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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/01/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 29/01/2025, alle ore 10:10, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario chiamata la causa n° R.G. CP_1
L. 10639/2023, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_2
Resistente
Sono presenti l'Avv. Antonio RICOTTA, in sostituzione dell'Avv. Antonio Walter
GULOTTA per il ricorrente e l'Avv. Delia CERNIGLIARO, in sostituzione dell'Avv. Maria
Antonietta Rosalba CANU, per l' CP_2
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 12.39 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron. REPUBBLICA ITALIANA ___________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
F.A. _________________ Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
10639 R.G.L. 2023, promossa
Addì ______________
D A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Rilasciata spedizione in Parte_1 forma esecutiva all'Avv. Walter GULOTTA, giusta procura in atti, ed elettivamente ______________________ domiciliato presso lo studio di questi, in Palermo, Via Nicolò ______________________
Turrisi 38/a; per ___________________
- Ricorrente - ______________________
______________________
CONTRO
Il Cancelliere
Controparte_3
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Antonietta
[...]
CANU, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente-
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA e
CONDIZIONE DI DISABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 3
COMMA 1, L.104/92.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 29/01/2025, ha pronunciato
2 S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara che ha i requisiti sanitari per l'assegno mensile di Parte_1 assistenza, a decorrere dal Settembre 2024, nonché quelli per lo status di disabile di cui all'art. 3, comma 1, L.104/92, dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali di entrambe le fasi.
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_2 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 15/12/2022, , in contraddittorio con Parte_1
l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la CP_2
verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza e delle condizioni di disabilità di cui all'art. 3, comma 1, L.104/92, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (25/11/2021).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, chiedendo il CP_2
rigetto del ricorso.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei requisiti sanitari per l'assegno mensile di assistenza, mentre riconosceva la presenza delle condizioni di cui all'art. 3, comma 1, L. l04/92.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
4/09/2023, proponeva rituale opposizione, insistendo per il riconoscimento dell'assegno
3 mensile di assistenza e chiedendo confermarsi le condizioni di cui all'art. 3, comma 1,
L.104/92, riconosciute dal c.t.u. della fase di a.t.p.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal CP_2
c.t.u., deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto, che di quelli socio-
economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 29/01/2025, la causa è
stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato parzialmente.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che Parte_1
è affetto da “OSAS severa in terapia con ventilatore notturno, rinite allergica ed asma bronchiale
allergico, edentulia parziale non protesizzata, artrosi alle mani, ipoacusia neurosensoriale bilaterale”
e ha concluso che, per tali patologie, lo stesso presenta un'invalidità del 74%, dunque,
possiede i requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, a decorrere dal Settembre 2024 (epoca in cui ha eseguito una polisonnografia
notturna che ha evidenziato OSAS moderata-severa e, dopo un ricovero, è stato prescritto il CPAP
notturno); ha confermato, altresì, che lo stesso si trova nelle condizioni di disabilità di cui all'art. 3, comma 1, l.104/92.
Le suddette conclusioni, solo parzialmente difformi da quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Conseguentemente, la domanda proposta da parte ricorrente va accolta
parzialmente, dichiarando che ha i requisiti sanitari per l'assegno Parte_1
mensile di assistenza, a decorrere da Settembre 2024 e quelli per lo status di disabile di
cui all'art. 3, comma 1, L.104/92, a decorrere dalla data di presentazione della domanda
amministrativa (25/11/2021).
Considerato l'esito globale del giudizio e l'epoca di decorrenza dello stato di non autosufficienza successiva all'epoca di presentazione del ricorso per a.t.p. e della relativa opposizione, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod.
proc. civ., per compensare integralmente le spese di lite, mentre vanno poste
4 definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, già liquidate e poste CP_2
provvisoriamente carico dell' . CP_3
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 29/01/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
5
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 29/01/2025, alle ore 10:10, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario chiamata la causa n° R.G. CP_1
L. 10639/2023, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_2
Resistente
Sono presenti l'Avv. Antonio RICOTTA, in sostituzione dell'Avv. Antonio Walter
GULOTTA per il ricorrente e l'Avv. Delia CERNIGLIARO, in sostituzione dell'Avv. Maria
Antonietta Rosalba CANU, per l' CP_2
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 12.39 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron. REPUBBLICA ITALIANA ___________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
F.A. _________________ Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
10639 R.G.L. 2023, promossa
Addì ______________
D A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Rilasciata spedizione in Parte_1 forma esecutiva all'Avv. Walter GULOTTA, giusta procura in atti, ed elettivamente ______________________ domiciliato presso lo studio di questi, in Palermo, Via Nicolò ______________________
Turrisi 38/a; per ___________________
- Ricorrente - ______________________
______________________
CONTRO
Il Cancelliere
Controparte_3
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Antonietta
[...]
CANU, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente-
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA e
CONDIZIONE DI DISABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 3
COMMA 1, L.104/92.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 29/01/2025, ha pronunciato
2 S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara che ha i requisiti sanitari per l'assegno mensile di Parte_1 assistenza, a decorrere dal Settembre 2024, nonché quelli per lo status di disabile di cui all'art. 3, comma 1, L.104/92, dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali di entrambe le fasi.
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_2 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 15/12/2022, , in contraddittorio con Parte_1
l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la CP_2
verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza e delle condizioni di disabilità di cui all'art. 3, comma 1, L.104/92, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (25/11/2021).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, chiedendo il CP_2
rigetto del ricorso.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei requisiti sanitari per l'assegno mensile di assistenza, mentre riconosceva la presenza delle condizioni di cui all'art. 3, comma 1, L. l04/92.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
4/09/2023, proponeva rituale opposizione, insistendo per il riconoscimento dell'assegno
3 mensile di assistenza e chiedendo confermarsi le condizioni di cui all'art. 3, comma 1,
L.104/92, riconosciute dal c.t.u. della fase di a.t.p.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal CP_2
c.t.u., deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto, che di quelli socio-
economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 29/01/2025, la causa è
stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato parzialmente.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che Parte_1
è affetto da “OSAS severa in terapia con ventilatore notturno, rinite allergica ed asma bronchiale
allergico, edentulia parziale non protesizzata, artrosi alle mani, ipoacusia neurosensoriale bilaterale”
e ha concluso che, per tali patologie, lo stesso presenta un'invalidità del 74%, dunque,
possiede i requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, a decorrere dal Settembre 2024 (epoca in cui ha eseguito una polisonnografia
notturna che ha evidenziato OSAS moderata-severa e, dopo un ricovero, è stato prescritto il CPAP
notturno); ha confermato, altresì, che lo stesso si trova nelle condizioni di disabilità di cui all'art. 3, comma 1, l.104/92.
Le suddette conclusioni, solo parzialmente difformi da quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Conseguentemente, la domanda proposta da parte ricorrente va accolta
parzialmente, dichiarando che ha i requisiti sanitari per l'assegno Parte_1
mensile di assistenza, a decorrere da Settembre 2024 e quelli per lo status di disabile di
cui all'art. 3, comma 1, L.104/92, a decorrere dalla data di presentazione della domanda
amministrativa (25/11/2021).
Considerato l'esito globale del giudizio e l'epoca di decorrenza dello stato di non autosufficienza successiva all'epoca di presentazione del ricorso per a.t.p. e della relativa opposizione, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod.
proc. civ., per compensare integralmente le spese di lite, mentre vanno poste
4 definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, già liquidate e poste CP_2
provvisoriamente carico dell' . CP_3
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 29/01/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
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