Articolo 4 della Legge 31 maggio 1977, n. 247
Articolo 3Articolo 5
Versione
4 giugno 1977
Art. 4.
Per tutti gli adempimenti connessi con i rimborsi previsti dagli articoli 42-bis e 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , come modificato dalla presente legge, viene istituita in Roma una seconda sezione di tesoreria provinciale dello Stato cosi' denominata: "Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma Tuscolano".
L'attivita' della predetta sezione, d'intesa tra l'Istituto incaricato del servizio di tesoreria provinciale ed il Ministero del tesoro, puo' essere estesa anche ad altre operazioni di tesoreria dello Stato.
La sottoscrizione dell'Istituto sui vaglia cambiari della Banca d'Italia, prevista al n. 5 dell'articolo 88 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 , puo' essere apposta in modo automatico.
Entrata in vigore il 4 giugno 1977
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