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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 12/06/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati: Dott. Francesco S. Filocamo Presidente Dott. Silvia Rita Fabrizio Consigliere Dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello n. 483/2024, trattenuta in decisione con ordinanza del 28.05.2025, promossa da rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Novella, Foro di Avezzano, Parte_1 giusta mandato allegato all'atto di appello, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Christian Ianni, in L'Aquila, via Paule snc;
Appellante
contro in persona del Controparte_1 direttore generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Di Donato, Foro di Pescara, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione, domiciliata presso lo studio del difensore in Pescara, via Firenze n. 117; Appellata
avverso la sentenza n. 146/2024 pubblicata dal Tribunale di Avezzano il 24.04.24 nel procedimento civile n. 300/2020, avente ad oggetto responsabilità sanitaria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Voglia l'On.le Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis,
- in via preliminare, concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351 e 283 cpc;
- in via principale e nel merito, accogliere il presente appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata disporre in istruttoria la rinnovazione della CTU Cont espletata nel giudizio di primo grado, al fine di verificare l'operato della convenuta e i conseguenti danni riportati dalla sig.ra ; Parte_1
- conseguentemente, in accoglimento del proposto appello per i motivi tutti dedotti e in riforma della sentenza n. 146/2024 del Tribunale di Avezzano nell'ambito del giudizio N.R.G. 300/2020, pubblicata il 24.04.2024, notificata il 24.04.2024, rigettare tutte le domande, eccezioni e istanze Cont avanzate dalla convenuta dinanzi al Tribunale di Avezzano, per i motivi esposti in questo atto e, quindi, accogliere le conclusioni formulate dall'appellante nel primo grado di giudizio che qui si riportano:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Avezzano, contrariis reiectis, accogliere la presente domanda e, in conseguenza, dichiarare la responsabilità della convenuta Controparte_3 nella produzione dei danni subiti e subendi dall'attrice
[...] [...] e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni patrimoniali, non Parte_1 patrimoniali e di ogni altra specie, subiti e subendi dall'attrice, quantificabili nella somma di € 227.594,00 o di quella maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre rivalutazione e interessi, nonché spese mediche e danno derivante dalla diminuzione della capacità lavorativa, nella misura che risulterà in corso di causa o in quella che l'Ecc.mo Tribunale vorrà determinare in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, respinta e disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in via principale:
- integralmente rigettare l'appello proposto, perché inammissibile e, comunque, infondato in fatto e in diritto e, per tutti i motivi sopra esposti, confermare la sentenza n. 146/2024, pubblicata in data 24.04.2024, del Tribunale di Avezzano (R.G. n. 300/2020) con condanna degli appellanti alle spese e competenze del doppio grado di giudizio. In via subordinata:
-nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello proposto dalla Sig.ra
[...] integralmente rigettare, poiché ritenuta infondata sia nell' an che nel quantum, la Pt_1 domanda spiegata nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, per tutti i motivi dedotti in narrativa. Con vittoria di spese e competenze di giudizio del doppio grado di giudizio. In via istruttoria:
- si oppone alla richiesta di rinnovazione della CTU medico-legale, in quanto inammissibile, infondata, ultronea e superflua, per essere una ripetizione ingiustificata di un'attività regolarmente già svolta nell'ambito del giudizio di primo grado”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Avezzano così ebbe a decidere:
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1 [...]
che si liquidano in € 7.052,00 per onorari, oltre spese Controparte_3 generali (15%), rivalsa C.P.A. (4%) ed I.V.A. (22%);
- pone le spese di consulenza tecnica definitivamente a carico di . Pt_1 Parte_1
2. Questi i fatti e lo svolgimento del processo come sintetizzati dal Tribunale. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1
. Controparte_3 L'attrice ha esposto come, dopo esser rimasta vittima di una caduta accidentale in data 24.9.2012, fosse stata trasportata presso il Pronto Soccorso del nosocomio di Pescina ove venne refertata una frattura scomposta della testa omerale. In data 27.9.2012 veniva, quindi, ricoverata presso l'Ospedale di Avezzano e il 29.9.2012 subiva intervento chirurgico di “sintesi con placca pantera o endoprotesi di testa omerale”. Il 4.10.2012 l'attrice veniva, quindi, dimessa con prescrizione di fisioterapia.
ha, quindi, allegato come, a causa della erronea esecuzione dell'intervento Parte_1 chirurgico e della erronea indicazione di fisioterapia, avesse patito una lussazione della protesi della spalla, in precedenza impiantata, con necessità di un intervento di revisione della stessa, cui si sottoponeva il 30.5.2013 presso una casa di cura privata. L'attrice ha, poi, dedotto di aver subito, in considerazione della erronea esecuzione dell'intervento e della erronea gestione post-operatoria imputabile alla convenuta, un danno biologico di natura permanente del 35% e temporaneo sub specie di inabilità assoluta per 60 giorni e di inabilità relativa per 160 giorni. TA ha, quindi, ravvisato la responsabilità da inadempimento della ha Parte_1 CP_3 concluso domandando la condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti. La convenuta si è costituita in giudizio, contrastando l'avversa domanda ed allegando di aver esattamente svolto le prestazioni indicate da parte attrice evidenziando come, in considerazione delle condizioni di età e salute di , quanto lamentato fosse da ritenere una Parte_1 complicanza prevedibile ma non evitabile sottolineando, altresì, come la paziente avesse ricevuto una corretta informazione in ordine alla stessa prima di esprimere un valido consenso informato. Ad ogni modo la convenuta ha, altresì, contestato che la lussazione della protesi possa ritenersi causalmente originata dagli inadempimenti affermati da parte attrice. La ha, perciò, concluso domandando il rigetto della domanda ex adverso proposta. CP_3 La causa veniva istruita con produzioni documentali e con lo svolgimento di una CTU in forma collegiale (Dott.ssa e Dott. , secondo quanto previsto dall'art. 15 L. Persona_1 Persona_2 24/2017.
3. Il Tribunale, all'esito, respingeva la domanda risarcitoria.
4. La sentenza è stata tempestivamente impugnata da la quale ne ha chiesto Parte_1 la riforma, reiterando la domanda e affidando l'appello a tre motivi.
5. Con comparsa di risposta del 25.10.24 si è costituita l' , eccependo l'inammissibilità e, in Pt_2 ogni caso, l'infondatezza dell'appello, di cui, pertanto, chiedeva il rigetto.
6. Con ordinanza del 28.05.2025 il Collegio ha riservato la causa a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Primo motivo: Richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado ex artt. 283 e 351 c.p.c. così come disciplinata dalla Riforma Cartabia.
7. Il primo motivo, che tale non è, né poteva essere, consiste nell'istanza di inibitoria del titolo impugnato in relazione alla condanna alle spese di giudizio, liquidate in euro 7.052 per onorari, oltre spese generali, rivalsa CPA ed IVA, e alle spese per la CTU. Il Collegio ha ritenuto, con ordinanza del 27.11.24, non dover accogliere l'inibitoria, ciò malgrado l'appellante ha inammissibilmente reiterato la richiesta nel precisare le conclusioni.
Secondo motivo: Necessità di rinnovazione della CTU, in quanto incompleta ed erronea, oltre che contraddittoria: danno biologico permanente e durata dell'invalidità temporanea.
8. In ordine alla validità della CTU espletata, Il Tribunale ha osservato quanto appresso.
“Il collegio di consulenti tecnici, con valutazioni logiche e condivisibili, ha evidenziato anzitutto come la diagnosi posta presso l'Ospedale di Avezzano di “frattura scomposta testa omerale dx”, fosse correttamente formulata e come pure il trattamento chirurgico di impianto di Endoprotesi Titan fosse correttamente indicato. Tale intervento chirurgico venne eseguito in data 29.9.2012 conformemente alle leges artis e durante lo stesso non insorsero complicanze. Il decorso postoperatorio risultò nella norma e l'attrice venne dimessa il 4.10.2012 con prescrizione di kinesiterapia ed immobilizzazione con tutore. Il collegio ha, quindi, evidenziato come la lussazione successiva della protesi, occorsa a distanza di tempo, sia da annoverarsi tra le complicanze post- operatorie specifiche rispetto al tipo di protesi impiantata e, come tale, prevedibile in seguito a tali tipologie di interventi, ma non prevenibile evidenziando come non risultino elementi per affermare che ad essa contribuirono, con efficacia causale esclusiva o concorrente, le manovre fisioterapiche. Pertanto, gli esiti permanenti, allegati dall'attrice non possono ritenersi derivati da un qualche inadempimento della convenuta.” Il motivo di gravame, in sostanza, è teso a censurare la sentenza per non avere il Tribunale rilevato la pretesa contraddittorietà del contenuto della CTU collegiale, la quale avrebbe tratto conclusioni medico-legali in contrasto con le sue stesse premesse, le quali, a parere dell'appellante, avrebbero piuttosto confermato la responsabilità dei sanitari per le lesioni permanenti lamentate. In particolare, si lamenta la discrasia tra l'affermazione secondo la quale le protesi in oggetto, di regola, possono avere necessità di revisione nel tempo stimato di dieci anni, e la deduzione che la sostituzione avvenuta solo dopo quattro mesi fosse comunque un'anomalia prevedibile ma inevitabile, dunque priva di carattere accusatorio per la struttura sanitaria. Deduzione che è stata accolta dal Giudice di primo grado. L'appellante, inoltre, osserva un contrasto sul punto relativo alla sussistenza della invalidità temporanea, per vero piuttosto tra la CTU e la decisione del Tribunale, il quale avrebbe male interpretato la domanda negandone la liquidazione.
9. Tale motivo, per come volto a far rinnovare la CTU, è infondato, salvo quanto si osserverà in seguito. Esso è, invero, espresso in maniera contraddittoria, poiché, pur essendo teso a disconoscere l'attendibilità della consulenza d'ufficio per contraddittorietà intrinseca, in realtà ne afferma la qualità contraria nei seguenti passaggi dell'atto d'impugnazione: a) si sostiene che detta relazione Cont abbia accertato la responsabilità della per le lesioni subite sia a carattere permanente, sia a carattere momentaneo, il che esclude, sul piano logico, che l'appellante possa avere interesse a rinnovarla;
b) il gravame conclude attribuendo il difetto piuttosto al Giudice per il “totale travisamento delle risultanze della CTU”, il che ne rafforza la sua validità nell'ottica dell'interesse di parte (rimanendo il vizio lamentato ancorato alla decisione del Tribunale e non già alla relazione peritale).
9.1 Invero, il collegio tecnico ha evidenziato chiaramente la prevedibilità sul piano statistico di taluni effetti collaterali dell'intervento chirurgico finalizzato all'apposizione della protesi alla spalla, nonché sulla possibilità della loro inevitabile insorgenza anche quando l'intervento sia stato eseguito regolarmente, come nel caso per cui è causa: “…la lussazione successiva della protesi è da considerarsi nell'ambito della complicanze post-operatorie specifiche rispetto al tipo di protesi impiantata e, come tale, prevedibile in seguito a tali tipologie di interventi ma non prevenibile.” (Relazione CTU, p. 20 ). D'altra parte, preventivamente all'intervento per “sintesi con placca pantera o endoprotesi di testa omerale” del 29.09.2012, nel dettaglio la paziente è stata pienamente informata sui rischi a cui potenzialmente sarebbe potuta andare incontro, tanto da aver firmato la dichiarazione di consenso, sulla base della consapevolezza che detto intervento “…è comunque influenzato da variabili anche indipendenti dalla corretta esecuzione tecnica e che nonostante il miglioramento delle tecniche chirurgiche, non sempre risulta prevedibile l'entità della ripresa.” I medici legali incaricati dal Tribunale, pertanto, hanno osservato, o piuttosto ribadito, quanto la paziente conosceva già. Parte_1 Si osserva, infine, che neanche il consulente di parte appellante, dott. , nelle sue Per_3 osservazioni del 9 maggio 2022 in risposta ai periti d'ufficio, ha ritenuto di contestare il giudizio di costoro in ordine alla irreprensibilità tecnica del primo intervento e della estraneità dei medici all'evento di danno permanente alla salute della paziente, quantomeno sul piano colposo, dal momento che esso è stato dichiarato prevedibile (statisticamente) ma non prevenibile.
9.2 Riguardo, poi, il tema della invalidità momentanea, riconosciuta dai CTU in ragione del lungo tempo intercorso tra la diagnosi della lussazione della protesi, avvenuta nella prima fase post- operatoria, e il secondo intervento per la sua sostituzione, la Corte non ravvisa alcuna contraddittorietà o elemento incomprensibile sulla sua durata, come definita dai periti del Tribunale, ossia: 40 giorni al 75%, 40 al 50% e 40 al 25%. Tale quantificazione, infatti, copre il periodo che va dal 26.01.2013 al 30.05.2013 ( ossia: tra la prima diagnosi di lussazione e il secondo intervento di revisione, per complessivi centoventi giorni, ovvero circa quattro mesi ) e non è ammissibile retrodatarne l'inizio al momento immediatamente successivo alla conclusione del primo intervento del settembre del 2012, come dedotto dalla parte appellante, poiché i dolori e le difficoltà motorie da essa lamentati sin da subito non è possibile attribuirli alla lussazione diagnosticata solo in seguito, ciò per le seguenti ragioni: innanzitutto, perché tali sintomi sono del tutto fisiologici a seguito del tipo di intervento subito, con o anche senza insorgenza di complicanze, come la lussazione del caso di specie;
in ogni caso, in secondo luogo, non vi è prova che detti dolori fossero imputabili sin da allora alla lussazione sopravvenuta, di cui abbiamo prova certa della sua esistenza solo dal 26.01.2013 in avanti, ossia dall'esame radiografico che l'ha accertata per la prima volta. D'altra parte, è altrettanto vero che l'appellante si limita ad esprimere laconicamente la incomprensibilità del calcolo della durata della invalidità temporanea proposto in sede di CTU, omettendo tuttavia di allegare un qualche argomento a sostegno dei complessivi centosessanta giorni di contro dedotti;
né è più utile in tale direzione invocare la relazione del consulente di parte, il quale omette allo stesso modo di offrire ragioni scientifiche sul motivo per cui i giorni debbano essere centosessanta in luogo di centoventi.
9.3 Ad analoghe considerazioni deve giungere il Collegio in rapporto all'asserita valenza eziologica del ritardo del secondo intervento chirurgico sull'aggravamento degli effetti del primo e, in generale, sulla ridotta possibilità di una guarigione completa anche a seguito della sostituzione della protesi;
in altri termini, del ritardo come concausa sopravvenuta in rapporto al danno permanente dedotto in giudizio. L'appellante, infatti, e il suo consulente nulla esprimono a valida contraddizione di quanto sostenuto dai periti del Giudice di primo grado, i quali certificano l'assoluta difficoltà, sul piano scientifico medico-legale, di verificare se e in che misura tale ritardo abbia potuto invalidare, o comunque ridurre, gli effetti benefici del secondo intervento a correzione di quelli del primo. Ed in sostanziale adesione si esprime persino il CTP, dott. , allorquando afferma che Per_3
“…se è vero che è difficile stabilire se una maggiore precocità dell'intervento avrebbe potuto migliorare la riuscita dello stesso”, nonostante egli poi aggiunga, per la verità in netta contraddizione logica con sé stesso, che “è innegabile che il ritardo con il quale è stato eseguito ha peggiorato gli esiti del primo intervento e compromesso la riuscita del secondo”. Ciò che è difficile stabilire nel rigo prima, non può offrire certezza “innegabile” per l'effetto contrario nel rigo successivo. Per tali ragioni, il Collegio respinge la richiesta di rinnovazione di accertamento peritale medico- legale, non ravvisandone alcuna contraddittorietà, né incompiutezza.
Terzo Motivo: Invalidità della sentenza appellata per vizio di motivazione, stante la acritica ed erronea ricezione da parte del Tribunale delle contraddittorie ed incomplete conclusioni della CTU. Corrispondenza tra chiesto e “pronunciato”.
10. Il Tribunale ha deciso quanto di seguito.
“Il collegio ha, quindi, evidenziato come la lussazione successiva della protesi, occorsa a distanza di tempo, sia da annoverarsi tra le complicanze post-operatorie specifiche rispetto al tipo di protesi impiantata e, come tale, prevedibile in seguito a tali tipologie di interventi, ma non prevenibile evidenziando come non risultino elementi per affermare che ad essa contribuirono, con efficacia causale esclusiva o concorrente, le manovre fisioterapiche. Pertanto, gli esiti permanenti allegati dall'attrice non possono ritenersi derivati da un qualche inadempimento della convenuta. Il collegio peritale ha, invece, individuato un specifico profilo di responsabilità della convenuta per la tardiva indicazione della necessità esecuzione dell'intervento di revisione della protesi, atteso che, dopo la diagnosi di lussazione del 26.1.2013 l'intervento di sostituzione protesica fu eseguito il 30.5.2013, così indicando come risarcibile il danno da inabilità temporanea così distinto: - incapacità temporanea parziale al 75% pari a giorni 40 (quaranta), - incapacità temporanea parziale al 50% pari a giorni 40 (quaranta), -incapacità temporanea parziale al 25% pari a giorni 40 (quaranta). Sul punto deve rilevarsi come l'attore, adempiendo l'onere di allegazione su egli incombente, abbia indicato come causa del danno esclusivamente gli inadempimenti descritti quali inesatta esecuzione del primo intervento ed erronea prescrizione della fisioterapia (v. pag. 6 atto di citazione), come pure ribadito nella prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. e, infine, nella comparsa conclusionale. Laddove, però, l'attore – in special modo se sulla scorta di una consulenza di parte – abbia indicato quale foriera dei danni lamentati una condotta errata, costituente inadempimento, incorre in violazione dell'art. 112 c.p.c. la sentenza che apprezzi profili di colpa relativi ad una distinta condotta, cui corrisponda una diversa prestazione dell'obbligato. Così, in tema di responsabilità medica, qualora sia proposta domanda di risarcimento dei danni per l'inesatta esecuzione di un intervento chirurgico, la sentenza che condanna al risarcimento in ragione dell'erronea valutazione riguardo alla sua necessità viola il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato perché, vertendosi in materia di diritti eterodeterminati, pone a fondamento della sentenza una "causa petendi" diversa da quella allegata dall'attore (Cass. Sez. 3, 30.1.2023, Ord. 2719; Cass. Sez. 3, 7.7.2023, Ord. 19259). Applicando tali princìpi al caso di specie, è evidente come – in ragione delle specifiche allegazioni dell'attore – non possa pervenirsi a condanna sulla base degli elementi evidenziati dal collegio peritale. Questi, infatti, si sostanziano nel tardivo invio a (secondo) intervento chirurgico di revisione protesica per effetto della diagnosi di lussazione del 26.1.2013, perciò