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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/11/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere rel.
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.133/2023 R.G. promosso
DA
( ), titolare della ditta Parte_1 C.F._1
Part individuale PANTOFOLA DISTRIBUZIONE DI ME MO
AGATINO, rappresentato e difeso dall'avv. Rita Mammino;
Appellante
CONTRO
( ), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 C.F._2
avvocati LO AR e ME AS;
Appellata
OGGETTO: appello- riconoscimento rapporto di lavoro subordinato e differenze retributive.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Catania in funzione di giudice del lavoro, depositato il
29.5.2021, esponendo di avere lavorato alle dipendenze di Controparte_1 [...]
titolare della ditta individuale “La Pantofola Distribuzione di Parte_1
1 SS MO AG”, presso il punto vendita sito all'interno del centro commerciale "I Ciclopi", con inquadramento al VI livello del CCNL Commercio svolgendo l'attività di commessa dall'1.2.2020 al 23.9.2020, allorché veniva licenziata tramite messaggio whatsApp, assumendo di essersi occupata interamente della gestione del punto vendita – avendo provveduto all'apertura e alla chiusura del negozio ed essendosi occupata della gestione della clientela e dell'approvvigionamento della merce necessaria - chiedeva di: accertare che le mansioni effettivamente svolte erano quelle di “ responsabile di punto vendita”, riconducibili al livello I del CCNL
Commercio Terziario;
accertare e dichiarare che, nonostante il contratto di lavoro a tempo parziale, aveva lavorato a tempo pieno per un totale di 42 ore settimanali, dalle
9,00 alle 15,00 oppure dalle 15,00 alle 21,00, tutti i giorni compresa la domenica;
accertare e dichiarare che non aveva goduto, durante il rapporto lavorativo, di ferie, di permessi e di riposi domenicali o infrasettimanali;
accertare e dichiarare il suo diritto a ricevere le correlate differenze retributive, nonché il diritto al risarcimento del danno per la minore somma percepita a titolo di cassa integrazione guadagni, pari ad €
1777,42; condannare la parte convenuta al pagamento della complessiva somma di €
23.052,05, o al pagamento della maggiore o minor somma ritenuta congrua, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali fino al soddisfo.
quale titolare della ditta La Pantofola Distribuzione di Parte_1
SS MO AG, si costituiva in giudizio resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto.
Il Tribunale adito, con sentenza non definitiva n. 2613/2022 del 5 luglio 2022, dichiarava che aveva lavorato alle dipendenze di Controparte_1 Parte_1
dall'1 febbraio 2020 al 23 settembre 2020, espletando mansioni di commessa
[...]
di cui al quarto livello del CCNL Commercio Confcommercio ed osservando un orario di lavoro dalle 9,00 alle 15,00 o dalle 15,00 alle 21,00, dal lunedì alla domenica;
che la stessa aveva diritto a percepire le differenze retributive, anche a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità, tra quanto effettivamente corrispostole nel suddetto periodo come da buste paga in atti e quanto alla stessa dovuto, in relazione all'accertato
2 superiore impegno orario settimanale di 42 ore e ad un inquadramento nel quarto livello retributivo del CCNL applicato;
che la lavoratrice aveva diritto a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti e il trattamento di fine rapporto;
che, infine, la ricorrente aveva diritto a percepire la differenza tra quanto corrispostole nel periodo di C.I.G. e quanto invece avrebbe avuto diritto a percepire tenuto conto di un rapporto di lavoro a tempo pieno e di un inquadramento nel quarto livello del CCNL applicato.
Il primo decidente preliminarmente rigettava la richiesta di sospensione del giudizio civile avanzata dal resistente per effetto della querela proposta nei confronti della ricorrente in relazione al reato di appropriazione indebita e della successiva richiesta di rinvio a giudizio formulata dal P.M., affermando che, nell'ambito dei rapporti tra il processo civile ed il processo penale, il giudice civile ha il potere di accertare autonomamente i fatti senza che alcun vincolo possa rinvenirsi nell'accertamento compiuto dal giudice penale, che nel caso di specie non ricorreva alcuna delle ipotesi di sospensione previste dall'art. 75 co.3 c.p.c., non essendosi il resistente ancora costituito parte civile nell'eventuale processo penale e non avendo, comunque, formulato in giudizio alcuna domanda contro la ricorrente, risarcitoria o restitutoria, avente origine dalla denunciata condotta di appropriazione indebita o ad essa connessa.
Nel merito, accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dall'1.2.2020 sulla scorta della documentazione versata in atti ed in assenza di contestazioni sul punto, in merito alla domanda volta all'accertamento del diritto al superiore inquadramento rivendicato riteneva infondata la prospettazione della ricorrente in ordine ai presupposti del I livello retributivo, essendosi la stessa limitata alla deduzione dello svolgimento di mansioni di
“responsabile punto vendita” e della riconducibilità di tali mansioni nel primo livello del CCNL citato senza specificarne gli elementi distintivi e, più in generale, senza allegare i criteri generali ed astratti posti dal contratto collettivo a distinzione dei livelli contrattuali, non avendo quindi assolto l'onere della prova sulla stessa gravante e non potendosi a tal fine reputare sufficiente la circostanza che nel punto vendita cui era
3 stata assegnata fosse l'unica unità lavorativa presente.
Accertava, tuttavia, sulla scorta della documentazione versata in atti (comunicazione obbligatoria e buste paga) la riconducibilità delle mansioni svolte dalla Pt_3
lavoratrice nell'ambito del IV livello, comprendente il profilo di “addetto alla vendita al pubblico, commesso/a”, ritenendo, pertanto, applicabili i relativi parametri retributivi.
Quanto alle domande economiche, disattesa la domanda volta al conseguimento dell'indennità di maneggio cassa, in assenza di specifica allegazione della piena e completa responsabilità della gestione della cassa con il connesso obbligo di accollo delle eventuali differenze – previsto dall'art. 32 CCNL applicato -, oltre che di prova sul punto, reputava fondata, invece, la pretesa concernente il riconoscimento di un impegno orario maggiore rispetto a quello contrattualmente pattuito, atteso che, stante l'ammissione del resistente circa lo svolgimento da parte della lavoratrice di un orario di lavoro dalle 9,00 alle 14,00 o dalle 15,00 alle 20,00, nonché alla luce delle acquisizioni testimoniali, poteva dirsi provato che la ricorrente espletava attività lavorativa per 42 ore settimanali, lavorando tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, svolgendo alternativamente il turno mattutino dalle ore 9,00 alle 15,00 o quello pomeridiano dalle 15,00 alle 21,00.
Rilevava in proposito che era rimasta incontestata la circostanza che la ricorrente avesse lavorato dal lunedì alla domenica, e che ciò aveva anche trovato conferma nelle dichiarazioni rese da entrambe le testimoni escusse nel giudizio di primo grado.
Riteneva inoltre che tale impegno lavorativo potesse dirsi dimostrato fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta in data 23.9.2020, a nulla rilevando il fatto che la comunicazione fosse stata trasmessa successivamente - in data Pt_3
21.12.2020 - , con conseguente riconoscimento del diritto della lavoratrice di ottenere fino alla data di effettiva cessazione del rapporto le differenze retributive connesse al maggiore impegno orario ed al diverso inquadramento contrattuale accertato. Riteneva sul punto credibili le testi escusse.
Riteneva altresì provata la domanda volta ad ottenere la corresponsione delle
4 indennità sostitutive delle ferie e dei permessi non goduti, a nulla rilevando quanto eccepito dal resistente in ordine ad una presunta rinuncia alle ferie da parte della lavoratrice al fine di ottenere pagamenti extra in contanti, trattandosi di diritto costituzionalmente tutelato ed irrinunciabile, anche se in vista del conseguimento di una maggiore retribuzione.
Reputava fondata la domanda concernente il trattamento di fine rapporto, parametrato ad un rapporto di lavoro a tempo pieno e al corretto inquadramento retributivo, avendo la ricorrente dato prova del titolo della propria pretesa (ossia della esistenza del rapporto di lavoro di natura subordinata a decorrere dall'1.2.2020), nonché tenuto conto dell'allegazione dell'inadempimento datoriale e della mancata prova da parte del datore di lavoro dell'esatto adempimento della propria obbligazione.
Riteneva, infine, fondata la pretesa risarcitoria volta ad ottenere il pagamento degli importi che sarebbero stati corrisposti in più nel periodo di sottoposizione alla C.I.G. in forza del corretto inquadramento contrattuale e del riconoscimento del maggiore impegno lavorativo, correlato ad un rapporto di lavoro a tempo pieno.
Veniva quindi disposta la rimessione della causa sul ruolo per la determinazione del quantum spettante alla CP_1
Avverso la sentenza non definitiva il resistente tempestivamente formulava - nelle note scritte depositate in data 12.9.2022 per l'udienza cartolare del 20.9.2022 - espressa riserva di appello.
All'esito della disposta C.T.U., il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza definitiva n.14/2023 del 10.1.2023, aderendo alle conclusioni del consulente contabile nominato, condannava a pagare in Parte_1
favore di la somma complessiva di € 17.391,72 – di cui € 13.605,90 Controparte_1
per differenze retributive anche a titolo di 13^ e 14^ mensilità, € 1074,36 per t.f.r., €
1078,95 per indennità sostitutiva delle ferie non godute, € 204,92 per indennità sostitutiva dei permessi non goduti ed € 1427,59 per differenza CIG - oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, nonché al pagamento delle spese di lite, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario, e le spese di
5 C.T.U., liquidate come da separato decreto.
Avverso le citate sentenze proponeva appello con ricorso Parte_1
depositato in data 28.2.2023.
Resisteva al gravame l'appellata.
La causa era posta in decisione all'udienza del 25 settembre 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui, in presunta violazione dell'art. 295 c.p.c., il giudice di prime cure ha rigettato la richiesta di sospensione del giudizio civile avanzata dallo stesso in data
17.12.2021 in relazione alla esistenza di procedimenti penali pendenti nei confronti dell'appellata e di altre dipendenti.
Rileva in proposito che il rinvio a giudizio è intervenuto nel corso del procedimento di primo grado e prima della pronuncia della sentenza non definitiva oggetto di gravame.
Osserva, pertanto, che la disposizione normativa di cui all'art. 75 c.p.c., richiamata dal primo decidente al fine di escludere la sospensione del giudizio, contemplava la diversa fattispecie della “azione proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale ai fini della legittima sospensione fino alla pronuncia della sentenza penale”, mentre nel presente giudizio ricorrerebbe una vicenda di pregiudizialità penale - essendo gli esiti dell'istruttoria espletata inficiati dalla rilevanza penale delle condotte attribuite alla ricorrente e ai testimoni - per cui il giudice avrebbe dovuto applicare l'art. 295 c.p.c. e sospendere il giudizio civile.
1.2. Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata assumendo l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il giudice, ritenendo di non potere riconoscere alla ricorrente il primo livello retributivo da questa richiesto, ha tuttavia concluso che, essendo la stessa assunta per
6 l'espletamento delle mansioni di commessa, da ricondursi al IV livello alla stregua del
CCNL applicato, debbano trovare applicazione i corrispondenti parametri retributivi.
Sul punto rileva l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dalle testi di parte ricorrente, e perché ritenute compiacenti, e per non avere le stesse dichiarato di avere visto personalmente la svolgere mansioni riconducibili al quarto livello, ossia CP_1
attività di vendita al pubblico con affidamento di responsabilità richiedenti competenze tecniche specifiche;
lamenta inoltre la mancata valutazione della documentazione versata in atti, dalla quale si evince che il rapporto di lavoro della era part- CP_1
time al 30%, risultando che la stessa lavorava per dodici ore settimanali.
1.3. Con il terzo ed il quarto motivo di gravame l'appellante lamenta l'errata valutazione delle prove testimoniali in merito all'accertamento dell'orario di lavoro
(punto 3) ed al mancato godimento di ferie, permessi e trattamento di fine rapporto
(punto 4).
Sostiene sul punto che il giudice, riconoscendo un orario di lavoro non conforme a quello stabilito contrattualmente, abbia fondato la propria decisione su testimonianze inattendibili, pur essendo a conoscenza di fatti gravissimi riguardanti l'esistenza di un accordo tra le dipendenti, che avrebbero adito le vie legali innanzi al giudice del lavoro per finalità ritorsive dopo essere state identificate dall'Autorità competente a seguito della querela proposta nei loro confronti dal datore di lavoro, garantendosi reciprocamente testimonianze compiacenti in danno del Pt_1
Ritiene che l'inattendibilità delle testi e sia Testimone_1 Testimone_2
confermata dal carattere indiretto delle rispettive testimonianze, non avendo queste precisato di avere visto personalmente lavorare la ricorrente in negozio negli orari accertati dal primo decidente. Afferma inoltre che le stesse hanno fornito dichiarazioni vaghe e scaturenti solo da supposizioni, in particolare quanto al mancato godimento delle ferie, dei permessi e del TFR.
Lamenta che il primo decidente abbia omesso la valutazione della documentazione versata in atti dal rilevando, in particolare che la busta paga del mese di Pt_1
febbraio 2020, prodotta in atti, indicava le ferie, i permessi, le festività e il TFR
7 maturato.
1.4. Con il quinto motivo di gravame l'appellante censura la decisione del primo giudice di procedere alla rimessione della causa sul ruolo disponendo C.T.U. contabile senza provvedere, anche ai sensi dell'art. 421 c.p.c., ad escutere i testi di parte resistente al fine di confrontarne le dichiarazioni con quelle rese dai testi citati dalla MO.
1.5. Con ultimo motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza definitiva n. 14/2023 nella parte si determina il quantum spettante alla MO sulla scorta di una C.T.U. contabile espletata sulla base di dati di calcolo errati, poiché riferiti all'inquadramento al quarto livello e non al sesto del CCNL applicato come da contratto, e ad un full time anziché ad un part time, con conseguente erroneità delle statuizioni in punto di spese di lite.
2. Il primo motivo di appello - con il quale l'appellante si duole della mancata sospensione del processo a norma dell'art. 295 c.p.c. in attesa dell'esito del procedimento penale avviato a seguito della querela proposta a carico della ricorrente e dei testimoni - è infondato.
Secondo l'art. 295 c.p.c. “il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa”.
Tale disposizione, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, deve essere interpretata nel senso che la sospensione necessaria del processo civile può essere disposta soltanto “se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile ed a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile”. Perché possa dirsi realizzata tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, secondo la Suprema Corte, “non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che
è oggetto dell'imputazione penale” (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. II, 30/6/2023,
n. 18553).
8 La Suprema Corte sul punto ha chiarito che “la sospensione del giudizio civile ex art. 295 c.p.c. è necessaria soltanto quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro G., sia imposta da una espressa disposizione di legge ovvero quando, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l'indispensabile antecedente logico - giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato”. In particolare si è affermato che “la sospensione necessaria del processo civile, ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att.
c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, e a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile”; conseguentemente, “perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che
l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell'imputazione penale (Cass. n. 15248 del
01/06/2021; Cass. sez. un. 13661 del 21/05/2019)” (così Cass. Sez. I 3/7/2023 n.
18725).
Ebbene, nel caso di specie non ricorrono tali necessarie condizioni. Correttamente il primo giudice ha ritenuto l'insussistenza dei presupposti per la sospensione del processo in attesa della definizione del procedimento penale per i fatti oggetto della querela riguardante una presunta appropriazione indebita, estranei, all'evidenza, alla fattispecie oggetto di causa, rilevando che il convenuto non ha proposto in questa sede domanda, risarcitoria o restitutoria, in relazione alla presunta condotta appropriativa.
3. E' altresì infondato il secondo motivo di gravame.
Secondo l'appellante, il primo giudice avrebbe errato nel riconoscere alla lavoratrice il quarto livello retributivo in luogo del sesto livello attribuitole all'atto dell'assunzione, poiché dalle dichiarazioni rese dai testi non emergerebbe lo svolgimento da parte della MO di mansioni di commessa con compiti di
9 responsabilità richiedenti competenze tecniche specifiche. Inoltre, le dichiarazioni dei testi sarebbero, a dire dell'appellante, inattendibili, non avendo gli stessi riferito di avere visto personalmente la predetta nell'atto di svolgere “mansioni riconducibili al quarto livello”, e, dunque, attività di vendita al pubblico.
Le censure proposte in merito al riconoscimento alla lavoratrice dello svolgimento di mansioni di quarto livello si rivelano non aderenti alla motivazione addotta dal giudice di prime cure, fondata non sulle testimonianze assunte in giudizio, quanto piuttosto sulla qualifica di “commessa” pure attribuita alla dalla stessa parte CP_1
datoriale nella comunicazione obbligatoria UN (all. 4 al ricorso di primo grado) e nelle buste paga (all. 3 al ricorso di primo grado).
Invero, come correttamente osservato dal Tribunale, le mansioni di commessa non sono riconducibili al livello VI del CCNL Commercio (all. 6 ricorso primo grado), pacificamente applicato al rapporto di lavoro intercorso tra le parti di causa, ma al IV livello, che fa espresso riferimento allo svolgimento di “compiti operativi, comprese le operazioni di vendita e ausiliarie alla vendita” e che tra i profili esemplificativi riporta quello di “addetto alla vendita al pubblico, commesso/a”.
Ne consegue che le censure proposte dall'appellante sul punto, fondate sulla presunta inattendibilità dei testimoni e sulla mancanza di prove dirette dello svolgimento di mansioni di commessa “cui sono affidate mansioni di responsabilità richiedenti competenze tecniche specifiche”, non si confrontano adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata ed offrono anche una interpretazione errata della declaratoria contrattuale di riferimento, nella quale il profilo del commesso/addetto alle vendite è ricondotto al IV livello senza ulteriori requisiti.
4. Sono del pari infondati il terzo ed il quarto motivo di gravame, con cui l'appellante lamenta una errata valutazione delle prove testimoniali in merito all'orario di lavoro, nonché al godimento di ferie e permessi e al t.f.r., e che si esaminano congiuntamente poiché connessi.
4.1. Con riferimento all'orario di lavoro, non vi è, in primo luogo, specifica censura della parte della sentenza in cui si afferma che il datore di lavoro, non contestando che
10 la abbia lavorato dal lunedì alla domenica, ha ammesso che la lavoratrice CP_1
osservava un orario di lavoro dalle 9,00 alle 14,00 o dalle 15,00 alle 20,00, per un totale di 35 ore settimanali – orario superiore a quanto risulta dalle buste paga, in cui è riportato un part-time al 30% - avendo lo stesso chiesto di provare (v. memoria di costituzione del giudizio di primo grado) se è “vero o no che la sig.ra ha CP_1
lavorato dal 01.02.2020 al 23.09.2020 svolgendo attività di commessa a tempo parziale dalle 9,00 alle ore 14,00 o dalle ore 15,00 alle 20.00”.
Va altresì evidenziato che la percentuale del part-time è riportata in tutte le buste paga versate in atti sin dal febbraio 2020, epoca di assunzione dell'odierna appellata
(v. all. 3 produzione di parte ricorrente in primo grado).
Quanto alla prova testimoniale assunta in giudizio, posta a fondamento del riconoscimento alla lavoratrice dello svolgimento di un orario di lavoro di 42 ore settimanali, il Tribunale – con valutazioni non specificamente censurate in sede di gravame - con riferimento alle testi e ha ritenuto che la sola Tes_1 Testimone_2
presentazione di querele nei loro confronti da parte del datore di lavoro non ne infici la credibilità; ha altresì affermato per la teste l'irrilevanza delle dichiarazioni Tes_2
rese nel giudizio promosso contro l'odierno appellante da coniuge Testimone_3
del circa un presunto accordo tra la stessa e la – che le avrebbe Pt_1 Tes_2
anche offerto una somma di denaro - per “farsi vicendevolmente da testimoni l'una a vantaggio dell'altra”, osservando che “la ricorrente ... non risulta avere testimoniato
a sua volta a favore della teste nel giudizio da quest'ultima intrapreso e non Tes_2
vi è ragione dunque di ritenere che la abbia, per tale ragione, inteso rendere Tes_2
una testimonianza compiacente nell'odierno giudizio, né è emerso che vi sia stato un accordo in tale senso tra la testimone e la ricorrente”; ed ancora che “il dato Tes_2
che la prima - sempre che tale condotta venga accertata in sede penale - abbia offerto, in vista della prova testimoniale da assumersi nel giudizio dalla stessa promosso, del denaro alla testimone per ottenere una testimonianza favorevole, Testimone_3
non consente di ritenere che lo stesso abbia fatto con la ”. Controparte_1 Tes_2
A fronte di tale precisa motivazione del primo giudice in ordine all'attendibilità delle
11 testi escusse in primo grado, non basta a farne ritenere l'inattendibilità che queste abbiano adito le vie legali solo dopo essere state identificate dalle pubbliche autorità per la querela proposta nei loro confronti.
In ordine alle singole testimonianze assunte in giudizio si osserva in primo luogo che la teste - che era già alle dipendenze del quando venne assunta la Tes_1 Pt_1
MO - ha dichiarato che con l'appellata si alternava nei turni di lavoro, dalle 9 alle
15 o dalle 15 alle 21, tutti i giorni della settimana compresa la domenica, presso il punto vendita ” del centro commerciale “I ciclopi”, e che con la ricorrente si Parte_4
vedevano al cambio turno;
ha quindi riferito fatti di cui ha conoscenza diretta per essersi alternata con la nei rispettivi, uguali, turni di lavoro e per averla visto CP_1
al cambio del turno. Non si coglie in ciò alcun elemento di inattendibilità o contraddizione, avendo la teste anche dichiarato: “So che la ricorrente era da sola durante il suo turno perché anche io lo ero e quando la vedevo al cambio turno non vi era nessuna altra commessa con lei”.
Inoltre, la teste , che ha lavorato alle dipendenze del come Testimone_2 Pt_1
addetto all'ufficio dell'ingrosso e del magazzino, ha riferito a sua volta fatti di cui aveva diretta conoscenza avendo dichiarato di essersi occupata della gestione dei turni delle commesse e dell'approvvigionamento del negozio (“se mancava la merce e dovevano rifornire il punto vendita le commesse chiamavano direttamente me perché io, tramite il magazziniere, mandassi loro la merce. Mi occupavo sempre io di comunicare alle commesse i prezzi che dovevano praticare sugli articoli”), ed avendo quindi confermato che il lavoro delle commesse si svolgeva su due turni, uno di mattina, l'altro di pomeriggio: “E' vero che la ricorrente lavorava su due turni, uno dalle 9 alle 15 e l'altro dalle 14 alle 21. Ne sono al corrente perché gestivo i turni delle ragazze e loro mi mandavamo settimanalmente il planning scritto dei loro turni di lavoro nel quale erano segnati i detti orari: 9/15 e 15/21. Preciso che per ogni punto vendita vi erano due ragazze che gestivano il negozio e di queste una era presente dalle
9 alle 15 e l'altra era presente dalle 15 alle 21. Ne sono al corrente altresì perché anche mia sorella lavorava alle dipendenze del presso il Persona_1 Pt_1
12 centro commerciale UC e mia sorella lavorava osservando tali turni. ADR: la ricorrente lavorava presso il centro commerciale I Ciclopi. Sul capitolo 2): l'altra dipendente che si alternava con la ricorrente presso il punto vendita de I Ciclopi era
”. Inoltre, sentita a prova contraria, la teste ha dichiarato: Persona_2
“Confermo il periodo di lavoro della ricorrente dall'1 febbraio 2020 al 23 settembre
2020 ma non è vero che l'orario di lavoro fosse 9/14 e 15/20 anche perché il centro commerciale chiude alle 21 e poi il centro commerciale fa orario continuato e di conseguenza anche il negozio rimane aperto”.
Non rileva, sotto il profilo della diretta conoscenza dei fatti, che la teste Tes_2
non svolgesse le mansioni di commessa;
la teste ha invero chiarito di essere a conoscenza degli orari di lavoro delle commesse poiché riceveva il planning settimanale del turni di lavoro delle commesse, oltre che per i contatti che aveva con le stesse per ragioni correlate alla gestione del punto vendita.
Le testimonianze rese in giudizio si reputano attendibili perché si riscontrano reciprocamente, oltre che per la piena coerenza dell'orario di lavoro delle commesse con gli orari di apertura del centro commerciale e con lo svolgimento dell'orario continuato;
circostanze queste che la parte datoriale neppure contesta, limitandosi ad affermare che “l'eventuale richiesta di ore lavorative aggiuntive veniva puntualmente retribuita dal datore di lavoro con un fuori busta”.
La conoscenza dei turni di lavoro da parte delle testi escusse nel giudizio di primo grado si giustifica anche per la circostanza, allegata dallo stesso appellante, che i turni venivano concordati in chat di gruppo.
Si è altresì accertato che il titolare non era presente nel Parte_1
punto vendita, circostanza pure non smentita dall'odierno appellante.
Le censure dell'appellante sul punto si limitano dunque ad una generica affermazione di inattendibilità delle testi in ragione delle querele datoriali circa fatti di presunta appropriazione indebita o di accordi tra le lavoratrici e la moglie del Pt_1
(coinvolta in un procedimento per separazione dal coniuge), non confrontandosi con le analitiche argomentazioni del primo giudice sulle prove testimoniali assunte anche in
13 ordine all'insussistenza di concreti elementi che depongano per una partecipazione della MO a tali vicende.
4.2. Del pari è priva di fondamento la censura della sentenza impugnata circa la prova del mancato godimento da parte dell'odierna appellata di ferie e permessi.
Le dichiarazioni rese dalle testi e appaiono, anche sotto tale Tes_1 Tes_2
profilo, frutto di una conoscenza diretta dei fatti riferiti.
In particolare, la teste in ordine al godimento di ferie e permessi da parte Tes_1
della MO ha dichiarato: “La ricorrente non ha goduto di alcun giorno di ferie. Il titolare ha dato le ferie nel 2020 solo a chi lavorava da più di un anno nel negozio mentre io e la ricorrente che vi lavoravamo da meno tempo, da pochi mesi, non abbiamo avuto riconosciute le ferie. Per potere riposare tre giorni io e la ricorrente,
d'accordo il titolare, abbiamo fatto i doppi turni per consentire l'una all'altra di non lavorare per tre giorni”. Ancora: “Quando abbiamo lavorato osservando turni doppi per recuperare tre giorni in cui riposare il resistente non ci ha corrisposto nulla di più rispetto alla retribuzione che normalmente ci veniva riconosciuta”.
La teste a sua volta in proposito ha dichiarato: “Che io sappia la ricorrente Tes_2
non ha mai goduto di un giorno di ferie;
per quanto io non lavorassi il sabato e la domenica le commesse spesso mi telefonavano per delle informazioni riguardo ai prezzi e non mi risulta che la ricorrente abbia goduto di ferie e se prendeva qualche giorno lo faceva secondo la modalità che ho sopra riferito. ... so che la ricorrente non ha goduto di ferie non solo tenuto conto di quanto sopra ho riferito, cioè del fatto che non si verificavano giornate in cui qualcuna delle commesse di ciascun punto vendita non mi chiedesse informazioni e chiarimenti, ma anche perché lo stesso Pt_1
spesso mi diceva che non poteva consentire alle ragazze né giorni liberi né ferie e, tra
l'altro, a volte anche scrivendolo nella chat di lavoro, perché economicamente non poteva”.
Alla luce delle testimonianze assunte in giudizio, frutto non di supposizioni ma della conoscenza diretta delle dinamiche aziendali nella gestione dei rapporti di lavoro e della organizzazione dei punti vendita, deve ritenersi provato anche il mancato
14 godimento da parte della lavoratrice delle ferie e dei permessi maturati nel corso del rapporto. Il riferimento della teste al rapporto di lavoro della sorella, anche Tes_2
lei commessa nell'impresa del nonché asseritamente “coinvolta nelle vicende Pt_1
di rilevanza penale in danno del resistente”, non induce ad una diversa valutazione delle dichiarazioni rese dalla stessa teste, che sulle circostanze in precedenza evidenziate riferisce fatti (relativi alle continue richieste di informazioni e chiarimenti delle commesse, nonché a quanto appreso dallo stesso in ordine al godimento Pt_1
di ferie e giorni liberi da parte delle “ragazze”) a sua diretta conoscenza, che offrono peraltro univoco riscontro alle dichiarazioni rese dalla teste . Tes_1
4.3. E' altresì infondata la censura dell'appellante in ordine all'affermazione del primo giudice circa la mancanza di prova del versamento del t.f.r..
