Sentenza 27 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 27/11/2023, n. 2744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2744 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/11/2023
N. 02744/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00669/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di AL (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 669 del 2022, proposto da
IL NO, AN NO, rappresentate e difese dall'avvocato Angela Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune Pellezzano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Celentano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento del 9 febbraio 2022, prot. n. 1926, recante diniego di accertamento di conformità urbanistico-edilizia, e dell’ordinanza di demolizione n. 1 del 17 luglio 2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune Pellezzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2023 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- col ricorso in epigrafe, NO IL (in appresso, M. G.) e NO AN (in appresso, M. A.) impugnavano, chiedendone l’annullamento, previa sospensione: -- il provvedimento del 9 febbraio 2022, prot. n. 1926, col quale il Responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva – Urbanistica del Comune di Pellezzano, previa comunicazione ex art. 10 bis della l. n. 241/1990 di cui alla nota del 27 gennaio 2022, prot. n. 1278, aveva rigettato l’istanza di accertamento di conformità urbanistico-edilizia prot. n. 13055 del 21 ottobre 2020; -- l’ordinanza di demolizione n. 1 del 17 luglio 2020 (prot. n. 8895), emessa dal il Responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva – Urbanistica del Comune di Pellezzano;
- le opere sine titulo contestate con l’ordinanza di demolizione n. 1 del 17 luglio 2020 e rimaste insanate in esito al diniego di accertamento di conformità prot. n. 1926 del 9 febbraio 2022 afferivano al compendio immobiliare rurale in proprietà di M. G. e in conduzione a M. A., ubicato in Pellezzano, località Capriglia, via Casa Forte, n. 41, e censito in catasto al foglio 1, particelle 15 e 16 (già riguardato dal permesso di costruire, PdC, in sanatoria n. 30 del 30 giugno 2006 e DIA di completamento n. 81 del 31 luglio 2006, prot. n. 10437), e consistevano, segnatamente, nell’ampliamento plano-volumetrico di una porcilaia nella misura, rispettivamente, di mq 140,43 e di mc 511,69 e nella realizzazione di una stalla per bovini, semiaperta, costituita da muretti in c.a., aventi altezza pari a m 1,00, e da sovrastante struttura, verticale ed orizzontale in ferro, coperta da telo in plastica, avente dimensioni pari a m 30,00, x m 10,00 ed altezza pari a m 4,50 ÷ 7,00, per una superficie ed una volumetria, rispettivamente, di mq 300,00 e mc 1.875,00;
- la determinazione declinatoria assunta dal Comune di Pellezzano era essenzialmente motivata in base al rilievo della rilevata insufficienza della documentazione a corredo dell’istanza del 21 ottobre 2020, prot. n. 13055;
- in dettaglio, a tenore del gravato provvedimento del 9 febbraio 2022, prot. n. 1926: «1) risulta ancora mancante, relativamente alla DIA 81/06, quanto richiesto ai punti 3 e 4 della nota del 23 luglio 2020, prot. n. 9183 ed, inoltre, occorrono precisazioni strutturali, da parte di tecnico a ciò abilitato, sul c.d. "muro a gravità", per quanto attiene le eventuali procedure col Genio Civile; lo stesso dicasi per la porcilaia di cui al PdC 30/06; 2) sempre per la DIA 81/06, non risulta pervenuta l'inerente agibilità; 3) la richiesta di PdC, esibita in prima istanza, non risulta compilata nel campo "e" dell'istanza, nonché nei campi da "1.14" a "26" della relazione tecnica asseverata; 4) manca l'autorizzazione della proprietaria; 5) manca dichiarazione della proprietaria, confermata dal tecnico, che i terreni non sono/sono stati oggetto di asservimento per precedenti interventi edilizi; 6) non risulta indicata la data dell'abuso; 7) la progettazione non rappresenta, come dovuto, il confronto "stato assentito" / "sanatoria"; 8) la planimetria generale risulta discordante tra quanto si legge graficamente e quanto quotato; 9) manca l'inserimento delle opere, sia nella mappa catastale, che nella mappa di PRG; 10) mancano le visure catastali aggiornate; 11) i grafici non sono quotati e non riportano l’indicazione delle destinazioni d'uso; 12) mancano le "piante" delle coperture; 13) mancano le sezioni longitudinali e trasversali; 14) non risultano dettagliate le modalità di smaltimento dei reflui organici e non, derivanti dall'attività in questione; 15) il progetto si basa su presupposti informali e privi del