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Sentenza 30 gennaio 2024
Sentenza 30 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 30/01/2024, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6788/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6788/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MERONI ELENA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA SANT'ANTONINO 11 BERGAMO presso il difensore avv.
MERONI ELENA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TRERE' SIMONE e dell'avv. CP_1 P.IVA_2
SIMONETTI GREGORIO PIAZZA DEI MARTIRI 1943-1945 N. 5/2 40121 BOLOGNA, elettivamente domiciliato in PIAZZA DEI MARTIRI 1943 - 1945 NR. 5/2 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. TRERE' SIMONE
CONVENUTO/I
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, fornitura di beni.
CONCLUSIONI
Parte attrice opponente:
“In via principale e nel merito
Revocarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 5678/2022 R.G., n. 2291/2022 D.I., emesso dal tribunale di Modena in data 22.9.2022 per tutti i motivi meglio dedotti in narrativa e dichiararsi che nulla è dovuto dall'opponente all'opposto a nessun titolo.
In via istruttoria. Con riserva di produzione, allegazione e formulazione di istanza che si dovesse rendere necessaria ai fini dell'istruzione del presente giudizio, nonché con riserva di formulare capitoli di prova ed indicare testi, si chiede la verificazione delle firme apposte sui DDT n. 476 e
504 dell'1.3.2021, i cui originali sono in possesso di controparte.
pagina 1 di 6 Si insiste altresì nell'ammissione della testimone, signora , meglio identificata Testimone_1
nella memoria ex art 183 comma 6 n. 2 cpc per i motivi dedotti in atti ed in particolare nella precitata memoria e nelle memoria conclusiva.
In ogni caso Spese, diritti ed onorari del presente giudizio, interamente rifusi”
Parte convenuta opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena, contraris reiectis,
In via pregiudiziale In ragione di quanto sopra esposto sub. 5, visto l'art. 648 c.p.c., concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Modena n. 2291/2022, perché
l'opposizione a non è fondata su alcuna prova, né scritta né di pronta soluzione.
Nel merito In via principale
In ragione di quanto sopra esposto sub. 2 e 3, rigettare l'opposizione proposta da Parte_1
(C.F. , con sede legale in Milano, Via Amatore Antonio Sciesa 2/A) e, per l'effetto, P.IVA_1
confermare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Modena n. 2291/2022.
In subordine Nella denegata ipotesi di rigetto della domanda formulata nel merito, in via principale, in ragione di quanto sopra esposto sub. 2 e 3, accertata l'esecuzione della prestazione di fornitura di 37.250 mascherine FFP2 da parte dell'opposta di cui alla fattura n. 1896 del
9.3.2021, condannare (C.F. , con sede legale in Milano, Via Parte_1 P.IVA_1
Amatore Antonio Sciesa 2/A), in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a la somma di € 13.689,38, oltre interessi moratori dal 1.3.2021 al saldo. CP_1
Con vittoria in ogni caso di spese, compenso per assistenza legale ex dm Giustizia 55/2014, 15% spese forfettarie, C.P.A. e Iva sia del procedimento di ingiunzione che del presente processo”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 25.10.2022 la ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Modena n. 2291/2022 del 22.9.2022 con il quale le era stato ingiunto, su ricorso di di pagare la somma di € 15.351,61, oltre ad interessi e CP_1
spese legali.
Tale somma era dovuta in relazione ad una fornitura di 37.250 mascherine FFP2, di colore nero, con film neutro senza valvola ordinata dalla in evasione dell'ordine 222 del Parte_1
19.2.2021: la relativa merce sarebbe stata consegnata in data 1.3.2021 come dimostrato dai DDT
n. 476 e 504 del 1.3.2021 dimessi in atti.
La società opponente ha contestato la legittimità della pretesa creditoria della CMM, disconoscendo le sottoscrizioni apposte in calce ai predetti ddt, negando di avere ritirato la predetta merce e rilevando che l'ordine del 19.2.2021 di 50.000 mascherine FFP2 nere con “film pagina 2 di 6 trasparente” doveva ritenersi sostituito da un successivo ordine di sole 10.500 mascherine nere con
“film stampato” in quanto il primo prodotto non era immediatamente disponibile.
Si è costituita in giudizio la ontestando la ricostruzione avversaria ed affermando che CP_1
la in realtà, in data 1.3.2021, aveva ricevuto in consegna anche residue 37.250 Parte_1
mascherine con film neutro, come confermato dai ddt prodotti in giudizio nei quali vi era espresso riferimento all'ordine via mail del 19.2.2021.
Con ordinanza del 3.3.2023 il giudice ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, ritenendo necessari approfondimenti istruttori ed ha concesso alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 cpc.
La causa è stata istruita mediante escussione testimoniale e produzione documentale.
Con ordinanza del 16.11.2023 il giudice ha rinviato la causa per precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 13.12.2023 le parti hanno precisato le conclusioni ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione nelle forme di cui all'art. 281 quinquies cpc, senza assegnazione dei termini per conclusionali e repliche, previa rinuncia delle parti.
§§§
L'opposizione è infondata e non può essere accolta.
Costituisce principio consolidato quello secondo il quale il creditore che agisce per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento di controparte, essendo onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (v. Cass. S.U. n. 13533/2001).
Nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, venuta meno la speciale rilevanza della prova, la formazione del convincimento del giudice è nuovamente regolato dalle norme vigenti nel processo ordinario di cognizione con il che l'esistenza del credito azionato deve essere offerta dal creditore opposto secondo le regole ordinarie, mentre spetta all'opponente l'onere di provare l'esistenza di fatti estintivi, modificativi od impeditivi del diritto azionato.
Alla luce della documentazione prodotta in giudizio e all'esito dell'istruttoria questo giudice ritiene che la abbia assolto al proprio onere probatorio, dimostrando la sussistenza del CP_1
titolo della sua pretesa creditoria.
In particolare, è emerso in corso di giudizio che, al momento dell'ordine, la on aveva CP_1
Pa subito disponibili le 50.000 mascherine a “film neutro” richieste dalla , ma solo a “film stampato”, sicché la per accontentare i propri clienti, aveva modificato l'ordine Parte_1 inziale, richiedendo al fornitore la consegna immediata di 10.500 mascherine a “film stampato”
pagina 3 di 6 per poi accettare, successivamente, la consegna delle restanti mascherine (37.250) a “film neutro” appena queste sono risultate disponibili.
Un tanto è stato confermato dal teste in risposta al capitolo 3) della II memoria ex art. 183 Tes_2
cpc di parte convenuta.
La consegna di cui sopra è stata possibile soltanto dopo alcuni giorni dall'ordine in quanto, nel periodo 22 febbraio 2021 - 1° marzo 2021, la CMM aveva proseguito la produzione di mascherine
FFP2 a “film neutro” inizialmente non disponibili: anche tale circostanza è stata confermata dal sig. Tes_2
Non v'è motivo di dubitare dell'attendibilità del teste sopracitato in quanto indifferente ai fatti di causa;
le sue dichiarazioni sono risultate coerenti e circostanziate e quando non è stato in grado di rispondere con certezza, lo ha fatto presente ("Adr: La prima parte delle mascherine ordinate con la mail del 19 febbraio 2021 era a film neutro, anzi non ricordo”).
Il ritiro delle suddette mascherine da parte della (che ha determinato il Parte_1 perfezionamento dell'accordo per fatti concludenti) risulta provato dalla dichiarazione del Tes_2
che, in risposta al capitolo 7) di cui alla seconda memoria 183 c.p.c. di CMM, ha affermato: “Sì, confermo. Ricordo che sono state ritirate contemporaneamente. Abbiamo fatto un'unica consegna con due DDT, perché era una produzione in diretta, non c'era uno stock, venivano prodotte e consegnate”.
Egli ha altresì confermato la circostanza di cui al capitolo 8, cioè che in occasione del ritiro l'incaricato di aveva sottoscritto i due ddt CMM n. 476 e 504 (cap. 7 “Vero che, Parte_1
in data 1° marzo 2021, un incaricato di si recava presso la sede produttiva di Parte_1
in Modena, via dei Tipografi 25, ove ritirava dapprima 19.250 mascherine FFP2 a CP_1
“film” neutro, poi altre 18.000 mascherine dello stesso tipo, per un totale di 37250 mascherine
FFP2 a “film” neutro?” - “Sì, confermo. Ricordo che sono state ritirate contemporaneamente.
Abbiamo fatto un'unica consegna con due DDT, perché era una produzione in diretta, non c'era uno stock, venivano prodotte e consegnate”; cap. 8) “Vero che, nell'occasione di cui al precedente capitolo 7, l'incaricato di sottoscriveva i due Documenti di Trasporto Parte_1 CP_1
n. 476 e 504?”. “Sì, confermo”).
La circostanza del ritiro delle mascherine presso la sede della società opponente (in luogo della spedizione tramite corriere) è ulteriormente confermata dalla e-mail del 22.2.2021 con la quale
[...] aveva preannunciato l'intenzione di recarsi a ritirare i beni presso CMM, anche per fare Pt_1
conoscenza di persona.
pagina 4 di 6 Quanto al disconoscimento dei ddt operato dall'opponente, si rileva che trattasi di disconoscimento non validamente formulato perché generico: per principio consolidato qualora si intenda contestare la sottoscrizione di un documento sulla consegna di una merce riferibile ad una persona giuridica, la parte che lo disconosce ha l'onere di indicare specificamente quali siano i collaboratori addetti al ritiro della merce, disconoscendo la riferibilità della firma apposta e fornendo un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati;
in difetto di tale disconoscimento viene inibita alla controparte la possibilità di chiedere la verificazione del documento (cfr. Cass. Civ. n. 3620/10).
Va comunque evidenziato che la sigla apposta in calce ai ddt è del tutto similare a quella apposta dal legale rappresentante della in calce alla procura alle liti dimessa nell'odierno Parte_1
giudizio ed anche tale elemento convalida la tesi della convenuta.
Le ulteriori prove richieste dall'opponente non hanno introdotto elementi tali da contraddire la ricostruzione sopra effettuata.
Si rileva in proposito che ha dichiarato di non essere a conoscenza delle Controparte_2
circostanze di cui ai capitoli formulati da mentre la signora è risultata Parte_1 Tes_1
incapace di testimoniare in quanto divenuta socia di e, quindi, titolare di un Parte_1
potenziale interesse in causa.
Non v'è necessità, infine, di prendere posizione sulle dichiarazioni rese dalla teste in Tes_3
quanto non influenti ai fini per cui è causa.
In definitiva, la valutazione complessiva di tutti gli elementi sopra considerati induce a ritenere che la merce in questione sia stata effettivamente consegnata alla ditta opponente e dalla stessa accettata con la conseguenza che l'attrice è tenuta a corrispondere il relativo prezzo a parte opposta.
Le ulteriori deduzioni di parte attrice sono assorbite dalle motivazioni sopra esposte.
L'opposizione va pertanto rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri tariffari minimi in ragione della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattese o assorbite tutte le contrarie richieste ed eccezioni:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara definitivamente esecutivo;
pagina 5 di 6 - condanna la al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite che Parte_1
liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre a spese forfettarie (15% dei compensi), cpa ed iva come per legge.
Modena, 30.1.2024
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6788/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MERONI ELENA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA SANT'ANTONINO 11 BERGAMO presso il difensore avv.
MERONI ELENA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TRERE' SIMONE e dell'avv. CP_1 P.IVA_2
SIMONETTI GREGORIO PIAZZA DEI MARTIRI 1943-1945 N. 5/2 40121 BOLOGNA, elettivamente domiciliato in PIAZZA DEI MARTIRI 1943 - 1945 NR. 5/2 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. TRERE' SIMONE
CONVENUTO/I
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, fornitura di beni.
CONCLUSIONI
Parte attrice opponente:
“In via principale e nel merito
Revocarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 5678/2022 R.G., n. 2291/2022 D.I., emesso dal tribunale di Modena in data 22.9.2022 per tutti i motivi meglio dedotti in narrativa e dichiararsi che nulla è dovuto dall'opponente all'opposto a nessun titolo.
In via istruttoria. Con riserva di produzione, allegazione e formulazione di istanza che si dovesse rendere necessaria ai fini dell'istruzione del presente giudizio, nonché con riserva di formulare capitoli di prova ed indicare testi, si chiede la verificazione delle firme apposte sui DDT n. 476 e
504 dell'1.3.2021, i cui originali sono in possesso di controparte.
pagina 1 di 6 Si insiste altresì nell'ammissione della testimone, signora , meglio identificata Testimone_1
nella memoria ex art 183 comma 6 n. 2 cpc per i motivi dedotti in atti ed in particolare nella precitata memoria e nelle memoria conclusiva.
In ogni caso Spese, diritti ed onorari del presente giudizio, interamente rifusi”
Parte convenuta opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena, contraris reiectis,
In via pregiudiziale In ragione di quanto sopra esposto sub. 5, visto l'art. 648 c.p.c., concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Modena n. 2291/2022, perché
l'opposizione a non è fondata su alcuna prova, né scritta né di pronta soluzione.
Nel merito In via principale
In ragione di quanto sopra esposto sub. 2 e 3, rigettare l'opposizione proposta da Parte_1
(C.F. , con sede legale in Milano, Via Amatore Antonio Sciesa 2/A) e, per l'effetto, P.IVA_1
confermare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Modena n. 2291/2022.
In subordine Nella denegata ipotesi di rigetto della domanda formulata nel merito, in via principale, in ragione di quanto sopra esposto sub. 2 e 3, accertata l'esecuzione della prestazione di fornitura di 37.250 mascherine FFP2 da parte dell'opposta di cui alla fattura n. 1896 del
9.3.2021, condannare (C.F. , con sede legale in Milano, Via Parte_1 P.IVA_1
Amatore Antonio Sciesa 2/A), in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a la somma di € 13.689,38, oltre interessi moratori dal 1.3.2021 al saldo. CP_1
Con vittoria in ogni caso di spese, compenso per assistenza legale ex dm Giustizia 55/2014, 15% spese forfettarie, C.P.A. e Iva sia del procedimento di ingiunzione che del presente processo”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 25.10.2022 la ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Modena n. 2291/2022 del 22.9.2022 con il quale le era stato ingiunto, su ricorso di di pagare la somma di € 15.351,61, oltre ad interessi e CP_1
spese legali.
Tale somma era dovuta in relazione ad una fornitura di 37.250 mascherine FFP2, di colore nero, con film neutro senza valvola ordinata dalla in evasione dell'ordine 222 del Parte_1
19.2.2021: la relativa merce sarebbe stata consegnata in data 1.3.2021 come dimostrato dai DDT
n. 476 e 504 del 1.3.2021 dimessi in atti.
La società opponente ha contestato la legittimità della pretesa creditoria della CMM, disconoscendo le sottoscrizioni apposte in calce ai predetti ddt, negando di avere ritirato la predetta merce e rilevando che l'ordine del 19.2.2021 di 50.000 mascherine FFP2 nere con “film pagina 2 di 6 trasparente” doveva ritenersi sostituito da un successivo ordine di sole 10.500 mascherine nere con
“film stampato” in quanto il primo prodotto non era immediatamente disponibile.
Si è costituita in giudizio la ontestando la ricostruzione avversaria ed affermando che CP_1
la in realtà, in data 1.3.2021, aveva ricevuto in consegna anche residue 37.250 Parte_1
mascherine con film neutro, come confermato dai ddt prodotti in giudizio nei quali vi era espresso riferimento all'ordine via mail del 19.2.2021.
Con ordinanza del 3.3.2023 il giudice ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, ritenendo necessari approfondimenti istruttori ed ha concesso alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 cpc.
La causa è stata istruita mediante escussione testimoniale e produzione documentale.
Con ordinanza del 16.11.2023 il giudice ha rinviato la causa per precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 13.12.2023 le parti hanno precisato le conclusioni ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione nelle forme di cui all'art. 281 quinquies cpc, senza assegnazione dei termini per conclusionali e repliche, previa rinuncia delle parti.
§§§
L'opposizione è infondata e non può essere accolta.
Costituisce principio consolidato quello secondo il quale il creditore che agisce per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento di controparte, essendo onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (v. Cass. S.U. n. 13533/2001).
Nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, venuta meno la speciale rilevanza della prova, la formazione del convincimento del giudice è nuovamente regolato dalle norme vigenti nel processo ordinario di cognizione con il che l'esistenza del credito azionato deve essere offerta dal creditore opposto secondo le regole ordinarie, mentre spetta all'opponente l'onere di provare l'esistenza di fatti estintivi, modificativi od impeditivi del diritto azionato.
Alla luce della documentazione prodotta in giudizio e all'esito dell'istruttoria questo giudice ritiene che la abbia assolto al proprio onere probatorio, dimostrando la sussistenza del CP_1
titolo della sua pretesa creditoria.
In particolare, è emerso in corso di giudizio che, al momento dell'ordine, la on aveva CP_1
Pa subito disponibili le 50.000 mascherine a “film neutro” richieste dalla , ma solo a “film stampato”, sicché la per accontentare i propri clienti, aveva modificato l'ordine Parte_1 inziale, richiedendo al fornitore la consegna immediata di 10.500 mascherine a “film stampato”
pagina 3 di 6 per poi accettare, successivamente, la consegna delle restanti mascherine (37.250) a “film neutro” appena queste sono risultate disponibili.
Un tanto è stato confermato dal teste in risposta al capitolo 3) della II memoria ex art. 183 Tes_2
cpc di parte convenuta.
La consegna di cui sopra è stata possibile soltanto dopo alcuni giorni dall'ordine in quanto, nel periodo 22 febbraio 2021 - 1° marzo 2021, la CMM aveva proseguito la produzione di mascherine
FFP2 a “film neutro” inizialmente non disponibili: anche tale circostanza è stata confermata dal sig. Tes_2
Non v'è motivo di dubitare dell'attendibilità del teste sopracitato in quanto indifferente ai fatti di causa;
le sue dichiarazioni sono risultate coerenti e circostanziate e quando non è stato in grado di rispondere con certezza, lo ha fatto presente ("Adr: La prima parte delle mascherine ordinate con la mail del 19 febbraio 2021 era a film neutro, anzi non ricordo”).
Il ritiro delle suddette mascherine da parte della (che ha determinato il Parte_1 perfezionamento dell'accordo per fatti concludenti) risulta provato dalla dichiarazione del Tes_2
che, in risposta al capitolo 7) di cui alla seconda memoria 183 c.p.c. di CMM, ha affermato: “Sì, confermo. Ricordo che sono state ritirate contemporaneamente. Abbiamo fatto un'unica consegna con due DDT, perché era una produzione in diretta, non c'era uno stock, venivano prodotte e consegnate”.
Egli ha altresì confermato la circostanza di cui al capitolo 8, cioè che in occasione del ritiro l'incaricato di aveva sottoscritto i due ddt CMM n. 476 e 504 (cap. 7 “Vero che, Parte_1
in data 1° marzo 2021, un incaricato di si recava presso la sede produttiva di Parte_1
in Modena, via dei Tipografi 25, ove ritirava dapprima 19.250 mascherine FFP2 a CP_1
“film” neutro, poi altre 18.000 mascherine dello stesso tipo, per un totale di 37250 mascherine
FFP2 a “film” neutro?” - “Sì, confermo. Ricordo che sono state ritirate contemporaneamente.
Abbiamo fatto un'unica consegna con due DDT, perché era una produzione in diretta, non c'era uno stock, venivano prodotte e consegnate”; cap. 8) “Vero che, nell'occasione di cui al precedente capitolo 7, l'incaricato di sottoscriveva i due Documenti di Trasporto Parte_1 CP_1
n. 476 e 504?”. “Sì, confermo”).
La circostanza del ritiro delle mascherine presso la sede della società opponente (in luogo della spedizione tramite corriere) è ulteriormente confermata dalla e-mail del 22.2.2021 con la quale
[...] aveva preannunciato l'intenzione di recarsi a ritirare i beni presso CMM, anche per fare Pt_1
conoscenza di persona.
pagina 4 di 6 Quanto al disconoscimento dei ddt operato dall'opponente, si rileva che trattasi di disconoscimento non validamente formulato perché generico: per principio consolidato qualora si intenda contestare la sottoscrizione di un documento sulla consegna di una merce riferibile ad una persona giuridica, la parte che lo disconosce ha l'onere di indicare specificamente quali siano i collaboratori addetti al ritiro della merce, disconoscendo la riferibilità della firma apposta e fornendo un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati;
in difetto di tale disconoscimento viene inibita alla controparte la possibilità di chiedere la verificazione del documento (cfr. Cass. Civ. n. 3620/10).
Va comunque evidenziato che la sigla apposta in calce ai ddt è del tutto similare a quella apposta dal legale rappresentante della in calce alla procura alle liti dimessa nell'odierno Parte_1
giudizio ed anche tale elemento convalida la tesi della convenuta.
Le ulteriori prove richieste dall'opponente non hanno introdotto elementi tali da contraddire la ricostruzione sopra effettuata.
Si rileva in proposito che ha dichiarato di non essere a conoscenza delle Controparte_2
circostanze di cui ai capitoli formulati da mentre la signora è risultata Parte_1 Tes_1
incapace di testimoniare in quanto divenuta socia di e, quindi, titolare di un Parte_1
potenziale interesse in causa.
Non v'è necessità, infine, di prendere posizione sulle dichiarazioni rese dalla teste in Tes_3
quanto non influenti ai fini per cui è causa.
In definitiva, la valutazione complessiva di tutti gli elementi sopra considerati induce a ritenere che la merce in questione sia stata effettivamente consegnata alla ditta opponente e dalla stessa accettata con la conseguenza che l'attrice è tenuta a corrispondere il relativo prezzo a parte opposta.
Le ulteriori deduzioni di parte attrice sono assorbite dalle motivazioni sopra esposte.
L'opposizione va pertanto rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri tariffari minimi in ragione della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattese o assorbite tutte le contrarie richieste ed eccezioni:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara definitivamente esecutivo;
pagina 5 di 6 - condanna la al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite che Parte_1
liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre a spese forfettarie (15% dei compensi), cpa ed iva come per legge.
Modena, 30.1.2024
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
pagina 6 di 6