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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/06/2025, n. 8191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8191 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 23685/2019
BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIII Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Ornella Baiocco, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 23685 per gli affari contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA Parte 1 c.f. C.F. 1 Parte 2 영 영 C.F. 2 ) e Parte 3 (c.f. C.F. 3 ) in qualità di esercenti la patria potestà sulla (c.f.
figlia Persona 1 (c.f. C.F. 4 ) prossima
Persona 2 elettivamente domiciliata incongiunta della de cuius
Roma, via Carducci n. 64, presso lo studio dell'avv. Marta Finocchi (c.f.
1) giusta procura posta in calce all'atto introduttivo C.F. 5
del presente giudizio attori - E Controparte 1 (p.i. P.IVA 1 ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore dott. elettivamente domiciliato in Roma, Via Gaspare Gozzi n.Controparte_2
161, presso lo studio dell'avv. Paolo Maldari (c.f. C.F. 6 ) che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuta -
Avente ad oggetto: risarcimento del danno da responsabilità medica.
Conclusioni per parte attrice:
"Nel merito in via principale: accertata e dichiarata la responsabilità di
Controparte 1 per il decesso di Persona 2 condannarsi per l'effetto la convenuta al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, iure proprio et iure hereditatis, subiti dagli attori così come indicati in narrativa ed ammontanti nella somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e ad interessi legali e compensativi sulla somma rivalutata dal giorno del dovuto al saldo.
Nel merito in via subordinata: accertata e dichiarata la responsabilità di per la Controparte_1
perdita di chances di sopravvivenza di Persona_2 a seguito dei fatti per cui è denunzia, condannarsi per l'effetto la convenuta al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, iure proprio et iure hereditatis, subiti dagli attori così come indicati in narrativa ed ammontanti nella somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e ad interessi legali e compensativi sulla somma rivalutata dal giorno del dovuto al saldo. In ogni caso: con vittoria di spese, onorari ed anticipazioni della presente procedura, oltre spese di
CTU e CTP, anche con rimborso di spese di CTU e CTP del procedimento
R.G. 86950/16”.
Conclusioni per Controparte_3
[...]
"Voglia l'II.mo Giudice adito, ogni contraria eccezione disattesa e respinta per tutti i motivi esposti nel presente atto nel merito e in via principale rigettare tutte le domande proposte dagli odierni attori poiché, per i motivi di cui in premessa, illegittime, inammissibili, improponibili e destituite di ogni fondamento in fatto e diritto anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 2236 c.c. e comunque generiche e non provate.
Con vittoria di spese competenze ed onorari oltre spese generali ed accessori come per legge del presente giudizio e del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. RG 86950/2016”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Parte 1 ( marito Con atto di citazione, notificato in data 9.4.2019,
( figlio della de cuius) in proprio ed unitamente dea de cuius), Parte 2
'in qualità di esercente la patria potestà sullaa Parte 3
figlia Persona 1 ( nipote della de cuius), convenivano in giudizio, in proprio e quali eredi della de cuius Persona 2 1' [...]
al fine di ottenere la Controparte_4
condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, iure proprio e iure hereditatis, subiti a causa del decesso della loro congiunta Per 2
[...] avvenuto, in data 12.01.2014, presso il reparto di Terapia Intensiva dell' di Roma, ove era ricoverata in seguitoControparte 5 all'intervento di chirurgia toracica eseguito in data 18.11.2013.
Più specificatamente, gli attori esponevano quanto segue: che, in data
18.11.2013, a causa di un adenoideo cistico occludente l'origine del bronco principale sinistro, con interessamento della carena e delle strutture ilari prossimali e determinante atelattasia completa del polmone sinistro, […] Per 2 si era sottoposta, presso i locali dell' Controparte_5 di
Roma, all'intervento chirurgico di pneumonectomia sinistra con resezione carenale e anastomosi tracheo bronchiale (CA adenoideo cistico); che, il consenso informato sottoscritto dalla paziente non conteneva alcuna indicazione circa i rischi a carico dell'esofago connessi al suddetto intervento;
che, in seguito all'atto chirurgico, la paziente era stata ricoverata, dal 18.11.2013 al 19.11.2013, presso la TIPO di Cardiochirurgia per poi essere trasferita, prima, nel reparto di Chirurgia Toracica fino al 27.11.2013,
e, poi, nel reparto di Terapia Intensiva sino alla data del decesso avvenuto il
12.01.2014; che, in occasione dell'intervento in parola si era verificata una complicanza consistente nella perforazione dell'esofago; che, la citata complicanza era stata rilevata con ritardo dai sanitari dell'ospedale nonostante la paziente avesse presentato, sin dai primi giorni successivi all'intervento, fibrillazione atriale, iposaturazione con necessità di supporto di 02, contrazione della diuresi, aumento dei leucociti, aumento del versamento intrapleurico e comparsa di enfisema sottocutaneo;
che, il ritardo nella diagnosi e, quindi, il trattamento non tempestivo della complicanza, avevano cagionato uno stato di sepsi severa che aveva condotto alla morte della paziente in data 12.01.14; che, in ragione della vicenda sanitaria descritta, gli odierni attori si erano rivolti, con ricorso ex art. 696-bis, al Tribunale di Roma, al fine di far accertare e dichiarare la responsabilità dell' Controparte_6 e del prof. CP_7
[...] nella causazione dell'evento morte della congiunta. Per 2
[...] che, iscritta la causa al ruolo n. 86950/16, il Tribunale adito aveva Persona 3 , il quale, avvalendosi dell'operanominato il CTU, dott. dell'ausiliario dott. Persona_4 tramite apposita relazione peritale, aveva accertato l'assenza della responsabilità dei convenuti;
indi, gli odierni attori presentavano un secondo ricorso ex art. 696 bis con cui lamentavano la nullità dell'elaborato peritale depositato in seno al procedimento di TP
n. 86950/16 e chiedevano la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio già esperita nel precedente giudizio;
iscritta la causa al ruolo n. 735/19, il
Tribunale di Roma dichiarava l'inammissibilità del ricorso per avere le parti riproposto la medesima questio facti con compensazione delle spese del procedimento;
che pertanto gli odierni attori avevano instaurato nel 2019 la presente causa di merito, per ottenere, previa rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, la condanna dell' di Roma al Controparte_5
risarcimento dei danni, patrimoniali e non, iure proprio e iure hereditatis, da essi subiti in conseguenza del decesso della loro congiunta Per 2
[…]
Con comparsa di costituzione e risposta dell'11.08.2019 si costituiva in giudizio l' Controparte_4 la quale eccepiva la correttezza dell'operato dei sanitari, nonché la mancanza del Per 2 innesso eziologico tra la condotta censurata e il decesso della particolare rilevando che, alla luce della neoplasia polmonare e del carcinoma adenoideo cistico di cui la paziente era affetta, l'intervento chirurgico per cui è causa, era caratterizzato da un elevato rischio di mortalità, oltre che di complicanze rare e di difficile diagnosi come quella verificatasi nel caso concreto (fistola esofago-pleurica). Eccepiva, inoltre,
l'infondatezza della doglianza sollevata dagli attori circa la carenza del modulo di consenso informato sottoscritto dalla paziente relativamente alle complicanze più rare ed eccezionali come quella della fistola esofago- pleurica, nonché della pretesa risarcitoria da essi avanzata in quanto indeterminata e generica.
Il Giudice Verusio con ordinanza del 25.2.2020 rigettava ogni istanza istruttoria, compresa l'istanza di rinnovazione della CTU e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al 24.3.2022. La causa veniva assegnata al giudie Per_5 che rinviava la causa sino al 21.11.2022.
La causa veniva assegnata a questo Giudice in data 20.07.2022.
In data 3.12.24, questo Giudice formulava proposta conciliativa alla quale gli attori non aderivano specificandone i motivi, sicché il Giudice, in data
20.02.25, tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda risarcitoria proposta dagli attori risulta infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di seguito precisate.
Nel presente giudizio, Parte 1 Parte 2 e Parte 3
[...] , questi ultimi anche in qualità di genitori esercenti la patria chiedevano l'accertamento dellapotestà sulla figlia Persona 1 responsabilità esclusiva dell'azienda Controparte_1
nella produzione dell'evento dannoso di cui in premessa e, per l'effetto, la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti in proprio e nella qualità di eredi della de cuius Persona 2
Orbene, occorre innanzitutto premettere che, trattandosi di fatto risalente al
2013, rispetto al quale era in vigore la Legge n. 189 del 2012, si applica il regime della responsabilità contrattuale, con tutte le conseguenze relative all'onere probatorio incombente sulle parti. Invero, versandosi nell'ambito di una responsabilità da inadempimento della prestazione sanitaria da c.d. contatto sociale, colui che agisce può limitarsi ad allegare e dimostrare il rapporto con la struttura ospedaliera (il contratto di spedalità), il danno subito e il nesso di causalità tra quest'ultimo e la condotta dei sanitari,
mentre grava sulla struttura l'onere di provare di avere correttamente adempiuto la prestazione ovvero che l'inadempimento è dipeso da causa a essa non imputabile. Pertanto, si applicano le regole ordinarie sull'inadempimento fissate dall'art. 1218 c.c., con la conseguenza che la responsabilità della struttura sanitaria rinviene la propria fonte nell'inadempimento delle obbligazioni sulla stessa gravanti, nonché, per quanto concerne le obbligazioni che essa svolge per il tramite dei medici propri ausiliari, nell'inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto (cfr. Cass. n. 27285/2013; Casse n. 18610/2015).
Premessi i principi sulla disciplina ratione temporis applicabile e sull'onere probatorio, quanto al merito della questione prospettata dagli attori occorre evidenziare che, dall'esame degli atti, la vicenda sanitaria può essere sintetizzata nei seguenti termini rilevanti ai fini della decisione.
In particolare, risulta che: in data 15.11.2013, Persona 2 è stata ricoverata presso l'Azienda ospedaliero CP 4 CP 1 nel reparto di chirurgia toracica, con diagnosi di neoplasia polmonare bronco principale maligna con adenoideo cistico occludente l'origine del bronco principale per essere sottoposta a un intervento di pneumonectomia sinistra con resezione - ricostruzione della carena tracheale, eseguito in data
18.11.2013; in data 27.11.2013, la stessa è stata trasferita presso il reparto di terapia intensiva con insufficienza respiratoria e mediastinite settica da probabile fistola tracheo-esofagea; in data 12.01.2014 è stato dichiarato il decesso con indicazione nella cartella clinica della diagnosi principale
"neoplasia polmonare bronco principale maligna” e della diagnosi secondaria e delle complicanze, quali "perforazione esofago", "mediastinite acuta", "insufficienza respiratoria acuta" e "shock settico".
Indicata la cronologia degli eventi, occorre esaminare nel merito la domanda degli attori, in particolare, soffermandosi sulla consulenza medico legale espletata nel pregresso giudizio di TP (iscritto al n. R.G. 86950/16) dal Persona 3 e dal suo ausiliario dott. Persona 4 dott.
acquisita.
Gli attori hanno dedotto la nullità dell'esito peritale di cui sopra evidenziando problematiche connesse all'introduzione della legge n. 24 del
2017, in particolare, in ordine alla portata applicativa dell'art. 15 della legge citata che prevede l'obbligo in capo al Giudice di nominare un collegio formato da un medico legale e da uno specialista della materia, i quali devono prestare rituale giuramento. Invero, parte attrice lamentava che nel procedimento per TP, di cui al n.r.g. 86950/16, il CTU nominato dal
Giudice, dott. delegava, senza l'autorizzazione del Persona_3 و
Giudice, la conduzione delle operazioni peritali al suo ausiliario dott.
e, in ragione di tanto, chiedevano la rinnovazione dellaPersona 4
CTU medico legale.
Sul punto si rileva che la riproposizione dell'accertamento tecnico preventivo può ritenersi ammissibile soltanto nel caso in cui si verifichino mutamenti delle circostanze e/o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto, situazione quest'ultima che non si è verificata nel caso di specie nel quale si vorrebbe demandare al nuovo CTU l'accertamento della medesima questione già oggetto del ricorso suindicato e della valutazione già compiuta dal precedente consulente d'ufficio. Inoltre, giova evidenziare che, dal contenuto dell'incarico depositato in atti, si evince che il Giudice (dott.ssa aPer 6 aveva espressamente autorizzato il CTU, dott. Per_3 '
nominare un ausiliario per l'esigenza di avvalersi di competenze specialistiche non rientranti nella sua sfera di competenze e per la cui collaborazione non era necessario il giuramento, in quanto le conclusioni dell'esperto sarebbero state poi vagliate dal CTU nominato dott. Per 3 Pertanto, la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio già esperita in sede di TP va dichiarata inammissibile.
Tanto chiarito in ordine alla validità della CTU svolta nel pregresso giudizio di TP, preme ora analizzare il contenuto dell'elaborato peritale da cui emerge la gravissima situazione in cui versava la de cuius Persona 2
al momento dell'intervento chirurgico di pneumonectomia sinistra con resezione ricostruzione della carena tracheale. Invero, la paziente, già da prima dell'intervento, era affetta da una neoplasia polmonare allo stadio T4, di dimensione e gravità tali da non consentirle di sottoporsi a terapia chemioterapica, e, infatti, come precisato dal CTU, dato lo stato avanzato della patologia, la de cuius non aveva aspettative di vita statisticamente apprezzabili.
Orbene, il CTU - dopo un'accurata disamina della documentazione medica allegata in atti e della procedura chirurgica seguita per la patologia di cui sopra aveva sottolineato la natura “eccezionale” dell'intervento in parola mettendone in luce gli aspetti legati alla difficoltà tecnica e alla rarità di esecuzione. In particolare, il CTU aveva chiarito che, in Italia, “i centri idonei ad eseguire quel tipo di intervento, unica opzione terapeutica per la fattispecie patologica, sono davvero molto pochi e si sostanziano nella conoscenza tecnica, esperienza e capacità che vanno riconosciuti a 2 o forse
3 Chirurghi toracici potenzialmente disponibili, per capacità e casistica, ad eseguire tale intervento" e che, nel caso che ci occupa, "dall'esame puntuale di tutti gli atti medici documentali, si può notare che, aldilà di una prima impressione, non ci sono grossolani errori nella gestione post - operatoria anche se in generale c'è una Scarsa precisione e completezza nella compilazione del diario clinico in alcune giornate di degenza". Più precisamente, in ordine alla condotta medica censurata dagli attori, consistente nella tardiva diagnosi della complicanza manifestatasi in seguito all'intervento chirurgico, il CTU concludeva nel senso che il ritardo non ha condotto all'evento morte per varie ragioni, tra cui: “è considerazione palese che avere scoperto l'origine dell'urgenza il 26 pomeriggio anziché il 27 mattina alle ore 12:15 nulla avrebbe cambiato nel decorso clinico;
i cultori della materia conoscono la gravità e l'indomabilità di una infezione mediastinica, già dal suo insorgere, in particolare in una condizione nella quale i tessuti sono stati a lungo soggetti al catabolismo di masse neoplastiche maligne"; "è logico e condiviso sospettare in primis una fistola tracheo bronchiale a carico di una anastomosi di grande difficoltà tecnica che, pur nella sua rarità (oggi si attesta in un range fra il 2 e 3% delle migliori casistiche) è comunque meno infrequente di una fistola esofago -pleurica, ovvero a partenza da organo, l'esofago appunto, la cui parete non è stata minimamente interessata da chirurgia diretta (sezione completa, resezioni parziali, biopsie, ecc). Evenienza questa così rara da non essere giustamente considerata se non dopo avere escluso le altre, che se pur rare (come la fistola tracheo bronchiale) e come il protocollo diagnostico -deontologico impone, nel rispetto della invasività progressiva delle indagini strumentali. E ciò risulta ancora più credibile se la consapevolezza del chirurgo, la revisione mentale della procedura non richiamava minimamente all'attenzione dell'operatore un possibile danno ad un organo che, quasi certamente non ha neanche toccato. Motivo e prova di ciò è l'autorizzazione ad assumere alimenti semiliquidi già dal 1° giorno post-operatorio, come si suole fare con la pneumonectomia semplice;
la fibrillazione atriale insorta nel post operatorio non può essere assolutamente riconducibile ad una malpractice medica, né tantomeno essere indicata come sintomo precoce di complicanza post operatoria, bensì come risultante da molteplici concause (vedasi l 'anamnesi della paziente e la tecnica chirurgica utilizzata, in particolare la legatura intrapericardica delle vene polmonari).
Inoltre, non possono che condividersi le conclusioni cui è pervenuto il consulente dott. Per 4 il quale ha affermato che l'iter post operatorio
è stato condotto in maniera attenta e puntuale e con livello di impegno incrementale;
la diagnosi della particolare causa di empiema ed ascessualizzazione del cavo pleurico, per quanto rarissima e quasi non ipotizzabile, ha consumato un pool di ore che non potevano essere minori, proprio per via della sua complessità di diagnosi e per la necessaria, protocollare, stratificazione degli accertamenti, non per non curanza da parte dei sanitari che, dopo avere raggiunto l'infausta diagnosi, hanno messo in essere tutti gli accorgimenti necessari alla corretta terapia della terribile complicanza, coinvolgendo a tutto spessore ed a ritmo incessante specialisti e mezzi. Peraltro, il CTU ha affermato che, se la fistola esofagea fosse stata diagnosticata e trattata prima del 26.11.2013, il decorso clinico della Per_2 non sarebbe stato diverso, in considerazione della letteratura scientifica di merito che pone differenze di outcome legate al timing operatorio laddove non siano presenti altre condizioni morbose, riducendone la significatività statistica laddove, invece, malattie neoplastiche maligne possano aver alterato le condizioni tissutali riducendo le possibilità di recupero a fronte di tutti gli strumenti terapeutici attuabili e attuati. Alla luce di quanto sopra esposto non è possibile individuare, nella condotta tenuta dai sanitari dell'azienda ospedaliero universitaria CP 1 elementi di imperizia, imprudenza o negligenza.
Passando ora alla lamentata carenza del contenuto del consenso informato sottoscritto dalla Per 2 gli attori hanno chiesto a questo Giudice di accertare e dichiarare il danno da lesione all'autodeterminazione. Sul punto questo Giudice condivide quanto affermato nell'elaborato peritale dal CTU, per il quale "nella cartella clinica è presente modello di consenso informato particolareggiato nella descrizione delle possibili complicanze. Nel modello non è descritta la fistola esofago -pleurica, complicanza assai rara e non menzionata nei modelli di consenso informato proposto dalla IC (Società
Italiana di Chirurgia) ma sono descritte le condizioni che si realizzarono successivamente (empiema, mediastinite e sepsi). Il modello presenta la firma della Sig.ra Per 2
Parimenti, non è condivisibile la tesi prospettata dal CTP di parte attrice secondo cui la lesione dell'esofago richiedeva, per la gravità della complicanza, una "specifica annotazione" nel modulo di consenso informato;
in merito a ciò, giova evidenziare che come correttamente
-
rilevato dal CTU - non c'era ragione di segnalare una rarissima e potenziale SEDE DI ORIGINE di complicanza (EMPIEMA) che in ogni
ERA GIA' AMPIAMENTE CITATA NEL RICCHISSIMO E
TERRIBILE ELENCO DI COMPLICANZE POSSIBILI ( ampiamente citata proprio perché molto più frequentemente a partenza da sedi diverse dell'esofago ). Teorica sede di origine (esofago) dunque, di una complicanza comunque annoverata, anche ripetutamente (vedasi consenso) che, ANCHE FOSSE STATA CITATA, Per 7 avrebbe cambiato nella decisione che la paziente ha ribadito apponendo ben tre volte la propria firma.
In definitiva, restano decisive e non adeguatamente confutate le valutazioni del CTU, che conducono inevitabilmente a ritenere che il decesso della [...] Per_2 non sia casualmente riconducibile, secondo il principio del "più probabile che non", alle azioni e/o omissioni colpose dell' [...] sia nell'esecuzione dell'intervento Controparte_1
,
chirurgico del 18.11.2013, sia nella diagnosi e nel trattamento della complicanza manifestatasi in occasione dello stesso.
Pertanto, in ragione della mancanza dei presupposti legittimanti il risarcimento, alcuna liquidazione del danno è dovuta.
Ad abundantiam, si ribadisce il diniego di revoca dell'ordinanza del
24.2.2020 e dell'istanza di rimessione della causa sul ruolo, non solo alla luce di quanto testè motivato, ma anche perché già ampiamente assorbito da quanto motivato nella proposta conciliativa ex art.185 bis c.p.c. formulata da questo giudice il 3.12.2024, alla quale parte attrice non ha aderito.
Le spese del presente giudizio e di resistenza nel giudizio di TP, nonché le spese di CTU secondo il principio della soccombenza, sono poste a carico degli attori e sono liquidate come da dispositivo, in base ai criteri medi di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto dello scaglione valore indeterminabile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XIII sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Ornella Baiocco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte 1 Parte 2 e Parte 3
[...] questi ultimi anche in qualità di esercenti la patria potestà sulla ' figlia Persona 1 nei confronti dell' Controparte_4
, ,
così provvede:
Rigetta la domanda proposta dagli attori;
1)
Condanna gli attori in solido tra loro, alla refusione delle spese legali 2) sostenute da parte convenuta, ivi comprese le spese di TP, che si liquidano in euro 21.717,00 per competenze di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%;
3) Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU, così come da decreto come liquidate in favore del CTU dott. Persona 3
in atti.
Roma 3.6.2025 Il Giudice
Dott.ssa Ornella Baiocco
BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIII Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Ornella Baiocco, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 23685 per gli affari contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA Parte 1 c.f. C.F. 1 Parte 2 영 영 C.F. 2 ) e Parte 3 (c.f. C.F. 3 ) in qualità di esercenti la patria potestà sulla (c.f.
figlia Persona 1 (c.f. C.F. 4 ) prossima
Persona 2 elettivamente domiciliata incongiunta della de cuius
Roma, via Carducci n. 64, presso lo studio dell'avv. Marta Finocchi (c.f.
1) giusta procura posta in calce all'atto introduttivo C.F. 5
del presente giudizio attori - E Controparte 1 (p.i. P.IVA 1 ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore dott. elettivamente domiciliato in Roma, Via Gaspare Gozzi n.Controparte_2
161, presso lo studio dell'avv. Paolo Maldari (c.f. C.F. 6 ) che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuta -
Avente ad oggetto: risarcimento del danno da responsabilità medica.
Conclusioni per parte attrice:
"Nel merito in via principale: accertata e dichiarata la responsabilità di
Controparte 1 per il decesso di Persona 2 condannarsi per l'effetto la convenuta al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, iure proprio et iure hereditatis, subiti dagli attori così come indicati in narrativa ed ammontanti nella somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e ad interessi legali e compensativi sulla somma rivalutata dal giorno del dovuto al saldo.
Nel merito in via subordinata: accertata e dichiarata la responsabilità di per la Controparte_1
perdita di chances di sopravvivenza di Persona_2 a seguito dei fatti per cui è denunzia, condannarsi per l'effetto la convenuta al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, iure proprio et iure hereditatis, subiti dagli attori così come indicati in narrativa ed ammontanti nella somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e ad interessi legali e compensativi sulla somma rivalutata dal giorno del dovuto al saldo. In ogni caso: con vittoria di spese, onorari ed anticipazioni della presente procedura, oltre spese di
CTU e CTP, anche con rimborso di spese di CTU e CTP del procedimento
R.G. 86950/16”.
Conclusioni per Controparte_3
[...]
"Voglia l'II.mo Giudice adito, ogni contraria eccezione disattesa e respinta per tutti i motivi esposti nel presente atto nel merito e in via principale rigettare tutte le domande proposte dagli odierni attori poiché, per i motivi di cui in premessa, illegittime, inammissibili, improponibili e destituite di ogni fondamento in fatto e diritto anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 2236 c.c. e comunque generiche e non provate.
Con vittoria di spese competenze ed onorari oltre spese generali ed accessori come per legge del presente giudizio e del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. RG 86950/2016”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Parte 1 ( marito Con atto di citazione, notificato in data 9.4.2019,
( figlio della de cuius) in proprio ed unitamente dea de cuius), Parte 2
'in qualità di esercente la patria potestà sullaa Parte 3
figlia Persona 1 ( nipote della de cuius), convenivano in giudizio, in proprio e quali eredi della de cuius Persona 2 1' [...]
al fine di ottenere la Controparte_4
condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, iure proprio e iure hereditatis, subiti a causa del decesso della loro congiunta Per 2
[...] avvenuto, in data 12.01.2014, presso il reparto di Terapia Intensiva dell' di Roma, ove era ricoverata in seguitoControparte 5 all'intervento di chirurgia toracica eseguito in data 18.11.2013.
Più specificatamente, gli attori esponevano quanto segue: che, in data
18.11.2013, a causa di un adenoideo cistico occludente l'origine del bronco principale sinistro, con interessamento della carena e delle strutture ilari prossimali e determinante atelattasia completa del polmone sinistro, […] Per 2 si era sottoposta, presso i locali dell' Controparte_5 di
Roma, all'intervento chirurgico di pneumonectomia sinistra con resezione carenale e anastomosi tracheo bronchiale (CA adenoideo cistico); che, il consenso informato sottoscritto dalla paziente non conteneva alcuna indicazione circa i rischi a carico dell'esofago connessi al suddetto intervento;
che, in seguito all'atto chirurgico, la paziente era stata ricoverata, dal 18.11.2013 al 19.11.2013, presso la TIPO di Cardiochirurgia per poi essere trasferita, prima, nel reparto di Chirurgia Toracica fino al 27.11.2013,
e, poi, nel reparto di Terapia Intensiva sino alla data del decesso avvenuto il
12.01.2014; che, in occasione dell'intervento in parola si era verificata una complicanza consistente nella perforazione dell'esofago; che, la citata complicanza era stata rilevata con ritardo dai sanitari dell'ospedale nonostante la paziente avesse presentato, sin dai primi giorni successivi all'intervento, fibrillazione atriale, iposaturazione con necessità di supporto di 02, contrazione della diuresi, aumento dei leucociti, aumento del versamento intrapleurico e comparsa di enfisema sottocutaneo;
che, il ritardo nella diagnosi e, quindi, il trattamento non tempestivo della complicanza, avevano cagionato uno stato di sepsi severa che aveva condotto alla morte della paziente in data 12.01.14; che, in ragione della vicenda sanitaria descritta, gli odierni attori si erano rivolti, con ricorso ex art. 696-bis, al Tribunale di Roma, al fine di far accertare e dichiarare la responsabilità dell' Controparte_6 e del prof. CP_7
[...] nella causazione dell'evento morte della congiunta. Per 2
[...] che, iscritta la causa al ruolo n. 86950/16, il Tribunale adito aveva Persona 3 , il quale, avvalendosi dell'operanominato il CTU, dott. dell'ausiliario dott. Persona_4 tramite apposita relazione peritale, aveva accertato l'assenza della responsabilità dei convenuti;
indi, gli odierni attori presentavano un secondo ricorso ex art. 696 bis con cui lamentavano la nullità dell'elaborato peritale depositato in seno al procedimento di TP
n. 86950/16 e chiedevano la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio già esperita nel precedente giudizio;
iscritta la causa al ruolo n. 735/19, il
Tribunale di Roma dichiarava l'inammissibilità del ricorso per avere le parti riproposto la medesima questio facti con compensazione delle spese del procedimento;
che pertanto gli odierni attori avevano instaurato nel 2019 la presente causa di merito, per ottenere, previa rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, la condanna dell' di Roma al Controparte_5
risarcimento dei danni, patrimoniali e non, iure proprio e iure hereditatis, da essi subiti in conseguenza del decesso della loro congiunta Per 2
[…]
Con comparsa di costituzione e risposta dell'11.08.2019 si costituiva in giudizio l' Controparte_4 la quale eccepiva la correttezza dell'operato dei sanitari, nonché la mancanza del Per 2 innesso eziologico tra la condotta censurata e il decesso della particolare rilevando che, alla luce della neoplasia polmonare e del carcinoma adenoideo cistico di cui la paziente era affetta, l'intervento chirurgico per cui è causa, era caratterizzato da un elevato rischio di mortalità, oltre che di complicanze rare e di difficile diagnosi come quella verificatasi nel caso concreto (fistola esofago-pleurica). Eccepiva, inoltre,
l'infondatezza della doglianza sollevata dagli attori circa la carenza del modulo di consenso informato sottoscritto dalla paziente relativamente alle complicanze più rare ed eccezionali come quella della fistola esofago- pleurica, nonché della pretesa risarcitoria da essi avanzata in quanto indeterminata e generica.
Il Giudice Verusio con ordinanza del 25.2.2020 rigettava ogni istanza istruttoria, compresa l'istanza di rinnovazione della CTU e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al 24.3.2022. La causa veniva assegnata al giudie Per_5 che rinviava la causa sino al 21.11.2022.
La causa veniva assegnata a questo Giudice in data 20.07.2022.
In data 3.12.24, questo Giudice formulava proposta conciliativa alla quale gli attori non aderivano specificandone i motivi, sicché il Giudice, in data
20.02.25, tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda risarcitoria proposta dagli attori risulta infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di seguito precisate.
Nel presente giudizio, Parte 1 Parte 2 e Parte 3
[...] , questi ultimi anche in qualità di genitori esercenti la patria chiedevano l'accertamento dellapotestà sulla figlia Persona 1 responsabilità esclusiva dell'azienda Controparte_1
nella produzione dell'evento dannoso di cui in premessa e, per l'effetto, la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti in proprio e nella qualità di eredi della de cuius Persona 2
Orbene, occorre innanzitutto premettere che, trattandosi di fatto risalente al
2013, rispetto al quale era in vigore la Legge n. 189 del 2012, si applica il regime della responsabilità contrattuale, con tutte le conseguenze relative all'onere probatorio incombente sulle parti. Invero, versandosi nell'ambito di una responsabilità da inadempimento della prestazione sanitaria da c.d. contatto sociale, colui che agisce può limitarsi ad allegare e dimostrare il rapporto con la struttura ospedaliera (il contratto di spedalità), il danno subito e il nesso di causalità tra quest'ultimo e la condotta dei sanitari,
mentre grava sulla struttura l'onere di provare di avere correttamente adempiuto la prestazione ovvero che l'inadempimento è dipeso da causa a essa non imputabile. Pertanto, si applicano le regole ordinarie sull'inadempimento fissate dall'art. 1218 c.c., con la conseguenza che la responsabilità della struttura sanitaria rinviene la propria fonte nell'inadempimento delle obbligazioni sulla stessa gravanti, nonché, per quanto concerne le obbligazioni che essa svolge per il tramite dei medici propri ausiliari, nell'inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto (cfr. Cass. n. 27285/2013; Casse n. 18610/2015).
Premessi i principi sulla disciplina ratione temporis applicabile e sull'onere probatorio, quanto al merito della questione prospettata dagli attori occorre evidenziare che, dall'esame degli atti, la vicenda sanitaria può essere sintetizzata nei seguenti termini rilevanti ai fini della decisione.
In particolare, risulta che: in data 15.11.2013, Persona 2 è stata ricoverata presso l'Azienda ospedaliero CP 4 CP 1 nel reparto di chirurgia toracica, con diagnosi di neoplasia polmonare bronco principale maligna con adenoideo cistico occludente l'origine del bronco principale per essere sottoposta a un intervento di pneumonectomia sinistra con resezione - ricostruzione della carena tracheale, eseguito in data
18.11.2013; in data 27.11.2013, la stessa è stata trasferita presso il reparto di terapia intensiva con insufficienza respiratoria e mediastinite settica da probabile fistola tracheo-esofagea; in data 12.01.2014 è stato dichiarato il decesso con indicazione nella cartella clinica della diagnosi principale
"neoplasia polmonare bronco principale maligna” e della diagnosi secondaria e delle complicanze, quali "perforazione esofago", "mediastinite acuta", "insufficienza respiratoria acuta" e "shock settico".
Indicata la cronologia degli eventi, occorre esaminare nel merito la domanda degli attori, in particolare, soffermandosi sulla consulenza medico legale espletata nel pregresso giudizio di TP (iscritto al n. R.G. 86950/16) dal Persona 3 e dal suo ausiliario dott. Persona 4 dott.
acquisita.
Gli attori hanno dedotto la nullità dell'esito peritale di cui sopra evidenziando problematiche connesse all'introduzione della legge n. 24 del
2017, in particolare, in ordine alla portata applicativa dell'art. 15 della legge citata che prevede l'obbligo in capo al Giudice di nominare un collegio formato da un medico legale e da uno specialista della materia, i quali devono prestare rituale giuramento. Invero, parte attrice lamentava che nel procedimento per TP, di cui al n.r.g. 86950/16, il CTU nominato dal
Giudice, dott. delegava, senza l'autorizzazione del Persona_3 و
Giudice, la conduzione delle operazioni peritali al suo ausiliario dott.
e, in ragione di tanto, chiedevano la rinnovazione dellaPersona 4
CTU medico legale.
Sul punto si rileva che la riproposizione dell'accertamento tecnico preventivo può ritenersi ammissibile soltanto nel caso in cui si verifichino mutamenti delle circostanze e/o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto, situazione quest'ultima che non si è verificata nel caso di specie nel quale si vorrebbe demandare al nuovo CTU l'accertamento della medesima questione già oggetto del ricorso suindicato e della valutazione già compiuta dal precedente consulente d'ufficio. Inoltre, giova evidenziare che, dal contenuto dell'incarico depositato in atti, si evince che il Giudice (dott.ssa aPer 6 aveva espressamente autorizzato il CTU, dott. Per_3 '
nominare un ausiliario per l'esigenza di avvalersi di competenze specialistiche non rientranti nella sua sfera di competenze e per la cui collaborazione non era necessario il giuramento, in quanto le conclusioni dell'esperto sarebbero state poi vagliate dal CTU nominato dott. Per 3 Pertanto, la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio già esperita in sede di TP va dichiarata inammissibile.
Tanto chiarito in ordine alla validità della CTU svolta nel pregresso giudizio di TP, preme ora analizzare il contenuto dell'elaborato peritale da cui emerge la gravissima situazione in cui versava la de cuius Persona 2
al momento dell'intervento chirurgico di pneumonectomia sinistra con resezione ricostruzione della carena tracheale. Invero, la paziente, già da prima dell'intervento, era affetta da una neoplasia polmonare allo stadio T4, di dimensione e gravità tali da non consentirle di sottoporsi a terapia chemioterapica, e, infatti, come precisato dal CTU, dato lo stato avanzato della patologia, la de cuius non aveva aspettative di vita statisticamente apprezzabili.
Orbene, il CTU - dopo un'accurata disamina della documentazione medica allegata in atti e della procedura chirurgica seguita per la patologia di cui sopra aveva sottolineato la natura “eccezionale” dell'intervento in parola mettendone in luce gli aspetti legati alla difficoltà tecnica e alla rarità di esecuzione. In particolare, il CTU aveva chiarito che, in Italia, “i centri idonei ad eseguire quel tipo di intervento, unica opzione terapeutica per la fattispecie patologica, sono davvero molto pochi e si sostanziano nella conoscenza tecnica, esperienza e capacità che vanno riconosciuti a 2 o forse
3 Chirurghi toracici potenzialmente disponibili, per capacità e casistica, ad eseguire tale intervento" e che, nel caso che ci occupa, "dall'esame puntuale di tutti gli atti medici documentali, si può notare che, aldilà di una prima impressione, non ci sono grossolani errori nella gestione post - operatoria anche se in generale c'è una Scarsa precisione e completezza nella compilazione del diario clinico in alcune giornate di degenza". Più precisamente, in ordine alla condotta medica censurata dagli attori, consistente nella tardiva diagnosi della complicanza manifestatasi in seguito all'intervento chirurgico, il CTU concludeva nel senso che il ritardo non ha condotto all'evento morte per varie ragioni, tra cui: “è considerazione palese che avere scoperto l'origine dell'urgenza il 26 pomeriggio anziché il 27 mattina alle ore 12:15 nulla avrebbe cambiato nel decorso clinico;
i cultori della materia conoscono la gravità e l'indomabilità di una infezione mediastinica, già dal suo insorgere, in particolare in una condizione nella quale i tessuti sono stati a lungo soggetti al catabolismo di masse neoplastiche maligne"; "è logico e condiviso sospettare in primis una fistola tracheo bronchiale a carico di una anastomosi di grande difficoltà tecnica che, pur nella sua rarità (oggi si attesta in un range fra il 2 e 3% delle migliori casistiche) è comunque meno infrequente di una fistola esofago -pleurica, ovvero a partenza da organo, l'esofago appunto, la cui parete non è stata minimamente interessata da chirurgia diretta (sezione completa, resezioni parziali, biopsie, ecc). Evenienza questa così rara da non essere giustamente considerata se non dopo avere escluso le altre, che se pur rare (come la fistola tracheo bronchiale) e come il protocollo diagnostico -deontologico impone, nel rispetto della invasività progressiva delle indagini strumentali. E ciò risulta ancora più credibile se la consapevolezza del chirurgo, la revisione mentale della procedura non richiamava minimamente all'attenzione dell'operatore un possibile danno ad un organo che, quasi certamente non ha neanche toccato. Motivo e prova di ciò è l'autorizzazione ad assumere alimenti semiliquidi già dal 1° giorno post-operatorio, come si suole fare con la pneumonectomia semplice;
la fibrillazione atriale insorta nel post operatorio non può essere assolutamente riconducibile ad una malpractice medica, né tantomeno essere indicata come sintomo precoce di complicanza post operatoria, bensì come risultante da molteplici concause (vedasi l 'anamnesi della paziente e la tecnica chirurgica utilizzata, in particolare la legatura intrapericardica delle vene polmonari).
Inoltre, non possono che condividersi le conclusioni cui è pervenuto il consulente dott. Per 4 il quale ha affermato che l'iter post operatorio
è stato condotto in maniera attenta e puntuale e con livello di impegno incrementale;
la diagnosi della particolare causa di empiema ed ascessualizzazione del cavo pleurico, per quanto rarissima e quasi non ipotizzabile, ha consumato un pool di ore che non potevano essere minori, proprio per via della sua complessità di diagnosi e per la necessaria, protocollare, stratificazione degli accertamenti, non per non curanza da parte dei sanitari che, dopo avere raggiunto l'infausta diagnosi, hanno messo in essere tutti gli accorgimenti necessari alla corretta terapia della terribile complicanza, coinvolgendo a tutto spessore ed a ritmo incessante specialisti e mezzi. Peraltro, il CTU ha affermato che, se la fistola esofagea fosse stata diagnosticata e trattata prima del 26.11.2013, il decorso clinico della Per_2 non sarebbe stato diverso, in considerazione della letteratura scientifica di merito che pone differenze di outcome legate al timing operatorio laddove non siano presenti altre condizioni morbose, riducendone la significatività statistica laddove, invece, malattie neoplastiche maligne possano aver alterato le condizioni tissutali riducendo le possibilità di recupero a fronte di tutti gli strumenti terapeutici attuabili e attuati. Alla luce di quanto sopra esposto non è possibile individuare, nella condotta tenuta dai sanitari dell'azienda ospedaliero universitaria CP 1 elementi di imperizia, imprudenza o negligenza.
Passando ora alla lamentata carenza del contenuto del consenso informato sottoscritto dalla Per 2 gli attori hanno chiesto a questo Giudice di accertare e dichiarare il danno da lesione all'autodeterminazione. Sul punto questo Giudice condivide quanto affermato nell'elaborato peritale dal CTU, per il quale "nella cartella clinica è presente modello di consenso informato particolareggiato nella descrizione delle possibili complicanze. Nel modello non è descritta la fistola esofago -pleurica, complicanza assai rara e non menzionata nei modelli di consenso informato proposto dalla IC (Società
Italiana di Chirurgia) ma sono descritte le condizioni che si realizzarono successivamente (empiema, mediastinite e sepsi). Il modello presenta la firma della Sig.ra Per 2
Parimenti, non è condivisibile la tesi prospettata dal CTP di parte attrice secondo cui la lesione dell'esofago richiedeva, per la gravità della complicanza, una "specifica annotazione" nel modulo di consenso informato;
in merito a ciò, giova evidenziare che come correttamente
-
rilevato dal CTU - non c'era ragione di segnalare una rarissima e potenziale SEDE DI ORIGINE di complicanza (EMPIEMA) che in ogni
ERA GIA' AMPIAMENTE CITATA NEL RICCHISSIMO E
TERRIBILE ELENCO DI COMPLICANZE POSSIBILI ( ampiamente citata proprio perché molto più frequentemente a partenza da sedi diverse dell'esofago ). Teorica sede di origine (esofago) dunque, di una complicanza comunque annoverata, anche ripetutamente (vedasi consenso) che, ANCHE FOSSE STATA CITATA, Per 7 avrebbe cambiato nella decisione che la paziente ha ribadito apponendo ben tre volte la propria firma.
In definitiva, restano decisive e non adeguatamente confutate le valutazioni del CTU, che conducono inevitabilmente a ritenere che il decesso della [...] Per_2 non sia casualmente riconducibile, secondo il principio del "più probabile che non", alle azioni e/o omissioni colpose dell' [...] sia nell'esecuzione dell'intervento Controparte_1
,
chirurgico del 18.11.2013, sia nella diagnosi e nel trattamento della complicanza manifestatasi in occasione dello stesso.
Pertanto, in ragione della mancanza dei presupposti legittimanti il risarcimento, alcuna liquidazione del danno è dovuta.
Ad abundantiam, si ribadisce il diniego di revoca dell'ordinanza del
24.2.2020 e dell'istanza di rimessione della causa sul ruolo, non solo alla luce di quanto testè motivato, ma anche perché già ampiamente assorbito da quanto motivato nella proposta conciliativa ex art.185 bis c.p.c. formulata da questo giudice il 3.12.2024, alla quale parte attrice non ha aderito.
Le spese del presente giudizio e di resistenza nel giudizio di TP, nonché le spese di CTU secondo il principio della soccombenza, sono poste a carico degli attori e sono liquidate come da dispositivo, in base ai criteri medi di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto dello scaglione valore indeterminabile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XIII sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Ornella Baiocco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte 1 Parte 2 e Parte 3
[...] questi ultimi anche in qualità di esercenti la patria potestà sulla ' figlia Persona 1 nei confronti dell' Controparte_4
, ,
così provvede:
Rigetta la domanda proposta dagli attori;
1)
Condanna gli attori in solido tra loro, alla refusione delle spese legali 2) sostenute da parte convenuta, ivi comprese le spese di TP, che si liquidano in euro 21.717,00 per competenze di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%;
3) Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU, così come da decreto come liquidate in favore del CTU dott. Persona 3
in atti.
Roma 3.6.2025 Il Giudice
Dott.ssa Ornella Baiocco