Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
dott.ssa Mariavittoria Papa Presidente
dott.ssa Nicoletta Giammarino Consigliere relatore dott.ssa Francesca Gomez de Ayala Consigliere
riunita in camera di consiglio all'udienza del 19.03.2023 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1511/2023 del ruolo generale lavoro
TRA
n persona del legale rapp.te, rappresentata e difesa dagli Parte_1
Avv.ti Pasquale Allocca e Roberta Troiano, con i medesimi elettivamente domiciliata in Napoli (NA) al Corso Garibaldi, 387.
Appellante
E
E rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale Biondi ed Controparte_1 CP_2
elettivamente domiciliati in Napoli (NA) al Corso Novara, 10.
Appellati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e CONCLUSIONI
Con distinti ricorsi depositati innanzi al Tribunale di Benevento e successivamente riuniti, CP_1
e deducevano:
[...] CP_2
- di lavorare alle dipendenze della società convenuta dal 01.01.2013 e di essere rispettivamente inquadrati, il Collarile a far data dal 01.08.2014 nel profilo professionale di Operatore Coordinatore di ufficio, con parametro retributivo 205 di cui al C.C.N.L. Autoferrotranvieri, il dapprima CP_2
quale Ausiliario Generico (dal 01.08.2014 al 28.02.2017) con parametro retributivo 100 e poi a far
C.C.N.L.;
- che la retribuzione corrisposta dall'azienda per le giornate in cui avevano goduto delle ferie era stata
Contr inferiore a quanto spettante, avendo l' illegittimamente escluso dalla base di calcolo della retribuzione giornaliera elementi retributivi fissi per ogni giornata di lavoro effettivo e connaturati alla mansione ed al tipo di attività svolta quali la “indennità perequativa”, la “indennità compensativa”
e “ticket buoni pasto” nonché la “indennità di turno”, rivendicata solo dal CP_2
Tanto premesso e chiedevano la condanna della datrice al Controparte_1 CP_2 pagamento rispettivamente della somma di € 957,36, e di euro 1.002,30 oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati come per legge;
vinte le spese.
Contr Si costituiva l' il quale contestava la fondatezza delle avverse domande ed eccepiva la prescrizione dei crediti azionati per gli anni 2014-2016, essendo gli unici atti interruttivi rappresentati dai ricorsi introduttivi notificati dal in data 29.09.2021 e dal in data 12.10.2021. CP_1 CP_2
Con sentenza n. 123/2023, pubblicata il 09.02.2023, il Tribunale di Benevento adito rigettava preliminarmente l'eccezione di prescrizione e, nel merito, ricostruita la normativa e la giurisprudenza nazionale ed eurounitaria di riferimento, accoglieva i ricorsi, dichiarando il diritto dei ricorrenti al computo dell'indennità perequativa, dell'indennità compensativa, del ticket buono pasto e dell'indennità di turno nella base di calcolo della retribuzione dei giorni di ferie. Contr Avverso la suddetta pronuncia ha proposto tempestivo appello l' censurando l'interpretazione effettuata dal Giudice di prime cure per aver attribuito alle indennità reclamate dai ricorrenti la natura di retribuzione ordinaria collegata all'esecuzione delle mansioni e allo status professionale del lavoratore. In merito al ticket restaurant ha, invece, ribadito che, contrariamente a quanto deciso, esso non è legato alla “produttività” trattandosi di un fringe benefit non avente natura retributiva che, tra l'altro, non ha sostituito l'indennità di mensa regolarmente corrisposta ai lavoratori.
Ha eccepito, inoltre, di aver sin dalla memoria di costituzione evidenziato la erroneità dei conteggi in merito alla quantificazione dei giorni di ferie pari a 25 o 26 l'anno (ai sensi dell'art. 5 del C.C.N.L. di settore) laddove, entrambi i ricorrenti aggiungevano ulteriori quattro giorni di permessi annui non equiparabili alle ferie in ragione della diversità sottesa ai due istituti.
Ha, infine, lamentato la erroneità della pronuncia in merito al rigetto dell'eccezione di prescrizione non potendo i ricorsi gerarchici proposti essere considerati validi atti interruttivi in quanto generici e privi delle specifiche voci rivendicate.
Con memoria del 04.01.2025 si sono costituiti e chiedendo il Controparte_1 CP_2 rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto con condanna alle spese del grado. All'udienza del 19 marzo 2025, all'esito della Camera di Consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo ritualmente depositato e notificato ai difensori delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Contr Preliminarmente va confermata la reiezione dell'eccezione di prescrizione riproposta dall' .
Osserva la Corte che a seguito della riforma Fornero, la reintegrazione ha cessato di costituire il normale rimedio sanzionatorio contro l'illegittimità del licenziamento e, dunque, la stessa ha comportato una sospensione del decorso della prescrizione fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
Sulla questione è di recente intervenuta la sentenza della Corte di Cassazione, la n. 26246/22 del
6.7.2022, che ha stabilito: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge numero 92 del 2012 e del decreto legislativo numero 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento dell'entrata in vigore della legge 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli articoli 2948 n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Da tutto quanto precisato consegue, nel caso di specie, che il termine di prescrizione riguardante le pretese economiche vantate dagli appellati riguardanti il periodo 2014 - 2016 non risultano prescritte, in quanto riguardano il periodo successivo all'entrata in vigore della legge Fornero e il rapporto di lavoro era ancora in corso al momento della proposizione del ricorso.
Nel merito, l'appello è parzialmente fondato e, dunque, va accolto per quanto di ragione.
Appare opportuno premettere che la Corte di Cassazione, con la sentenza 18160/2023, conformandosi ad altre precedenti sentenze (cfr. anche n. 13425/2019 del 17.5.2019 e n. 22401 del 15.10.2020), ha analiticamente esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione alla normativa ed alla giurisprudenza europea, con particolare riferimento alla incidenza su di essa di voci retributive variabili.
In particolare, la Suprema Corte ha osservato:
"4. Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36, comma 3, della Cost.: "Il lavoratore ha diritto ... a ferie annuali retribuite", art. 2109, comma 2, cod.civ.: "Ha ... diritto (id est: il prestatore di lavoro) ... ad un periodo annuale di ferie retribuite" e art. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003, ratione temporis applicabile: "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo ... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane") che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE).
5. Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'articolo 7 della direttiva 2003/88, intitolato
"Ferie annuali", stabilisce quanto segue: "1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali ...". Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui
l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, Per_ e , C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, , C-214/16, punto Per_1 Per_2
Per_ 33, nonché del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25).
6. L'art. 31 della Carta, intitolato
"Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
7. Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della
Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi Per_5
citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del
12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
8. Più specificamente, secondo la direttiva nr. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, Per_6
e altri, C-350/06 e C- 520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, W. e altri, C-155/10, punto 26,
[...]
del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24). Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di ... ferie annuali") dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché dell'articolo 15 della direttiva nr. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli
Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31).
10. Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la
Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, R.S. e altri
(punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art.
7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-
350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58). 11. L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a Persona_7 mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze R.S. e altri, punto 58, nonché
Schultz-Hoff e altri, punto 60).
12. Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, W. e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore ... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ...deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza W. e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza W. e altri cit., punto 28). 14. Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia
(sentenza 22maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali
(sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30).
15. Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla Base (sentenza W. e a. cit C-155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock, C-539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell'"indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To. He. C-
385/17).
16. In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.
17. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla Corte di
Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. nr. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata).
18. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.
19. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011,
Cont
a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE"
Fatta tale premessa, ritiene il Collegio di condividere la motivazione della sentenza impugnata circa la natura e la portata delle indennità perequativa/compensativa e di turno illegittimamente escluse dalla retribuzione corrisposta ai lavoratori appellati nelle giornate feriali.
Ed invero, l'Accordo regionale del 15.12.2011 - al dichiarato fine di riprogrammare le politiche del lavoro nel comparto dei trasporti pubblici locali onde sostenere la concorrenza, garantire maggiore efficienza, contenere i costi ed evitare il ricorso a licenziamenti collettivi anche grazie all'istituzione di un Fondo regionale – individuava, per i lavoratori in servizio alla data della stipula, la struttura della retribuzione (nella componente fissa e variabile) e all'art. 3 disciplinava un'indennità perequativa/compensativa, diretta a garantire il mantenimento delle condizioni economiche in atto per il personale in servizio, quale emolumento fisso e pensionabile, calibrato in ragione delle mansioni e/o della presenza.
L'Allegato 2 all'Ipotesi di Accordo del 25 luglio 2012 intitolato “Oggetto: nuova struttura della retribuzione variabile in conformità di quanto previsto dall'art. 3 dell'intesa regionale del
16.12.2011” statuiva: “a partire dal mese di novembre 2012 , ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell'ipotesi di accordo , in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del citato accordo sarà corrisposto, per ogni ora di effettiva prestazione lavorata, una “indennità perequativa/compensativa
“ i cui valori sono determinati facendo riferimento ai valori teorici previsti dalla turnazione annua
o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale. Per ogni figura professionale, il valore economico della “indennità perequativa” è quello di cui all'allegata tabella (ALL.4) che diventa parte integrante della presente intesa. Le differenze fra quanto percepito precedentemente dal personale in servizio rispetto a tale valore costituirà l'importo dell'”Indennità compensativa.
