Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 03/04/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2462/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott. Niccolò Bencini Giudice dott.ssa Veronica Zanin Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2462/2024, introdotta da:
(c.f. ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
22/08/1986, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. DONATI SIMONA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Torino, Via Drovetti n. 14, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
(c.f. ) nata in [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
Bellinzago Novarese (NO), via Volta n. 20, rappresentato e difeso dall'avv. DONATI SIMONA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Torino, Via Drovetti n.
14, giusta procura in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
avente per oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“
1. dichiarare la separazione tra i coniugi ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bellinzago Novarese (Atto n. 7 P. 1 Uff. 1 anno 2017) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
Pag. 1
2. le figlie minori saranno affidate in maniera condivisa ad entrambi i genitori, i quali si impegnano ad assumere concordemente tutte le decisioni riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie, con amministrazione disgiunta in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione;
3. le minori avranno la residenza anagrafica presso la madre, con collocazione paritaria tra i genitori, tenendo conto dei rispettivi impegni lavorativi nonché degli impegni scolastici e non delle figlie, così come avviene tuttora e così come verrà specificato infra;
4. la casa di proprietà del signor precisamente l'immobile sito in Bellinzago Pt_1
Novarese, via Antonelli n. 1, censito al foglio 10 numero 712 subalterno 6, ove ha vissuto il nucleo famigliare, viene assegnata alla RA , che ivi si trasferirà con le figlie non CP_1 appena l'immobile verrà ammobiliato;
5. l'immobile di cui al punto precedente viene assegnato alla RA completo di arredi CP_1
e corredi;
6. le figlie avranno collocazione paritaria presso entrambi i coniugi, e, salvo diverso accordo tra i genitori, le minori staranno con ciascun genitore a settimane alternate, con possibilità per
i genitori di trascorrere con le bambine nella settimana di spettanza dell'altro genitore due pomeriggi, dall'orario di uscita dalla scuola (dalle ore 15:00 se in periodo vacanziero) sino all'ora di cena in cui le stesse dovranno essere riaccompagnate presso la casa del genitore collocatario. Le figlie verranno accompagnate a scuola il lunedì dal genitore che le ha avute con sé la settimana precedente e verranno prelevate dall'istituto scolastico dal genitore che le avrà presso di sé la settimana instauranda;
7. in caso di impegni del genitore nella settimana di propria spettanza tali da non poter tenere le figlie, le stesse saranno collocate presso l'altro coniuge con possibilità di recuperare i giorni persi in accordo tra i genitori. Tali imprevisti andranno in ogni caso comunicati all'altro genitore almeno 7 giorni prima;
8. nel corso delle vacanze natalizie, le minori trascorreranno con ciascun genitore metà delle vacanze, in linea di massima, dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, ad anni alterni. Il genitore che terrà con sé le bambine nel secondo periodo potrà tenerle comunque il 24 dicembre dalle ore 18.30 sino al riaccompagnamento la mattina del 25 dicembre.
9. le minori trascorreranno metà delle vacanze estive con ciascun genitore, di cui 15 giorni anche consecutivi. Entrambe le parti si impegnano a comunicare all'altro genitore entro e non oltre il 31 di maggio il proprio periodo di ferie e laddove i periodi di ferie dovessero coincidere, le figlie dovranno trascorrere il medesimo tempo con ciascun genitore;
10. le minori trascorreranno il giorno del proprio compleanno ad anni alterni con ciascun genitore;
11. le minori trascorreranno con ciascun genitore il rispettivo compleanno, così come la Festa della Mamma e del Papà;
12. le minori trascorreranno con ciascun genitore il giorno di Pasqua e Pasquetta, così come le restanti festività, ponti, ecc. in maniera alternata;
13. ciascun genitore manterrà le figlie quando le avrà presso di sé, con divisione al 50% delle spese straordinarie, come indicate nel Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino, che i coniugi dichiarano di aver visionato ed accettato;
14. stante le differenze retributive in essere tra i coniugi, il signor si impegna a Pt_1 corrispondere alla RA a titolo di mantenimento delle figlie minori, una somma CP_1 mensile di €. 800,00 da corrispondersi entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese e che sarà soggetta a rivalutazione Istat come previsto ex lege;
Pag. 2 15. i coniugi si concedono reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e del documento di identità valido per l'espatrio, per sé stessi e per le figlie minori”.
Per il PM
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49, 473-bis.51 c.p.c. la sig.ra e il sig. CP_1 Parte_1 premesso di avere contratto matrimonio civile il 22/07/2017 in Bellinzago Novarese (NO) e che dall'affectio coniugalis sono nate e (entrambe il 13/08/2017), hanno Per_1 Per_2 congiuntamente adito il Tribunale di Novara al fine di ottenere la dichiarazione di separazione personale, nonché la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni in epigrafe riportate.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza del giorno 11/12/2024, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi ed hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni;
il Giudice relatore ha dunque rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c.
Le parti hanno concordemente allegato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Ritiene dunque il Tribunale che l'accordo raggiunto dai coniugi, rispetto al quale il P.M. non ha sollevato rilievi, possa essere interamente recepito dalla presente decisione, non apparendo contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo rispondente agli interessi della prole.
Quanto alla domanda di divorzio, il Collegio osserva che, in conformità al disposto dell'art. 473-bis.49 c.p.c., essa sarà procedibile decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte da ultimo depositate, provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare;
con le medesime note scritte, le parti dovranno anche formulare le condizioni concordate con riferimento allo scioglimento del matrimonio e depositare la sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione della domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero, così provvede:
Pag. 3 1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata in NOVARA in [...] CP_1
23/02/1983 e , nato in [...] in data [...]; Parte_1
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole, condizioni riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
3. rinvia la regolamentazione delle spese di lite al momento della decisione sulla domanda di divorzio;
4. provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R.
n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 28/3/2025
Il Presidente dott. Andrea Ghinetti
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Veronica Zanin
Pag. 4