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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 08/04/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro Sezione Pubblico Impiego La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott. Emilio Sirianni Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 319 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente TRA
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
i, giust l ricorso in appello, presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliato appellante E
, in persona del Ministro in carica l.r.p.t. Controparte_1 appellato non costituito Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Catanzaro. Riconoscimento del punteggio per servizio militare CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: < A) in riforma dell'impugnata sentenza n. 99/2024, emessa dal Tribunale di Catanzaro – sez. lavoro - nella persona del giudice, dott. Francesco Aragona, in data 26/01/2024 ed in pari data pubblicata mediante deposito in cancelleria, nell'ambito del procedimento n. 880/2023 r.g. così come impugnata nelle parti sopra espressamente indicate: - accertare e dichiarare illegittimo il D.M. 50/2021 e quelli precedenti, presupposti e successivi, nonché tutti gli atti collegati nella parte in cui prevedono che “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali” perché in contrasto con l'art. 569 co. 3 del D.lgs. 197/1994, che in quanto norma primaria, stabilisce il riconoscimento del servizio di leva militare obbligatorio “valido a tutti gli effetti”; -in conseguenza dell'accertato contrasto della disposizione regolamentare con il dettato normativo disporre la disapplicazione e/o la sospensione dell'efficacia del D.M. 50/2021 e dichiarare il diritto del ricorrente alla valutazione nella graduatoria di III fascia ATA, del servizio di leva obbligatorio svolto, nella stessa misura in cui è valutato per coloro i quali lo hanno prestato in costanza di
1 servizio scolastico e quindi ordinare al di integrare il punteggio del CP_2 predetto servizio militare, pari a punti 6; l'effetto ordinare al e/o CP_2 Cont all' per la e per la provincia di Ca o di CP_4 Controparte_5 ap re al ri m teggio maturato rispetto a quello ad oggi computato allo stesso, conseguentemente rideterminando il posizionamento in graduatoria del Sig. ; -condannare il al Pt_1 CP_2 risarcimento dei danni, cagionati al ricor per effetto della i are assegnazione di punteggio, da quantificarsi in via equitativa;
- in ogni caso, condannare il e/o comunque gli Uffici Scolastici periferici dello stesso al CP_2 pagamento d ese e competenze di lite del presente giudizio, nonché a quelle del primo grado di giudizio, da distrarsi ex art 93 cpc in favore del sottoscritto difensori che si dichiara anticipatario. >> FATTO E DIRITTO
§1 Questa è la vicenda processuale per come descritta nella sentenza gravata: << L'epigrafo ricorrente, premesso: di aver presentato, in data 11.05.2021, tramite il portale telematico predisposto dal , domanda di Controparte_1 inserimento/aggiornamento per le grad di III fascia, del
“Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario”, per l Controparte_6
; che in data 06.09.2022, a seguito di tale
[...] di lavoro in qualità di collaboratore scolastico presso l'IPSSE0A di Soverato in virtù della posizione n. 51 della graduatoria con punteggio pari a 28,01; che tale punteggio era frutto solamente dei titoli e dei servizi svolti dall'odierno istante, laddove il non gli riconosceva il Controparte_1 punteggio di punti 6 per il servi in costanza di nomina, dal 14.10.1981 al 30.09.1982; tanto premesso, ha concluso: “IN VIA PRINCIPALE E CAUTELARE: 1) Con decreto inaudita altera parte, condannare l'Amministrazione resistente, ad emanare tutti gli atti necessari al riconoscimento del punteggio come sopra individuato, correggendo, di conseguenza, il punteggio nella graduatoria 2021-2024. 2) Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio da liquidare al sottoscritto procuratore che ne dichiara di averne fatto anticipazione. - NEL MERITO: - Si chiede l'espresso accoglimento di tutte le richieste e conclusioni formulate in via cautelare;
- Condannare le parti resistenti tutte al pagamento, in solido tra loro, delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”. Si è costituito il , chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda, sia cautelare che di
§2 Il Tribunale ha rigettato il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite. La sentenza è gravata d'appello da , con atto depositato il 26 Parte_1 marzo 2024. Alla prima udienza dell'8 aprile 2025, l'appellante non è comparso, né ha documentato di avere provveduto alla notifica del ricorso in appello.
Va dunque dichiarata l'improcedibilità dell'appello: cfr., in tale senso, Cass., sezione lavoro, ordinanza n. 27079 del 26.11.2020, secondo cui <Nelle
2 controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, a nulla rilevando la notificazione eseguita nel periodo intermedio fra la prima e la seconda udienza, cui la causa sia stata rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c. per mancata comparizione delle parti, non potendo la parte ricorrente giovarsi di tale ulteriore inerzia al fine di ottenere in altro modo una rimessione in termini che l'ordinamento, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cd. ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost., non consente di riconnettere ad una notificazione puramente e semplicemente omessa>>.
La dichiarazione di improcedibilità, per il suo carattere definitivo e decisorio, va resa con sentenza (Cass. 12636/2004). Nulla sulle spese, stante la soccombenza dell'unica parte costituita. A causa dell'improcedibilità dell'appello, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso in appello (Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 con ricorso in data 26 marzo 2024, avverso la sentenza de Catanzaro, giudice del lavoro, n. 99/24, resa in data 26 gennaio 2024, così provvede:
1. Dichiara l'improcedibilità dell'appello;
2. Dichiara non luogo a provvedere in relazione alle spese del grado di lite;
3. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva verifica del requisito soggettivo di esenzione. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 8 aprile 2025 Il Consigliere estensore Dr.ssa Barbara Fatale Il Presidente Dr. Emilio Sirianni
3
1. dott. Emilio Sirianni Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 319 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente TRA
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
i, giust l ricorso in appello, presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliato appellante E
, in persona del Ministro in carica l.r.p.t. Controparte_1 appellato non costituito Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Catanzaro. Riconoscimento del punteggio per servizio militare CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: < A) in riforma dell'impugnata sentenza n. 99/2024, emessa dal Tribunale di Catanzaro – sez. lavoro - nella persona del giudice, dott. Francesco Aragona, in data 26/01/2024 ed in pari data pubblicata mediante deposito in cancelleria, nell'ambito del procedimento n. 880/2023 r.g. così come impugnata nelle parti sopra espressamente indicate: - accertare e dichiarare illegittimo il D.M. 50/2021 e quelli precedenti, presupposti e successivi, nonché tutti gli atti collegati nella parte in cui prevedono che “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali” perché in contrasto con l'art. 569 co. 3 del D.lgs. 197/1994, che in quanto norma primaria, stabilisce il riconoscimento del servizio di leva militare obbligatorio “valido a tutti gli effetti”; -in conseguenza dell'accertato contrasto della disposizione regolamentare con il dettato normativo disporre la disapplicazione e/o la sospensione dell'efficacia del D.M. 50/2021 e dichiarare il diritto del ricorrente alla valutazione nella graduatoria di III fascia ATA, del servizio di leva obbligatorio svolto, nella stessa misura in cui è valutato per coloro i quali lo hanno prestato in costanza di
1 servizio scolastico e quindi ordinare al di integrare il punteggio del CP_2 predetto servizio militare, pari a punti 6; l'effetto ordinare al e/o CP_2 Cont all' per la e per la provincia di Ca o di CP_4 Controparte_5 ap re al ri m teggio maturato rispetto a quello ad oggi computato allo stesso, conseguentemente rideterminando il posizionamento in graduatoria del Sig. ; -condannare il al Pt_1 CP_2 risarcimento dei danni, cagionati al ricor per effetto della i are assegnazione di punteggio, da quantificarsi in via equitativa;
- in ogni caso, condannare il e/o comunque gli Uffici Scolastici periferici dello stesso al CP_2 pagamento d ese e competenze di lite del presente giudizio, nonché a quelle del primo grado di giudizio, da distrarsi ex art 93 cpc in favore del sottoscritto difensori che si dichiara anticipatario. >> FATTO E DIRITTO
§1 Questa è la vicenda processuale per come descritta nella sentenza gravata: << L'epigrafo ricorrente, premesso: di aver presentato, in data 11.05.2021, tramite il portale telematico predisposto dal , domanda di Controparte_1 inserimento/aggiornamento per le grad di III fascia, del
“Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario”, per l Controparte_6
; che in data 06.09.2022, a seguito di tale
[...] di lavoro in qualità di collaboratore scolastico presso l'IPSSE0A di Soverato in virtù della posizione n. 51 della graduatoria con punteggio pari a 28,01; che tale punteggio era frutto solamente dei titoli e dei servizi svolti dall'odierno istante, laddove il non gli riconosceva il Controparte_1 punteggio di punti 6 per il servi in costanza di nomina, dal 14.10.1981 al 30.09.1982; tanto premesso, ha concluso: “IN VIA PRINCIPALE E CAUTELARE: 1) Con decreto inaudita altera parte, condannare l'Amministrazione resistente, ad emanare tutti gli atti necessari al riconoscimento del punteggio come sopra individuato, correggendo, di conseguenza, il punteggio nella graduatoria 2021-2024. 2) Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio da liquidare al sottoscritto procuratore che ne dichiara di averne fatto anticipazione. - NEL MERITO: - Si chiede l'espresso accoglimento di tutte le richieste e conclusioni formulate in via cautelare;
- Condannare le parti resistenti tutte al pagamento, in solido tra loro, delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”. Si è costituito il , chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda, sia cautelare che di
§2 Il Tribunale ha rigettato il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite. La sentenza è gravata d'appello da , con atto depositato il 26 Parte_1 marzo 2024. Alla prima udienza dell'8 aprile 2025, l'appellante non è comparso, né ha documentato di avere provveduto alla notifica del ricorso in appello.
Va dunque dichiarata l'improcedibilità dell'appello: cfr., in tale senso, Cass., sezione lavoro, ordinanza n. 27079 del 26.11.2020, secondo cui <Nelle
2 controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, a nulla rilevando la notificazione eseguita nel periodo intermedio fra la prima e la seconda udienza, cui la causa sia stata rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c. per mancata comparizione delle parti, non potendo la parte ricorrente giovarsi di tale ulteriore inerzia al fine di ottenere in altro modo una rimessione in termini che l'ordinamento, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cd. ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost., non consente di riconnettere ad una notificazione puramente e semplicemente omessa>>.
La dichiarazione di improcedibilità, per il suo carattere definitivo e decisorio, va resa con sentenza (Cass. 12636/2004). Nulla sulle spese, stante la soccombenza dell'unica parte costituita. A causa dell'improcedibilità dell'appello, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso in appello (Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 con ricorso in data 26 marzo 2024, avverso la sentenza de Catanzaro, giudice del lavoro, n. 99/24, resa in data 26 gennaio 2024, così provvede:
1. Dichiara l'improcedibilità dell'appello;
2. Dichiara non luogo a provvedere in relazione alle spese del grado di lite;
3. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva verifica del requisito soggettivo di esenzione. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 8 aprile 2025 Il Consigliere estensore Dr.ssa Barbara Fatale Il Presidente Dr. Emilio Sirianni
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