supporto dei computi grafico-analitici (superficie del lotto mq 4.496 + 7.600 asservibili); 16) la stalla, poiché costituita da muri e rilevanti strutture, portanti, in ferro, sia verticali, che di copertura, non può essere ascritta come opera precaria, né come tettoia, né come serra, né tantomeno come opera temporanea e, pertanto, costituisce volume urbanistico, che nel progetto non risulta verificato; 17) sempre per la stalla, manca l'autorizzazione sismica; 18) la documentazione fotografica, priva della planimetria con indicazione dei punti di mira, non evidenzia tutte le opere oggetto della sanatoria ed, inoltre, non evidenzia l'avvenuta demolizione di talune opere (foto a confronto, pre- e post-demolizione)»;
- nell’avversare siffatta determinazione, le ricorrenti lamentavano, in estrema sintesi, che il Comune di Pellezzano: a) in difetto di istruttoria e di motivazione, nonché arbitrariamente, avrebbe denegato la richiesta sanatoria, arrestando ogni valutazione al rilevato deficit documentale, senza entrare nel merito della conformità urbanistico-edilizia o meno degli abusi sottoposti al suo esame, senza tener conto che la proponente M. G. aveva rappresentato, con note del 7 febbraio 2022, prot. n. 1801, e dell’8 febbraio 2022, prot. n. 1839 e n. 1840, a firma del proprio tecnico incaricato, di voler demolire la stalla e le relative pertinenze, oltre – come ex ante dichiarato nell’istanza del 21 ottobre 2020, prot. n. 13055 – alle già rimosse tettoie metalliche (pure contestate con l’ordinanza di demolizione n. 1 del 17 luglio 2020) e senza concedere la proroga dei termini di riscontro, richiesta con la citata nota via p.e.c. del 7 febbraio 2022 e giustificata con la divisata rimodulazione del contenuto dell’originario progetto di sanatoria; b) tanto, per di più, omettendo di svolgere accertamenti che avrebbero potuto direttamente compiersi ex officio (segnatamente, in merito all’insussistenza di asservimenti, alla data di esecuzione delle opere contestate) e di considerare che la rappresentata rimodulazione del contenuto dell’originario progetto di sanatoria avrebbe imposto la rielaborazione della documentazione a relativo corredo, facendo ancora riferimento alla stalla, ormai espunta dal progetto anzidetto, nonché richiedendo precisazioni in ordine a titoli edilizi (PdC, in sanatoria n. 30 del 30 giugno 2006 e DIA di completamento n. 81 del 31 luglio 2006, prot. n. 10437) ormai consolidatisi e integrazioni in ordine a profili sismici esulanti dal perimetro delle proprie competenze; c) e tanto, inoltre, in assenza della propedeutica proposta a cura del Responsabile del procedimento; d) sempre in difetto di istruttoria e di motivazione, avrebbe, poi, emesso l’ordinanza di demolizione n. 1 del 17 luglio 2020 senza adeguatamente qualificare gli abusi contestati (avuto riguardo alla natura del titolo edilizio mancante), anche ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti applicativi della sanzione pecuniaria a fronte di difformità parziali rispetto all’edificazione legittimata o, comunque, di interventi minori (consistenti nella realizzazione di manufatti meramente pertinenziali), assoggettati al regime abilitativo della SCIA; e) in violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990, avrebbe pretermesso la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio edilizio;
- costituitosi l’intimato Comune di Pellezzano, eccepiva l’infondatezza del gravame esperito ex adverso;
- all’udienza pubblica del 18 ottobre 2023, la causa era trattenuta in decisione;
Considerato che:
- con note del 7 febbraio 2022, prot. n. 1801, e dell’8 febbraio 2022, prot. n. 1839 e n. 1840, l’interessata ha rappresentato, per il tramite del tecnico dalla stessa incaricato, di voler demolire la stalla e le relative pertinenze, ex ante sottoposte ad accertamento di conformità ex art. 26 del d.p.r. n. 380/2001, oltre alle già rimosse tettoie metalliche (contestate, unitamente ai predetti manufatti abusivi, con l’ordinanza di demolizione n. 1 del 17 luglio 2020) e di voler, quindi, circoscrivere il contenuto dell’originaria istanza del 21 ottobre 2020, prot. n. 13055, al solo ampliamento della porcilaia;
- alla luce della divisata rimodulazione del rassegnato progetto in sanatoria, nonché ai fini del reperimento di tutta la documentazione necessaria, ha, quindi, richiesto al Comune di Pellezzano di prorogare il termine di 10 giorni ex art.10 bis della l. n. 241/1990 per l’adempimento delle integrazioni prescritte con la nota del 27 gennaio 2022, prot. n. 1278;
- a fronte di tale argomentata richiesta, incentrata anche sulla plausibile esigenza di aggiornare il progetto in sanatoria in vista della parziale ottemperanza all’ingiunzione di demolizione n. 1 del 17 luglio 2020, l’amministrazione resistente ha ingiustificatamente pronunciato il gravato diniego di accertamento di conformità urbanistico-edilizia, trincerandosi dietro l’apodittica affermazione di non essere “titolata a concedere deroghe a quanto stabilito dall’art. 10 bis della l. n. 241/1990” (sul punto, cfr. TAR Campania, Napoli, sez. II, n. 929/2017) e dietro il rilievo di mancata esibizione di documenti anche non strettamente necessari all’esitazione dell’istanza del 21 ottobre 2020, prot. n. 13055 (quali, segnatamente, quelli relativi al PdC in sanatoria n. 30 del 30 giugno 2006 ed alla DIA di completamento n. 81 del 31 luglio 2006, prot. n. 10437, ormai consolidatisi nei relativi effetti e già nella disponibilità dell’ente locale, ovvero l’autorizzazione sismica della stalla, dichiaratamente destinata alla rimozione);
- al riguardo, occorre rimarcare che, sebbene non sussista un "diritto" ad ottenere un termine più ampio rispetto a quello prescritto dall'art. 10 bis della l. n. 241/1990 per la presentazione di osservazioni (il quale, per ius receptum, non riveste natura perentoria: cfr., ex multis, TAR Campania, Napoli, sez. IV, n. 5013/2009; TAR Sardegna, Cagliari, sez. II, n, 248/2012; TAR Toscana, Firenze, sez. III, n. 1201/2014; TAR Lazio, Roma, sez. III, n. 5568/2015; TAR Veneto, Venezia, sez. II, n. 377/2018), tuttavia, la congruità del termine concesso deve essere valutata in rapporto alla necessità di rendere concreto ed effettivo il diritto di partecipazione al procedimento (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 5650/2020);
- ed invero le norme sulla partecipazione vanno interpretate «non in senso formalistico, ma avendo riguardo all'effettivo e oggettivo pregiudizio che la sua inosservanza abbia causato alle ragioni del soggetto privato nello specifico rapporto con la pubblica amministrazione» (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, n. 256/2019);
- ciò posto, la linea di azione seguita dal Comune di Pellezzano, improntata a criteri di eccessiva e irragionevole rigidità, ha finito per collidere col principio basico di leale collaborazione tra pubblica amministrazione e privato, nella misura in cui ha abdicato al proprio doveroso soccorso istruttorio, senza aver dato tempo e modo al soggetto proponente di rielaborare la propria istanza di sanatoria, e, quindi, di integrare la documentazione a relativo corredo, in coerenza col dichiarato (e meritevole) proponimento di conformarsi parzialmente all’ordine demolitorio impartitogli, mediante rimozione di una porzione di abusi contestatigli;
Ritenuto, in conclusione, che:
- stante la ravvisata fondatezza del profilo di censura dianzi scrutinato, ed assorbiti quelli ulteriori, la proposta domanda di annullamento del provvedimento del 9 febbraio 2022, prot. n. 1926, va accolta;
- dalla caducazione del diniego di accertamento di sanatoria discende la sopravvenuta carenza di interesse ad avversare l’ordinanza di demolizione n. 1 del 17 luglio 2020;
- al riguardo, giova rammentare che, alla luce della giurisprudenza della Sezione (cfr. sent. n. 779/2020, n. 1221/2020 e n. 1509/2020), la reviviscenza dell’istanza di conformità urbanistico-edilizia prot. n. 13055 del 21 ottobre 2020 fa venir meno, allo stato, l’interesse a impugnare l’ingiunzione di ripristino delle opere non restituite allo status quo ante e sottoposte a regolarizzazione: ciò, in quanto, per effetto di essa, l’amministrazione comunale sarà chiamata ad emanare un nuovo atto in merito alla sanabilità o meno degli interventi in contestazione e, solo nel caso in cui questo sia negativo, la misura qui avversata riprenderà efficacia, con conseguente onere per l’interessato di gravare il diniego di legittimazione postuma unitamente al provvedimento repressivo-ripristinatorio, mentre, viceversa, il perfezionamento della sanatoria renderà legittima l’edificazione sine titulo e non più applicabile la sanzione ab origine irrogata;
- quanto alle spese di lite, la natura formale della decisione ne giustifica l’integrale compensazione tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di AL (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, in parte lo accoglie, per l’effetto annullando il provvedimento del 9 febbraio 2022, prot. n. 1926, e in parte lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AL nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore
Laura Zoppo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Olindo Di Popolo | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO