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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/03/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott. Emilio Sirianni Presidente
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 687 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
con l'Avv. Natale De Meco ---- appellante Parte_1
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti Mariagrazia CP_1
Carnovale, Silvia Parisi, Francesco Muscari Tomaioli ---- appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Crotone. Fondo di Garanzia per liquidazione TFR ed ultime tre mensilità.
Conclusioni per l'appellante: “… riformare integralmente la Sentenza n. 11/2022 del
12.01.2022, meglio indicata in epigrafe, ritenendo al contrario che nessuna prescrizione
è intervenuta per il diritto reclamato ed a tal fine chiede che
l'On. Corte Adita, Voglia
Accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento ad ottenere il beneficio del tfr e alla corresponsione delle ultime 3 mensilità. CP_ condannare l' alle corresponsione del Tfr nei confronti del sig. Parte_1
per tutti i motivi sopra esposti;
CP_ condannare l' alle spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dell'Erario, avendo il sig. chiesto di essere ammesso al gratuito Pt_1
patrocinio a spese dello Stato e comunque compensare le spese anche in caso di rigetto, atteso che il sig. gode dell'esenzione di cui all'art. 152 disp. Att. Parte_1
al c.p.c.”;
Conclusioni per l'appellato: “… rigettare l'appello, con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi”.
FATTO E DIRITTO
1. Il Sig. ha lavorato per la società Parte_1 Parte_2
e, alla conclusione del rapporto in questione, ha proposto istanza all
[...] CP_1
(domanda n° 3676), per ottenere dal Fondo di Garanzia costituito presso di esso, il
TFR maturato nonché le ultime tre mensilità stipendiali.
2. Il Tribunale di Crotone, adito dall'odierno appellante, con sentenza del
12/1/2022, ha rigettato il ricorso del lavoratore, ritenendolo infondato da più punti di vista.
Per un verso ha giudicato improponibile le domanda di accesso al fondo per le ultime tre mensilità stipendiali, in mancanza di una coerente domanda amministrativa.
Per altro verso ha ritenuto irregolare la domanda amministrativa volta ad ottenere il
TFR, in carenza di un'esatta individuazione della parte datoriale (indicata nella
[...]
in luogo della effettiva . Parte_3 Parte_4
Infine, ha considerato indimostrati i presupposti per l'accesso al fondo, non essendo stati provati né il fallimento della né l'assoggettamento Parte_4
della stessa, a cura dell'interessato, ad un procedimento di esecuzione forzata, per la realizzazione del credito relativo al detto t.f.r.
3. Della decisione si duole l' perché addebita al Tribunale di essersi Pt_1
fatto condizionare da errori formali, certamente non commessi dal lavoratore, ma da chi ha presentato per lui le domande, quanto all'omessa richiesta in via amministrativa delle ultime tre mensilità ed all'inesatta indicazione del soggetto datore di lavoro.
Inoltre, contesta la censurata omessa prova dell'avvio di una procedura esecutiva nei riguardi del proprio datore di lavoro, evidenziando che, al riguardo, “tutto quello che era nei poteri dell'Arcuri di poter agire è stato fatto, in quanto, l'appellante è intervenuto in una procedura esecutiva promossa nei confronti di , Controparte_2
liquidatore della società ... Da ciò ne discende che essendo Parte_2
l'Arcuri, intervenuto nella predetta procedura esecutiva, che se è pur vero che la stessa
è rimasta sospesa per svariati anni, per poi essere chiusa per inattività delle parti, è anche vero che tale inattività delle parti non è stato voluto dall'odierno appellante il quale si sarebbe trovato da solo a sostenere da solo tutti i costi di una procedura esecutiva in cui non era stata espletata nessuna azione proficua di bene da sottoporre ad esecuzione”.
4. L' resiste in grado di appello, chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
5. All'udienza del 25 marzo 2025, acquisito il fascicolo di primo grado ed ascoltati i procuratori presenti, la causa è stata decisa come da dispositivo sotto trascritto.
6. L'appello è infondato, per il preliminare motivo che il lavoratore non ha dato prova né del fallimento della società debitrice né di avere tentato concretamente alcuna efficace attività esecutiva nei suoi confronti, volta ad ottenere da essa la liquidazione delle somme spettantigli.
7. In proposito, l'art, 2, comma 5, della L. 298/82 recita che datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché,
a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto>>. 8. Sicché, il passaggio sostanziale del previo esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito doveva essere validamente tentato dal lavoratore, prima di invocare la concessione del beneficio, da parte dell CP_1
nascente dalla socializzazione del rischio di inadempimento o di insolvenza del datore di lavoro.
9. L'omissione, caratterizzante l'operato del ricorrente/appellante, gli ha precluso – e gli preclude ancor oggi – di potersi avvalere delle risorse del Fondo di
Garanzia, a tutela dei propri crediti azionati.
10. In tal senso, peraltro, depone la giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha stabilito che <<l del fondo di garanzia istituito presso l per cp_1>
la realizzazione dei crediti di lavoro nei confronti del datore di lavoro inadempiente che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali - previsto dall'art. 2, comma 5, della l. n. 297 del 1982 e dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 80 del 1992 - rispondendo ad un'esigenza di socializzazione del rischio da inadempimento e da insolvenza che pone
a carico dell'ente previdenziale, cui spetta il diritto di surroga, i rischi connessi alla procedura di recupero del credito, è subordinato all'assolvimento, da parte del lavoratore, dell'onere di agire "in executivis" nei confronti del datore di lavoro secondo un criterio che va conformato, sia nei tempi che nei modi, alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale;
ne consegue che il lavoratore non è tenuto ad esperire l'esecuzione in tempi prestabiliti, ma solo al rispetto di quelli relativi al procedimento previdenziale, e può limitarsi ad intraprendere una delle possibili forme di esecuzione, con l'onere, in caso di esito infruttuoso di quella prescelta, di compiere ulteriori attività di ricerca dei beni solo allorché si prospetti la possibilità di una nuova esecuzione fruttuosa e ragionevole. Tale ultima ipotesi, escluso un onere indistinto di ricerca di beni e/o condebitori, si verifica, dal punto di vista oggettivo, in presenza di beni che risultano dagli atti agevolmente aggredibili, senza un particolare dispendio economico e temporale, e dal punto di vista soggettivo, in presenza di altri condebitori solidalmente e illimitatamente responsabili oppure, in caso di soci limitatamente responsabili di una società di capitali cancellata ed estinta, allorché risulti positivamente dimostrato che tali soci abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione>> (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 14020 del
07/07/2020).
11. La massima testé trascritta, infatti, quantunque – siccome stabilito dal
Tribunale – ritenga opportuno non onerare eccessivamente il creditore di spese, quando si rivelino particolarmente dispendiose le procedure esecutive verso un debitore privo di risorse, non esclude che almeno il tentativo di una delle possibili forme di esecuzione vada esperito.
12. Sulla scorta di tale principio ed in mancanza di prova, da parte dell'appellante, dello svolgimento di tale concreto tentativo, l'appello deve, pertanto, essere respinto.
Dagli atti del giudizio, infatti, risulta che le uniche due attività posta in essere dall' sono state la notifica di un atto di precetto (quindi non l'avvio di una Pt_1
procedura esecutiva, che prende spunto solo dalla notifica dell'atto di pignoramento), nel lontano 1995, nei confronti della e la Parte_4
successiva notifica di un atto di intervento (risalente al 2004) in una procedura esecutiva immobiliare in danno di un tale (soggetto, quindi, Controparte_2
diverso dalla pur se, eventualmente, legato alla stessa da Parte_4
vincoli societari), comunque conclusasi addì 17/1/2019 con un nulla di fatto, visto che il Tribunale di Crotone ha dichiarato “l'estinzione del processo esecutivo per inattività delle parti (circostanza verificatasi sin dall'anno 2009).
13. Le spese seguono la soccombenza, in mancanza, agli atti, di una dichiarazione di esonero dal pagamento delle stesse coeva al deposito del ricorso1.
14. Stante il rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 con ricorso depositato in data 12 luglio 2022, avverso la sentenza del Tribunale di
Crotone, giudice del lavoro, n. 11/2022, resa in data 12 gennaio 2022, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado, nei confronti dell' in misura di € 1.000,00, oltre rimb. sp. gen. 15%, CPA ed IVA se CP_1
dovuta, come per legge;
3) Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma
1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, di
Catanzaro, il 25 marzo 2025.
