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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/05/2025, n. 2451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2451 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9397/2019, pubblicata in data 24.10.2019, iscritto al n. 96/2020 del ruolo generale affari civili contenziosi e vertente
T R A
(p. iva ) Parte_1 P.IVA_1
in persona del liquidatore p.t., dr. , rappresentata e difesa, giusta procura a Parte_2 margine dell'atto di appello, dall'avv. Riccardo Marone (c.f. , con studio CodiceFiscale_1
in Napoli, Via Cesario Console n. 3,
- appellante -
E
ex art. 15 O.P.C.M. n. Controparte_1
3920/2011 (c. f. ), già P.IVA_2 Controparte_2
delegato ex O.P.C.M. n. 3341/2004, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentata e difesa, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli (c.f. ), presso P.IVA_3
i cui uffici in Napoli, Via Diaz n. 11, è elettivamente domiciliata,
- appellata -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con sentenza n. 9397/2019, pubblicata il 24.10.2019, il Tribunale di Napoli rigettava l'opposizione proposta dalla avverso l'ingiunzione amministrativa Parte_1 n. 59/2015, emessa ai sensi del R.D. 639/1910, dell'importo di 145.352,96 € a titolo di contributi, maggiorazioni e quote di ristoro ambientale di cui alle fatture n. 2976 e 3344/2004 emesse da
[...]
e CP_3 Controparte_4
Il Tribunale, respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, respinte la eccezione di illegittimità della ingiunzione amministrativa e di carenza di legittimazione attiva CP_ dell' essendo cessati i diritti di concessione in favore di e ed il connesso CP_5 CP_4 mandato all'incasso dei contributi, maggiorazioni e quote di ristoro ambientale, detto mandato era stato poi conferito al Commissario delegato e quindi all' divenuto unico soggetto legittimato CP_5
alla riscossione ed essendo quindi il credito in oggetto riferibile ad “entrate patrimoniali dello Stato”); respinta ancora la eccezione di difetto di legittimazione passiva (essendo l'opponente il soggetto intermediario che aveva il compito di gestire il flusso di rifiuti dalla raccolta allo smaltimento e quindi il conferimento dei rifiuti presso gli impianti, con conseguente obbligo di versamento della tariffa, comprensiva dei contributi, maggiorazioni e ristori ambientali) e l'eccezione di prescrizione (per interruzione del termine decennale), respingeva poi nel merito anche la contestazione dell'esistenza del credito (non contestato nel suo ammontare), per non essere stati ancora realizzati gli impianti, all'epoca delle fatture, essendo rilevante il momento del conferimento del rifiuto all'impianto di preventivo trattamento (CDR) e non il successivo momento del conferimento del rifiuto “trattato” al termovalorizzatore. Affermava poi il Tribunale che nemmeno poteva accogliersi l'eccezione di CP_ compensazione dei crediti vantati verso e essendo detti crediti incerti in quanto CP_4 sub iudice (quello dell'importo di circa 23 milioni di €) o già fatti valere in altri giudizi nei confronti di soggetti diversi dall'amministrazione statale (quello per circa 4 milioni di €).
Avverso detta sentenza proponeva appello la , con atto Parte_1
notificato il 3 gennaio 2020.
Con un primo motivo deduceva una omessa pronuncia per non avere il Tribunale motivato in ordine alla richiesta sospensione del processo in attesa della definizione del giudizio di appello inerente l'esistenza del controcredito di circa 23 milioni di € fatto valere in compensazione.
Come secondo motivo deduceva che l'amministrazione non aveva fornito la prova del credito vantato, nonostante le numerose contestazioni da essa svolte.
Come terzo motivo deduceva la contraddittorietà ed illogicità della sentenza in punto di prova dell'esistenza del credito. Evidenziava aver eccepito la inesistenza del diritto al contributo di ristoro ambientale in favore dei comuni di e non essendo mai stato realizzato Parte_3 Parte_4 ivi l'impianto del termovalorizzatore cui conferire i rifiuti e che avrebbe dato diritto, ai Comuni ospitanti, al contributo ambientale, laddove l'ordinanza commissariale prevedeva espressamente il pagamento del contributo ambientale solo nel momento in cui il termovalorizzatore fosse stato CP_ realizzato (realizzazione affidata in project financing alle stesse e . Aggiungeva CP_4
altresì che i contributi erano dovuti ai Comuni beneficiari solo ad esito della riscossione da parte delle affidatarie, né erano dovute le somme richieste a titolo di tesoreria: queste o inerivano i diritti per
CP_ l'attività di tesoreria che effettuava in favore dei comuni sedi di impianto e quindi erano dovute da questi, o si trattava di somme dovute dai soli comuni che conferivano i rifiuti, perché disciplinate dall'art. 2 commi 4 e 4bis dell'O.P.C.M. n. 3286, mai dalla . Parte_1
Deduceva poi con un quarto motivo la erroneità della sentenza per illegittimità della ingiunzione, poiché l'amministrazione avrebbe prima dovuto compiere, ai sensi dell'art. 3 del d.l.
195/2009, una attività di accertamento della massa attiva e passiva, sulla base delle situazioni debitorie certificate dai Comuni o comunque attestate dal Commissario delegato, e solo dopo procedere al recupero delle somme dovute, laddove nella fattispecie la domanda di pagamento si fondava sulle sole fatture e non sul provvedimento di inserimento delle somme nella massa attiva. CP_
Con un quinto motivo censurava la mancata compensazione con il proprio credito verso e di oltre 4 milioni di €, portato dai decreti ingiuntivi esecutivi n. 4717/09 e 4574/09. CP_4
Evidenziava che era errato il rigetto dell'eccezione per essere il credito vantato verso soggetti diversi dall'amministrazione, in quanto l'onere della tariffa di smaltimento nell'impianto di Giffoni Valle
Piana era a carico della struttura commissariale, come disciplinato dall'ordinanza commissariale n.
22 del 23 febbraio 2002, per cui ben poteva essere disposta la compensazione con il credito di
154.571,38 € per i costi di conferimento in detto impianto;
e che ben poteva operarsi la compensazione sulla base del credito accertato in primo grado, anche se con sentenza impugnata, o sospendersi il giudizio.
Con un sesto motivo si censurava il rigetto della eccezione di prescrizione, per avere il contributo a favore dei Comuni ospitanti gli impianti una natura fiscale (tributo di scopo) e un contenuto risarcitorio, con conseguente termine di prescrizione quinquennale non interrotto (la diffida del 23.3.2009 avendo un contenuto del tutto generico e quella del 17.9.2014 essendo intervenuta a prescrizione già verificatasi.
Instava pertanto per l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento e la declaratoria di illegittimità e/o inesistenza della pretesa creditoria fatta valere, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellata, sostenendo la infondatezza dei motivi di appello di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese di lite.
All'udienza collegiale del 2.4.2025, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa passava in decisione, decorsi i termini ridotti di giorni 20 + 20 per il deposito di comparse conclusionali e repliche, ai sensi dell'art. 190 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo ed il quinto motivo di appello, inerenti la compensazione con controcrediti ancora sub iudice e la mancata sospensione del processo, sono infondati. E' sufficiente sul punto richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte a SS.UU. con sentenza n. 23225/2016 (ribadita da ultimo da
Cass. n. 27113/2024), secondo cui “la compensazione dei crediti, sia legale che giudiziale, presuppone la certezza sull'an del controcredito opposto dal convenuto, la quale manca per definizione se esso è oggetto di un separato giudizio non ancora definito con sentenza passata in giudicato, sicché l'eccezione va rigettata nel merito per difetto di «liquidità» senza che possa adottarsi una condanna con riserva o disporsi la sospensione necessaria del processo”.
Il secondo motivo di appello è inammissibile per difetto di specificità. Sostiene l'appellante che “come si evince agevolmente dagli atti del giudizio, l'amministrazione statale, a fronte delle eccezioni sollevate dalla , non ha offerto alcuna prova del credito vantato (ad eccezione Parte_1 delle due fatture emesse dalla società esposte a fondamento dell'ingiunzione)”. Tale CP_3
scarno e generico motivo di appello, in cui non vengono neanche richiamati gli atti del primo grado in cui vi sarebbero state le specifiche contestazioni sulla esistenza ed entità del credito, negate dal primo giudice, non appare idoneo ad inficiare la validità del giudizio di mancata contestazione espresso nella sentenza impugnata.
Il terzo motivo di appello, con cui si sostiene la inesistenza del credito per derivata inesistenza del diritto al contributo di ristoro ambientale in favore dei Parte_5
non essendo ivi stato realizzato l'impianto del termovalorizzatore, è inammissibile nel Parte_4
riferimento al mai menzionato nel corso del procedimento di primo grado, e Controparte_6
comunque infondato in relazione al , avendo parte appellata fin dal Controparte_7
primo grado precisato che l'unico impianto di termovalorizzazione era sito nel Comune di Acerra ed era solo in relazione a questo che erano stati previsti i contributi. Nel motivo di appello, poi, nulla viene chiarito in ordine ad eventuale documentazione attestante quanto asserito, ovvero che i contributi sarebbero stati previsti in favore del e non in favore del Controparte_7
Parte_6
Parimenti inammissibile è l'ulteriore censura della sentenza nella parte in cui questa ha affermato essere rilevante, ai fini del pagamento del contributo, il conferimento nell'impianto di CDR
e non il successivo momento del conferimento del rifiuto trattato al Termovalorizzatore. L'appellante si limita a sostenere che invece l'ordinanza commissariale prevedeva espressamente il pagamento del contributo solo nel momento in cui il termovalorizzatore fosse stato realizzato, senza riportare il contenuto della ordinanza commissariale invocata e il passo della stessa da cui dovrebbe evincersi la diversa interpretazione da essa propugnata, a fronte invece di quanto rilevato correttamente dal
Tribunale secondo cui la determinazione del contributo in ragione dei chilogrammi di rifiuto conferito agli impianti di produzione del CDR rende questo momento quello determinante ai fini dell'insorgenza del contributo.
Con ulteriore submotivo si sostiene che i contributi non sarebbero dovuti perché i Comuni beneficiari ne avrebbero diritto solo ad esito della loro riscossione da parte delle affidatarie e che comunque non sarebbero dovute le somme a titolo di tesoreria. Anche detto submotivo è inammissibile per difetto di specificità, le censure non essendo state accompagnate né da un percorso motivazionale né da un riferimento specifico alle somme (o parte di esse) oggetto di ingiunzione e contestate.
Il quarto motivo di appello, inerente la illegittimità della ingiunzione per mancato esperimento da parte della amministrazione del preventivo procedimento di accertamento della massa attiva e passiva, è infondato. Nessuna norma prescrive la inammissibilità delle domande giudiziarie di accertamento dei crediti vantati dall'amministrazione in assenza del procedimento di verifica dei debiti e crediti, questo avendo valenza amministrativa puramente interna e non pregiudicando quindi la possibilità per l'amministrazione di agire in giudizio comunque per l'accertamento del credito contestato.
Il sesto motivo di appello, inerente la prescrizione, è pure inammissibile. Correttamente è stato affermato dal primo giudice, richiamando il contenuto di una sentenza del TAR Campania del 2017, essere decennale il termine di prescrizione, esistendo tra il conferimento dei rifiuti ed il pagamento delle indennità in oggetto un nesso sinallagmatico, posto che il credito nei confronti del conferitore matura solo se e nella misura in cui vengono effettuati i conferimenti dei rifiuti, per cui i corrispettivi del servizio costituiscono ordinari diritti di credito e soggiacciono all'ordinario termine di prescrizione decennale. Detta affermazione è stata censurata con il mero richiamo ad un passo di una sentenza del TAR del 2012 e ad un passo della sentenza n. 280/2011 della Corte Costituzionale, resa in fattispecie di contestata assimilabilità alla presente, senza una specifica censura dell'impianto motivazionale reso dal primo giudice, di tal che il motivo appare inammissibile.
E' inammissibile altresì la censura nella parte in cui è stata contestata la validità degli atti interruttivi del 23.3.2009 e del 17.9.2014. In relazione alla diffida del 23.3.2009, ha dedotto l'appellante che avrebbe errato il primo giudice a ritenerla idonea a costituire atto interruttivo in quanto sarebbe generica: tuttavia nel motivo di appello non viene riportato il contenuto della diffida né vengono esposte le ragioni per le quali detta diffida risulterebbe generica, a contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, di guisa che la censura appare inammissibile. Assorbita la censura avverso la validità della diffida del 17.9.2014, attesa la emissione della ingiunzione in data 26.2.2015. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m. n. 147/2022, con riferimento a cause di valore pari all'importo ingiunto e con esclusione di quanto previsto per la fase istruttoria, in quanto non svoltasi.
Vanno dichiarati sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione civile, decidendo sull'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9397/2019, in Parte_1
contraddittorio con la disattesa ogni ulteriore eccezione, Controparte_1
deduzione e istanza, così provvede:
-----Rigetta l'appello e condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in 6.000,00 € per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali.
-----Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la impugnazione proposta.
Napoli, il 14.5.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo