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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 11/12/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 4040/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. e 337-bis e ss. c.c., presentato dalle parti
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente Santhià (VC) rappresentato e difeso dall'Avv. Demaestri Sara del Foro di Vercelli E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Santhià (VC) rappresentata e difesa dall'Avv. Giobellina Antonella del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 19/11/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata al di fuori del matrimonio (ex art. 337-bis e ss. c.c.), riguardante la figlia il 14/09/2024 e ancora minore. Per_1
pagina 1 di 4 Le parti hanno convissuto more uxorio dal 2022; essendo venuti meno i presupposti posti a fondamento della vita di coppia hanno deciso di interrompere la loro convivenza e sono addivenute alla decisione di presentare ricorso congiunto al fine di regolamentare i rapporti tra loro e la figlia minore. Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età della figlia minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
DISCIPLINA
I rapporti genitoriali, secondo la volontà congiunta dei ricorrenti, alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che la figlia minore venga affidata ad entrambi i genitori (affidamento Per_1 condiviso), con residenza principale e collocazione stabile presso la mamma, in Santhià (VC), via Carso n. 6;
2. DISPONE che il sig. compatibilmente con le esigenze della figlia e con gli impegni Pt_1 lavorativi dei genitori e salvo diverso accordo tra le parti, terrà con sé Per_1
pagina 2 di 4 • a week-end alterni, sino al compimento del terzo anno di età di dalle ore 12,30 Per_1 del sabato (al termine dell'orario di lavoro del Sig. alle ore 18.30 della domenica;
Pt_1 dal compimento del terzo anno di età di dalle ore 17,30 del venerdì sino alle ore Per_1
21,00 della domenica;
• nei pomeriggi di lunedì e venerdì (nelle settimane in cui non trascorre il week Per_1 end con il padre) e di mercoledì (nelle settimane in cui trascorre il week end con Per_1 il padre) dall'uscita dall'asilo (a cura del sig. sino alle ore 18,30; Pt_1
• per l'anno 2025, trascorrerà il Natale con la mamma e S. NO con il papà, Per_1 con prelievo a cura del padre il 25 dicembre 2025 alle ore 18,00;
• per l'anno 2026 trascorrerà la Pasqua con il papà e la Pasquetta con la mamma;
Per_1
• per l'estate 2026 verrà mantenuto fermo il calendario di vista padre/figlia secondo il regime di week-end alternati e pomeriggi infrasettimanali come sopra stabilito;
per l'estate 2027 il Sig. terrà con sé una settimana, in periodo da concordare entro il Pt_1 Per_1
31 maggio;
• a partire dal Natale 2027 il Sig. terrà con sé 8 giorni durante le vacanze Pt_1 Per_1 natalizie dal 23-30/12 o 30/12-6/1, in maniera tale che la cena della Vigilia/Natale e il Capodanno siano trascorso ad anni alterni con ciascun genitore;
• a decorrere dall'anno 2028, il Sig. terrà con sé 3 giorni durante le vacanze Pt_1 Per_1 pasquali comprensivi del giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo alternativamente;
• sempre a partire dall'anno 2028, durante le vacanze estive, il Sig. terrà con sé Pt_1 per 2 settimane, anche non consecutive, in periodo da concordarsi entro il 31/5 Per_1 di ogni anno;
• festività civili, religiose e relativi ponti alternativamente;
3. DISPONE che il Sig. concorra al mantenimento di mediante Pt_1 Per_1 corresponsione alla Sig.ra entro il giorno 20 di ogni mese, dell'importo di €. 200,00 Pt_2 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
4. AUTORIZZA la Sig.ra a richiedere e percepire l'assegno unico per la figlia verrà al Pt_2
100%, rinunciando il Sig. al 50% di propria competenza;
Pt_1
5. DISPONE che il Sig. concorra in ogni caso al pagamento nella misura del 50% delle Pt_1 spese straordinarie a favore di da individuarsi secondo il Protocollo in uso presso Per_1 il Tribunale di Vercelli, in ogni caso previa esibizione della relativa documentazione fiscale;
6. DÀ ATTO che la spesa per la retta dell'asilo nido verrà sostenuta dalle parti al 50%;
7. DÀ ATTO che il Sig. provvederà al saldo delle rate del finanziamento acceso per Pt_1
l'acquisto dell'arredo della casa familiare;
8. DÀ ATTO che il Sig. ha già provveduto ad asportare i propri effetti e beni personali Pt_1
e quanto di spettanza, secondo accordi direttamente intercorsi con la sig.ra Pt_2
9. DÀ ATTO che le parti hanno concordato che fino al compimento del quarto anno di età
il Sig. non potrà portare con sé la figlia in Romania né, in generale, Per_1 Pt_1 all'estero; resta inteso che la sig.ra terrà con sé ove il Sig. dovesse Pt_2 Per_1 Pt_1 recarsi in Romania in uno dei periodi di permanenza di presso il papà. Per_1
pagina 3 di 4 Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 09/12/2025.
IL PRESIDENTE Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE Dott.ssa Simona Francese
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 4 di 4
Sezione Civile
N. R.G. VG 4040/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. e 337-bis e ss. c.c., presentato dalle parti
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente Santhià (VC) rappresentato e difeso dall'Avv. Demaestri Sara del Foro di Vercelli E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Santhià (VC) rappresentata e difesa dall'Avv. Giobellina Antonella del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 19/11/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata al di fuori del matrimonio (ex art. 337-bis e ss. c.c.), riguardante la figlia il 14/09/2024 e ancora minore. Per_1
pagina 1 di 4 Le parti hanno convissuto more uxorio dal 2022; essendo venuti meno i presupposti posti a fondamento della vita di coppia hanno deciso di interrompere la loro convivenza e sono addivenute alla decisione di presentare ricorso congiunto al fine di regolamentare i rapporti tra loro e la figlia minore. Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età della figlia minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
DISCIPLINA
I rapporti genitoriali, secondo la volontà congiunta dei ricorrenti, alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che la figlia minore venga affidata ad entrambi i genitori (affidamento Per_1 condiviso), con residenza principale e collocazione stabile presso la mamma, in Santhià (VC), via Carso n. 6;
2. DISPONE che il sig. compatibilmente con le esigenze della figlia e con gli impegni Pt_1 lavorativi dei genitori e salvo diverso accordo tra le parti, terrà con sé Per_1
pagina 2 di 4 • a week-end alterni, sino al compimento del terzo anno di età di dalle ore 12,30 Per_1 del sabato (al termine dell'orario di lavoro del Sig. alle ore 18.30 della domenica;
Pt_1 dal compimento del terzo anno di età di dalle ore 17,30 del venerdì sino alle ore Per_1
21,00 della domenica;
• nei pomeriggi di lunedì e venerdì (nelle settimane in cui non trascorre il week Per_1 end con il padre) e di mercoledì (nelle settimane in cui trascorre il week end con Per_1 il padre) dall'uscita dall'asilo (a cura del sig. sino alle ore 18,30; Pt_1
• per l'anno 2025, trascorrerà il Natale con la mamma e S. NO con il papà, Per_1 con prelievo a cura del padre il 25 dicembre 2025 alle ore 18,00;
• per l'anno 2026 trascorrerà la Pasqua con il papà e la Pasquetta con la mamma;
Per_1
• per l'estate 2026 verrà mantenuto fermo il calendario di vista padre/figlia secondo il regime di week-end alternati e pomeriggi infrasettimanali come sopra stabilito;
per l'estate 2027 il Sig. terrà con sé una settimana, in periodo da concordare entro il Pt_1 Per_1
31 maggio;
• a partire dal Natale 2027 il Sig. terrà con sé 8 giorni durante le vacanze Pt_1 Per_1 natalizie dal 23-30/12 o 30/12-6/1, in maniera tale che la cena della Vigilia/Natale e il Capodanno siano trascorso ad anni alterni con ciascun genitore;
• a decorrere dall'anno 2028, il Sig. terrà con sé 3 giorni durante le vacanze Pt_1 Per_1 pasquali comprensivi del giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo alternativamente;
• sempre a partire dall'anno 2028, durante le vacanze estive, il Sig. terrà con sé Pt_1 per 2 settimane, anche non consecutive, in periodo da concordarsi entro il 31/5 Per_1 di ogni anno;
• festività civili, religiose e relativi ponti alternativamente;
3. DISPONE che il Sig. concorra al mantenimento di mediante Pt_1 Per_1 corresponsione alla Sig.ra entro il giorno 20 di ogni mese, dell'importo di €. 200,00 Pt_2 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
4. AUTORIZZA la Sig.ra a richiedere e percepire l'assegno unico per la figlia verrà al Pt_2
100%, rinunciando il Sig. al 50% di propria competenza;
Pt_1
5. DISPONE che il Sig. concorra in ogni caso al pagamento nella misura del 50% delle Pt_1 spese straordinarie a favore di da individuarsi secondo il Protocollo in uso presso Per_1 il Tribunale di Vercelli, in ogni caso previa esibizione della relativa documentazione fiscale;
6. DÀ ATTO che la spesa per la retta dell'asilo nido verrà sostenuta dalle parti al 50%;
7. DÀ ATTO che il Sig. provvederà al saldo delle rate del finanziamento acceso per Pt_1
l'acquisto dell'arredo della casa familiare;
8. DÀ ATTO che il Sig. ha già provveduto ad asportare i propri effetti e beni personali Pt_1
e quanto di spettanza, secondo accordi direttamente intercorsi con la sig.ra Pt_2
9. DÀ ATTO che le parti hanno concordato che fino al compimento del quarto anno di età
il Sig. non potrà portare con sé la figlia in Romania né, in generale, Per_1 Pt_1 all'estero; resta inteso che la sig.ra terrà con sé ove il Sig. dovesse Pt_2 Per_1 Pt_1 recarsi in Romania in uno dei periodi di permanenza di presso il papà. Per_1
pagina 3 di 4 Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 09/12/2025.
IL PRESIDENTE Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE Dott.ssa Simona Francese
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
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