato, mediante interversione del possesso, la sua detenzione in possesso, per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. La mera mancata riconsegna del bene al comodante, nonostante le reiterate richieste di questi a seguito di estinzione del comodato, è inidonea a determinare l'interversione
7 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro Parte_1 CP_1 della detenzione in possesso, traducendosi nell'inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita e integrando un'ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale all'obbligo restitutorio gravante per legge sul comodatario.”. Pertanto chi ha cominciato ad avere la detenzione non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore
(art. 1141 c.c.).
Ai sensi dell'art. 1141, comma 2, c.c., l'interversione da detenzione in possesso deve esprimersi in uno o più atti esteriori, che manifestano inequivocabilmente al possessore (nel caso di specie comodante ed aventi causa) la determinazione del detentore di iniziare a possedere la cosa in nome e per conto proprio e di convertire così in possesso la detenzione da lui esercitata fino a quel momento
(Cassazione civile ordinanza n. 17298/2024).
Deriva da quanto precisato che correttamente il Giudice di primo grado, ha ritenuto che “dalla missiva datata 5.12.1995 rivolta da parte attrice alla CP_3
(che sarebbe divenuta dopo due anni proprietaria del bene per cui è causa) non si ravvisa alcuna manifestazione inequivocabile di esercizio del possesso.”.
8 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro Parte_1 CP_1 Anzi da tale nota del 5.12.1995 emerge una volontà della società di Parte_1
continuare nel rapporto come avvenuto nel pregresso, considerando la disponibilità espressa di continuare a provvedere al pagamento ogni tre mesi.
Infatti agli atti vi è una fattura della del 20.11.1997 (doc. 14 CP_4
produzione di parte attrice) emessa nei confronti della società per Parte_1
l'importo di £ 48.473.963, in relazione anche alla cabina di Montevergine
(GL):
9 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro Parte_1 CP_1 In conclusione, per quanto argomentato, questa Corte di Appello, nel condividere le argomentazioni del Giudice di primo grado, che ha riportato in motivazione principi di diritto perfettamente confacenti alla fattispecie, conferma che non vi è stata alcuna interversione del possesso antecedente all'intrapresa azione con notifica in data 28 maggio 2019.
Il rigetto del primo motivo di appello resta assorbente in relazione agli altri due motivi (2)- Sussistenza dei requisiti per la declaratoria di usucapione. 3)-
Usucapibilità del diritto.), strettamente connessi al primo.
Invero, l'avere enfatizzato il possesso “utile” e l'omessa riconsegna del bene, senza avere mai dimostrato un atto realmente oppositivo ai diritti dominicali di controparte da cui sarebbe stato possibile per chiunque comprendere che a quella data non più di detenzione, ma di possesso proprio nomine si sia trattato, non giova alla tesi attorea. Né a tal fine sarebbe utile escutere i testimoni su circostanze sostanzialmente “neutre” per riconoscere la diversa natura della relazione materiale con il bene in oggetto.
8. Nulla si dispone per le spese, stante la contumacia della società CP_1
9. La parte appellante in quanto soccombente è tenuta a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M.
10 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro Parte_1 CP_1 La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello proposto da: contro la sentenza n. Parte_1
1583/2021 del Tribunale di Avellino, così definitivamente provvede:
- rigetta l'appello;
- nulla per le spese.
- si dà atto che la parte appellante in quanto soccombente è tenuta a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, in data 5 dicembre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Chiara Memoli D.ssa Maria Teresa Onorato
11 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro Parte_1 CP_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona dei Magistrati:
D.ssa Maria Teresa Onorato Presidente
D.ssa Maria Luisa Arienzo Consigliere
Avv. Chiara Memoli Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 376/2022 R.G., riservata in decisione all'udienza in data 9 aprile 2025 e vertente:
TRA
( ), in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Franciosi e dall'avv. Teresa Di Martile
e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giovanni
Franciosi sito in Firenze alla via Giovanni Bovio n. 26, giusta procura in atti,
PARTE APPELLANTE
CONTRO
), in persona del legale rappresentante p. t., con sede CP_1 P.IVA_2
in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1,
PARTE APPELLATA CONTUMACE
1 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro Parte_1 CP_1 OGGETTO: appello contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di Avellino
n. 1583/2021 del 28 settembre 2021, pubblicata in pari data, R.G. n. 2396/2019, non notificata, ad oggetto: usucapione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 28 maggio 2019 la società Parte_1
citava in giudizio la società innanzi al Tribunale di Napoli per sentir CP_1
così dichiarare e provvedere: “piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,-accertare che la è da oltre un ventennio nel possesso Pt_1
ininterrotto, pubblico e pacifico del diritto di proprietà superficiaria della cabina radioelettrica con annesso traliccio, sita in Comune di GL
(AV) e censita al Catasto fabbricati di detto Comune in foglio di mappa 2, particella 103, categoria E/9, Rendita catastale Euro 309,87 e, per l'effetto- dichiarare, ai sensi dell'art 1158 c.c., l'avvenuta usucapione del diritto di proprietà superficiaria sul bene suddetto da parte dell'odierna attrice e conseguentemente- ordinare al conservatore dei Registri Immobiliari dell'Agenzia del Territorio di Avellino di trascrivere il diritto di proprietà superficiaria dell'unità immobiliare de qua a favore della Parte_1
sollevandolo da ogni responsabilità al riguardo, al contempo autorizzando le necessarie volture catastali. Della presente domanda verrà domandata la trascrizione presso la Conservatoria dei RR.II. di Avellino ai sensi dell'art. 2653
c.c.”.
A sostegno della domanda deduceva di aver maturato consolidata esperienza nel campo dell'esercizio e produzione di segnali radiofonici, televisivi e per la propagazione radio in genere, in relazione alla gestione, manutenzione, progettazione e realizzazione di impianti radio, telefonici, telegrafici, televisivi, di trasmissione dati, e, per tale attività da oltre un ventennio era nel possesso della postazione radioelettrica sita in Comune di GL (AV), località
2 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro Parte_1 [...]
[...]
[...] e censita al catasto fabbricati di detto Comune in Foglio di CP_2
mappa 2, particella 103, categoria E/9, Rendita catastale Euro 309,87.
Precisava che la postazione descritta, insistente su suolo demaniale, era oggetto di proprietà superficiaria di (pur risultando ancora catastalmente CP_1
Contr intestata alla che era stata incorporata nella società n data CP_3
28.05.2001).
Precisava ancora che la proprietà superficiaria della postazione originariamente faceva capo alla società che aveva realizzato - negli anni '60 Controparte_4
- la struttura per radiocollegamenti, in particolare aveva realizzato un manufatto in muratura adibito a cabina radioripetitrice con annesso traliccio tubolare. La chiese ed ottenne la concessione per l'utilizzo dell'area demaniale CP_4
circostante alle strutture (maggio 1985) così da consentire di poter mantenere le strutture indicate. Successivamente (settembre 1985), nella sua qualità di proprietaria superficiaria della cabina e del traliccio, presentava domanda di sanatoria che veniva accolta dal Comune di GL in data 11 marzo 1992, con protocollo 3211. Riferiva poi che in data 6 dicembre 1989 stipulava con la società un contratto di comodato, relativo ai beni oggetto di causa, CP_4
con mandato per la gestione dei rapporti con le società che usufruivano dei segnali ripetuti attraverso la postazione;
il contratto scadeva il 31 dicembre
1995, e la nticipava alla succeduta a nella Pt_1 CP_3 CP_4
proprietà dei beni come da atto di compravendita per notaio del Per_1
9.12.1997 - la volontà di continuare ad occupare le cabine. La rispondeva CP_3
in data 12 maggio 1997 proponendo la stipula di una nuova convenzione che però non veniva sottoscritta.
Sosteneva inoltre la parte attrice di aver provveduto alla manutenzione straordinaria perché la on si interessò ai beni oggetto di causa, CP_3
giunse quindi alla determinazione di stipulare contratto di concessione con il per la locazione del suolo circostante la cabina oggetto di causa (con CP_5
3 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro Parte_1 CP_1 decorrenza 1° gennaio 2009 e scadenza 31.12.2020, provvedendo a versare la somma di Euro 16.778,92 quale indennità di occupazione a far data dal 1° gennaio 2000).
La società attrice, superato il termine ventennale utile per ottenere la dichiarazione di usucapione, provvedeva ad esperire la mediazione obbligatoria ma nessuno compariva per la società convenuta.
1.1 La società rimaneva contumace. CP_1
2. Con la sentenza n. 1583/2021 il Tribunale di Avellino ha così provveduto: A.
RIGETTA le domande proposte da parte attrice;
B. Nulla sulle spese;
C.
ORDINA la cancellazione della trascrizione della domanda di usucapione (per
i cui estremi v. paragrafo 5 della presente sentenza); D. MANDA alla
Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Il Giudice, dopo aver puntualmente evidenziato le argomentazioni articolate nell'atto di citazione, ha rilevato che: “…dalla missiva datata 5.12.1995 rivolta da parte attrice alla (che sarebbe divenuta dopo due anni proprietaria CP_3
del bene per cui è causa) non si ravvisa alcuna manifestazione inequivocabile di esercizio del possesso ad opera di parte attrice ed anzi in tale missiva si indica espressamene che parte attrice avrebbe promesso di mettere a disposizione della con cadenza trimestrale gli importi riconosciuti a credito in base CP_3
agli accordi con la Per il resto, parte attrice non ha prodotto CP_4
alcuna missiva con la quale abbia successivamente rivendicato nei confronti Contr della della o dell a propria qualifica di possessore e CP_4 CP_3
non più di mero detentore in capo alla parte attrice o comunque disconosciuto
l'esistenza del possesso in capo alle stesse”.
Il Giudice ha ulteriormente riferito che non è sufficiente, per dimostrare il possesso, il mancato pagamento di un corrispettivo in relazione alla detenzione dell'immobile “in quanto non possono integrare gli estremi dell'interversione
4 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro Parte_1 CP_1 mere inadempienze di natura contrattuale (Cass. civ., Sez. I, 7 giugno 2016, n.°
26327).”.
Né l'aver eseguito lavori di straordinaria manutenzione o aver stipulato un contratto di locazione del suolo circostante il bene per cui è causa possono costituire elementi sufficienti al maturare del tempo utile ad usucapire poiché comunque non è stata fornita la prova “di un rifiuto espresso ed univoco rivolto da parte attrice a parte convenuta di restituire quanto oggetto di causa (rifiuto espresso che avrebbe integrato gli estremi dell'interversione) con pretesa di autonomo possesso”.
Il Giudice ha quindi affermato che soltanto con l'instaurazione del presente giudizio la parte attrice ha posto in essere un'opposizione rivolta contro colui per conto del quale aveva sempre detenuto il bene oggetto di causa.
3. La società ha proposto appello contro la sentenza n. 1583/2021 Parte_1
con tre motivi: 1) – Circa il possesso e la sua interversione. 2)- Sussistenza dei requisiti per la declaratoria di usucapione. 3)- Usucapibilità del diritto. Ha riproposto le istanze istruttorie formulate in primo grado.
Ha così concluso: -accertare che la è da oltre un ventennio nel Pt_1
possesso ininterrotto, pubblico e pacifico del diritto di proprietà superficiaria della cabina radioelettrica con annesso traliccio, sita in Comune di
GL (AV) e censita al Catasto fabbricati di detto Comune in foglio di mappa 2, particella 103, categoria E/9, Rendita catastale Euro 309,87 e, per
l'effetto- dichiarare, ai sensi dell'art 1158 c.c., l'avvenuta usucapione del diritto di proprietà superficiaria sul bene suddetto da parte dell'odierna attrice e conseguentemente- ordinare al conservatore dei Registri Immobiliari dell'Agenzia del Territorio di Avellino di trascrivere il diritto di proprietà superficiaria dell'unità immobiliare de qua a favore della Parte_1
sollevandolo da ogni responsabilità al riguardo, al contempo autorizzando le necessarie volture catastali.
5 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro Parte_1 CP_1 4. La società è rimasta contumace. CP_1
5. E' stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e non è stata svolta ulteriore attività istruttoria.
All'udienza in data 9 aprile 2025, con provvedimento del 16 aprile 2025, la causa è stata assegnata a sentenza con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
6. Preliminarmente occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente e correttamente notificata alle parti.
Al riguardo, dall'esame degli atti, risulta che: a) la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 28 settembre 2021; b) la sentenza non risulta notificata;
c)
l'atto d'appello è stato notificato alle controparti in data 28 gennaio 2022.
Risulta che è stato osservato il termine previsto dall'art. 327 c.p.c..
È dunque possibile accedere al merito del giudizio.
7. Con il primo motivo (Circa il possesso e la sua interversione) la parte appellante ha censurato la sentenza che, a suo parere, sarebbe stata motivata semplicemente riportando “una serie di massime completamente sconnesse tra loro e del tutto inapplicabili al caso in questione”. In particolare ha ritenuto errata la sentenza di primo grado per aver affermato che la società in Pt_1
quanto originaria detentrice del bene oggetto di causa con un contratto di comodato, “non avrebbe potuto mai acquistarne il possesso (e quindi usucapirlo) senza notiziare l'inerte proprietà di questa propria intenzione.”.
La parte appellante ha attribuito alla missiva del 5.12.1995 l'espressione di una volontà di opporsi alla restituzione del bene, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice secondo il quale “dalla missiva datata 5.12.1995 rivolta da parte attrice alla (che sarebbe divenuta dopo due anni proprietaria del bene CP_3
per cui è causa) non si ravvisa alcuna manifestazione inequivocabile di esercizio del possesso.”.
6 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro Parte_1 CP_1 La parte appellante ha poi argomentato sulla cd. interversione per fatto del terzo sostenendo che nel periodo di tempo di circa ventidue anni non vi è stata alcuna interruzione del possesso da parte della e dei suoi aventi causa, CP_4
rilevando che “Il contratto di comodato (cessato il 31.12.1995) era stato infatti originariamente stipulato con la la quale aveva quindi alienato il CP_4
bene alla (il 9.12.1997), spogliandosi di un asserito possesso CP_6
puramente nominale (anzi inesistente) senza procedere ad alcuna effettiva traditio del bene e, soprattutto, senza che l'acquirente ne domandasse in alcun modo la consegna o azionasse le relative garanzie contrattuali o di legge.”.
Il motivo di appello è infondato e va rigettato.
Occorre in via preliminare chiarire e precisare cosa si intenda per detenzione qualificata e cosa si intenda per possesso in relazione ad un contratto di comodato intercorso tra le parti.
La detenzione è il potere di fatto esercitato su una cosa da un soggetto nomine alieno in quanto a costui affidato da chi ne dispone, con un titolo negoziale da cui consegue un diritto personale. Il detentore ha l'animus detinendi, e non l'animus possidendi, che invece sussiste nel possessore e così in quanto il detentore riconosce che sulla cosa insiste un diritto reale altrui, quindi il detentore non è mai possessore! L'art. 1140 secondo comma, c.c. prevede espressamente che si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona che ha la detenzione della cosa. La Corte di Cassazione civile con l'ordinanza n.
31966/2024 ha ribadito il principio per il quale: “In tema di usucapione, il comodatario, quale detentore della cosa comodata, non può acquistare il possesso ad usucapionem senza prima avere mutato, mediante interversione del possesso, la sua detenzione in possesso, per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. La mera mancata riconsegna del bene al comodante, nonostante le reiterate richieste di questi a seguito di estinzione del comodato, è inidonea a determinare l'interversione
7 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro Parte_1 CP_1 della detenzione in possesso, traducendosi nell'inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita e integrando un'ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale all'obbligo restitutorio gravante per legge sul comodatario.”. Pertanto chi ha cominciato ad avere la detenzione non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore
(art. 1141 c.c.).
Ai sensi dell'art. 1141, comma 2, c.c., l'interversione da detenzione in possesso deve esprimersi in uno o più atti esteriori, che manifestano inequivocabilmente al possessore (nel caso di specie comodante ed aventi causa) la determinazione del detentore di iniziare a possedere la cosa in nome e per conto proprio e di convertire così in possesso la detenzione da lui esercitata fino a quel momento
(Cassazione civile ordinanza n. 17298/2024).
Deriva da quanto precisato che correttamente il Giudice di primo grado, ha ritenuto che “dalla missiva datata 5.12.1995 rivolta da parte attrice alla CP_3
(che sarebbe divenuta dopo due anni proprietaria del bene per cui è causa) non si ravvisa alcuna manifestazione inequivocabile di esercizio del possesso.”.
8 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro Parte_1 CP_1 Anzi da tale nota del 5.12.1995 emerge una volontà della società di Parte_1
continuare nel rapporto come avvenuto nel pregresso, considerando la disponibilità espressa di continuare a provvedere al pagamento ogni tre mesi.
Infatti agli atti vi è una fattura della del 20.11.1997 (doc. 14 CP_4
produzione di parte attrice) emessa nei confronti della società per Parte_1
l'importo di £ 48.473.963, in relazione anche alla cabina di Montevergine
(GL):
9 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro Parte_1 CP_1 In conclusione, per quanto argomentato, questa Corte di Appello, nel condividere le argomentazioni del Giudice di primo grado, che ha riportato in motivazione principi di diritto perfettamente confacenti alla fattispecie, conferma che non vi è stata alcuna interversione del possesso antecedente all'intrapresa azione con notifica in data 28 maggio 2019.
Il rigetto del primo motivo di appello resta assorbente in relazione agli altri due motivi (2)- Sussistenza dei requisiti per la declaratoria di usucapione. 3)-
Usucapibilità del diritto.), strettamente connessi al primo.
Invero, l'avere enfatizzato il possesso “utile” e l'omessa riconsegna del bene, senza avere mai dimostrato un atto realmente oppositivo ai diritti dominicali di controparte da cui sarebbe stato possibile per chiunque comprendere che a quella data non più di detenzione, ma di possesso proprio nomine si sia trattato, non giova alla tesi attorea. Né a tal fine sarebbe utile escutere i testimoni su circostanze sostanzialmente “neutre” per riconoscere la diversa natura della relazione materiale con il bene in oggetto.
8. Nulla si dispone per le spese, stante la contumacia della società CP_1
9. La parte appellante in quanto soccombente è tenuta a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M.
10 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro Parte_1 CP_1 La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello proposto da: contro la sentenza n. Parte_1
1583/2021 del Tribunale di Avellino, così definitivamente provvede:
- rigetta l'appello;
- nulla per le spese.
- si dà atto che la parte appellante in quanto soccombente è tenuta a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, in data 5 dicembre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Chiara Memoli D.ssa Maria Teresa Onorato
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