Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/02/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice dott. Massimiliano Sturiale nel procedimento iscritto al nr. 5262/2024 R.G. promosso da
C.F. , nata il [...] in Parte_1 C.F._1
Brasile ed ivi residente, in Quadra 104 norte, Avenida NE01 Lotto 17, apto 201,
Palmas/TO,
C.F. nato il [...] in [...] Parte_2 C.F._2
ed ivi residente, in Rua 3 n. 370 apto 202, , , Parte_3 Parte_4
C.F. nata il [...] in Parte_5 C.F._3
Brasile ed ivi residente, in Avenida C 182, QD 367, lotto 09 n. 555, , Parte_4
C.F. nata il [...] in [...] ed Controparte_1 C.F._4
ivi residente, in Rua Guaratinga 137, apto 501, Sion, , Parte_6
C.F. , nato il [...] in [...] ed ivi Controparte_2 C.F._5
residente, Rua Eduardo Porto, n° 625, Cidade Jardim, , Parte_6
C.F. , nata il [...] in [...] ed ivi Parte_7 C.F._6
residente, Rua Eduardo Porto, n° 625, Cidade Jardim, , Parte_6
C.F. , nata il [...] in [...] ed Parte_8 C.F._7
ivi residente, Rua dos Rouxinois n°163, Morro do Chapéu, , Parte_9
C.F. nata il [...] in [...] ed ivi Parte_10 C.F._8
residente, in Rua dos Rouxinois n°163, Morro do Chapéu, , Parte_9
C.F. nato il [...] in [...] ed ivi Persona_1 C.F._9
residente, Rua dos Rouxinois n°163, Morro do Chapéu, , Parte_9
C.F. , nato il [...] in [...], Parte_11 C.F._10
per sé e rappresentando con la moglie le figlie minorenni Controparte_3
C.F. e C.F. Persona_2 C.F._11 Controparte_4
, entrambe nate il 09/10/2014 in Brasile, tutti residenti in [...]C.F._12
Presidente n° 1323, , Parte_12 Parte_13
residente, in Rua Presidente n° 1323, , Parte_12 Parte_13
C.F. nato il [...] in [...] ed Persona_3 C.F._14
ivi residente, in Rua Presidente n° 1323, Parte_12 Parte_13
,
[...]
C.F. nata il [...] in [...] per Parte_15 C.F._15
sé e rappresentando con il figlio minore Controparte_5 [...]
C.F. nato il [...] in [...], Persona_4 C.F._16
entrambi residenti in [...]n° 1323, Pt_12 Pt_12 Parte_13
,
[...] [...]
, C.F. nata il [...] in [...] ed ivi Parte_16 C.F._17
residente, in Rua Presidente n° 1323, , Parte_12 Parte_13
C.F. nato il [...] in Parte_17 C.F._18
Brasile, per sé e rappresentando i figli minori Controparte_6 [...]
C.F. , nato il [...] in [...], Persona_5 C.F._19
C.F. nato il [...] in [...], Persona_6 C.F._20
tutti residenti in [...]de Moraes, n° 1323, Parte_13
,
[...]
Tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Mario Fani 20, cap 00135 presso lo studio dell'Avv. Gianluca De Micco Padula dal quale sono rappresentati e difesi d'intesa con l'Avv. stabilito Alessandra Moraes de Alvarenga Rangel,
ATTORI
Contro
, (c.f. ), in persona del Ministro pro Controparte_7 P.IVA_1
tempore
CONVENUTO - Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza Ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 03.05.2024 gli attori in proprio ed in rappresentanza dei figli minori, tutti cittadini brasiliani, hanno convenuto in giudizio il Controparte_7
chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti diretti del cittadino italiano nato a [...], _7
località OP (LU) il 20.05.1853 ed emigrato in Brasile in epoca non precisata vi ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (doc.2).
Con decreto del 31.10.2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 14 febbraio 2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione scritta il 04.02.2025 insistendo per l'accoglimento della domanda
CONCLUSIONI per parte attrice come da atto introduttivo:” Voglia l'On.le
Tribunale adito, contrariis reiectiis, a) accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano dei suddetti Ricorrenti e per l'effetto ordinare al e/o ad Controparte_7
ogni altra Autorità amministrativa e comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
b) con vittoria di spese e compensi professionali, maggiorati di I.V.A.,
C.A.P. e rimborso spese generali da distrarsi a favore dell'Avv. Gianluca De Micco
Padula dichiaratosi antistatario. Con ogni più ampia riserva anche in relazione ai mezzi istruttori”
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto
[...]
, non costituitosi in giudizio, atteso che il ricorso ed il decreto di fissazione CP_7
udienza sono stati notificati il 04.11.2024 tramite consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, difensore ex lege.
Dalla documentazione riversata telematicamente agli atti risulta che:
nato a [...] il [...], si trasferiva in Brasile _7
e si coniugava con la cittadina brasiliana NN RI EI e dalla loro unione nascevano due figli:
A) nata nel 1876 che spostasi con generavano Persona_8 Persona_9
che a sua volta dalla unione con Persona_10 Parte_18
generavano che si spostava con e Persona_11 Persona_12
generavano , che a sua volta generava e Persona_13 Parte_10
e ; nel 1970 Persona_1 Controparte_1 Parte_19
si sposava con e dalla loro unione nascevano Controparte_8 Controparte_2
e Parte_7
B) nata nel 1887 che nel 1911 sposava e, Parte_20 Persona_14 CP_9
in seguito, rimasto vedovo, nel 1929 sposava
[...]
e nascevano: Persona_15 Controparte_10
nel 1919 che nel 1947 sposava e dalla Persona_16 Persona_17
loro unione nascevano: il 18/03/1973 , che nel 2001 sposava Parte_14 [...]
e dalla loro unione nasceva: il 15/08/2001 BR e nel Persona_18 Persona_3
1970 che nel 1987 sposava da cui in seguito Persona_19 Persona_20
divorziava.
Dalla loro unione nasceva: il 15/06/1988 , madre di Parte_15 [...]
, nato il [...] dalla relazione con Persona_4 [...]
ed il 16/07/1951 che nel 1973 sposava Controparte_5 Parte_16 [...]
Parte_17
.Dalla loro unione nascevano: il 19/01/1975 Parte_17
padre di nato il [...] e di Persona_5 Persona_6
nato il [...] entrambi dalla relazione con
[...] Controparte_6 il 22/03/1978 che nel 2023 sposava
[...] Parte_11 [...]
Controparte_3
Dalla loro unione nascevano: il 09/10/2014 e Persona_2 [...]
. Nel 1915 che nel 1939 sposava CP_4 Parte_21 Persona_21
[...]
Dalla loro unione nasceva: nel 1948 che nel 1988 sposava Parte_22
e dalla loro unione nascevano: il 29/11/1991 Persona_22 Parte_1
che nel 2020 sposava il 13/04/1995
[...] Persona_23 [...]
ed in data 18/02/1989 che nel 2021 sposava Parte_5 Parte_2
. Persona_24
SULL'INTERESSE A AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG,
è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È Controparte_7
“frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016). Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire atteso che gli attori hanno dedotto la trasmissione della cittadinanza dall'avo italiano per _7
il tramite dei due figli:
nata nel 1876 da padre italiano e sposatasi in Brasile nel 1895 con Persona_8
cittadino straniero e che ha generato , nata nel 1910 e quindi in Persona_10
epoca precostituzionale che ha generato nel 1946 che a sua volta Persona_11
hanno generato altri figli sino ad arrivare agli odierni ricorrenti.
E nato nel 1887 che ha generato a seguito del matrimonio con Parte_20
e questi a seguito di nozze ha generato Controparte_10 Persona_16
e questi altri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti. Parte_14
NEL MERITO
Al fine di delibare la domanda attorea, in particolare per la discendenza da parte di figlia di cittadino italiano ma sposatasi con cittadino brasiliano, e che Persona_8
Per_ ha generato e questa a sua volta , entrambe Persona_10 Persona_11
nate in epoca precostituzionale, occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione. Quanto al primo dei due elementi suddetti si deve evidenziare che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n.
30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbia regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana figlia di Persona_10 Persona_8
la quale ultima ha conservato la cittadinanza italiana nonostante il matrimonio con un cittadino straniero.
Ciò in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno
1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del
1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 nei rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti della sentenza d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Ne consegue che i due figli di e tra questi _7 PT
, non solo ha conservato la cittadinanza italiana nonostante il matrimonio con
[...]
cittadino straniero, ma è stata in grado di trasmetterla alla figlia Persona_10
nata in [...] brasiliana in epoca precostituzionale, la quale l'ha trasmessa a sua volta ai propri discendenti, odierni attori.
Quanto al secondo degli elementi costituitivi della fattispecie, si osserva che la continuità della linea di discendenza indicata in ricorso trova riscontro nella documentazione allegata, munita di apostille e di traduzione..
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Occorre infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo
"status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del
24/08/2022).
Risulta peraltro provato che l'avo italiano non si è Parte_24
mai naturalizzato brasiliano come da certificazione negativa di naturalizzazione rilasciata dalla competente autorità brasiliana, (doc.2).
In ogni caso è da precisare che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ.
S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
SULLE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la CP_7
documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa - peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione Pt_25
dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata”
(cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato, 643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost..
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del CP_7
trattandosi di comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati, in assenza di notula, facendo applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del convenuto;
Controparte_7
• accoglie la domanda nei confronti del e, per l'effetto, dichiara Controparte_7
che
C.F. , Parte_1 C.F._1
C.F. Parte_2 C.F._2
C.F. Parte_5 C.F._3
C.F. Controparte_1 C.F._4
C.F. , Controparte_2 C.F._5
C.F. , Parte_7 C.F._6
C.F. , Parte_8 C.F._7
C.F. , Parte_10 C.F._8
C.F. , Persona_1 C.F._9
C.F. , nato il [...] in [...], Parte_11 C.F._10
per sé e rappresentando con la moglie le figlie minorenni Controparte_3 C.F. e C.F. Persona_2 C.F._11 Controparte_4
[...
, entrambe nate il 09/10/2014 in Brasile, C.F._12
C.F. , Parte_26 C.F._13
C.F. Persona_3 C.F._14
C.F. per sé e rappresentando con Parte_15 C.F._15
il figlio minore C.F. Controparte_5 Persona_4
C.F._16
, C.F. Parte_11 C.F._17
C.F. per sé e rappresentando Parte_17 C.F._18
i figli minori C.F. Controparte_6 Persona_5
, e C.F. C.F._19 Persona_6 C.F._20
sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_7
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il a rifondere a parte attrice le spese di lite del presente Controparte_7
giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Gianluca De Micco Padula dichiaratosi antistatario, che liquida in € 1.452,00 per compensi oltre € 545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
• Si comunichi,
Firenze, 14 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale