Sentenza breve 23 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 9 aprile 2025
Decreto presidenziale 9 giugno 2025
Rigetto
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 07/10/2025, n. 7814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7814 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07814/2025REG.PROV.COLL.
N. 02052/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2052 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avvocato Annamaria Esposito, con domicilio eletto presso il suo studio in Motta San Giovanni, via delle Sirene, n. 34
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministero pro tempore , rappresentato e difeso ex lge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
per la riforma
della sentenza n.-OMISSIS- del-OMISSIS- del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I, resa tra le parti, che ha respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante, -OMISSIS-, o e per l’annullamento, previa adozione di misura cautelare, del provvedimento prot. m_dg.DOG.01/10/2014.-OMISSIS-.U, comunicato nella stessa data (vale a dire, l’1 ottobre 2024), con il quale il Direttore Generale dei magistrati, dott.ssa Carmela Squicciarini, comunicava il diniego alle richieste avanzate dalla ricorrente e per ottenere, in sede cautelare, l’ammissione diretta della ricorrente alla prova orale del concorso di magistrato ordinario indetto con D.M. del 18 ottobre 2022 per 400 posti o, in subordine, la sospensione della procedura concorsuale de qua in attesa dell’espletamento della sessione supplementare delle residue prove scritte del predetto concorso, con le garanzie richieste dal legale dell’appellante.
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 settembre 2025 il Consigliere Massimiliano Noccelli, mentre nessuno è comparso personalmente per i difensori;
viste le conclusioni della parte appellante e del Ministero appellato, come da verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso iscritto al R.G. n. 4664/2024, l’odierna appellante, l’Avvocato -OMISSIS-, ha adìto il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma (di qui in avanti il Tribunale) per ottenere l’annullamento e la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Ministero della Giustizia sull’istanza presentata dalla ricorrente in data 18 luglio 2023 e sollecitata il 31 agosto 2023 ed il 23 gennaio 2024, nonché di ottenere che l’amministrazione prevedesse lo svolgimento di una sessione supplementare per consentire alla ricorrente di sostenere le residue due prove scritte (diritto penale e diritto amministrativo, mentre la prima di diritto civile è stata consegnata) del concorso di magistrato ordinario indetto con D.M. del 18 ottobre 2022 per 400 posti.
1.1. La vicenda contenziosa riguarda la partecipazione dell’appellante, affetta da alcune patologie (tra le quali il diabete e la tachicardia), al concorso in magistratura programmato per i giorni 17/18/19 maggio 2023, prima dei quali con delibera del CSM del 1° marzo 2023 sono stati concessi all’appellante – peraltro in linea con precedenti partecipazioni concorsuali – 60 minuti di tempo aggiuntivi e l’uso di microinfusore e sensore glicemico per la terapia insulinica prescritta.
1.2. Il Ministero ha provveduto a far allestire presso la sede di concorso (Fiera di Roma, padiglione n. 7) due salette riservate ai concorrenti – tra cui, dunque, la ricorrente – ai quali erano stati concessi i tempi aggiuntivi: spazi caratterizzati dall’assenza di schermatura perché finalizzati allo svolgimento delle prove concorsuali da parte dei concorrenti diabetici o con stimolatori cardiaci (la prima), ed all’allattamento (la seconda); mentre le restanti sale sono state schermate.
1.3. Con la sentenza n. -OMISSIS-del -OMISSIS-il Tribunale ha accolto il ricorso « nei soli limiti della declaratoria dell’obbligo di provvedere e di concludere il procedimento de quo entro il termine di giorni 90 dalla pubblicazione ovvero, se anteriore, dalla notifica della presente sentenza. Atteso il carattere non vincolato del provvedimento finale, implicante gli opportuni adempimenti istruttori e comunque esito di spendita di potere discrezionale, non può viceversa essere accolta la domanda tesa ad ottenere la condanna delle suddette amministrazioni all’emissione di un provvedimento favorevole ».
2. In esito a tale pronuncia, il Ministero ha emesso il provvedimento del 1° ottobre 2024, con cui il Direttore Generale dei magistrati ha comunicato alla ricorrente che « la richiesta di sessione supplementare avanzata nell’interesse dell’Avv. -OMISSIS- non può essere accolta, perché non prevista dalla legge » e che « parimenti non può essere accolta la richiesta transattiva pervenuta a questa Direzione Generale in data 9.09.2024 di far sostenere all’Avv. -OMISSIS-direttamente la prova orale (senza aver mai sostenuto la prova scritta) poiché questa modalità non trova alcun sostegno nelle disposizioni di legge vigenti » e « rilevandosi, peraltro, che nelle more sono stati banditi altri due concorsi per magistrato ordinario, a 400 posti ciascuno, rispettivamente con DD.MM. 9.10.2023 e 8.04.2024, per i quali l’Avv. -OMISSIS-non ha avanzato domanda di partecipazione, pur non essendole precluso, in ragione di quanto previsto dall’art. 2 d.lgs 160/2006 ».
2.1. Tale provvedimento è stato impugnato dall’interessata avanti al Tribunale con l’atto introduttivo del presente giudizio (chiedendosi, « in subordine, l’ammissione diretta della ricorrente alla prova orale, ferma restando la sua partecipazione necessaria alla sessione suppletiva delle residue due prove scritte »), deducendosi, avanti al Tribunale, svariati profili di illegittimità di detto provvedimento.
1.1. Nel primo grado del giudizio si è costituito il Ministero della Giustizia per resistere al ricorso.
2. Il Tribunale, con la sentenza n.-OMISSIS- del-OMISSIS-, ha respinto il ricorso, ritenendo che il Ministero avesse assicurato all’appellante le più idonee condizioni di partecipazione al concorso, avuto riguardo alle sue condizioni di salute, e che il suo ritiro, il secondo giorno delle prove scritte, fosse dovuto in sostanza ad una desistenza volontaria.
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’interessata, chiedendone, previa sospensione dell’esecutività, la riforma, con il conseguente accoglimento delle domande proposte in prime cure.
3.1. Si è costituito il Ministero per chiedere la reiezione dell’appello.
3.1. Con l’ordinanza n. -OMISSIS- del 9 aprile 2025 il Collegio ha respinto l’istanza cautelare proposta dall’appellante.
3.2. L’appellante ha depositato la propria memoria difensiva il 23 luglio 2025 in vista dell’udienza pubblica.
3.3. Infine, nell’udienza pubblica del 23 luglio 2025, il Collegio, sulle conclusioni come rassegnate in atti dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
4. L’appello è infondato per le assorbenti ragioni che seguono.
4.1. La vicenda qui controversa riguarda la mancata partecipazione dell’odierna appellante alle due prove scritte (in diritto penale e amministrativo) del concorso in magistratura ordinaria indetto con D.M. del 18 ottobre 2022 per 400 posti, dopo la consegna del primo elaborato in diritto civile, regolarmente avvenuta il primo giorno delle prove scritte, il 17 maggio 2023.
4.2. L’appellante sostiene che tale partecipazione al prosieguo delle prove le sarebbe stata impedita dal comportamento ostruzionistico del Ministero, immemore delle cautele assicuratele e delle garanzie promessele per lo svolgimento delle prove, in ragione della sua grave patologia diabetica.
4.3. In particolare, l’appellante lamenta che il personale di sorveglianza, ignaro del necessario utilizzo del dispositivo necessario alla dispensazione della terapia insulinica, l’avrebbe accusata, in occasione del primo giorno delle prove scritte, di consultare lo smartphone per finalità non consentite, ingiungendole di posarlo e di non usarlo per monitorare l’andamento della glicemia.
5. Come il Collegio ha già rilevato nell’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 9 aprile 2025, tuttavia, l’amministrazione appellata, nel proprio agire, ha preservato le cautele idonee a garantire lo svolgimento della prova scritta tenendo presenti le particolari condizioni di salute della odierna appellante, mentre si deve qui rilevare che la mancata partecipazione alle due prove scritte del concorso in magistratura, dopo la consegna dell’elaborato in diritto civile, è dipesa unicamente dalla condotta dell’appellante stessa che è consistita in una desistenza volontaria, secondo quanto ha correttamente rilevato la sentenza qui gravata, che va immune da censure.
5.1. A ben vedere, le censure in questa sede mosse dall’appellante all’operato dell’amministrazione non sono riuscite in nessun modo a dimostrare che le sia stata impedita l’utile partecipazione alle prove del concorso, dato che le è stata ampiamente assicurata sia la possibilità di servirsi, laddove necessario, del microinfusore e sensore glicemico per la terapia insulinica prescritta sia dei sessanta minuti aggiuntivi per la consegna dell’elaborato.
5.2. La circostanza che « durante la sorveglianza veniva però rilevata un’anomala e continua consultazione del telefono cellulare da parte dell’odierna ricorrente, ben oltre quelle che ragionevolmente apparivano le necessità terapeutiche » e che « tale comportamento induceva i Commissari presenti a chiedere al personale di Polizia Giudiziaria addetto alla vigilanza una maggiore attenzione nei suoi confronti », rappresentata nella relazione della presidente della Commissione, dott.ssa Carla Menichetti, depositata in primo grado dal Ministero il 16 dicembre 2024, non può certo ritenersi causa determinante di una impossibilità oggettiva dell’odierna appellante alla partecipazione concorsuale.
5.3. Anzitutto, come emerge da tale relazione (non contestata, sul punto, dall’appellante in modo specifico) sullo svolgimento dei fatti, si è rilevato, da parte della Commissione, che « non potendosi disporre l’apprensione del telefono per gli ovvi motivi di salute che ne avevano comportato la possibilità di introduzione ed utilizzo, detto accorgimento – e, cioè, una maggiore attenzione da parte del personale di vigilanza, dato che la sala non era schermata – appariva infatti l’unico possibile ad impedire contatti con l’esterno da parte della ricorrente ovvero che la stessa potesse accedere a fonti di consultazione estranee a quelle ammesse ».
5.4. L’appellante, anche nella memoria depositata il 23 luglio 2025, continua a sostenere in questa sede che, a differenza della precedente esperienza concorsuale alla quale ha partecipato, il secondo giorno delle prove scritte è stata costretta a non presentarsi a seguito dei fatti verificatisi non per sua colpa, fatti accaduti esclusivamente per la mancata conoscenza, da parte del personale vigilante, dei dispositivi in dotazione dell’appellante ed incidenti in maniera diretta e consequenziale sulla salute della stessa la quale, memore dello stato in cui si è trovata a lavorare il giorno della prima prova e in assenza di assicurazioni sul fatto che quanto accaduto non si sarebbe ripetuto, è stata costretta a non presentarsi per sostenere la seconda prova al fine di non mettere a repentaglio, ancora una volta, le sue condizioni già precarie e ampiamente documentate.
5.5. In assenza di assicurazioni da parte dell’Ufficio sul fatto che non si sarebbe ripetuto quello che era accaduto il giorno prima e che tutto il personale vigilante di presidio nei giorni successivi fosse messo a conoscenza dei dispositivi in dotazione, la scelta, secondo la sua tesi, sarebbe divenuta obbligata.
6. Si tratta però di una tesi priva di fondamento perché, diversamente da quanto assume l’appellante, il personale era a conoscenza delle sue esigenze sanitarie, come emerge chiaramente a più riprese, e in numerosi passaggi, dalla lettura della citata relazione del presidente della Commissione (dato che vi si legge che « all’inizio dello svolgimento delle prove il personale amministrativo informava i componenti della Commissione presenti in quel padiglione che fra i partecipanti al concorso collocati nella suddetta stanza ve ne erano alcuni, fra i quali proprio l’Avv. -OMISSIS-, affetti da diabete e che, pertanto, al fine di consentire loro l’utilizzo degli ausili medici elettronici telefonici, la stanza era stata privata della schermatura » e che i Commissari si alternavano discretamente nel padiglione n. 7, essendo però sempre presente un rappresentante del servizio di vigilanza, per impedire un improprio utilizzo del cellulare), e le è stato ingiunto di non consultare continuamente il dispositivo solo perché, ad avviso dei Commissari, ella ne stava facendo un uso eccessivo, non proporzionato alla necessità di consultarlo con quella che risultava essere una insolita frequenza, non necessaria per il corretto utilizzo del dispositivo, come stava accadendo nel momento – tra l’altro unico, non risultando che si siano verificati ripetuti episodi – in cui il personale di vigilanza è intervenuto.
6.1. In ogni caso, non risulta né che tale condotta del personale di vigilanza, peraltro, come detto, manifestatasi in un solo episodio al momento della ricopiatura “in bella”, abbia determinato un rischio effettivo per la salute dell’appellante, dato che non le è stato vietato mai di consultare il dispositivo – sul quale era presente l’andamento glicemico e la erogazione insulinica – con quella frequenza o immediatezza tali da garantire l’erogazione della terapia, né che le abbia impedito effettivamente di consegnare il primo elaborato, come è regolarmente accaduto il 17 maggio 2023.
6.2. Dunque il rifiuto di presentarsi alle altre due prove scritte, manifestato il giorno successivo con la mail inviata alle 6.38 del mattino alla Direzione generale dei magistrati, è ascrivibile solo ad una reazione emotiva ex post , comprensibile sul piano umano, dell’appellante, ma del tutto immotivata, sul piano giuridico, avuto riguardo alle circostanze tutte del caso concreto.
6.3. Tra l’altro, come viene evidenziato nella relazione, « alcuna doglianza veniva manifestata dalla candidata nel corso dello svolgimento della prima prova selettiva, né tanto meno al momento della consegna dell’elaborato ».
7. Alla luce di queste ragioni assorbenti, dunque, l’appello deve essere respinto, con la conseguente conferma della sentenza impugnata, non potendo trovare accoglimento la pretesa extra ordinem dell’appellante, qui azionata, di essere ammessa ad una sessione suppletiva di prove scritte.
8. Le spese del presente grado del giudizio, per la peculiarità del caso, possono essere interamente compensate tra le parti.
8.1. Rimane definitivamente a carico dell’appellante, per la soccombenza, il contributo unificato richiesto per la proposizione del gravame.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, proposto da -OMISSIS-, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Pone definitivamente a carico di -OMISSIS- il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 196 del 2003 e all’art. 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’art. 2- septies del d. lgs. n. 196 del 2003, come modificato dal d. lgs. n. 101 del 2018, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti e, in particolare, dell’appellante -OMISSIS- o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025, con l’intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimiliano Noccelli | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.