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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 09/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 09/01/2025 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3242 /2018 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Trieste n. 16, C/o Avv. C.F._1
Tindaro Giusto 98066 Patti ITALIA presso lo studio dell'Avv. TIMPANARO
ANTONIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore;
Resistente contumace
Oggetto: Inserimento/aggiornamento estratto contributivo previdenziale.
MOTIVAZIONE
La ricorrente, ha richiesto con numerose istanze all' Parte_1 CP_1
l'aggiornamento del proprio estratto conto contributivo, al fine di includere i periodi lavorativi relativi agli anni 1976, 1977, 1995 e 1997. Tali istanze, nonostante l'abbondante documentazione prodotta (tra cui attestazioni aziendali e modelli DM10/M), non hanno ricevuto alcun riscontro da parte dell' . CP_1
Non essendosi l' costituito nel presente giudizio, il Tribunale rileva la CP_1 contumacia della parte resistente e ritiene che, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., "la mancata risposta della resistente senza giustificato motivo può essere valutata come prova della fondatezza delle pretese attoree".
Ai sensi dell'art. 116 c.p.c., il giudice ha facoltà di trarre elementi di convincimento dalla contumacia della parte resistente, in quanto il mancato deposito di memorie difensive e la mancata comparizione in giudizio possono costituire ammissione implicita delle pretese avverse.
• Cass. civ., Sez. III, sent. n. 18702/2016: "La contumacia del convenuto, pur non costituendo di per sé riconoscimento della fondatezza della domanda, consente al giudice di valorizzare le prove offerte dalla parte attrice in assenza di contestazioni specifiche".
• Tribunale di Napoli, sent. n. 543/2021: "La contumacia del convenuto può giustificare una presunzione semplice di fondatezza della domanda, ove gli elementi probatori prodotti dall'attore non siano contraddetti".
Inoltre, il principio del "favor lavoratoris", che informa il diritto del lavoro, impone di considerare con particolare attenzione le prove offerte dal lavoratore, al fine di garantire la tutela effettiva dei suoi diritti previdenziali.
La ricorrente ha depositato in giudizio certificazioni aziendali, modelli DM10/M, attestazioni rilasciate dal datore di lavoro e altre documentazioni ufficiali che confermano l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa nei periodi indicati.
Tale documentazione deve considerarsi idonea e sufficiente per provare la sussistenza dei periodi contributivi richiesti, in conformità alla consolidata giurisprudenza:
• Cass. civ., Sez. L, sent. n. 8604/2016: "I documenti provenienti dal datore di lavoro, come il modello DM10, costituiscono prova idonea a dimostrare il rapporto di lavoro e gli obblighi contributivi".
• Corte d'Appello di Palermo, sent. n. 23/2018: "In assenza di contestazioni specifiche da parte dell' , la documentazione prodotta dal lavoratore CP_1 può essere considerata sufficiente a dimostrare il diritto all'accredito contributivo".
Nel caso in esame, l' non ha fornito alcuna prova contraria, né ha contestato CP_1
la validità della documentazione depositata. In base al principio di non contestazione, ex art. 115 c.p.c., i fatti allegati dalla ricorrente devono quindi ritenersi provati.
L' , quale ente previdenziale, è tenuto a garantire la correttezza dell'estratto CP_1
conto contributivo e ad accogliere le richieste di aggiornamento, ove supportate da idonea documentazione. La mancata ottemperanza a tale obbligo costituisce una violazione del diritto del lavoratore alla corretta informazione previdenziale:
• Cass. civ., Sez. L, sent. n. 2964/2018: "L'omissione contributiva da parte del datore di lavoro produce un pregiudizio per il lavoratore, consistente nella perdita del diritto alla prestazione previdenziale".
• Tribunale di Roma, sent. n. 4521/2019: "L'estratto conto previdenziale ha valore certificativo e deve essere aggiornato in presenza di documentazione idonea, pena la responsabilità dell'ente previdenziale".
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Dichiara la contumacia dell' CP_1
2. Dichiara il diritto di all'inserimento nel proprio estratto Parte_1
conto previdenziale dei seguenti periodi contributivi:
o Dal 01/03/1976 al 31/12/1976 (44 settimane);
o Dal 01/01/1977 al 31/12/1977 (52 settimane);
o Dal 01/01/1995 al 31/12/1995 (52 settimane);
o Dal 01/01/1997 al 31/12/1997 (52 settimane).
3. Condanna l' ad aggiornare l'estratto conto previdenziale della CP_1
ricorrente entro 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, adottando ogni provvedimento necessario.
4. Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € CP_1
1000,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Patti 09/01/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo