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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/10/2025, n. 9371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9371 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
EN DI, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1984/2022 del R.G., avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2051 cc, pendente
TRA
C.F. , elettivamente domiciliato in Pomigliano Parte_1 C.F._1
D'Arco alla Via Mauro Leone, 24, presso lo studio dell'avv. Anna Mondola, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Attore
E
, C.F. , in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
tempore, elettivamente domiciliato in Napoli in Piazza Carlo di Borbone n. 10, presso l'Avvocatura
Comunale, che lo rappresenta e difende a mezzo dell'avvocato Adele Carlino giusta procura in atti;
Convenuto
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio il Comune Parte_1
di al fine di vedersi riconoscere il risarcimento danni per le lesioni subite a Controparte_1
seguito di un sinistro occorsogli il 22.09.2018, alle ore 2,00 circa, allorquando l'istante, percorrendo la via Pittore, giunto all'altezza del civico 55, “a causa di una piccola buca, non segnalata, che rendeva il manto stradale dissestato, effettuava una innaturale torsione del ginocchio destro e cadeva al suolo”.
L'attore a sostegno della propria pretesa ha prodotto documentazione fotografica dello stato dei luoghi e documentazione medica, tra cui il referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale del Mare di Napoli (n. 001142/2018 del 22.09.2018), dove veniva dimesso alle ore 4:28 con la diagnosi di:
“trauma distorsivo-contusivo ginocchio destro”.
Tuttavia, su prescrizione dei medici di fiducia, successivamente l'attore si è sottoposto a RM al ginocchio dx e, a seguito delle risultanze di quest'ultimo esame, si sottoponeva ad un intervento di
“meniscectomia mediale selettiva gin. Ds;
microfrattura del CFM GIN DS;
artroscopia del ginocchio” presso la “Casa di Cura San Francesco”.
L'attore ha infine depositato una consulenza medica di parte a firma della dott.ssa con la Per_1 quale “residuati postumi invalidanti permanenti valutabili nella misura del 6-7% e – I.T.T. di giorni trentacinque;
I.T.P. di giorni trenta al 50% e trenta al 25%”.
Il 28/04/2022 si è costituito il , chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda in quanto non provata e rilevando come “agli atti dell'Ente municipale non risulta alcun intervento della Polizia Locale”; ha eccepito l'infondatezza della domanda per mancanza dei presupposti dell'art. 2043 e 2051.
Il giudizio è stato istruito con produzione documentale, escussione di tre testimoni e esperimento di
CTU medico legale.
La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 21 maggio 2025, udienza sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c. e, all'esito, trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., vecchia formulazione.
In primo luogo, va affrontato il problema relativo alla qualificazione della fattispecie, che, così come descritta da parte attrice, va ricondotta nell'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c.. La giurisprudenza più recente è quella secondo cui l'art. 2051 c.c. va applicato anche in tema di danni cagionati da beni pubblici di rilevanti dimensioni oppure di uso generale, in mancanza di riferimenti normativi che consentano di riservare un trattamento privilegiato alla P.A. quando questa rivesta la qualità di custode di una cosa (cfr. Cass. 8935/2003; Cass. 24529/2009). Si tratta chiaramente di posizioni che hanno conseguenze rilevanti dal punto di vista dell'onere della prova. Invero, in tema
è oramai pacifico che “il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti mentre circola sulla pubblica via è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, ma non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la peculiare fattispecie di cui all'art.
2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale potesse presentare, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la valutazione della sua prevedibilità e visibilità rispetto alle concrete condizioni in cui l'evento si verifica”(Cass. 6651/2020). Ricondotta, dunque, la fattispecie sottoposta a giudizio nell'alveo della disposizione di cui all'art. 2051 cc e ritenuta applicabile quest'ultima anche alle Pubbliche Amministrazioni si rende necessario, preliminarmente, delineare l'attuale quadro interpretativo che caratterizza la fattispecie di responsabilità speciale ex art. 2051 cc invocata in questo giudizio.
L'art. 2051 afferma che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. L'operatività della disposizione in esame, dunque, richiede la ricorrenza di due presupposti: la derivazione del danno dalla cosa e la custodia.
Partendo dal secondo presupposto si deve chiarire che il concetto di custodia deve essere inteso, secondo la dottrina e la giurisprudenza dominanti, come potere di effettiva disponibilità e controllo sulla cosa.
Al riguardo, il dovere di custodia rilevante ex art. 2051 c.c. in capo al Controparte_1
per i marciapiedi e le strade che rientrano sul proprio territorio è pacifico e collegato alla
[...]
presunzione di demanialità delle stesse, come osservato dalla giurisprudenza consolidata che sul punto ha più volte ribadito come “in tema di strade comunali, l'art. 22, comma 3, della l. n. 2248 del 1865, ll. F (disposizione non abrogata, neppure tacitamente, dall'art. 7, lett. b), della l. n. 126 del 1958), il quale include tra le strade comunali le piazze, gli spazi ed i vicoli ad esse adiacenti aperti sul suolo pubblico (ossia le aree che, per l'immediata accessibilità a dette strade, debbono considerarsi parte integrante, come pertinenze, del complesso viario del , pone CP_1
una presunzione "iuris tantum" di demanialità, la cui prova contraria è circoscritta all'esistenza di consuetudini (che escludano la demanialità per il tipo di aree di cui faccia parte quella considerata), o di convenzioni che attribuiscano la proprietà a soggetto diverso dal CP_1 ovvero alla preesistente natura privata della proprietà dell'area in contestazione” (ex multis, Cass.
28869/2021).
Circa il secondo presupposto della responsabilità ex art. 2051 cc, ovvero la derivazione del danno dalla res, è preferibile procedere preliminarmente a dar conto dell'attuale stato dell'arte in materia di danno da cose in custodia ex art. 2051 cc, dando atto dell'evoluzione giurisprudenziale che ha riguardato la materia.
L'evoluzione giurisprudenziale più recente afferma che “il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva” (Cass. sent. n. 27724 del 2018). Tale ricostruzione ha trovato conferma in un importante arresto delle NI NI le quali, con ordinanza del 30 giugno 2022, n. 20943, hanno ribadito che <l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima. La deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso. Il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere. Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
Con specifico riferimento al tema della rilevanza, all'interno della responsabilità di cui all'art.
2051 c.c., degli obblighi di diligenza incombenti in capo al custode e del loro rilievo ai fini dell'esonero della responsabilità, deve ritenersi che, una volta che il danneggiato abbia prospettato
e provato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode resta del tutto irrilevante ai fini della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.>>. Tanto chiarito, si ritiene che l'attività istruttoria esperita abbia dimostrato l'an dell'evento lesivo così come il nesso di causalità tra lo stesso ed il danno, essendo le modalità di accadimento del sinistro pienamente confermate dall'istruttoria svolta attraverso l'escussione delle teste Tes_1
e che hanno sostanzialmente confermato la prospettazione attorea.
[...] Testimone_2
In particolare, ha confermato integralmente la ricostruzione attorea, confermando Testimone_1 lo stato di dissesto del manto stradale e dichiarando che “nel luogo c'erano dei sanpietrini che mancavano” e che l'illuminazione stradale era scarsa poiché “via Pittore era una strada molto buia,
c'era una luce fioca in lontananza. I pali ci sono, ma non funzionavano probabilmente”.
Anche il secondo teste, moglie dell'attore, ha evidenziato come la pavimentazione Testimone_3 fosse sconnessa, essendoci dei “sanpietrini mobili”; per quanto attiene all'illuminazione della strada, il teste ha affermato che “la strada era pochissimo illuminata. I lampioni ci sono, ma quella sera funzionavano pochissimo” e “in via Pittore c'è una illuminazione molto vecchia”.
Va, altresì, esaminata la deposizione resa dal geometra del convenuto, , il CP_1 Testimone_4
quale ha dichiarato che, allo stato della documentazione in possesso dell'Ufficio tecnico, alla data del 22.09.2018 non risultavano segnalazioni di guasto o di interruzione della pubblica illuminazione nel territorio comunale né, in particolare, in via Pittore all'altezza del civico n. 55, precisando altresì che neppure successivamente sono pervenute segnalazioni di tal genere. Tale dichiarazione, tuttavia, non è idonea a scalfire il quadro probatorio sin qui delineato. Essa, infatti, si limita a riferire l'assenza di segnalazioni formali, circostanza che non equivale né a un'effettiva verifica dello stato dei luoghi, né tantomeno a una prova positiva della regolarità dell'impianto di illuminazione o della pavimentazione stradale.
Pertanto, alla luce delle dichiarazioni rese, deve ritenersi raggiunta la prova dello stato di dissesto del manto stradale, caratterizzato dalla presenza di sanpietrini sconnessi e mobili, tali da determinare una situazione di oggettivo pericolo per i pedoni. È pur vero che le deposizioni delle due testimoni presentano lievi difformità descrittive, atteso che la teste ha riferito Tes_1 dell'assenza di alcuni sanpietrini, mentre la teste ha parlato di una pavimentazione Tes_3
sconnessa con elementi mobili;
tuttavia, entrambe le dichiarazioni convergono nel rappresentare una condizione complessiva di degrado e irregolarità di quel tratto di strada. Tali divergenze, lungi dall'inficiare l'attendibilità complessiva delle deposizioni, ne corroborano anzi la genuinità, poiché provenienti da soggetti diversi, che hanno descritto una medesima situazione di dissesto.
Le risultanze probatorie trovano, peraltro, ulteriore riscontro nelle fotografie prodotte in atti, dalle quali è possibile osservare, in prossimità di un tombino all'altezza del civico 55, la presenza di un evidente avvallamento del manto stradale con un buco tra i sanpietrini, idoneo a costituire fonte di insidia per i pedoni ciò a fortiori attesa la progressiva dequotazione della necessaria dimostrazione della pericolosità intrinseca della cosa inerte.
In ogni caso, il giudizio di pericolosità delle cose inerti va condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte intanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (Cass. 20620/2010). La prova, secondo la regola generale, è a carico del danneggiato, ma l'onere si reputa assolto con la dimostrazione “che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa” (Cass. 18856/2017; già Cass. 6407/1987).
Dunque, a fronte della concordanza di tutti gli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio, si deve ritenere provato anche il secondo requisito della responsabilità ex art. 2051 cc, ulteriore alla custodia sul bene, ovvero la derivazione del danno dalla cosa.
Appurata quindi la verificazione del fatto storico ed il nesso causale tra la res e l'eventus damni occorre indagare se la condotta della vittima sia in grado di spezzare il nesso causale tra la res e il danno, indagine che attiene alla prova del fortuito, che incombe sul convenuto e che risulta non essere stata provata. Invero, in materia occorre fare applicazione dei più recenti orientamenti in materia confermati dalle NI NI del 2022, citate in precedenza, che si sono allineate all'orientamento secondo il quale “non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1
o 2 c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno» (Cass. 4035/2021)”. Ebbene appare chiaro come la situazione in cui versava il marciapiede rappresenti senza dubbio un pericolo per gli avventori della zona. Tali semplici considerazioni lette alla luce dell'utilizzo assolutamente normale ed ordinario fatto dall'attore della res sottoposta a custodia depongono nel senso di ritenere non configurabile il caso fortuito.
La condotta del danneggiato assume, ad ogni modo, rilievo ai fini della valutazione di un possibile concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.
Nel caso di specie, pur risultando provato lo stato di dissesto del manto stradale e la carente illuminazione della via — come confermato dalle deposizioni testimoniali e dalla documentazione fotografica, che mostra in prossimità di un tombino un evidente avvallamento con sanpietrini mancanti o mobili — deve riconoscersi che l'attore non ha tenuto una condotta pienamente diligente. Il sinistro, infatti, si è verificato intorno alle ore due del mattino, in un tratto di strada scarsamente illuminato. Proprio la ridotta visibilità, connaturata all'orario notturno, imponeva al pedone un supplemento di attenzione nella percorrenza del tratto, tanto più in una zona urbana in cui le condizioni del suolo non apparivano ottimali. L'attore avrebbe quindi dovuto procedere con maggiore cautela, verificando il piano di calpestio o scegliendo, ove possibile, una parte più sicura della carreggiata.
Ebbene, per le motivazioni esplicitate, la condotta tenuta dall'attore, seppur non idonea a interrompere il nesso causale, comunque integra un'imprudenza dello stesso capace di rilevare ex art. 1227, comma 1, c.c..
Alla luce di tali considerazioni ed in applicazione dei dettami giurisprudenziali richiamati per i quali nell'ambito della responsabilità ex art. 2051 c.c. la condotta dal danneggiato può rilevare per valutarne il concorso di colpa ex art. 1227 c.c., si ritiene equo diminuire del 30% il risarcimento spettante allo in virtù del concorso del suo fatto colposo alla produzione del sinistro e Pt_1 quindi dell'evento danno.
Circa il quantum debeatur, questo Tribunale ritiene di aderire alle conclusioni del CTU, dott.
, come risultanti dalla perizia espletata in corso di giudizio e depositata il Persona_2
24.10.2024, secondo cui “nel caso di specie di riscontro medico legale da cui risultano visivamente accertati gli esiti della lesione, ritiene che gli esiti conseguenti all'incidente patito dal Sig.
[...]
in data 22.09.2018 siano da valutarsi in misura del 3% (tre per cento) di danno biologico Parte_1
permanente… Per quanto concerne l'inabilità temporanea, questa è stata parziale per sette giorni
(7gg.) al tasso medio del 75%, nonché un'inabilità parziale da valutarsi mediamente al 50% di giorni 30 ed ulteriori venticinque giorni (25gg.) da valutarsi mediamente al 25%, secondo criterio equitativo”.
Ai fini della quantificazione del quantum, trattandosi di lesioni che rientrano nell'ambito delle cd. lesioni micropermanenti, va fatta applicazione delle nuove Tabelle per il risarcimento del danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di Milano e pubblicate il 5 giugno 2024, con le quali l'Osservatorio ha provveduto alla rivalutazione alla data del primo gennaio 2024 degli importi già previsti dalle Tabelle di Milano dell'anno 2021, che, anche a seguito delle ultime pronunce della
Suprema Corte (cfr.: Cass, n. 8532/2020; Cass., n. 25164/2020), offrono una liquidazione distinta per il danno biologico (ora definito "danno biologico/dinamico-relazione") e per il danno morale/sofferenza soggettiva (ora denominato "danno da sofferenza soggettiva interiore").
Quanto a quest'ultimo osserva il tribunale che le sofferenze, di natura interiore e non relazionale, conseguenti al sinistro e prodotte dalle lesioni subite, dall'essere stato vittima di un fatto astrattamente qualificabile come reato e dalla durata delle cure alle quali l'attore è stato sottoposto, appaiono meritevoli di un ristoro aggiuntivo secondo la percentuale riconosciuta dalle richiamate tabelle.
Facendo applicazione dei suddetti parametri, considerando l'età di all'epoca Parte_1 dell'incidente (45 anni) e che ha riportato postumi invalidanti permanenti per un danno biologico quantificabile nel 3 %, il danno non patrimoniale da invalidità permanente deve essere liquidato in euro 4.585,00, di cui euro 3.668,00 per il danno biologico/dinamico-relazione ed euro 917,00 per il danno da sofferenza soggettiva interiore, oltre a complessivi euro 3.475,00 per invalidità temporanea (euro 603,75 per invalidità temporanea parziale al 75%, euro 1.725,00 per invalidità temporanea parziale al 50% ed euro 718,75 per invalidità temporanea parziale al 25%). Per un totale di euro 7.632,5 a titolo di danno non patrimoniale.
In conclusione, la domanda va accolta, dichiarando la corresponsabilità del danneggiato nella produzione del sinistro nella misura del 30%, cosicché, in applicazione dell'art. 1227, comma 1,
c.c., il convenuto deve essere condannato al risarcimento di Controparte_1
euro 5.342,75 come danno non patrimoniale.
Le somme sopra riportate a titolo di danno non patrimoniale sono state espresse in valori attuali ma l'equivalente pecuniario rivalutato ai valori attuali, trattandosi di debito di valore, soddisfa il credito per il bene perduto e non anche il mancato godimento delle utilità che il bene medesimo avrebbe potuto offrire se fosse stato immediatamente risarcito con una somma di danaro equivalente, residuando dunque un ulteriore danno da ritardo. Detto danno deve essere allegato dalla parte che ne chiede la liquidazione, ma può anche essere provato con presunzioni, ovvero equitativamente, ed a tal fine la giurisprudenza fa riferimento al criterio degli interessi legali, cd. compensativi, sulla somma rivalutata. Trattandosi però di un valore aggiuntivo che produrrebbe un ingiustificato arricchimento, questo giudice ritiene (Cass. Sez. Un. 1712/1995) che questa voce di danno (lucro cessante) possa meglio trovare ristoro attraverso il criterio equitativo del calcolo degli interessi sulle somme riportate ai valori degli esborsi, (devalutate) e rivalutate annualmente sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Quanto agli interessi va proprio richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con la suddetta decisione a NI NI (ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nell'ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito. E' stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito, valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio.
Dal momento della sentenza di primo grado e sino all'effettivo soddisfo devono essere computati, sulla somma totale sopra liquidata, gli ulteriori interessi al tasso legale.
All'attore va riconosciuto l'ulteriore importo di euro 245,00 per le spese mediche affrontate durante la convalescenza, somme i cui titoli giustificativi sono prodotti agli atti e che non sono specificamente contestate dal sui quali vanno computati gli interessi al tasso legale dal CP_1
momento della sentenza fino al soddisfo.
Le spese di giudizio seguono strettamente la soccombenza e si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal DM 147/2022), in relazione all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti rapportata anche alla semplicità delle difese svolte che fanno ritenere equo attenersi ai minimi previsti per lo scaglione di riferimento con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda di risarcimento danni proposta da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
[...]
1) accoglie la domanda e dichiara la responsabilità al 70% del Controparte_1 nella produzione dell'evento dannoso indicato e descritto nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio;
2) condanna, per l'effetto, il al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
la somma di euro 5.342,75, a titolo di risarcimento danni non patrimoniali, oltre Parte_1
rivalutazione e interessi legali dalla data dell'incidente e fino alla pubblicazione della presente sentenza, da calcolarsi previa devalutazione della somma sopra quantificata alla data del sinistro e rivalutazione anno per anno, oltre euro 245,00 a titolo di danni patrimoniali e oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
3) condanna il al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese di giudizio, che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese forfettarie se dovute nelle misure di legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario;
4) pone definitivamente a carico del le spese della consulenza Controparte_1
tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con separato decreto in atti.
Così deciso in Napoli il 16/10/2025.