L'indennità compensativa/perequativa:
- sarà determinata in cifra fissa;
- non è rivalutabile;
- è pensionabile;
- confluisce nella base di calcolo del t.f.r.”
Il punto su cui discutono le parti è se tali indennità siano da erogare anche nei giorni di ferie fruiti dal personale nell'osservanza delle previsioni contrattuali.
Osserva il Collegio che la Corte di Giustizia ha al riguardo radicalmente escluso che la retribuzione feriale possa essere inferiore a quella ordinaria.
Nella sentenza “W. e altri”, relativa ai piloti di linea, nell'interpretare l'art. 7 della direttiva
2003/88/CE, la Corte di Giustizia ha espressamente affermato che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore usufruisca delle ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione. Per quanto, si precisa, la struttura della retribuzione ordinaria del lavoratore è disciplinata dalle norme di legge e delle disposizioni collettive interne degli Stati membri, quest'ultima non può condizionare il lavoratore a godere di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro.
Da ciò deriva che, laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino “qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”, oppure di indennità correlate “allo status professionale” del lavoratore (ad esempio, le integrazioni collegate alla qualità di superiore gerarchico all'anzianità e alle qualifiche professionali).
Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
Non può, pertanto, ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie, perché, come precisato dalla Corte di Giustizia nella sentenza W., “malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali”.
Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che non svolgendo nel periodo feriale la mansione non muteranno i relativi incentivi/indennità, con conseguenze negative sulla retribuzione di base successiva al periodo di ferie. È proprio questa “ripercussione finanziaria negativa” che, come evidenziato dalla Corte di Giustizia, può produrre un effetto dissuasivo sull'effettiva capacità di fruire delle ferie.
In tale ottica, venendo nello specifico ad esaminare le voci retributive “indennità perequativa/compensativa” e “indennità di turno” la Corte osserva come il primo giudice abbia, correttamente incluso tali emolumenti nella base di calcolo della retribuzione da corrispondersi nel periodo di godimento delle ferie annuali.
In ordine alle prime, il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione, tanto che la quantificazione dell'indennità non è effettuata in riferimento ai giorni di presenza del singolo lavoratore ma è conteggiata in misura fissa sulla base dei “valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale”.
In sostanza, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. e considerando il tenore complessivo delle clausole (art, 1363 c.c.), oltre che la ratio ispiratrice della disciplina aziendale, non può che concludersi che l'indennità in esame - quantificata in considerazione di valori non collegati all'effettiva presenza del singolo lavoratore, prevista in misura fissa, pensionabile e calcolabile ai fini del TFR - è senza dubbio collegata all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro sicché rientra a pieno titolo nella retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
Per quanto attiene all'indennità di turno, richiesta dal solo la stessa è volta a compensare CP_2
l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili che costituisce, certamente, un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzioni delle mansioni che il lavoratore oggi appellante è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario dell'indennità in esame, inclusa nel calcolo della retribuzione spettante al lavoratore, per ogni giornata di effettiva presenza. Tale indennità non è stata inserita dalle parti sociali fra le voci della “retribuzione normale” ai sensi dell'art. 3, punto 1 dell'accordo nazionale 27.11.2000, bensì è stata ricondotta all'ambito della “retribuzione variabile”, in quanto l'accordo del 25.07.2012 ne ha stabilito la corresponsione in correlazione con l'effettiva presenza. Tuttavia, tale solo elemento non appare sufficiente ad escluderla – alla stregua dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia – dalla nozione di “retribuzione” da considerare ai fini del pagamento delle ferie annuali retribuite. Si tratta, invero, di somme corrisposte in misura fissa per ogni giornata di lavoro, pensionabili e facenti parte della base di calcolo del TFR, che non hanno – dunque – alcuna correlazione con eventi accidentali del rapporto, né sono finalizzate a rimborsare spese sostenute dai dipendenti.
Tale indennità che non ha alcun nesso con modalità occasionali o, comunque, variabili di espletamento della prestazione, va a compensare una specifica penosità nell'espletamento delle mansioni ed è, quindi, assimilabile a quelle “integrazioni collegate [..] alle qualifiche professionali” che la giurisprudenza europea impone di computare nella base di calcolo per la retribuzione del periodo di ferie.
Occorre ancora osservare che la ricostruzione appena operata non introduce certamente un principio di onnicomprensività della retribuzione feriale che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni in cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore.
Contr Va a questo punto esaminata l'eccezione sollevata dall' quanto ai giorni annuali di ferie conteggiati dagli odierni appellati, i quali, evidenzia l'Ente, avrebbero incluso anche i quattro giorni di permessi riconosciuti dal contratto, in luogo delle cd. festività soppresse. Ebbene, osserva la Corte che l'articolo 29 comma 2 CCNL 28/11/2015, previo Controparte_5
riconoscimento di ulteriori 4 giornate di ferie o permessi retribuiti per le ex festività soppresse di cui al comma 1, dispone che nel caso di mancata fruizione degli stessi “sarà corrisposta al lavoratore interessato, per ciascuno di quelli non usufruiti, una quota giornaliera di retribuzione contrattuale, senza alcuna maggiorazione, di importo pari a quella dovuta per le giornate di ferie”, vale a dire la
“retribuzione normale” (stante l'implicito richiamo alla disciplina dettata in materia di retribuzione delle ferie annue dall'art. 5 CCNL 23/07/1976 e s.m.i.). Ne consegue che il ragionamento svolto in relazione alla retribuzione normale dovuta al lavoratore per i giorni di ferie, vale anche per l'indennità di turno.
Va, invece, accolto l'appello relativamente all'inclusione dei ticket mensa nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie. Nel calcolo non può rientrate la voce “ticket buono pasto”, in quanto tale voce, a differenza dell'indennità di mensa, è estranea al concetto di retribuzione che funge da riferimento ineludibile nella soluzione della questione posta.
Il “ticket” presuppone un collegamento non tanto con la presenza fisica del dipendente sul posto di lavoro quanto con l'orario effettivamente osservato dallo stesso. Trattasi di una voce necessariamente
“aggiuntiva” alla retribuzione normale/ordinaria, strettamente connessa all'andamento della singola giornata lavorativa. La differenza fra il “ticket” e l'indennità di mensa è confermata dal fatto che solo la seconda è stata attratta nell'alveo della retribuzione normale da appositi accordi siglati dalle parti sociali.
La domanda formulata dai due ricorrenti, pertanto, non andava accolta con riferimento alla voce dei ticket mensa, che non possono essere inclusi nella base di calcolo della retribuzione spettante nei giorni di ferie, dalla quale vanno espunti.
La Corte con ordinanza ha invitato parte appellata alla formulazione di nuovi conteggi con esclusione del ticket mensa.
Tanto precisato, in ordine alla quantificazione delle somme dovute può farsi ricorso a tali nuovi conteggi depositati da parte appellata, in quanto risultano essere stati correttamente sviluppati moltiplicando l'importo delle indennità perequativa e compensativa (come previsti dalla contrattazione collettiva per ciascuna giornata), nel caso del , e l'importo della indennità CP_1 perequativa, dell'indennità compensativa e dell'indennità di turno nel caso di per il numero CP_2
di giornate di ferie godute nel periodo oggetto di causa, come risultanti dalle buste paga in atti.
Per le suindicate ragioni la sentenza di primo grado deve essere parzialmente riformata e dichiarato il diritto di di percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva Controparte_1 dell'indennità perequativa e dell'indennità compensativa;
nonché il diritto di di CP_2 percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva dell'indennità perequativa, dell'indennità compensativa e dell'indennità di turno;
per l'effetto, l' va condannato al CP_6 pagamento in favore di dell'importo di 263,44 oltre interessi legali e rivalutazione Controparte_1 monetaria dalla maturazione del credito al saldo e in favore di dell'importo di euro CP_2
361,25 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo. Le spese del doppio grado di giudizio, considerato il contrasto giurisprudenziale che ancora si registra soprattutto nella giurisprudenza di merito del primo grado, vanno compensate nella misura di un terzo;
la parte residua va posta a carico dell' e liquidata come da dispositivo, tenendosi conto CP_6
anche della serialità del giudizio.
Si dà atto, infine, dell'errore meramente materiale presente nel dispositivo comunicato alle parti all'esito dell'udienza del 19.03.2025, laddove, è stato indicato il numero di procedimento 515/2023 in luogo del n. 1511/2023.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara:
- il diritto di di percepire per ciascun giorno di ferie una retribuzione comprensiva Controparte_1 dell'indennità perequativa e dell'indennità compensativa;
- il diritto di di percepire per ciascun giorno di ferie una retribuzione comprensiva CP_2 dell'indennità perequativa, dell'indennità compensativa e dell'indennità di turno;
per l'effetto, condanna al pagamento in favore di: CP_6
- dell'importo di euro 263,44 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla Controparte_1
maturazione del credito al saldo;
- dell'importo di euro 361,25 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla CP_2
maturazione del credito al saldo;
compensa nella misura di un terzo le spese di lite del doppio grado di giudizio e pone la parte residua a carico dell' che liquida per il primo grado in euro 442,00 e per il Parte_1
presente grado in euro 450,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese come per legge per entrambi i gradi, con attribuzione al Procuratore anticipatario avv.to Pasquale Biondi.
Napoli, 19.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Nicoletta Giammarino Mariavittoria Papa