Il Consigliere estensore
Dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott. Emilio Sirianni
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vd. Cassazione civile sez. VI, 14/12/2015, n° 25199; cfr. anche 9498/15, 16132/18, 16616/18,
12364/19, 26738/19
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott. Emilio Sirianni Presidente
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 687 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
con l'Avv. Natale De Meco ---- appellante Parte_1
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti Mariagrazia CP_1
Carnovale, Silvia Parisi, Francesco Muscari Tomaioli ---- appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Crotone. Fondo di Garanzia per liquidazione TFR ed ultime tre mensilità.
Conclusioni per l'appellante: “… riformare integralmente la Sentenza n. 11/2022 del
12.01.2022, meglio indicata in epigrafe, ritenendo al contrario che nessuna prescrizione
è intervenuta per il diritto reclamato ed a tal fine chiede che
l'On. Corte Adita, Voglia
Accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento ad ottenere il beneficio del tfr e alla corresponsione delle ultime 3 mensilità. CP_ condannare l' alle corresponsione del Tfr nei confronti del sig. Parte_1
per tutti i motivi sopra esposti;
CP_ condannare l' alle spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dell'Erario, avendo il sig. chiesto di essere ammesso al gratuito Pt_1
patrocinio a spese dello Stato e comunque compensare le spese anche in caso di rigetto, atteso che il sig. gode dell'esenzione di cui all'art. 152 disp. Att. Parte_1
al c.p.c.”;
Conclusioni per l'appellato: “… rigettare l'appello, con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi”.
FATTO E DIRITTO
1. Il Sig. ha lavorato per la società Parte_1 Parte_2
e, alla conclusione del rapporto in questione, ha proposto istanza all
[...] CP_1
(domanda n° 3676), per ottenere dal Fondo di Garanzia costituito presso di esso, il
TFR maturato nonché le ultime tre mensilità stipendiali.
2. Il Tribunale di Crotone, adito dall'odierno appellante, con sentenza del
12/1/2022, ha rigettato il ricorso del lavoratore, ritenendolo infondato da più punti di vista.
Per un verso ha giudicato improponibile le domanda di accesso al fondo per le ultime tre mensilità stipendiali, in mancanza di una coerente domanda amministrativa.
Per altro verso ha ritenuto irregolare la domanda amministrativa volta ad ottenere il
TFR, in carenza di un'esatta individuazione della parte datoriale (indicata nella
[...]
in luogo della effettiva . Parte_3 Parte_4
Infine, ha considerato indimostrati i presupposti per l'accesso al fondo, non essendo stati provati né il fallimento della né l'assoggettamento Parte_4
della stessa, a cura dell'interessato, ad un procedimento di esecuzione forzata, per la realizzazione del credito relativo al detto t.f.r.
3. Della decisione si duole l' perché addebita al Tribunale di essersi Pt_1
fatto condizionare da errori formali, certamente non commessi dal lavoratore, ma da chi ha presentato per lui le domande, quanto all'omessa richiesta in via amministrativa delle ultime tre mensilità ed all'inesatta indicazione del soggetto datore di lavoro.
Inoltre, contesta la censurata omessa prova dell'avvio di una procedura esecutiva nei riguardi del proprio datore di lavoro, evidenziando che, al riguardo, “tutto quello che era nei poteri dell'Arcuri di poter agire è stato fatto, in quanto, l'appellante è intervenuto in una procedura esecutiva promossa nei confronti di , Controparte_2
liquidatore della società ... Da ciò ne discende che essendo Parte_2
l'Arcuri, intervenuto nella predetta procedura esecutiva, che se è pur vero che la stessa
è rimasta sospesa per svariati anni, per poi essere chiusa per inattività delle parti, è anche vero che tale inattività delle parti non è stato voluto dall'odierno appellante il quale si sarebbe trovato da solo a sostenere da solo tutti i costi di una procedura esecutiva in cui non era stata espletata nessuna azione proficua di bene da sottoporre ad esecuzione”.
4. L' resiste in grado di appello, chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
5. All'udienza del 25 marzo 2025, acquisito il fascicolo di primo grado ed ascoltati i procuratori presenti, la causa è stata decisa come da dispositivo sotto trascritto.
6. L'appello è infondato, per il preliminare motivo che il lavoratore non ha dato prova né del fallimento della società debitrice né di avere tentato concretamente alcuna efficace attività esecutiva nei suoi confronti, volta ad ottenere da essa la liquidazione delle somme spettantigli.
7. In proposito, l'art, 2, comma 5, della L. 298/82 recita che datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché,
a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto>>. 8. Sicché, il passaggio sostanziale del previo esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito doveva essere validamente tentato dal lavoratore, prima di invocare la concessione del beneficio, da parte dell CP_1
nascente dalla socializzazione del rischio di inadempimento o di insolvenza del datore di lavoro.
9. L'omissione, caratterizzante l'operato del ricorrente/appellante, gli ha precluso – e gli preclude ancor oggi – di potersi avvalere delle risorse del Fondo di
Garanzia, a tutela dei propri crediti azionati.
10. In tal senso, peraltro, depone la giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha stabilito che <<l del fondo di garanzia istituito presso l per cp_1>
la realizzazione dei crediti di lavoro nei confronti del datore di lavoro inadempiente che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali - previsto dall'art. 2, comma 5, della l. n. 297 del 1982 e dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 80 del 1992 - rispondendo ad un'esigenza di socializzazione del rischio da inadempimento e da insolvenza che pone
a carico dell'ente previdenziale, cui spetta il diritto di surroga, i rischi connessi alla procedura di recupero del credito, è subordinato all'assolvimento, da parte del lavoratore, dell'onere di agire "in executivis" nei confronti del datore di lavoro secondo un criterio che va conformato, sia nei tempi che nei modi, alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale;
ne consegue che il lavoratore non è tenuto ad esperire l'esecuzione in tempi prestabiliti, ma solo al rispetto di quelli relativi al procedimento previdenziale, e può limitarsi ad intraprendere una delle possibili forme di esecuzione, con l'onere, in caso di esito infruttuoso di quella prescelta, di compiere ulteriori attività di ricerca dei beni solo allorché si prospetti la possibilità di una nuova esecuzione fruttuosa e ragionevole. Tale ultima ipotesi, escluso un onere indistinto di ricerca di beni e/o condebitori, si verifica, dal punto di vista oggettivo, in presenza di beni che risultano dagli atti agevolmente aggredibili, senza un particolare dispendio economico e temporale, e dal punto di vista soggettivo, in presenza di altri condebitori solidalmente e illimitatamente responsabili oppure, in caso di soci limitatamente responsabili di una società di capitali cancellata ed estinta, allorché risulti positivamente dimostrato che tali soci abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione>> (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 14020 del
07/07/2020).
11. La massima testé trascritta, infatti, quantunque – siccome stabilito dal
Tribunale – ritenga opportuno non onerare eccessivamente il creditore di spese, quando si rivelino particolarmente dispendiose le procedure esecutive verso un debitore privo di risorse, non esclude che almeno il tentativo di una delle possibili forme di esecuzione vada esperito.
12. Sulla scorta di tale principio ed in mancanza di prova, da parte dell'appellante, dello svolgimento di tale concreto tentativo, l'appello deve, pertanto, essere respinto.
Dagli atti del giudizio, infatti, risulta che le uniche due attività posta in essere dall' sono state la notifica di un atto di precetto (quindi non l'avvio di una Pt_1
procedura esecutiva, che prende spunto solo dalla notifica dell'atto di pignoramento), nel lontano 1995, nei confronti della e la Parte_4
successiva notifica di un atto di intervento (risalente al 2004) in una procedura esecutiva immobiliare in danno di un tale (soggetto, quindi, Controparte_2
diverso dalla pur se, eventualmente, legato alla stessa da Parte_4
vincoli societari), comunque conclusasi addì 17/1/2019 con un nulla di fatto, visto che il Tribunale di Crotone ha dichiarato “l'estinzione del processo esecutivo per inattività delle parti (circostanza verificatasi sin dall'anno 2009).
13. Le spese seguono la soccombenza, in mancanza, agli atti, di una dichiarazione di esonero dal pagamento delle stesse coeva al deposito del ricorso1.
14. Stante il rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 con ricorso depositato in data 12 luglio 2022, avverso la sentenza del Tribunale di
Crotone, giudice del lavoro, n. 11/2022, resa in data 12 gennaio 2022, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado, nei confronti dell' in misura di € 1.000,00, oltre rimb. sp. gen. 15%, CPA ed IVA se CP_1
dovuta, come per legge;
3) Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma
1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, di
Catanzaro, il 25 marzo 2025.
Il Consigliere estensore
Dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott. Emilio Sirianni
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vd. Cassazione civile sez. VI, 14/12/2015, n° 25199; cfr. anche 9498/15, 16132/18, 16616/18,
12364/19, 26738/19