all'inadempimento di prestazione distinta da quella dedotta in giudizio dall'attore. Ciò è evidentissimo ove si consideri come tale seconda prestazione fosse distinta dalla prima poiché intesa ad assicurare la rimozione della complicanza inevitabile derivata dall'originario intervento. Ne discende come la domanda di TA debba essere rigettata.” Parte_1 Il motivo di gravame, per la verità esposto in maniera non propriamente chiara ed ordinata, è teso a censurare la sentenza impugnata sia sul punto in cui essa ha negato l'erroneità del primo intervento chirurgico, sia sul punto in cui essa ha respinto la censura del ritardo nella prescrizione del secondo intervento di revisione, negando il risarcimento dei conseguenti danni per invalidità permanente e per invalidità temporanea, pure accertata, quest'ultima, in sede di CTU. Per entrambi i casi, in sintesi, la si duole non più per la contraddittorietà Parte_1 dell'accertamento scientifico d'ufficio, ma piuttosto per la mala interpretazione che ne avrebbe fatto il Giudice di primo grado. 10. Tale motivo di impugnazione appare parzialmente fondato nei termini che sono di seguito chiariti. 10.1 Riguardo il valore eziologico, esclusivo o concorrente, del ritardo dell'intervento di sostituzione della protesi – in parte motivato dalla prescrizione di ulteriore trattamento fisioterapico data presso l'ospedale di Avezzano il 26.01.2013, nonostante la diagnosi di lussazione – in relazione all'evento di danno biologico permanente lamentato – determinato dall'aggravamento degli effetti del primo intervento già male eseguito e dall'aver compromesso la perfetta riuscita del secondo – la Corte ha già osservato, affrontando il motivo di gravame precedente, le ragioni per le quali esso non sussiste, con conseguente esclusione di responsabilità a carico della parte appellata. 10.2 Riguardo, invece, il danno biologico temporaneo, subito nel periodo intercorso tra la diagnosi della lussazione della protesi e l'effettiva esecuzione dell'intervento finalizzato a darvi correzione, s'impongono le seguenti considerazioni. Il Tribunale, in verità, ha motivato il diniego del relativo risarcimento non già perché abbia negato la sussistenza del danno, ma piuttosto perché ne ha ravvisato il difetto di domanda da parte attrice negli atti introduttivi del giudizio. Il Giudice di prossimità, infatti, coerentemente al giudizio di condivisibilità reso sulla relazione peritale, ne ha preso per buona anche la parte in cui essa stigmatizzava la tardività con cui è stato prescritto e poi eseguito l'intervento di sostituzione della protesi lussata, ritardo che, secondo gli esperti, ha costituito un chiaro profilo di responsabilità a carico dei sanitari dell'ospedale di Avezzano, in quanto foriero, in ogni caso, di un prolungamento di sofferenza per la paziente evitabile e dunque in alcun modo giustificabile. Non è, tuttavia, condivisibile dalla Corte la qualificazione come domanda autonoma e diversa di quella intesa alla liquidazione del danno biologico temporaneo determinato dal mero ritardo, in quanto la parte avrebbe, secondo il Tribunale, fatto riferimento soltanto alla prosecuzione della
“inutile e dannosa fisioterapia”.
ha, sin dall'atto di citazione, chiaramente ancorato il petitum, ossia l'accertamento e il Parte_1 risarcimento della lesione subita per responsabilità dei medici dell'ospedale di Avezzano, sia al primo impianto di protesi alla spalla del 29.09.2012, che si lamentava malamente eseguito, sia al
“notevole lasso di tempo intercorso tra i due interventi”, il quale, assieme alle dette fisioterapie e alla asserita imperizia dell'originario intervento, ha contribuito “a compromettere in modo irreversibile la situazione della sig.ra . (pag. 5, atto di citazione in primo grado, in cui Parte_1 è scritto:
“Come si evince a pag. 3 della sopra citata CTP, sono stati proprio il notevole lasso di tempo intercorso tra i due interventi, nonchè le inutili fisioterapie, a compromettere in modo irreversibile la situazione della sig.ra . I medici dell'ospedale di Avezzano, infatti, avrebbero Parte_1 dovuto subito consigliare all'attrice di sottoporsi a nuovo intervento di sostituzione della protesi.”: appare evidente che la domanda, sia pur finalizzata ad ottenere il riconoscimento di una invalidità permanente, per ciò solo non poteva che comprendere anche la temporanea. Parte attrice, ancora in sede di memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., ha ribadito e specificato quanto avanti esposto, individuando nella complessiva “non corretta gestione chirurgica e post- chirurgica” (memoria n. 3), la quale “ebbe a dar luogo al peggioramento dei risultati funzionali dell'articolazione in oggetto” (idem), la causa petendi (“peggioramento funzionale”, si osserva, che va riferito al momento di piena integrità fisica precedente al trauma domestico originatore del tutto). Pertanto, non è condivisibile l'interpretazione adottata nella sentenza impugnata, nella parte in cui ha inteso limitare l'allegazione dei fatti, di cui è onerata l'attrice, esclusivamente agli inadempimenti descritti, quali inesatta esecuzione del primo intervento ed erronea prescrizione della fisioterapia, sì da ravvisare una possibile violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nel decidere su fatti materiali non allegati: in realtà, essi sono stati allegati. D'altra parte, come correttamente ricordato dallo stesso Giudice di primo grado con conferente allegazione di giurisprudenza di legittimità, in ogni caso la deduzione di nuovi o diversi profili di colpa, che siano fondati sulle risultanze dell'istruttoria, in particolar modo sugli accertamenti tecnici d'ufficio, non costituisce domanda nuova. E, per le medesime ragioni sin qui osservate, non è degno di positivo apprezzamento scindere i due interventi chirurgici in due prestazioni sanitarie autonome e separate, riferendo la domanda azionata in giudizio solo al primo e non anche al secondo: ciò non è ammissibile sul piano logico-scientifico poiché si rammenta, tra l'altro, che la stessa CTU, sulla base della statistica medica, ha chiarito come sia prevedibile che gli impianti protesici di tal genere possano richiedere una revisione, intendendo con ciò, dunque, un eventuale prolungamento della procedura sanitaria, da intendersi pertanto unica ancorché organizzata in più fasi successive e legate;
nè è parimenti accettabile sul piano giuridico, poiché sin dall'atto introduttivo ha indicato complessivamente la Parte_1 condotta dei sanitari che va dal 29.09.2012 fino al 30.05.2013, lasciando fuori dal novero delle accuse di responsabilità solo il secondo intervento chirurgico. 10.3 L'appello, pertanto, va accolto limitatamente all'accertamento del diritto al risarcimento del danno biologico da inabilità temporanea, nella corretta misura emersa dalla CTU eseguita in primo grado, e rigettato nel resto. Parte appellata ha obiettato che il periodo riconosciuto dai CTU è eccessivo in quanto, durante il periodo intercorso tra l'esame radiologico del 26.01.2013 e la visita ortopedica del 13.03.2013, che poneva indicazione all'intervento chirurgico di revisione protesica, la paziente è stata presa in carico dalla Casa di Trasacco, dove in data 12.02.2013 veniva Controparte_4 sottoposta a visita ortopedica, all'esito della quale non veniva posta diagnosi di lussazione di protesi. Ha anche addotto che, nonostante in data 13.03.2013 i sanitari avessero manifestato alla
[...] la necessità di sottoporre la paziente ad un nuovo intervento di “revisione protesica”, la Pt_1 medesima decideva di attendere oltre sessanta giorni prima di sottoporsi al prescritto e risolutivo trattamento chirurgico. Sul punto, i CTP avevano sottolineato che “la visita ortopedica eseguita dal Dott. in data Per_4
13.03.2013 poneva da subito indicazione a ricovero ordinario per intervento di revisione protesica alla spalla destra;
suggerimento terapeutico al quale la paziente non sembrerebbe, dalla documentazione in atti, aver dato seguito. Nonostante la disponibilità del presidio di Avezzano, la paziente decideva di rivolgersi alla Casa di Cura Villa Serena di Jesi, ove era sottoposto ad intervento di revisione della protesi di spalla in data 30.05.2013”. Tali considerazioni non sono state prese in considerazione dai CTU in quanto, giustamente, nella relazione definitiva, in risposta alle tali osservazioni critiche, i Consulenti Tecnici d'Ufficio hanno asserito che: “si deve segnalare, come anche affermato dalla perizianda nel corso delle operazioni peritali (e non smentito dai CCTTPP presenti e connessi da remoto), che la signora tornava presso l'ospedale di Avezzano in seguito alla visita con il Dott. del marzo 2013 e che in tale sede era Per_4 posta in lista di attesa per l'intervento chirurgico. Chiamata dall'ospedale di Avezzano, veniva quindi inviata per intervento chirurgico a Jesi presso la Casa di Cura Villa Serena nel maggio 2013”. (pag. n. 35 CTU) Tale replica, da apprezzare in quanto relativa alla storia clinica della paziente, rende palese che Cont nessuna perdita di tempo fu a lei imputabile, spettando piuttosto alla dar prova di non averla messa in lista di attesa ma di aver tempestivamente indicato il giorno del secondo intervento presso l'ospedale di Avezzano, prova mancata. Il fatto, poi, che il 12.2.13 una visita ortopedica presso la Casa Controparte_5
non portò a diagnosi di lussazione significa solo che la visita fu palesemente errata,
[...] volta che l'esame radiologico del 26.01.2013 l'aveva già fatta emergere, tanto che in data 13.03.2013 i sanitari manifestarono, per detta ragione, alla la necessità di sottoporsi Parte_1 ad un nuovo intervento. 11. Ne deriva che all'appellante, in relazione all'intervallo di tempo occorso tra la diagnosi di lussazione del 26.01.2023 e l'esecuzione dell'intervento di sostituzione protesica del 30.05.2023, intervallo temporale risultato eccessivo e dunque censurabile, va riconosciuto e risarcito un periodo di invalidità temporanea valutato in CTU come segue:
- incapacità temporanea parziale al 75% pari a giorni 40;
- incapacità temporanea parziale al 50% pari a giorni 40;
- incapacità temporanea parziale al 25% pari a giorni 40. A fini liquidatori, facendo applicazione delle vigenti tabelle del Tribunale di Milano spettano all'appellante, di 64 anni all'epoca dei fatti, euro € 6.900,00, somma da devalutare al 30.5.2013 e da quel giorno aumentare di interessi e rivalutazione annuale sino al saldo. In detti termini la gravata sentenza va riformata. 12. La parziale riforma della sentenza impugnata impone il regolamento delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio: esse, ivi comprese quelle di CTU come già liquidate, in conseguenza dell'accoglimento parziale dell'appello, con soccombenza reciproca alla luce delle spropositate richieste dell'appellante, soccombente quanto a vagheggiati danni patrimoniali, non patrimoniali da IP e di “ogni altra specie”, da essa quantificati nella somma di € 227.594,00, vanno compensate tra Cont le parti nella misura del 50%, per il resto dovendo gravare sulla Vengono liquidate in base al valore del decisum nella misura totale di euro 5077,00 quanto al primo grado ed in quella di euro 5809,00 quanto all'appello, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 146/2024 data dal Tribunale di Avezzano, così decide:
1) accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della gravata sentenza, condanna l'appellata a risarcire l'appellante nella misura di euro 6.900,00, somma da devalutare al 30.5.2013 e da quel giorno aumentare di interessi e rivalutazione annuale sino al saldo
2) regola le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio come in parte motiva;
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio dell'11.6.2025.
Il Consigliere estensore Alberto Iachini Bellisarii
Il Presidente
Francesco S. Filocamo