Nel rispetto della regola generale posta dall'art. 2697 c.c. in merito al riparto degli oneri probatori, è onere del datore di lavoro che eccepisca l'avvenuto pagamento degli emolumenti al dipendente dare prova dei pagamenti effettuati.
Né costituisce prova dell'avvenuto pagamento la produzione delle sole busta paga.
E' espressione di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato il principio secondo il quale “le buste paga, ancorché sottoscritte dal lavoratore con la formula
"per ricevuta", costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna ma non anche dell'effettivo pagamento della somma ivi riportata, della cui dimostrazione è onerato il datore di lavoro, attesa l'assenza di una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto dalle stesse risultante e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore” (Cass. Sez. L ord. n. 20392 del 21/07/2025).
Per quanto concerne il riconoscimento, ritenuto erroneo dall'appellante, delle differenze retributive tra il sesto livello, attribuito alla lavoratrice, ed il quarto, riconosciutole per lo svolgimento delle mansioni di commessa, vale quanto già detto in precedenza in ordine alla prova del diverso inquadramento retributivo correttamente riconosciuto dal giudice di prime cure.
5. E', infine, infondato il motivo di appello relativo alla C.T.U. svolta nel giudizio di primo grado. Ciò vale per la censura di presunta illogicità della motivazione, con la
15 quale l'appellante si duole, oltre che della valutazione delle prove operata dal primo giudice – in ordine alla quale valgono le considerazioni esposte in precedenza – anche della mancata escussione dei testi indicati dalla parte resistente (“al fine di confrontare circostanze di fatto e di tempo richiamate dai soli testi citati da parte ricorrente”).
Sotto tale profilo la censura è generica, non contenendo alcuno specifico motivo di gravame in ordine alla dichiarazione di decadenza dalla prova con i testi indicati dalla parte resistente, pronunciata dal giudice di prime cure ai sensi dell'art. 104 disp. att.
c.p.c., o al mancato esercizio dei poteri officiosi di cui all'art. 421 c.p.c.
In merito va data continuità all'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale nelle controversie di lavoro la normativa processuale consente al giudice del lavoro il dispiego dei propri poteri officiosi, “potendo egli sanare eventuali carenze e potendo financo disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche al di fuori dai limiti del codice civile, ad eccezione del solo giuramento decisorio, sulla base dell'unico presupposto dell'esistenza di una c.d. pista probatoria dedotta dalle parti, prescindendo quindi da preclusioni e decadenze già verificatesi”
(Cass. Sez. L. 6/7/2023 n. 19208).
Nondimeno, la genericità della censura proposta sul punto dall'appellante in ordine alla sussistenza nel caso di specie dei presupposti dell'esercizio dei poteri officiosi del giudice induce a ritenere infondato il proposto motivo di gravame.
6. Deve infine considerarsi assorbita la valutazione dell'ultimo motivo di appello, relativo all'erroneità delle conclusioni rassegnate dal C.T.U., costituendo motivo di doglianza non già l'operato del consulente tecnico in sé, quanto piuttosto la valutazione delle prove da parte del primo giudice, l'inquadramento al IV livello riconosciuto con la sentenza non definitiva ed il riconoscimento alla lavoratrice di un orario di lavoro di
42 ore settimanali in luogo del part time previsto in contratto.
7.
Per questi motivi
, l'appello proposto da deve essere Parte_1
rigettato.
8. Ex art. 91 c.p.c., l'appellante va condannato al pagamento delle spese del grado, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. 13/8/2022 n. 147
16 ed in base al valore della causa, con distrazione in favore dei procuratori di parte appellata, avv.ti LO AR e ME AS, dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese processuali del grado, liquidate in € 3000,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori di parte appellata, avv.ti
LO AR e ME AS, dichiaratisi antistatari.
Dà atto della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 25 settembre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Dott.ssa Graziella Parisi
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