Il giudice dott. EN DI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
EN DI, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1984/2022 del R.G., avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2051 cc, pendente
TRA
C.F. , elettivamente domiciliato in Pomigliano Parte_1 C.F._1
D'Arco alla Via Mauro Leone, 24, presso lo studio dell'avv. Anna Mondola, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Attore
E
, C.F. , in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
tempore, elettivamente domiciliato in Napoli in Piazza Carlo di Borbone n. 10, presso l'Avvocatura
Comunale, che lo rappresenta e difende a mezzo dell'avvocato Adele Carlino giusta procura in atti;
Convenuto
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio il Comune Parte_1
di al fine di vedersi riconoscere il risarcimento danni per le lesioni subite a Controparte_1
seguito di un sinistro occorsogli il 22.09.2018, alle ore 2,00 circa, allorquando l'istante, percorrendo la via Pittore, giunto all'altezza del civico 55, “a causa di una piccola buca, non segnalata, che rendeva il manto stradale dissestato, effettuava una innaturale torsione del ginocchio destro e cadeva al suolo”.
L'attore a sostegno della propria pretesa ha prodotto documentazione fotografica dello stato dei luoghi e documentazione medica, tra cui il referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale del Mare di Napoli (n. 001142/2018 del 22.09.2018), dove veniva dimesso alle ore 4:28 con la diagnosi di:
“trauma distorsivo-contusivo ginocchio destro”.
Tuttavia, su prescrizione dei medici di fiducia, successivamente l'attore si è sottoposto a RM al ginocchio dx e, a seguito delle risultanze di quest'ultimo esame, si sottoponeva ad un intervento di
“meniscectomia mediale selettiva gin. Ds;
microfrattura del CFM GIN DS;
artroscopia del ginocchio” presso la “Casa di Cura San Francesco”.
L'attore ha infine depositato una consulenza medica di parte a firma della dott.ssa con la Per_1 quale “residuati postumi invalidanti permanenti valutabili nella misura del 6-7% e – I.T.T. di giorni trentacinque;
I.T.P. di giorni trenta al 50% e trenta al 25%”.
Il 28/04/2022 si è costituito il , chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda in quanto non provata e rilevando come “agli atti dell'Ente municipale non risulta alcun intervento della Polizia Locale”; ha eccepito l'infondatezza della domanda per mancanza dei presupposti dell'art. 2043 e 2051.
Il giudizio è stato istruito con produzione documentale, escussione di tre testimoni e esperimento di
CTU medico legale.
La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 21 maggio 2025, udienza sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c. e, all'esito, trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., vecchia formulazione.
In primo luogo, va affrontato il problema relativo alla qualificazione della fattispecie, che, così come descritta da parte attrice, va ricondotta nell'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c.. La giurisprudenza più recente è quella secondo cui l'art. 2051 c.c. va applicato anche in tema di danni cagionati da beni pubblici di rilevanti dimensioni oppure di uso generale, in mancanza di riferimenti normativi che consentano di riservare un trattamento privilegiato alla P.A. quando questa rivesta la qualità di custode di una cosa (cfr. Cass. 8935/2003; Cass. 24529/2009). Si tratta chiaramente di posizioni che hanno conseguenze rilevanti dal punto di vista dell'onere della prova. Invero, in tema
è oramai pacifico che “il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti mentre circola sulla pubblica via è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, ma non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la peculiare fattispecie di cui all'art.
2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale potesse presentare, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la valutazione della sua prevedibilità e visibilità rispetto alle concrete condizioni in cui l'evento si verifica”(Cass. 6651/2020). Ricondotta, dunque, la fattispecie sottoposta a giudizio nell'alveo della disposizione di cui all'art. 2051 cc e ritenuta applicabile quest'ultima anche alle Pubbliche Amministrazioni si rende necessario, preliminarmente, delineare l'attuale quadro interpretativo che caratterizza la fattispecie di responsabilità speciale ex art. 2051 cc invocata in questo giudizio.
L'art. 2051 afferma che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. L'operatività della disposizione in esame, dunque, richiede la ricorrenza di due presupposti: la derivazione del danno dalla cosa e la custodia.
Partendo dal secondo presupposto si deve chiarire che il concetto di custodia deve essere inteso, secondo la dottrina e la giurisprudenza dominanti, come potere di effettiva disponibilità e controllo sulla cosa.
Al riguardo, il dovere di custodia rilevante ex art. 2051 c.c. in capo al Controparte_1
per i marciapiedi e le strade che rientrano sul proprio territorio è pacifico e collegato alla
[...]
presunzione di demanialità delle stesse, come osservato dalla giurisprudenza consolidata che sul punto ha più volte ribadito come “in tema di strade comunali, l'art. 22, comma 3, della l. n. 2248 del 1865, ll. F (disposizione non abrogata, neppure tacitamente, dall'art. 7, lett. b), della l. n. 126 del 1958), il quale include tra le strade comunali le piazze, gli spazi ed i vicoli ad esse adiacenti aperti sul suolo pubblico (ossia le aree che, per l'immediata accessibilità a dette strade, debbono considerarsi parte integrante, come pertinenze, del complesso viario del , pone CP_1
una presunzione "iuris tantum" di demanialità, la cui prova contraria è circoscritta all'esistenza di consuetudini (che escludano la demanialità per il tipo di aree di cui faccia parte quella considerata), o di convenzioni che attribuiscano la proprietà a soggetto diverso dal CP_1 ovvero alla preesistente natura privata della proprietà dell'area in contestazione” (ex multis, Cass.
28869/2021).
Circa il secondo presupposto della responsabilità ex art. 2051 cc, ovvero la derivazione del danno dalla res, è preferibile procedere preliminarmente a dar conto dell'attuale stato dell'arte in materia di danno da cose in custodia ex art. 2051 cc, dando atto dell'evoluzione giurisprudenziale che ha riguardato la materia.
L'evoluzione giurisprudenziale più recente afferma che “il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva” (Cass. sent. n. 27724 del 2018). Tale ricostruzione ha trovato conferma in un importante arresto delle NI NI le quali, con ordinanza del 30 giugno 2022, n. 20943, hanno ribadito che <l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima. La deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso. Il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere. Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
Con specifico riferimento al tema della rilevanza, all'interno della responsabilità di cui all'art.
2051 c.c., degli obblighi di diligenza incombenti in capo al custode e del loro rilievo ai fini dell'esonero della responsabilità, deve ritenersi che, una volta che il danneggiato abbia prospettato
e provato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode resta del tutto irrilevante ai fini della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.>>. Tanto chiarito, si ritiene che l'attività istruttoria esperita abbia dimostrato l'an dell'evento lesivo così come il nesso di causalità tra lo stesso ed il danno, essendo le modalità di accadimento del sinistro pienamente confermate dall'istruttoria svolta attraverso l'escussione delle teste Tes_1
e che hanno sostanzialmente confermato la prospettazione attorea.
[...] Testimone_2
In particolare, ha confermato integralmente la ricostruzione attorea, confermando Testimone_1 lo stato di dissesto del manto stradale e dichiarando che “nel luogo c'erano dei sanpietrini che mancavano” e che l'illuminazione stradale era scarsa poiché “via Pittore era una strada molto buia,
c'era una luce fioca in lontananza. I pali ci sono, ma non funzionavano probabilmente”.
Anche il secondo teste, moglie dell'attore, ha evidenziato come la pavimentazione Testimone_3 fosse sconnessa, essendoci dei “sanpietrini mobili”; per quanto attiene all'illuminazione della strada, il teste ha affermato che “la strada era pochissimo illuminata. I lampioni ci sono, ma quella sera funzionavano pochissimo” e “in via Pittore c'è una illuminazione molto vecchia”.
Va, altresì, esaminata la deposizione resa dal geometra del convenuto, , il CP_1 Testimone_4
quale ha dichiarato che, allo stato della documentazione in possesso dell'Ufficio tecnico, alla data del 22.09.2018 non risultavano segnalazioni di guasto o di interruzione della pubblica illuminazione nel territorio comunale né, in particolare, in via Pittore all'altezza del civico n. 55, precisando altresì che neppure successivamente sono pervenute segnalazioni di tal genere. Tale dichiarazione, tuttavia, non è idonea a scalfire il quadro probatorio sin qui delineato. Essa, infatti, si limita a riferire l'assenza di segnalazioni formali, circostanza che non equivale né a un'effettiva verifica dello stato dei luoghi, né tantomeno a una prova positiva della regolarità dell'impianto di illuminazione o della pavimentazione stradale.
Pertanto, alla luce delle dichiarazioni rese, deve ritenersi raggiunta la prova dello stato di dissesto del manto stradale, caratterizzato dalla presenza di sanpietrini sconnessi e mobili, tali da determinare una situazione di oggettivo pericolo per i pedoni. È pur vero che le deposizioni delle due testimoni presentano lievi difformità descrittive, atteso che la teste ha riferito Tes_1 dell'assenza di alcuni sanpietrini, mentre la teste ha parlato di una pavimentazione Tes_3
sconnessa con elementi mobili;
tuttavia, entrambe le dichiarazioni convergono nel rappresentare una condizione complessiva di degrado e irregolarità di quel tratto di strada. Tali divergenze, lungi dall'inficiare l'attendibilità complessiva delle deposizioni, ne corroborano anzi la genuinità, poiché provenienti da soggetti diversi, che hanno descritto una medesima situazione di dissesto.
Le risultanze probatorie trovano, peraltro, ulteriore riscontro nelle fotografie prodotte in atti, dalle quali è possibile osservare, in prossimità di un tombino all'altezza del civico 55, la presenza di un evidente avvallamento del manto stradale con un buco tra i sanpietrini, idoneo a costituire fonte di insidia per i pedoni ciò a fortiori attesa la progressiva dequotazione della necessaria dimostrazione della pericolosità intrinseca della cosa inerte.
In ogni caso, il giudizio di pericolosità delle cose inerti va condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte intanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (Cass. 20620/2010). La prova, secondo la regola generale, è a carico del danneggiato, ma l'onere si reputa assolto con la dimostrazione “che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa” (Cass. 18856/2017; già Cass. 6407/1987).
Dunque, a fronte della concordanza di tutti gli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio, si deve ritenere provato anche il secondo requisito della responsabilità ex art. 2051 cc, ulteriore alla custodia sul bene, ovvero la derivazione del danno dalla cosa.
Appurata quindi la verificazione del fatto storico ed il nesso causale tra la res e l'eventus damni occorre indagare se la condotta della vittima sia in grado di spezzare il nesso causale tra la res e il danno, indagine che attiene alla prova del fortuito, che incombe sul convenuto e che risulta non essere stata provata. Invero, in materia occorre fare applicazione dei più recenti orientamenti in materia confermati dalle NI NI del 2022, citate in precedenza, che si sono allineate all'orientamento secondo il quale “non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1
o 2 c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno» (Cass. 4035/2021)”. Ebbene appare chiaro come la situazione in cui versava il marciapiede rappresenti senza dubbio un pericolo per gli avventori della zona. Tali semplici considerazioni lette alla luce dell'utilizzo assolutamente normale ed ordinario fatto dall'attore della res sottoposta a custodia depongono nel senso di ritenere non configurabile il caso fortuito.
La condotta del danneggiato assume, ad ogni modo, rilievo ai fini della valutazione di un possibile concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.
Nel caso di specie, pur risultando provato lo stato di dissesto del manto stradale e la carente illuminazione della via — come confermato dalle deposizioni testimoniali e dalla documentazione fotografica, che mostra in prossimità di un tombino un evidente avvallamento con sanpietrini mancanti o mobili — deve riconoscersi che l'attore non ha tenuto una condotta pienamente diligente. Il sinistro, infatti, si è verificato intorno alle ore due del mattino, in un tratto di strada scarsamente illuminato. Proprio la ridotta visibilità, connaturata all'orario notturno, imponeva al pedone un supplemento di attenzione nella percorrenza del tratto, tanto più in una zona urbana in cui le condizioni del suolo non apparivano ottimali. L'attore avrebbe quindi dovuto procedere con maggiore cautela, verificando il piano di calpestio o scegliendo, ove possibile, una parte più sicura della carreggiata.
Ebbene, per le motivazioni esplicitate, la condotta tenuta dall'attore, seppur non idonea a interrompere il nesso causale, comunque integra un'imprudenza dello stesso capace di rilevare ex art. 1227, comma 1, c.c..
Alla luce di tali considerazioni ed in applicazione dei dettami giurisprudenziali richiamati per i quali nell'ambito della responsabilità ex art. 2051 c.c. la condotta dal danneggiato può rilevare per valutarne il concorso di colpa ex art. 1227 c.c., si ritiene equo diminuire del 30% il risarcimento spettante allo in virtù del concorso del suo fatto colposo alla produzione del sinistro e Pt_1 quindi dell'evento danno.
Circa il quantum debeatur, questo Tribunale ritiene di aderire alle conclusioni del CTU, dott.
, come risultanti dalla perizia espletata in corso di giudizio e depositata il Persona_2
24.10.2024, secondo cui “nel caso di specie di riscontro medico legale da cui risultano visivamente accertati gli esiti della lesione, ritiene che gli esiti conseguenti all'incidente patito dal Sig.
[...]
in data 22.09.2018 siano da valutarsi in misura del 3% (tre per cento) di danno biologico Parte_1
permanente… Per quanto concerne l'inabilità temporanea, questa è stata parziale per sette giorni
(7gg.) al tasso medio del 75%, nonché un'inabilità parziale da valutarsi mediamente al 50% di giorni 30 ed ulteriori venticinque giorni (25gg.) da valutarsi mediamente al 25%, secondo criterio equitativo”.
Ai fini della quantificazione del quantum, trattandosi di lesioni che rientrano nell'ambito delle cd. lesioni micropermanenti, va fatta applicazione delle nuove Tabelle per il risarcimento del danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di Milano e pubblicate il 5 giugno 2024, con le quali l'Osservatorio ha provveduto alla rivalutazione alla data del primo gennaio 2024 degli importi già previsti dalle Tabelle di Milano dell'anno 2021, che, anche a seguito delle ultime pronunce della
Suprema Corte (cfr.: Cass, n. 8532/2020; Cass., n. 25164/2020), offrono una liquidazione distinta per il danno biologico (ora definito "danno biologico/dinamico-relazione") e per il danno morale/sofferenza soggettiva (ora denominato "danno da sofferenza soggettiva interiore").
Quanto a quest'ultimo osserva il tribunale che le sofferenze, di natura interiore e non relazionale, conseguenti al sinistro e prodotte dalle lesioni subite, dall'essere stato vittima di un fatto astrattamente qualificabile come reato e dalla durata delle cure alle quali l'attore è stato sottoposto, appaiono meritevoli di un ristoro aggiuntivo secondo la percentuale riconosciuta dalle richiamate tabelle.
Facendo applicazione dei suddetti parametri, considerando l'età di all'epoca Parte_1 dell'incidente (45 anni) e che ha riportato postumi invalidanti permanenti per un danno biologico quantificabile nel 3 %, il danno non patrimoniale da invalidità permanente deve essere liquidato in euro 4.585,00, di cui euro 3.668,00 per il danno biologico/dinamico-relazione ed euro 917,00 per il danno da sofferenza soggettiva interiore, oltre a complessivi euro 3.475,00 per invalidità temporanea (euro 603,75 per invalidità temporanea parziale al 75%, euro 1.725,00 per invalidità temporanea parziale al 50% ed euro 718,75 per invalidità temporanea parziale al 25%). Per un totale di euro 7.632,5 a titolo di danno non patrimoniale.
In conclusione, la domanda va accolta, dichiarando la corresponsabilità del danneggiato nella produzione del sinistro nella misura del 30%, cosicché, in applicazione dell'art. 1227, comma 1,
c.c., il convenuto deve essere condannato al risarcimento di Controparte_1
euro 5.342,75 come danno non patrimoniale.
Le somme sopra riportate a titolo di danno non patrimoniale sono state espresse in valori attuali ma l'equivalente pecuniario rivalutato ai valori attuali, trattandosi di debito di valore, soddisfa il credito per il bene perduto e non anche il mancato godimento delle utilità che il bene medesimo avrebbe potuto offrire se fosse stato immediatamente risarcito con una somma di danaro equivalente, residuando dunque un ulteriore danno da ritardo. Detto danno deve essere allegato dalla parte che ne chiede la liquidazione, ma può anche essere provato con presunzioni, ovvero equitativamente, ed a tal fine la giurisprudenza fa riferimento al criterio degli interessi legali, cd. compensativi, sulla somma rivalutata. Trattandosi però di un valore aggiuntivo che produrrebbe un ingiustificato arricchimento, questo giudice ritiene (Cass. Sez. Un. 1712/1995) che questa voce di danno (lucro cessante) possa meglio trovare ristoro attraverso il criterio equitativo del calcolo degli interessi sulle somme riportate ai valori degli esborsi, (devalutate) e rivalutate annualmente sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Quanto agli interessi va proprio richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con la suddetta decisione a NI NI (ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nell'ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito. E' stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito, valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio.
Dal momento della sentenza di primo grado e sino all'effettivo soddisfo devono essere computati, sulla somma totale sopra liquidata, gli ulteriori interessi al tasso legale.
All'attore va riconosciuto l'ulteriore importo di euro 245,00 per le spese mediche affrontate durante la convalescenza, somme i cui titoli giustificativi sono prodotti agli atti e che non sono specificamente contestate dal sui quali vanno computati gli interessi al tasso legale dal CP_1
momento della sentenza fino al soddisfo.
Le spese di giudizio seguono strettamente la soccombenza e si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal DM 147/2022), in relazione all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti rapportata anche alla semplicità delle difese svolte che fanno ritenere equo attenersi ai minimi previsti per lo scaglione di riferimento con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda di risarcimento danni proposta da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
[...]
1) accoglie la domanda e dichiara la responsabilità al 70% del Controparte_1 nella produzione dell'evento dannoso indicato e descritto nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio;
2) condanna, per l'effetto, il al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
la somma di euro 5.342,75, a titolo di risarcimento danni non patrimoniali, oltre Parte_1
rivalutazione e interessi legali dalla data dell'incidente e fino alla pubblicazione della presente sentenza, da calcolarsi previa devalutazione della somma sopra quantificata alla data del sinistro e rivalutazione anno per anno, oltre euro 245,00 a titolo di danni patrimoniali e oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
3) condanna il al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese di giudizio, che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese forfettarie se dovute nelle misure di legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario;
4) pone definitivamente a carico del le spese della consulenza Controparte_1
tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con separato decreto in atti.
Così deciso in Napoli il 16/10/2025.
Il giudice dott. EN DI